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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 02/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
685/2017 R.G.A.C.
C O R T E D ' A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente;
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott.ssa Federica Rende Cons. rel..
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 685/2017 R.G.A.C. vertente
tra
, C.F. , in persona della Commissione Straordinaria, Parte_1 P.IVA_1 nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 15.5.2017, per la gestione straordinaria dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 TUEL, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzina Mandaglio, elettivamente domiciliato in Taurianova (R.C.), alla c.da Porcaro n. 22, PEC:
; Email_1
APPELLANTE
contro
(C.F. ); (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
; , ( ); C.F._2 Controparte_3 C.F._3 [...]
, ( , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Nizzari, Parte_2 C.F._4 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Palmi, Via Michelangelo n. 7, PEC:
; Email_2
APPELLATI
nonché
, in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro-tempore, C.F. con sede in – Piazza Italia, elettivamente P.IVA_2 Controparte_4 domiciliata, unitamente al procuratore in giudizio Avv. Anna Maria Paviglianiti, presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente Provincia, in , via Sant'Anna, II Tronco – Spirito Santo, Controparte_4
PEC: t;
Email_3
APPELLATA
Oggetto: Risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c. – Appello alla sentenza n. 234/2017 pubblicata il 21.3.2017 dal Tribunale di Palmi a definizione del procedimento n. 976/2009.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 29.7.2009 e notificato il 9.7.2009, , CP_1 [...]
e chiedevano il risarcimento dei danni CP_2 Controparte_3 Parte_2 verificatisi nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 2004 ai beni mobili ed immobili di loro proprietà causati dallo straripamento delle acque del fiume Budello, località Villomena, per i quali ritenevano responsabile ex artt. 2043 e 2051 c.c. il . Parte_1
Lo straripamento era causato da più fattori e, secondo gli attori, l'inondazione poteva essere evitata se fossero stati realizzati periodici interventi di manutenzione ordinaria da parte della Pubblica
Amministrazione, la quale, con una perizia del 10.12.2004 redatta da un incaricato del Pt_1 accertava lo stato di degrado, abbandono e scarsa manutenzione in cui versavano i luoghi.
dichiarava di aver subito danni all'immobile di sua proprietà (catastalmente CP_1 individuato nel fabbricato ad un piano fuori terra, riportato al N.C.E.U., foglio 48, particella 354, sub
2 (piano terra), cat. A/4, classe 2, consistenza catastale complessiva vani 5,5 superficie catastale 181 e rendita catastale € 136,34), nonché ad elettrodomestici, mobili ed effetti personali quantificati in € 68.280,00.
invece, sosteneva di aver subito danni in relazione ad un immobile di sua proprietà ove CP_2 la stessa risiedeva, sito in in via Nazionale n. 18 nn. 498, 500, 502 riportato al N.C.E.U., Parte_1 foglio 28, particella 107, quindi ai mobili, agli elettrodomestici, ed agli effetti personali stimati in € 55.332,50, all'autoveicolo Ford Escort, - sempre di sua proprietà – tg. AJ (danni stimati in 2.974,38), per un totale di € 58.306,88. lamentava danni ai seguenti autoveicoli di sua proprietà: Renault Clio, tg. Controparte_3
P2 (danni stimati in 7.765,86); autoveicolo Ford Escort, tg. 53 (demolita in seguito all'evento presso la Ditta Delfino s.r.l. di ed il cui valore di mercato era di 3.000,00 €); Parte_1 il ciclomotore Piaggio di sua proprietà, telaio n. 0125107 stimato in € 1.017,00, per un totale CP_5 di € 11.782,86.
infine, riferiva danni solo in relazione all'autoveicolo Daewoo Lanos di sua Parte_2 proprietà tg. BP300PA pari a € 8.489,68 per la carrozzeria ed interni, nonché 1.100,00 € per la riparazione dei danni al motore, per un totale di € 9.958,68.
Gli attori sostenevano, dunque, la piena responsabilità del ai sensi degli artt. 2043 e 2051 Pt_1
c.c. per lo straripamento del fiume ed i relativi danni cagionati a causa della inadeguata/cattiva manutenzione del corso d'acqua conseguenza dello stato di abbandono in cui versava l'alveo del fiume ove da anni erano presenti detriti, materiale di risulta, folta vegetazione e sterpaglie che, occludendo il normale decorso delle acque, a seguito delle piogge imperversate, determinavano lo straripamento delle stesse nelle aree limitrofe.
In conclusione, chiedevano il risarcimento dei danni come stimati e/o nelle maggiori o minori somme ritenute di giustizia, rivalutazione monetaria e interessi legali. In via istruttoria, invece, chiedevano interrogatorio formale della convenuta , nella persona del Controparte_6 sindaco p.t. ed esami testimoniali infine, nomina, ove ritenuto necessario, di un CTU per la quantificazione dei danni, riservandosi la nomina di un CTP.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.11.2009 si costituiva il Parte_1 eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto la
[...] manutenzione era di competenza della Provincia di Reggio Calabria.
Deduceva l'infondatezza della domanda avversa e ribadiva che gli eventi verificatisi nella notte del 9-10 dicembre 2004 avevano natura straordinaria tanto da costringere il a Parte_1 richiedere lo stato di calamità naturale al fine di consentire il ristoro dei danni ai cittadini interessati dalle ingenti precipitazioni pluviali.
Invero, il comune sottolineava che, come aveva anche chiarito l'arch. , autore della Persona_1 perizia citata anche dagli attori, il danno era dovuto a fatti ed eventi di natura eccezionale non imputabili a responsabilità dell'ente.
Per questi motivi
chiedeva di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al
, di dichiarare l'estraneità di qualsivoglia responsabilità dell'Ente e rigettare Parte_1 la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto. In via istruttoria, si opponeva a tutte le richieste fatte dalla controparte, compresa CTU e prove testimoniali.
Il Giudice di prime cure, alla prima udienza, in seguito all'eccezione sollevata dalla convenuta ordinava l'integrazione del contraddittorio a cura dello stesso Controparte_6 ai sensi dell'art. 107 c.p.c. nei confronti della Provincia di Reggio Parte_1
Calabria, la quale si costituiva con comparsa depositata il 16.9.2010.
Quest'ultima eccepiva un difetto di legittimazione passiva affermando che i danni lamentati dagli attori si erano verificati nel 2004, anno in cui la competenza in materia di risorse idriche e difesa del suolo, tra cui anche la manutenzione ordinaria dei fiumi, erano poste a carico della Regione Calabria
– Dipartimento dei Lavori Pubblici – poiché solo a decorrere dal 1.1.2006 la Regione Calabria aveva trasferito dette competenze alla Provincia.
Per quanto riguardava, invece, i rifiuti presenti sulla riva del fiume, sosteneva che degli stessi era esclusivamente responsabile il in quanto soggetto istituzionalmente Parte_1 competente alla raccolta, al trasporto, al recupero e smaltimento di detti rifiuti abbandonati nell'alveo del fiume.
In ogni caso ribadiva che le imprevedibili ed ingenti piogge avevano determinato la responsabilità dei danni lamentati e, pertanto, le parti attrici non potevano invocare il principio del neminem laedere a sostegno della richiesta ex art. 2043 c.c. in quanto all'epoca dei fatti non vi era una situazione di pericolo non visibile o prevedibile, né poteva essere applicato il criterio di imputazione della responsabilità configurato dall'art. 2051 c.c. dal momento che non trovava applicazione nei confronti della P.A. con riguardo a beni demaniali e loro pertinenze, sulle quali era esercitato un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini, quando, cioè, l'estensione del bene stesso rendeva praticamente impossibile alla P.A. la continua vigilanza che valesse ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per terzi. In conclusione, la Provincia di Reggio Calabria chiedeva, preliminarmente, di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della stessa e, nel merito, di rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto e, in via gradata, accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità dell'ente provincia quale terzo chiamato per i danni lamentati dagli attori. In via istruttoria, si opponeva alle richieste formulate dagli attori e chiedeva prova per testi diretta e contraria a mezzo di tutti i testi e capitoli di prova indicati da controparte, nonché, in caso di ammissione di CTU, termine per la nomina di propri consulenti di parte all'inizio delle operazioni peritali.
La causa veniva istruita con l'escussione di testi ed espletamento di CTU e in data 11.5.2016 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale riteneva la domanda fondata.
Secondo il Giudice di prime cure l'ente Comunale era tenuto a vigilare sullo stato dei luoghi e, per questo motivo, lo riteneva esclusivamente responsabile degli eventi dannosi subiti dagli attori.
In particolare, evidenziava che le funzioni di c.d. polizia idraulica, così come di custodia e manutenzione (anche) dei fiumi, risultavano attribuite ratione temporis al ai Parte_1 sensi degli artt. 2 R.D. 25.7.1904 n. 523, 90 co. 2° lett. e) D.P.R. 29.8.1977 n. 234, 10 co. 1° lett. f)
L. 18.5.1989 n. 183 e 89 L. Reg. Calabria 12.8.2002 n. 34.
La condotta negligente ed imprudente dell'Ente locale, dunque, nella vigilanza sul corso d'acqua e nella manutenzione degli argini, dei quali verosimilmente non era effettuata, quantomeno in modo congruo, la (doverosa) attività di custodia, manutenzione e raccolta dei rifiuti/detriti, determinava, secondo il Giudice di prime cure, la responsabilità del nella causazione degli Parte_1 eventi e, di conseguenza, l'obbligo all'azione risarcitoria nei confronti degli attori.
Quanto ai danni concretamente subiti, il Tribunale sottolineava che, sebbene gli attori avessero allegato alla loro domanda perizie estimative e/o preventivi di spesa, veniva, in ogni caso, disposta l'effettuazione di CTU, seppure a distanza di molti anni dal fatto.
Preliminarmente, il CTU sottolineava che, dalla lettura delle difese degli enti locali costituiti, “non è emersa alcuna contestazione relativa ai danni lamentati dalla parte attrice che potesse far sorgere dubbi sulla loro effettiva verificazione”, ed aggiungeva che pur potendo “constatare la presenza di alcuni segni [dell'alluvione in parola] in corrispondenza degli immobili oggetto della presente relazione”, avvertiva che “la descrizione dell'evento è stata possibile solo grazie a un'attenta disamina dei fascicoli di parte”, pertanto anche “per la quantificazione dei danni occorsi ai beni mobili ed immobili”, “considerati congrui i prezzi di mercato dell'epoca”, egli faceva “riferimento alle perizie tecniche di parte ed agli allegati computi metrici estimativi, ai preventivi di spesa ed alle fatture attestanti le spese sostenute”, in relazione ai quali, con particolare riferimento ai danni agli immobili lamentati dagli attori e , costituenti la parte più cospicua dei CP_1 CP_2 danni contestati, il CTU trovava prova conforme anche dalla deposizione del teste . Testimone_1
In conclusione, dunque, il Tribunale di Palmi dichiarava il difetto di legittimazione passiva della
Provincia di Reggio Calabria e accoglieva la domanda attorea condannando il Parte_1 al pagamento di € 74.676,44 in favore di , € 63.793,63 in favore di , € CP_1 CP_2
13.963,2 in favore di ed € 8.589,86 in favore di , con gli Controparte_3 Parte_2 interessi legali sulle predette somme, devalutate al 9.12.2004, dalla domanda giudiziale al saldo;
condannava il , in persona del l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite, che Parte_1 liquidava per gli attori in € 367,00 per esborsi ed € 5.163,60 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, e per la Provincia di Reggio Calabria in € 10,00 per esborsi ed € 3.972,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
poneva definitivamente a carico del , in persona del l.r.p.t., le spese di c.t.u., già Parte_1 liquidate con separato decreto del 10.5.2016.
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 25.10.2017 e notificato il 17.10.2017, il Parte_1
propone appello al fine di far valere, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva dello
[...] stesso ente e la condanna degli appellati alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio;
nel merito, dichiarare l'esclusiva riconducibilità dell'evento dannoso al caso fortuito e/o forza maggiore con esclusione di responsabilità del , anche se del caso ex art. 2051 c.c.; in Parte_1 ogni caso, il rigetto della domanda risarcitoria non essendo stata raggiunta in giudizio la prova della sua natura e quantificazione, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si costituiscono in giudizio in data 9.2.2018 , , CP_1 CP_2
, chiedendo, preliminarmente, la riunione Controparte_3 Parte_2 del procedimento con il n. 608/2017 pendente presso lo stesso Giudicante per connessione soggettiva ed oggettiva;
il rigetto della richiesta di inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado formulata dal;
nel merito, di rigettare l'appello proposto dal Parte_1 [...]
poiché infondato in fatto e diritto, con vittoria di competenze professionali e spese Parte_1 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Sempre in via preliminare, evidenziano gli appellati che nel primo grado di giudizio avevano chiamato in causa solo il al fine di sentirlo condannare per i danni subiti Parte_1 nell'evento per cui è causa e, nel corso di detto procedimento, era stato l'Ente convenuto, a sua volta, a chiamare in causa, quale terzo, la Provincia di Reggio Calabria al fine di addebitare a quest'ultima ogni responsabilità in merito all'accaduto.
Con riferimento alla condanna alle spese del giudizio di primo grado, le parti chiedono il rigetto del motivo ancorché inammissibile e infondato in fatto e diritto, sottolineando, in ogni caso, che la parte della sentenza impugnata che riguarda la condanna alle spese legali è altresì oggetto di impugnazione di altro giudizio pendente innanzi alla Corte, proc. n. 608/2017 r.g.
In data 15.2.2018 si costituisce la eccependo in primis il Controparte_7 difetto di legittimazione passiva e, sostenendo, invece, la legittimazione passiva del Parte_1
.
[...]
Con ordinanza del 10.7.2020 la Corte dichiarava il non luogo a provvedere a seguito di rinuncia sull'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza e rigettava la richiesta di rinnovazione della CTU.
In data 19.6.2023 la causa è trattenuta a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. ed è stata emessa una sentenza non definitiva, con la quale, preso atto che gli attori in primo grado non avevano dimostrato in capo a chi si radicasse la legittimazione passiva, è stato accolto l'appello.
Al fine di valutare il quarto motivo d'appello afferente alle spese di lite del giudizio di primo grado, ed in particolare, al fine di accertare se la sentenza resa nell'ambito del giudizio 608/2017 RGCA, fosse passata in giudicato, la Corte ha emesso una separata ordinanza rimettendo la controversia sul ruolo.
Con la medesima sentenza non definitiva, la Corte ha rimesso alla sentenza definitiva la regolazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE Emerge dagli atti che la sentenza n. 103/2023 pubblicata il 02/02/2023 resa nell'ambito del giudizio
608/2017 r.g., non sia stata impugnata. Ne consegue che la statuizione in essa contenta afferente alla condanna alle spese del nei confronti di , Parte_1 CP_1 CP_2
, , , debba ritenersi coperta da
[...] Controparte_3 Parte_2 giudicato e non possa essere, in questa sede, oggetto di ulteriore statuizione.
In merito all'avvenuta condanna alle spese del nei confronti della Parte_1 [...]
si è già statuito con la sentenza non definitiva. CP_4
Resta da considerare l'aspetto relativo alle spese del presente grado di giudizio, iniziato nel 2009.
Al riguardo, la peculiarità della fattispecie, l'incertezza relativa al riparto delle competenze tra gli enti locali, la mancata contestazione in ordine alla verificazione dell'evento in sé e delle conseguenze dannose che ne sono derivate, giustificano la totale compensazione delle spese di lite sostenute dalle parti ai sensi dell'art. 92, II comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , , Parte_1 CP_1 CP_2
, e Controparte_3 Parte_2 Controparte_4
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
1. Rigetta l'appello in ordine al quarto motivo afferente alle spese di lite del giudizio di primo grado.
2. Compensa le spese del presente giudizio.
Così è deciso nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
La cons. est. La Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito
C O R T E D ' A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente;
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott.ssa Federica Rende Cons. rel..
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 685/2017 R.G.A.C. vertente
tra
, C.F. , in persona della Commissione Straordinaria, Parte_1 P.IVA_1 nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 15.5.2017, per la gestione straordinaria dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 TUEL, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzina Mandaglio, elettivamente domiciliato in Taurianova (R.C.), alla c.da Porcaro n. 22, PEC:
; Email_1
APPELLANTE
contro
(C.F. ); (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
; , ( ); C.F._2 Controparte_3 C.F._3 [...]
, ( , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Nizzari, Parte_2 C.F._4 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Palmi, Via Michelangelo n. 7, PEC:
; Email_2
APPELLATI
nonché
, in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro-tempore, C.F. con sede in – Piazza Italia, elettivamente P.IVA_2 Controparte_4 domiciliata, unitamente al procuratore in giudizio Avv. Anna Maria Paviglianiti, presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente Provincia, in , via Sant'Anna, II Tronco – Spirito Santo, Controparte_4
PEC: t;
Email_3
APPELLATA
Oggetto: Risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c. – Appello alla sentenza n. 234/2017 pubblicata il 21.3.2017 dal Tribunale di Palmi a definizione del procedimento n. 976/2009.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 29.7.2009 e notificato il 9.7.2009, , CP_1 [...]
e chiedevano il risarcimento dei danni CP_2 Controparte_3 Parte_2 verificatisi nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 2004 ai beni mobili ed immobili di loro proprietà causati dallo straripamento delle acque del fiume Budello, località Villomena, per i quali ritenevano responsabile ex artt. 2043 e 2051 c.c. il . Parte_1
Lo straripamento era causato da più fattori e, secondo gli attori, l'inondazione poteva essere evitata se fossero stati realizzati periodici interventi di manutenzione ordinaria da parte della Pubblica
Amministrazione, la quale, con una perizia del 10.12.2004 redatta da un incaricato del Pt_1 accertava lo stato di degrado, abbandono e scarsa manutenzione in cui versavano i luoghi.
dichiarava di aver subito danni all'immobile di sua proprietà (catastalmente CP_1 individuato nel fabbricato ad un piano fuori terra, riportato al N.C.E.U., foglio 48, particella 354, sub
2 (piano terra), cat. A/4, classe 2, consistenza catastale complessiva vani 5,5 superficie catastale 181 e rendita catastale € 136,34), nonché ad elettrodomestici, mobili ed effetti personali quantificati in € 68.280,00.
invece, sosteneva di aver subito danni in relazione ad un immobile di sua proprietà ove CP_2 la stessa risiedeva, sito in in via Nazionale n. 18 nn. 498, 500, 502 riportato al N.C.E.U., Parte_1 foglio 28, particella 107, quindi ai mobili, agli elettrodomestici, ed agli effetti personali stimati in € 55.332,50, all'autoveicolo Ford Escort, - sempre di sua proprietà – tg. AJ (danni stimati in 2.974,38), per un totale di € 58.306,88. lamentava danni ai seguenti autoveicoli di sua proprietà: Renault Clio, tg. Controparte_3
P2 (danni stimati in 7.765,86); autoveicolo Ford Escort, tg. 53 (demolita in seguito all'evento presso la Ditta Delfino s.r.l. di ed il cui valore di mercato era di 3.000,00 €); Parte_1 il ciclomotore Piaggio di sua proprietà, telaio n. 0125107 stimato in € 1.017,00, per un totale CP_5 di € 11.782,86.
infine, riferiva danni solo in relazione all'autoveicolo Daewoo Lanos di sua Parte_2 proprietà tg. BP300PA pari a € 8.489,68 per la carrozzeria ed interni, nonché 1.100,00 € per la riparazione dei danni al motore, per un totale di € 9.958,68.
Gli attori sostenevano, dunque, la piena responsabilità del ai sensi degli artt. 2043 e 2051 Pt_1
c.c. per lo straripamento del fiume ed i relativi danni cagionati a causa della inadeguata/cattiva manutenzione del corso d'acqua conseguenza dello stato di abbandono in cui versava l'alveo del fiume ove da anni erano presenti detriti, materiale di risulta, folta vegetazione e sterpaglie che, occludendo il normale decorso delle acque, a seguito delle piogge imperversate, determinavano lo straripamento delle stesse nelle aree limitrofe.
In conclusione, chiedevano il risarcimento dei danni come stimati e/o nelle maggiori o minori somme ritenute di giustizia, rivalutazione monetaria e interessi legali. In via istruttoria, invece, chiedevano interrogatorio formale della convenuta , nella persona del Controparte_6 sindaco p.t. ed esami testimoniali infine, nomina, ove ritenuto necessario, di un CTU per la quantificazione dei danni, riservandosi la nomina di un CTP.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.11.2009 si costituiva il Parte_1 eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto la
[...] manutenzione era di competenza della Provincia di Reggio Calabria.
Deduceva l'infondatezza della domanda avversa e ribadiva che gli eventi verificatisi nella notte del 9-10 dicembre 2004 avevano natura straordinaria tanto da costringere il a Parte_1 richiedere lo stato di calamità naturale al fine di consentire il ristoro dei danni ai cittadini interessati dalle ingenti precipitazioni pluviali.
Invero, il comune sottolineava che, come aveva anche chiarito l'arch. , autore della Persona_1 perizia citata anche dagli attori, il danno era dovuto a fatti ed eventi di natura eccezionale non imputabili a responsabilità dell'ente.
Per questi motivi
chiedeva di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al
, di dichiarare l'estraneità di qualsivoglia responsabilità dell'Ente e rigettare Parte_1 la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto. In via istruttoria, si opponeva a tutte le richieste fatte dalla controparte, compresa CTU e prove testimoniali.
Il Giudice di prime cure, alla prima udienza, in seguito all'eccezione sollevata dalla convenuta ordinava l'integrazione del contraddittorio a cura dello stesso Controparte_6 ai sensi dell'art. 107 c.p.c. nei confronti della Provincia di Reggio Parte_1
Calabria, la quale si costituiva con comparsa depositata il 16.9.2010.
Quest'ultima eccepiva un difetto di legittimazione passiva affermando che i danni lamentati dagli attori si erano verificati nel 2004, anno in cui la competenza in materia di risorse idriche e difesa del suolo, tra cui anche la manutenzione ordinaria dei fiumi, erano poste a carico della Regione Calabria
– Dipartimento dei Lavori Pubblici – poiché solo a decorrere dal 1.1.2006 la Regione Calabria aveva trasferito dette competenze alla Provincia.
Per quanto riguardava, invece, i rifiuti presenti sulla riva del fiume, sosteneva che degli stessi era esclusivamente responsabile il in quanto soggetto istituzionalmente Parte_1 competente alla raccolta, al trasporto, al recupero e smaltimento di detti rifiuti abbandonati nell'alveo del fiume.
In ogni caso ribadiva che le imprevedibili ed ingenti piogge avevano determinato la responsabilità dei danni lamentati e, pertanto, le parti attrici non potevano invocare il principio del neminem laedere a sostegno della richiesta ex art. 2043 c.c. in quanto all'epoca dei fatti non vi era una situazione di pericolo non visibile o prevedibile, né poteva essere applicato il criterio di imputazione della responsabilità configurato dall'art. 2051 c.c. dal momento che non trovava applicazione nei confronti della P.A. con riguardo a beni demaniali e loro pertinenze, sulle quali era esercitato un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini, quando, cioè, l'estensione del bene stesso rendeva praticamente impossibile alla P.A. la continua vigilanza che valesse ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per terzi. In conclusione, la Provincia di Reggio Calabria chiedeva, preliminarmente, di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della stessa e, nel merito, di rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto e, in via gradata, accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità dell'ente provincia quale terzo chiamato per i danni lamentati dagli attori. In via istruttoria, si opponeva alle richieste formulate dagli attori e chiedeva prova per testi diretta e contraria a mezzo di tutti i testi e capitoli di prova indicati da controparte, nonché, in caso di ammissione di CTU, termine per la nomina di propri consulenti di parte all'inizio delle operazioni peritali.
La causa veniva istruita con l'escussione di testi ed espletamento di CTU e in data 11.5.2016 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale riteneva la domanda fondata.
Secondo il Giudice di prime cure l'ente Comunale era tenuto a vigilare sullo stato dei luoghi e, per questo motivo, lo riteneva esclusivamente responsabile degli eventi dannosi subiti dagli attori.
In particolare, evidenziava che le funzioni di c.d. polizia idraulica, così come di custodia e manutenzione (anche) dei fiumi, risultavano attribuite ratione temporis al ai Parte_1 sensi degli artt. 2 R.D. 25.7.1904 n. 523, 90 co. 2° lett. e) D.P.R. 29.8.1977 n. 234, 10 co. 1° lett. f)
L. 18.5.1989 n. 183 e 89 L. Reg. Calabria 12.8.2002 n. 34.
La condotta negligente ed imprudente dell'Ente locale, dunque, nella vigilanza sul corso d'acqua e nella manutenzione degli argini, dei quali verosimilmente non era effettuata, quantomeno in modo congruo, la (doverosa) attività di custodia, manutenzione e raccolta dei rifiuti/detriti, determinava, secondo il Giudice di prime cure, la responsabilità del nella causazione degli Parte_1 eventi e, di conseguenza, l'obbligo all'azione risarcitoria nei confronti degli attori.
Quanto ai danni concretamente subiti, il Tribunale sottolineava che, sebbene gli attori avessero allegato alla loro domanda perizie estimative e/o preventivi di spesa, veniva, in ogni caso, disposta l'effettuazione di CTU, seppure a distanza di molti anni dal fatto.
Preliminarmente, il CTU sottolineava che, dalla lettura delle difese degli enti locali costituiti, “non è emersa alcuna contestazione relativa ai danni lamentati dalla parte attrice che potesse far sorgere dubbi sulla loro effettiva verificazione”, ed aggiungeva che pur potendo “constatare la presenza di alcuni segni [dell'alluvione in parola] in corrispondenza degli immobili oggetto della presente relazione”, avvertiva che “la descrizione dell'evento è stata possibile solo grazie a un'attenta disamina dei fascicoli di parte”, pertanto anche “per la quantificazione dei danni occorsi ai beni mobili ed immobili”, “considerati congrui i prezzi di mercato dell'epoca”, egli faceva “riferimento alle perizie tecniche di parte ed agli allegati computi metrici estimativi, ai preventivi di spesa ed alle fatture attestanti le spese sostenute”, in relazione ai quali, con particolare riferimento ai danni agli immobili lamentati dagli attori e , costituenti la parte più cospicua dei CP_1 CP_2 danni contestati, il CTU trovava prova conforme anche dalla deposizione del teste . Testimone_1
In conclusione, dunque, il Tribunale di Palmi dichiarava il difetto di legittimazione passiva della
Provincia di Reggio Calabria e accoglieva la domanda attorea condannando il Parte_1 al pagamento di € 74.676,44 in favore di , € 63.793,63 in favore di , € CP_1 CP_2
13.963,2 in favore di ed € 8.589,86 in favore di , con gli Controparte_3 Parte_2 interessi legali sulle predette somme, devalutate al 9.12.2004, dalla domanda giudiziale al saldo;
condannava il , in persona del l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite, che Parte_1 liquidava per gli attori in € 367,00 per esborsi ed € 5.163,60 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, e per la Provincia di Reggio Calabria in € 10,00 per esborsi ed € 3.972,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
poneva definitivamente a carico del , in persona del l.r.p.t., le spese di c.t.u., già Parte_1 liquidate con separato decreto del 10.5.2016.
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 25.10.2017 e notificato il 17.10.2017, il Parte_1
propone appello al fine di far valere, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva dello
[...] stesso ente e la condanna degli appellati alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio;
nel merito, dichiarare l'esclusiva riconducibilità dell'evento dannoso al caso fortuito e/o forza maggiore con esclusione di responsabilità del , anche se del caso ex art. 2051 c.c.; in Parte_1 ogni caso, il rigetto della domanda risarcitoria non essendo stata raggiunta in giudizio la prova della sua natura e quantificazione, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si costituiscono in giudizio in data 9.2.2018 , , CP_1 CP_2
, chiedendo, preliminarmente, la riunione Controparte_3 Parte_2 del procedimento con il n. 608/2017 pendente presso lo stesso Giudicante per connessione soggettiva ed oggettiva;
il rigetto della richiesta di inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado formulata dal;
nel merito, di rigettare l'appello proposto dal Parte_1 [...]
poiché infondato in fatto e diritto, con vittoria di competenze professionali e spese Parte_1 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Sempre in via preliminare, evidenziano gli appellati che nel primo grado di giudizio avevano chiamato in causa solo il al fine di sentirlo condannare per i danni subiti Parte_1 nell'evento per cui è causa e, nel corso di detto procedimento, era stato l'Ente convenuto, a sua volta, a chiamare in causa, quale terzo, la Provincia di Reggio Calabria al fine di addebitare a quest'ultima ogni responsabilità in merito all'accaduto.
Con riferimento alla condanna alle spese del giudizio di primo grado, le parti chiedono il rigetto del motivo ancorché inammissibile e infondato in fatto e diritto, sottolineando, in ogni caso, che la parte della sentenza impugnata che riguarda la condanna alle spese legali è altresì oggetto di impugnazione di altro giudizio pendente innanzi alla Corte, proc. n. 608/2017 r.g.
In data 15.2.2018 si costituisce la eccependo in primis il Controparte_7 difetto di legittimazione passiva e, sostenendo, invece, la legittimazione passiva del Parte_1
.
[...]
Con ordinanza del 10.7.2020 la Corte dichiarava il non luogo a provvedere a seguito di rinuncia sull'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza e rigettava la richiesta di rinnovazione della CTU.
In data 19.6.2023 la causa è trattenuta a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. ed è stata emessa una sentenza non definitiva, con la quale, preso atto che gli attori in primo grado non avevano dimostrato in capo a chi si radicasse la legittimazione passiva, è stato accolto l'appello.
Al fine di valutare il quarto motivo d'appello afferente alle spese di lite del giudizio di primo grado, ed in particolare, al fine di accertare se la sentenza resa nell'ambito del giudizio 608/2017 RGCA, fosse passata in giudicato, la Corte ha emesso una separata ordinanza rimettendo la controversia sul ruolo.
Con la medesima sentenza non definitiva, la Corte ha rimesso alla sentenza definitiva la regolazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE Emerge dagli atti che la sentenza n. 103/2023 pubblicata il 02/02/2023 resa nell'ambito del giudizio
608/2017 r.g., non sia stata impugnata. Ne consegue che la statuizione in essa contenta afferente alla condanna alle spese del nei confronti di , Parte_1 CP_1 CP_2
, , , debba ritenersi coperta da
[...] Controparte_3 Parte_2 giudicato e non possa essere, in questa sede, oggetto di ulteriore statuizione.
In merito all'avvenuta condanna alle spese del nei confronti della Parte_1 [...]
si è già statuito con la sentenza non definitiva. CP_4
Resta da considerare l'aspetto relativo alle spese del presente grado di giudizio, iniziato nel 2009.
Al riguardo, la peculiarità della fattispecie, l'incertezza relativa al riparto delle competenze tra gli enti locali, la mancata contestazione in ordine alla verificazione dell'evento in sé e delle conseguenze dannose che ne sono derivate, giustificano la totale compensazione delle spese di lite sostenute dalle parti ai sensi dell'art. 92, II comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , , Parte_1 CP_1 CP_2
, e Controparte_3 Parte_2 Controparte_4
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
1. Rigetta l'appello in ordine al quarto motivo afferente alle spese di lite del giudizio di primo grado.
2. Compensa le spese del presente giudizio.
Così è deciso nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
La cons. est. La Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito