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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/02/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11732/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 11732/2024 promosso da: con il patrocinio dell'avv. Braconi Stefania in virtù di procura speciale in Parte_1 atti ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Capello Marco in virtù di procura speciale in atti CP_1 resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente e parte resistente (come da verbale di udienza del 18.12.2024):
“Disporre la modifica delle condizioni di divorzio come segue:
- il IG. si impegna entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza a cedere Pt_1 gratuitamente il 50% dell'immobile coniugale a favore della IG.ra che si impegna ad CP_1 accettare, facendosi il IG. arico delle spese del notaio, che sarà da lui scelto. Le parti, ai Pt_1 fini del concordato trasferimento, chiedono l'applicazione dei benefici fiscali di legge, trattandosi di cessione intervenuta a definizione dei rapporti economico patrimoniali fra ex coniugi, in conformità all'art. 19 L. 6 marzo 87 n. 74 e dalla sentenza della Corte costituzionale 10 maggio 1999 n.154;
- la IG.ra dichiara di rinunciare all'assegno divorzile a far data dalla domanda giudiziale CP_1 (28.06.2024) e agli arretrati dovuti all'adeguamento ISTAT, nonché alla differenza tra l'assegno divorzile dovuto (euro 400) e quello effettivamente corrisposto (euro 300) per i tre mesi da marzo a giugno 2024;
- spese di lite interamente compensate.”.
Per il P.M.: nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 6966/2015 del 6.11.2015 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 28/06/2024 diva questo Tribunale per la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio, chiedendo disporsi la revoca, dalla data della domanda giudiziale, dell'assegno divorzile in favore della IG nonché la revoca CP_1 dell'assegnazione della casa coniugale disposta in favore di quest'ultima.
Con memoria difensiva depositata in data 18.11.2024 si costituiva in giudizio CP_1
opponendosi alle domande avversarie ed instando per il rigetto delle stesse e per la
[...] integrale conferma della sentenza n. 6966/2015.
All'udienza del 18.12.2024 avanti al Giudice Relatore le parti comparivano personalmente e raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza nei termini di cui al verbale di udienza. Il Giudice Relatore invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa ed all'esito rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi in fatto ed in diritto.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti in conformità al raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in parziale modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio n. 6966/2015, così provvede:
DÀ ATTO che il IG. si impegna entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza a Pt_1 cedere gratuitamente il 50% dell'immobile coniugale a favore della IG.ra , che si impegna CP_1 ad accettare, facendosi il IG. arico delle spese del notaio, che sarà da lui scelto. Le parti, Pt_1 ai fini del concordato trasferimento, chiedono l'applicazione dei benefici fiscali di legge, trattandosi di cessione intervenuta a definizione dei rapporti economico patrimoniali fra ex coniugi, in conformità all'art. 19 L. 6 marzo 87 n. 74 e dalla sentenza della Corte costituzionale 10 maggio 1999 n.154;
DÀ ATTO che la IG.ra dichiara di rinunciare all'assegno divorzile a far data CP_1 dalla domanda giudiziale (28.6.2024) e agli arretrati dovuti all'adeguamento ISTAT, nonché alla differenza tra l'assegno divorzile dovuto (euro 400,00) e quello effettivamente corrisposto (euro 300,00) per i tre mesi da marzo a giugno 2024;
CONFERMA, nel resto, le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 6966/2015;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 31.1.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 11732/2024 promosso da: con il patrocinio dell'avv. Braconi Stefania in virtù di procura speciale in Parte_1 atti ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Capello Marco in virtù di procura speciale in atti CP_1 resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente e parte resistente (come da verbale di udienza del 18.12.2024):
“Disporre la modifica delle condizioni di divorzio come segue:
- il IG. si impegna entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza a cedere Pt_1 gratuitamente il 50% dell'immobile coniugale a favore della IG.ra che si impegna ad CP_1 accettare, facendosi il IG. arico delle spese del notaio, che sarà da lui scelto. Le parti, ai Pt_1 fini del concordato trasferimento, chiedono l'applicazione dei benefici fiscali di legge, trattandosi di cessione intervenuta a definizione dei rapporti economico patrimoniali fra ex coniugi, in conformità all'art. 19 L. 6 marzo 87 n. 74 e dalla sentenza della Corte costituzionale 10 maggio 1999 n.154;
- la IG.ra dichiara di rinunciare all'assegno divorzile a far data dalla domanda giudiziale CP_1 (28.06.2024) e agli arretrati dovuti all'adeguamento ISTAT, nonché alla differenza tra l'assegno divorzile dovuto (euro 400) e quello effettivamente corrisposto (euro 300) per i tre mesi da marzo a giugno 2024;
- spese di lite interamente compensate.”.
Per il P.M.: nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 6966/2015 del 6.11.2015 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 28/06/2024 diva questo Tribunale per la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio, chiedendo disporsi la revoca, dalla data della domanda giudiziale, dell'assegno divorzile in favore della IG nonché la revoca CP_1 dell'assegnazione della casa coniugale disposta in favore di quest'ultima.
Con memoria difensiva depositata in data 18.11.2024 si costituiva in giudizio CP_1
opponendosi alle domande avversarie ed instando per il rigetto delle stesse e per la
[...] integrale conferma della sentenza n. 6966/2015.
All'udienza del 18.12.2024 avanti al Giudice Relatore le parti comparivano personalmente e raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza nei termini di cui al verbale di udienza. Il Giudice Relatore invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa ed all'esito rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi in fatto ed in diritto.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti in conformità al raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in parziale modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio n. 6966/2015, così provvede:
DÀ ATTO che il IG. si impegna entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza a Pt_1 cedere gratuitamente il 50% dell'immobile coniugale a favore della IG.ra , che si impegna CP_1 ad accettare, facendosi il IG. arico delle spese del notaio, che sarà da lui scelto. Le parti, Pt_1 ai fini del concordato trasferimento, chiedono l'applicazione dei benefici fiscali di legge, trattandosi di cessione intervenuta a definizione dei rapporti economico patrimoniali fra ex coniugi, in conformità all'art. 19 L. 6 marzo 87 n. 74 e dalla sentenza della Corte costituzionale 10 maggio 1999 n.154;
DÀ ATTO che la IG.ra dichiara di rinunciare all'assegno divorzile a far data CP_1 dalla domanda giudiziale (28.6.2024) e agli arretrati dovuti all'adeguamento ISTAT, nonché alla differenza tra l'assegno divorzile dovuto (euro 400,00) e quello effettivamente corrisposto (euro 300,00) per i tre mesi da marzo a giugno 2024;
CONFERMA, nel resto, le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 6966/2015;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 31.1.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento