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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/08/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 4140/2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4140/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avv. SABEI FRANCESCA e l'avv. MENEGHELLO CHIARA;
C.F._2
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
OGGETTO: regolamentazione del regime di affidamento della prole nata al di fuori del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.10.2024 e adivano l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2 per ottenere la regolamentazione del regime di affidamento, visita e mantenimento della prole.
Esponevano di aver intrattenuto una convivenza more uxorio;
che da tale relazione era nata la figlia Per_1 in data 24.08.2016, riconosciuta da entrambi i genitori;
che il rapporto di convivenza era cessato nel mese di giungo 2024 per incompatibilità caratteriali;
che avevano raggiunto un accordo in ordine alle condizioni sull'affidamento della prole e l'esercizio della responsabilità genitoriale.
pagina 1 di 4 Ciò premesso, i ricorrenti concludevano chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) stabilire che venga affidata ad entrambi i genitori i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di Persona_2 maggiore interesse a lei relative ed eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale;
i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_1
2) stabilire che sia collocata prevalentemente presso la mamma con facoltà per il papà di vederla e tenerla con sé a fine Per_1 settimana alterni, dal venerdì sera (ore 17.00), quando la andrà a prendere presso la residenza, sino alla domenica sera (ore
19.00), riportandola presso l'abitazione materna, nonché per due giorni alla settimana dal rientro da scuola fino alle ore
21.00, al padre verrà comunque riconosciuta più ampia facoltà di visita e frequentazione della piccola con tempi e Per_1 modalità da stabilirsi con congruo preavviso tra i ricorrenti, di settimana in settimana, in ogni caso compatibilmente e nel rispetto delle esigenze della figlia e degli impegni lavorativi di entrambe le parti deducenti. Nel periodo estivo, la figlia trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con il padre e 15 giorni anche non consecutivi con la madre: ciascun genitore si impegna a concordare con l'altro, entro il mese maggio di ogni anno, il periodo di esatta permanenza della figlia presso di sé. I genitori si avviseranno reciprocamente con congruo anticipo nel caso organizzino con la figlia vacanze/gite/trasferte, anche di pochi giorni, impegnandosi a fornire contestualmente all'altro genitore tutte le informazioni necessarie circa la permanenza nei luoghi di vacanza (luogo, alloggio, recapiti telefonici dell'alloggio etc.). I viaggi all'estero dovranno essere previamente comunicati all'altro genitore.
Durante le feste Natalizie, la figlia trascorrerà 7 (sette) giorni continuativi con il padre e 7 (sette) giorni continuativi con la madre a partire dal dopo scuola e festeggerà alternando il giorno della Viglia e il giorno di Natale e alternando il giorno di
Natale con il giorno di Capodanno.
La figlia trascorrerà metà delle vacanze pasquali con il padre e metà con la madre, passando con ciascuno di essi, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo. Tutte le altre festività e “ponti” saranno alternati fra i genitori, nel rispetto delle esigenze scolastiche, ricreative e sportive della minore. Per quanto concerne le attività ricreative (attività sportive, feste di compleanno, feste di carnevale etc.), il genitore quel giorno affidatario accompagnerà e riprenderà la figlia presso la sede dell'attività ricreativa, salvo diversi accordi. La figlia trascorrerà il giorno del compleanno secondo le sue esigenze e secondo i suoi desideri e trascorrerà, compatibilmente con le sue volontà e i suoi desideri, il giorno del compleanno dei genitori con ciascun genitore festeggiato. La figlia, nel rispetto delle sue volontà e delle esigenze scolastiche, sportive e ricreative della stessa, sarà invitata dai genitori a partecipare agli eventi famigliari del rispettivo ramo parentale quali matrimoni, compleanni, cresime, comunioni o altro di zie/zii, nonni, cugini e altri parenti così da coltivare con continuità il rapporto con i rami familiari di padre e madre. I genitori prestano reciproco assenso per il rilascio o rinnovo della carta d'identità e del passaporto della figlia.
3) a titolo di contributo al mantenimento della figlia il sig. , entro il 30 di ogni mese, verserà alla sig.ra euro Pt_2 Pt_1
400,00, somma annualmente rivalutabile su base ISTAT, oltre farsi carico del 50% delle spese straordinarie per la figlia da pagina 2 di 4 intendersi per tali quelle di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia sottoscritto in data 20.09.2019, al quale ci si richiama integralmente anche rispetto alle modalità di scambio del consenso e di rimborso.
4) l'assegno Unico per la figlia viene integralmente percepito dalla sig.ra Pt_1
5) I ricorrenti hanno deciso di concordare consensualmente le disposizioni di affido e mantenimento della figlia che di comune accordo hanno iniziato ad applicare dal momento della sottoscrizione del presente atto.
6) la casa familiare di Olmo di Martellago (Ve) Via Olmo n.250/d, di proprietà del sig. , verrà assegnata alla sig.ra Pt_2 che ivi vi abiterà con la figlia. Attualmente il sig. ha già trovato altra sistemazione presso l'immobile di Via Pt_1 Pt_2
Calucci n.87/4 in Chirignago (Ve).
7) al precipuo ed esclusivo fine di appianare qualsivoglia conflitto nell'interesse della figlia minore e regolamentare così ogni aspetto economico/patrimoniale pendente il sig. e la sig.ra dichiarano e convengono: Pt_2 Pt_1
b) il sig. e la sig.ra hanno già provveduto ad aprire un nuovo conto corrente a ciascuno intestato;
Pt_2 Pt_1
7) le parti dichiarano di aver regolato tra loro ogni altro rapporto economico e pertanto di nulla avere più reciprocamente a rivendicare o a pretendere, salvo l'adempimento degli obblighi sopra indicati.
8) le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi in pari quota”.
All'udienza cartolare del 13.01.2025 le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con il ricorso.
La causa, pertanto, con decreto del 04.03.2025 veniva trattenuta in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero depositava nota di intervento in data 23.07.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
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Ritiene il Collegio di poter recepire integralmente gli accordi raggiunti dalle parti, come sopra indicati, in quanto conformi alla legge e non contrari agli interessi preminenti della figlia minore.
La natura congiunta della causa giustifica la compensazione delle spese come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, pronunciando nella causa n. 4140/2024 VG, così dispone:
- ratifica gli accordi raggiunti dalle parti circa la regolamentazione del regime di affidamento, visita e mantenimento della prole come indicati nella parte motiva del presente provvedimento;
- dichiara compensate le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 23.07.2025.
Il Giudice est. dott. Matteo Del Vesco Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
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