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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, composta dai signori magistrati:
1) dott. MARIA G. DI MARCO Presidente
2) dott. MICHELE DE MARIA Consigliere
3) dott. CLAUDIO ANTONELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1273/2022 R.G.L. promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Mariano Parte_1
Consentino Appellante CONTRO
, in persona Controparte_1 del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo Appellato
All'udienza di discussione del 15 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO I Con ricorso, depositato il 22.06.2021, conveniva Parte_1 in giudizio l' Controparte_1 chiedendo c , patrimoniali, non patrimoniali, alla salute, morali, esistenziali e da straining … nella misura di complessivi Euro 270.000,00” sofferti a causa della sua illegittima riammissione in servizio presso la Direzione provinciale di Palermo, in luogo dell'ufficio di provenienza di Marsala, come da determina numero 35822/ris/protocollo numero 11 R. Decr. del 15 aprile 2013. Deduceva in proposito:
1 - di essere stato dipendente dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Marsala (e prima del Ministero delle Finanze) dal primo maggio 1978 al 10 aprile 2017, con la qualifica di impiegato - seconda area;
- di essere stato sottoposto a un procedimento disciplinare (avviato con atto prot. n.2007/6.3/3050/Ris, del 27 dicembre 2007) - perché rinviato a giudizio con provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala del 12.11.2007 – poi sospeso in attesa dell'esito del procedimento penale, con contestualmente sospensione cautelare dal servizio;
- di essere stato assolto dal Tribunale di Marsala, giusta sentenza n.503/2012 del 06.11.2012, “perché il fatto non sussiste”;
- di essere stato riammesso in servizio, previa archiviazione del procedimento disciplinare, con determina numero 35822/ris/protocollo numero 11 R. Decr. del 15 aprile 2013, presso la Direzione Parte_2
di Palermo, ove prendeva servizio il 03.06.2013, sede
[...] precedente (Ufficio di Marsala);
- di avere impugnato la nuova assegnazione dinanzi al Tribunale G.L. di Marsala, il quale, con sentenza n.80/2004 emessa il 14.02.2014, , previa disapplicazione del predetto decreto, condannava l'amministrazione a riammettere in servizio il presso la Direzione Provinciale di Pt_1
Trapani. Tanto premesso, a distanza di sette anni dai riferiti eventi, con l'atto introduttivo del presente giudizio, deduceva che a causa dell'illegittima assegnazione presso la Direzione provinciale di Palermo egli aveva sofferto
“rilevante nocumento, indi notevoli danni biologici, patrimoniali, non patrimoniali, alla salute, morali, esistenziali e da straining” imputabili ex art.2087 cod. civ. alla condotta datoriale e forieri delle rivendicate pretese risarcitorie Lamentava in particolare un danno alla salute, causato da uno stato di grave “prostrazione” personale e professionale, diagnosticato dal dr.
perito di parte, come “cardiopatia ipertensiva Persona_1 ioso depressione, insonnia e tremori”. Al fine di provare la sussistenza del danno arrecato dalla illegittima condotta dell'amministrazione, datrice di lavoro, articolava prova testimoniale e chiedeva disporsi consulenza tecnica per quantificare il risarcimento in caso di contestazione della perizia di parte. Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, chiedendo
[...] CP_1
:
- la legittimità del provvedimento di assegnazione presso la Direzione provinciale di Palermo;
- la tempestiva assegnazione (avvenuta l'1.04.2014), in esecuzione al dispositivo della sentenza del G.L. di Marsala, del presso la sede Pt_1
2 di Trapani (cfr. atto prot. n. 18576 del 18.3.2014, doc. all. n.9 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
- la abnormità e pretestuosità dell'avversa pretesa risarcitoria stante l'omessa allegazione e prova dell'asserito danno non patrimoniale (biologico e da straining);
- la sporadicità delle presenze in Ufficio a Palermo del (per Pt_1 soli sei giorni), come da allegati prospetti (cfr. doc. n.12 alleg colo di primo grado di parte appellata), risultando egli assente per malattia per la maggior parte del periodo in contestazione (dal 3.6.2013 al 31.03.2014). Evidenziava ancora l'appellata che:
- il , contrariamente a quanto dichiarato al proprio perito, Pt_1
“risultava soffrire di patologie psichiche già in epoca anteriore alla sua riammissione in servizio presso la Direzione Provinciale di Palermo”;
- il Tribunale di Trapani, sez. Penale, con sentenza n.440/03 del 15.05.2003, aveva ritenuto l'odierno appellante colpevole del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico “per avere falsamente attestato di non soffrire di turbe e/o patologie psichiche e di non fare uso di sostanze di sostanze psicoattive con due successive dichiarazioni, rese rispettivamente ad un sanitario del A.U.S.L. n. 9 di Trapani, in data 14.04.1998”; sentenza confermata in appello con pronuncia n.1506/04 del 7.5.2004 (cfr. doc. nn. 15 e 16 allegati al fascicolo di primo grado di parte appellata);
- in tale ultimo giudizio penale era stata accertata la sussistenza in capo al in epoca ben risalente rispetto alla vicenda del Pt_1 trasferimento illegittimo, di patologie psichiche per le quali egli era stato in cura presso un centro di salute mentale e sottoposto a terapie farmacologiche. Con sentenza n. 924/2022, pubblicata in data 04.10.2022, il Tribunale G.L. di Marsala rigettava il ricorso. Il Giudice di prime cure, richiamando una consolidata giurisprudenza circa la distribuzione dell'onere probatorio in tema di danno non patrimoniale (biologico e da straining), riteneva che il non avesse Pt_1 provato la sussistenza di un nesso eziologico tra l'illegittima riassegnazione e l'asserito pregiudizio, peraltro non allegato. Riteneva, in particolare, “insufficiente ad assurgere quale prova dei pregiudizi subiti”, la consulenza di parte in quanto nella stessa “non si tiene conto”, né “delle pregresse patologie di , taciute dal Parte_1 predetto ed accertate con sentenza n.44 ”, né “della circostanza che il ricorrente è stato presente in servizio presso la medesima Direzione soltanto per sei giorni”. Per la riforma di tale decisione ha interposto appello Parte_1
con ricorso depositato in Cancelleria il 30.11.2022.
[...]
3 Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della “illegittima ammissione/autorizzazione”, concessa dal primo giudice, in violazione delle norme sulla decadenza delle prove nel rito del lavoro, al rinnovo del deposito del documento n.16, allegato dalla con la CP_1 CP_1 propria memoria di costituzione;
atto che a invece, espunto dal giudizio, avendo parte resistente, in sede di costituzione, allegato un documento illeggibile e del quale l'appellante aveva contestato espressamente “il contenuto, la sottoscrizione e la sua conformità all'originale”. Con il secondo motivo censura la mancata ammissione, immotivata e ingiustificata, delle prove orali formulate in ricorso, per la cui assunzione insiste in appello, che gli avrebbero consentito “di provare in giudizio il danno subito a causa dell'acclarata illegittima condotta tenuta dalla resistente”. Con il terzo motivo si duole dell'ingiustificata esclusione della consulenza tecnica d'ufficio, richiesta in primo grado e nuovamente in appello, non rinvenendosi quella “oggettiva difficoltà probatoria” che, a detta dell'adito Tribunale, ne avrebbe precluso l'amissione. Con l'ultimo motivo di appello evidenza come controparte non abbia mai specificatamente contestato né il contenuto della consulenza di parte, né la quantificazione del danno prospettata in ricorso (€270.000,00), cosicché entrambi gli elementi potranno concorre alla determinazione delle rivendicate poste risarcitorie in ipotesi di riforma della sentenza. Si è costituita in giudizio l' Controparte_1
con memoria del 05.05.2025, variamente
[...] delle avverse censure e chiedendo il rigetto del gravame. All'udienza del 15 maggio 2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti. II L'appello è infondato. Con il primo motivo di gravame, l'istante sostiene che il Giudice di primo grado, autorizzando parte appellata alla rinnovazione della produzione del documento n.16 (la sentenza n. 1506/04 del 7.5.2004 della Corte di Appello penale di Palermo – sez. IV che ha confermato la sentenza n. 440/2003 del Tribunale di Trapani), avrebbe violato i principi dettati dal codice di rito in tema di decadenza nell'ipotesi di allegazione tardiva. Il motivo non merita accoglimento. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal il Pt_1 documento di cui si contesta la produzione era stato allegato alla memoria di costituzione, ancorché in formato non del tutto intellegibile.
4 Peraltro, l'appellante si era opposto al rinnovo della produzione del documento, sostenendo che l'atto fosse di “incerta provenienza”, benché si trattasse di una sentenza ritualmente comunicata via pec alle parti ad iniziativa della stessa Corte di Appello. Nell'ordinanza istruttoria si legge, infatti, che il G.L. “ammette nuovo deposito del doc. n. 16 di parte resistente in copia maggiormente apprezzabile ovvero in originale” (cfr. doc. D fascicolo di parte appellata). Di talché non può dirsi maturata alcuna decadenza istruttoria. Devono essere del pari disattesi il secondo e il terzo motivo di appello, da trattarsi congiuntamente per l'evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto, a prescindere dalla differente articolazione delle censure. In proposito preme osservare che nel procedimento penale definito dal Tribunale di Trapani con sentenza n.440/2003 era stato accertato che il nel corso della procedura per il rinnovo della patente di guida Per_2
e della patente nautica, aveva “falsamente attestato di non soffrire di turbe e/o patologie psichiche e di non fare uso di sostanze psicoattive con due successive dichiarazioni, rese rispettivamente a un sanitario dell'A.U.S.L. n. 9 di Trapani, in data 18.3.1998 e alla Commissione Medica Locale di Trapani, in data 14.4.1998”. Invero, durante una verifica condotta dalla Procura della Repubblica di Marsala, atta a contrastare il fenomeno dell'assenteismo nel pubblico impiego, era emerso che il tra il 1995 e il 1998 era stato assente Pt_1 per lunghi periodi dal servi lattia per una diagnosticata sindrome ansioso depressiva. Inoltre, nello svolgimento del medesimo procedimento penale, era stata accertata l'assunzione di farmaci psicoattivi da parte del il Per_2 quale, a causa della sofferta patologia, era stato anche seguito di igiene mentale di Marsala. Di tale pregressa condizione di salute non è fatto alcun cenno né nel ricorso né nella consulenza di parte. Peraltro, il sostiene che a causa dall'illegittimo Pt_1 trasferimento subito avrebbe “iniziato” a soffrire di una sindrome depressiva mentre prima di tale evento “godeva di un ottimo stato psico-fisico” (cfr. capitoli 5 e 6 dell'articolato testimoniale in appello). Dichiarazioni evidentemente smentite dalla lettura dei trascritti passaggi motivazionali della summenzionata sentenza penale. Non vi è, infatti, dubbio che il pregiudizio alla propria integrità psicofisica lamentato dall'appellante sia perfettamente sovrapponibile nella sua sintomatologia a quello già evidenziato nel lontano 1998 e che aveva richiesto il ricorso a cure mediche specialistiche.
5 Sul punto, il , benché tale profilo decisorio sia stato Pt_1 specificamente assu ito Tribunale a sostegno dell'istanza di rigetto dell'originario ricorso, nulla deduce nemmeno in sede di gravame.
Appare, pertanto, evidente che dinanzi alle riferite pregresse condizioni di salute parte appellante avrebbe dovuto allegare e provare che a seguito dall'assegnazione agli uffici di Palermo fosse derivato un peggioramento del suo già compromesso quadro clinico ovvero l'insorgere di nuove patologie. Ulteriore aspetto stigmatizzato dal primo giudice, senza che alcuna censura sia in proposito rinvenibile nell'atto di gravame, è l'assoluta inconferenza fra il lamentato pregiudizio alla salute e il ridottissimo arco temporale di appena sei giorni durante il quale il ha effettivamente Per_2 prestato servizio presso la sede di Pale e documentato dall' e non contestato, nella sua veridicità fattuale, da Controparte_1 con er il resto di un lungo periodo di malattia e delle ferie contrattualmente previste. Pertanto, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, l'espunzione del documento n.16 non avrebbe, comunque, determinato l'accoglimento della domanda attorea, risultando ictu oculi indimostrato il nesso eziologico fra la condotta datoriale e le lamentate patologie. Accertamento, il cui onere probatorio ricade sulla parte processuale assertivamente danneggiata, propedeutico al riconoscimento non solo del danno biologico (e più in generale di qualsiasi danno non patrimoniale alla persona) ma anche del c.d. danno da straining, (il pregiudizio causato da condotte stressogene da parte del datore di lavoro). Afferma in proposito la Suprema Corte che “Anche se lo straining, a differenza del mobbing, è caratterizzato dalla assenza di un intento persecutorio, ai sensi dell'art. 2087 c.c. incombe comunque sul lavoratore, che lamenti di avere subito un danno alla salute, l'onere di allegare, e provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo una volta che il lavoratore abbia fornito tale prova sorge in capo al datore di lavoro l'onere di pro vare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno” (Cass. civ., Sez. lavoro, 04/10/2019, n.24883). Condivisibile risulta poi la scelta del primo giudice di non ammette
“le prove orali richieste da parte ricorrente in quanto tendenti a far esprimere giudizi ai testi”, laddove ritiene questo collegio che gli articolati di prova:
- attengano a circostanze inconferenti ai fini della decisione (capitolati, previa numerazione degli stessi, 1 e 15) per non avere il
[...]
contestato in questo giudizio il provvedimento di sospensi Pt_1 cautelare e per avere egli percepito, una volta riammesso in servizio, tutte le somme trattenute dall'amministrazione datoriale nella vigenza del provvedimento di interdizione dal lavoro;
6 - si riferiscono a circostanze generiche e contengono mere valutazioni (capitolati da 2 a 14, 16 e 17), laddove si chiede ai testi di confermare che l'assegnazione in servizio presso l'Ufficio di Palermo avrebbe inciso “stato di salute psico-fisico“ dell'appallante (provocando
“condizioni stressogene, nonché frustrazione personale e professionale”, incidendo “sul suo stato di salute psichico – fisico”, determinando “notevoli ripercussioni e provocato effetti anche sul proprio nucleo familiare”, cosicché “il suo nucleo familiare ne ha molto risentito, perché devastata dal disagio dello stesso”, determinando “notevoli conseguenze negative sia nei rapporti fra i componenti il suo nucleo familiare, sia in relazione alla qualità della vita dei singoli componenti stessi”, incidendo
“negativamente sulla dignità di quest'ultimo, provocando che questi si considerasse inutile ed emarginato dal proprio ambiente di lavoro”, “ha inciso negativamente sulla sua autostima e socialità”, “profondamente” alterando “le abitudini di vita dello stesso, nonché gli assetti relazionali che gli erano propri e sconvolto la sua quotidianità”,
“patito notevoli sofferenze psico- fisiche che non gli hanno consentito neppure di recarsi con continuità in Palermo, presso la nuova sede di servizio”, ragion per cui lo stesso risentirebbe “ancora oggi dal punto di vista psico-fisico dal suo illegittimo trasferimento presso l' di Palermo”) ovvero avrebbe alterato Controparte_1 il precedente “otti ato fattuale quest'ultimo fra l'altro già escluso alla luce dai precedenti giudiziari in atti) provocando “una situazione di prostrazione” e “un vero e proprio stato di depressione”; Per completezza espositiva deve essere poi rilevato, così rigettando anche l'ultima doglianza, come la parte appellata abbia contestato, fin dalla costituzione nel giudizio di primo grado l'insussistenza dei presupposti fondanti la pretesa risarcitoria, sottolineando la riferibilità dei dati riportati nel perizia esclusivamente a quanto riferito al consulente di parte dal
[...]
e non risultando dall'elaborato tecnico alcun riferimento Pt_1 pregresse patologie già incidenti sull'integrità psico-fisica dell'appellante. Peraltro, lo si ribadisce, nemmeno in sede di gravame, il , Pt_1 benché il profilo sia stato addotto dal primo giudice a so l pronunciamento di rigetto, deduce alcunché in merito alle proprie condizioni di salute precedenti alla contestata assegnazione presso gli Uffici di Palermo. In ogni caso, il riscontrato mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul relativo al nesso eziologo tra gli asseriti Pt_1 danni non patrimoniali e la condotta datoriale, assorbe ogni questione relativa al contenuto della consulenza di parte. Per quanto suesposto, rigettati tutti i motivi appello, la sentenza impugnata merita integrale conferma. III Residua il regolamento delle spese del presente grado di giudizio, che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore
7 dell' , in conformità Controparte_1 ai p rnati dal D.M. 147/2022), secondo il valore della controversia come dichiarato dal lavoratore nell'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.924/2022 resa il 4 ottobre 2022, dal Tribunale di Marsala G.L.. Condanna a rifondere a controparte le spese di lite, Parte_1 che liquida pensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge. Così deciso in Palermo il 15 maggio 2025 Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli
Il Presidente Maria G. Di Marco
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