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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/12/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 163/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice PA RE LA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 163/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIA TERESA Parte_1 C.F._1 SPANU
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PAOLA PALA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia il Tribunale di Sassari, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, disattesa ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) previo accertamento dello svolgimento delle mansioni assistenziali sopra descritte e dello svolgimento in favore della a tempo pieno (dirigente Controparte_2 SPTA- ruolo sanitario), con anzianità di servizio > 15° anni, accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa mura a godere del pieno trattamento economico retributivo, e ai connessi incrementi stipendiali comunque spettantegli ovvero retribuzione di posizione minima unificata e indennità di esclusività;
2) per l'effetto condannare l' per quanto di competenza, Controparte_1 al pagamento della complessiva somma di euro euro 52.723,67 per differenze retributive ed indennità ex art. 6 D. Lgs 517/99, indennità di posizione variabile e premio di risultato relativi al periodo dal 1.01.2007 al 19.01.2013, e di quella ulteriore e successiva accertanda, a titolo di retribuzione maturata e non percepita, con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, oltre la corrispondente quota di contributi previdenziali;
3) con vittoria di spese, competenze. per l'AOU di Sassari: conclude affinché il Tribunale di Sassari in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia:
pagina 1 di 11 rigettare il ricorso proposto nei confronti dell' in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto, mandandola assolta da ogni avversa pretesa per i motivi di cui all'espositiva
- con vittoria dei compensi professionali;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.01.2019 la ricorrente, già Ricercatore, in stato di quiescenza dal 19.03.2013, svolgente attività assistenziale presso l' con qualifica di Dirigente Biologo CP_2 ospedaliero a tempo pieno e con anzianità di servizio di oltre 15 anni, ha convenuto in giudizio l'
[...] al fine di ottenere l'indennità assistenziale ex art. 6 del D. Lgs. n. 517/1999 -nelle voci CP_2 specifiche di retribuzione di posizione minima unificata, indennità di esclusività, indennità di posizione variabile e premio di risultato- per il periodo dall'1 gennaio 2007 al 2013, con conseguente condanna dell' al pagamento della somma di € 52.723,67, oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione monetaria e la corrispondente quota di contributi previdenziali.
Dopo aver premesso che in data 7.3.2013 è stato sottoscritto tra l' e l' Parte_2 Controparte_1
il protocollo attuativo del d.lgs. n. 517/1999 con riferimento al personale universitario che
[...] presta attività assistenziale nell'azienda ospedaliera, in attuazione del precedente protocollo d'intesa sottoscritto tra l'Università e la Regione Sardegna in data 11.10.2004, ha dedotto la ricorrente di aver Contr richiesto all' di in data 23.1.2004, di conoscere l'ammontare del trattamento economico CP_1 spettantegli in base all'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. 517/1999.
In riscontro a tale richiesta l'AOU avrebbe trasmesso un prospetto economico riferito al periodo 1.7.2007 – 18.03.2013, con le seguenti voci poste alla base dei conteggi: retribuzione di posizione minima unificata e indennità di esclusività del rapporto (all. 6 ricorrente), senza tuttavia provvedere al pagamento.
Ha altresì dedotto che l' avrebbe riconosciuto ed erogato in favore del personale Dirigente CP_1
Medico, come da delibere dell'AOU nn. 168 del 20.2.2014, 337/2014, 543/2014, 546/2014 e 284/2016, la retribuzione di risultato.
La ricorrente ha quindi dedotto di avere richiesto la liquidazione delle spettanze con successiva diffida del 7.1.2015 rivolto anche all'Università degli Studi di Sassari, con decorrenza da gennaio 2000, a seguito della quale, con nota di riscontro del 15.4.2015, quest'ultima avrebbe riconosciuto l'adeguamento alle prescrizioni dell'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999, ma posticipato la decorrenza delle stesse all'1.1.2011, in forza del protocollo stipulato il 7.3.2013.
Parte ricorrente ha quindi proposto la presente azione, chiedendo il pagamento delle indennità di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999, nelle voci di indennità di posizione variabile e premio di risultato, relativamente al periodo 1.7.2007 – 19.03.2013, per un credito di € 52.723,67. Contr Si è costituita l' di con memoria del 3.6.2019 contestando la fondatezza delle domande e CP_1 chiedendone il rigetto.
Mutata più volte la persona del giudice e tentata senza esito positivo la conciliazione, la decisione è stata assunta all'esito dell'udienza del 16.12.2025 nel corso della quale parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva.
Sull'indennità ex art. 6 D.Lgv. 517/1999
Venendo al merito della controversia, va dato atto della sopravvenienza costituita dal pagamento in corso di causa dell'importo di € 14.035,47 a titolo di arretrati sull'indennità assistenziale ex art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 per gli anni 2009/2011.
Sul punto, parte ricorrente lamenta comunque che tale pagamento sia solo parziale, posto che pagina 2 di 11 l'indennità avrebbe dovuto essere corrisposta sin dalla data di costituzione dell'
[...]
) e comunque per l'intero periodo fino a marzo 2013. Controparte_3
D'altra parte, l'AOU invece sostiene che tale versamento sia integralmente satisfattivo della pretesa azionata dalla parte ricorrente.
Per dirimere la questione è necessario analizzare la normativa che disciplina il trattamento economico del personale di area medica dipendente delle Università che svolge attività assistenziale nelle strutture del sistema sanitario nazionale. A tal fine può richiamarsi l'efficace ricostruzione svolta da Cass. n. 12952/2022, recentemente ribadita da Cass. n. 11940/2025:
“5.1. Da tempo il legislatore ha riconosciuto al personale docente universitario impegnato nell'attività assistenziale un'indennità aggiuntiva, della quale la giurisprudenza costituzionale, amministrativa e di questa Corte ha sottolineato la natura perequativa.
Già l'art. 4 della legge n. 213/1971 aveva stabilito, da un lato, che gli enti ospedalieri dovessero versare alle le somme necessarie per dotare di personale le unità a direzione universitaria Parte_2 e, dall'altro, che gli importi dovessero essere destinati al pagamento di un'indennità di ammontare non superiore a quanto necessario per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità ( art. 4, comma 2, l. n. 213/1971: tale indennità non potrà essere superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità. Ove lo consenta lo ammontare dei fondi disponibili, l'indennità dovrà essere uguale a quella necessaria per ottenere l'equiparazione dei trattamenti economici).
5.2. Il criterio perequativo, emerso all'esito di un articolato iter parlamentare della richiamata legge n. 213/1971 ( cfr. Corte Cost. n. 136/1997), è stato poi ribadito dall'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 ( che al comma 1 recita: Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali (questo inciso è caduto a seguito della dichiarazione di incostituzionalità con sentenza n. 126/1981), nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità ) e, per quel che più specificamente rileva in questa sede, dall'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980 che, affermato il principio di carattere generale secondo cui i docenti universitari ed i ricercatori impegnati nell'attività assistenziale assumono « per quanto concerne l'assistenza i diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale», al comma 2 aggiunge che al predetto personale «è assicurata l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianità secondo le vigenti disposizioni ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761».
5.3. Mentre per il restante personale il legislatore ha ritenuto di dover rinviare l'individuazione delle corrispondenze a successive tabelle (art. 31, comma 4, d.P.R. n. 761/1979), per i docenti ed i ricercatori è lo stesso art. 102 che indica il criterio di equiparazione e stabilisce, al comma 4, che «il professore ordinario e straordinario è equiparato al medico appartenente alla posizione apicale;
il professore associato è equiparato al medico appartenente alla posizione intermedia;
l'assistente ordinario del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori sono equiparati al medico appartenente alla posizione iniziale ».
Si tratta, quindi, di corrispondenze pensate alla luce dei sistemi di classificazione all'epoca vigenti, che, quanto alla professione medica, evocano la distinzione fra le posizioni di primario, aiuto e assistente indicate dall'art. 63 e dalla tabella allegata al d.P.R. n. 761/1979, poi ripresa dal d.P.R. n. 384/1990, che inserisce le medesime posizioni nelle qualifiche funzionali comprese dalla nona pagina 3 di 11 all'undicesima (assistente IX qualifica, aiuto X qualifica, primario XI qualifica).
5.4. Questo quadro è mutato a seguito del riordino della disciplina in materia sanitaria perché con l'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, più volte modificato, il legislatore inizialmente ha previsto l'inquadramento dei dirigenti medici in soli due livelli (e non tre come in passato) e poi, a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 229/1999, ha inserito la dirigenza medica in un ruolo unico, differenziando gli incarichi in relazione all'anzianità posseduta ed alla natura, semplice o complessa, della struttura diretta (art. 15, commi da 4 e 6, del d.lgs. n. 502/1992 come modificato dal d.lgs. n. 229/1999).
L'evoluzione normativa è stata seguita di pari passo dalla contrattazione collettiva che, dapprima, ha modulato il trattamento economico del dirigente medico sulla base dell'inquadramento in due livelli e in funzione della graduazione delle strutture secondo i parametri indicati dall'art. 51 del CCNL 5.12.1996. Successivamente, a partire dal CCNL 8.6.2000, ha previsto, all'art. 27, quattro diverse tipologie di incarico conferibile al dirigente medico;
ha indicato le caratteristiche proprie delle strutture semplici e complesse;
ha commisurato il trattamento economico spettante al dirigente medico alle maggiori o minori responsabilità connesse alla natura dell'incarico ricoperto.
5.5. In questo mutato contesto si è inserito il d.lgs. n. 517/1999 con il quale il legislatore, nel dettare una nuova disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale e Università, quanto al trattamento economico del personale universitario ha previsto, all'art. 6: « 1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'art. 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'università: a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'art. 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. I protocolli d'intesa prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del che operano nei dipartimenti ad attività integrata, CP_4 impegnati in attività didattica, ai fondi di ateneo di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. 4. Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo.».
La nuova disciplina ha il chiaro intento di fissare un criterio di quantificazione dell'indennità perequativa che tenga conto del nuovo assetto della dirigenza medica e della diversa struttura della retribuzione delineata dalle parti collettive, le quali, già a partire dal CCNL 5.12.1996, per quel che in questa sede rileva, avevano distinto lo stipendio tabellare dalla retribuzione di posizione e da quella di risultato.
Una volta superato l'inquadramento della dirigenza medica in tre distinte qualifiche funzionali e valorizzate a fini retributivi la natura dell'incarico conferito e la qualità dei risultati raggiunti, occorreva individuare un sistema di corrispondenza che andasse oltre il rigido automatismo fissato, in un diverso contesto, dall'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980, e garantisse, comunque, la finalità pagina 4 di 11 perequativa propria dell'indennità.
Il legislatore ha ritenuto di poter raggiungere l'obiettivo, da un lato, prevedendo la distinzione, all'interno del trattamento aggiuntivo, della componente finalizzata a remunerare le responsabilità connesse all'incarico da quella graduata in relazione ai risultati ottenuti;
dall'altro stabilendo che questa distinzione dovesse essere operata sulla base dei medesimi criteri indicati dalla contrattazione collettiva per l'area della dirigenza medica e che dovessero essere garantiti al personale universitario i medesimi incrementi previsti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.
La finalità perequativa è, dunque, ribadita e viene realizzata adeguando la normativa dettata per il personale universitario a quella vigente per la dirigenza medica.
5.6. L'art. 1 del richiamato d.lgs. n. 517/1999, stabilisce che «L'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio» (comma 1), ed aggiunge che detti protocolli d'intesa sono stipulati in conformità ad apposite linee guida contenute in atti di indirizzo e coordinamento statali aventi la finalità, tra l'altro, di «d) indicare i parametri per l'individuazione delle attività e delle strutture assistenziali complesse, funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia, delle aziende di cui all'articolo 2, nonché delle per Parte_3 quanto concerne le attività di prevenzione, secondo criteri di essenzialità ed efficacia assistenziale, di economicità nell'impiego delle risorse professionali e di funzionalità e coerenza con le esigenze di ricerca e di didattica dei predetti corsi ...». Aggiunge il successivo comma 3 che «i protocolli d'intesa di cui al comma 1 stabiliscono altresì, anche sulla base della disciplina regionale di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, criteri generali per l'adozione, da parte del direttore generale delle aziende di cui all'articolo 2, degli atti normativi interni, ivi compreso l'atto aziendale previsto dall'articolo 3.».
5.7. Le linee guida previste dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 517/1999 sono state adottate con il d.P.C.M. 24 maggio 2001, il cui art. 3, comma 2, oltre a richiamare la disciplina del trattamento economico del personale dettata dall'art. 6 dello stesso decreto, aggiunge che «Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1999 è conservato fino all'attuazione delle previsioni contenute nei protocolli d'intesa. Per i cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto ogni professore o ricercatore universitario non potrà percepire, comunque, una retribuzione complessiva inferiore a quella in godimento all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1999».
5.8. Dal quadro normativo sopra riassunto emerge, dunque, che l'entrata in vigore del nuovo regime è condizionata da una molteplicità di adempimenti (conferenza Stato Regioni, adozione delle linee guide ministeriali, intesa fra Regione ed , modifica dell'atto aziendale, graduazione delle funzioni Parte_2 assistenziali attribuite ai docenti universitari) che coinvolgono una pluralità di soggetti, e ciò spiega perché in più parti del territorio nazionale le Aziende non sono state in grado di adeguare prontamente alla nuova disciplina il trattamento economico corrisposto al personale universitario impegnato nelle attività assistenziali […]
6. Si tratta, allora, di stabilire se nelle more del complesso processo di adeguamento alla nuova disciplina possa continuare a produrre effetti, ed eventualmente in quali termini e con quali modalità, il previgente regime, o se, invece, l'abrogazione dell'art. 102 del d.P.R. n. 383/1980, disposta dal comma 4 dell'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999, impedisca l'invocata ultrattività, facendo salva solo la conservazione dei trattamenti economici in godimento e, quindi, unicamente le posizioni individuali già acquisite dal personale universitario in servizio presso le aziende ospedaliere al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa. pagina 5 di 11 Fra le due tesi si pone, poi, quella intermedia, pure avanzata dalla giurisprudenza amministrativa, di un differimento solo momentaneo dell'effetto abrogativo, per un arco temporale predeterminato, individuato in quello quinquennale indicato dall'art. 3, comma 2, del d.P.C.M. 24 maggio 2001. Quest'ultima opzione interpretativa, peraltro, va senz'altro esclusa, perché non considera che la legge non fissa alcun termine per l'entrata in vigore del nuovo regime con la conseguenza che la stessa non può essere integrata da un atto derivato, intervenuto su una materia estranea ai temi indicati dall'art. 1 del d.lgs. n. 517/1999. Tornando, quindi alle due opzioni iniziali, va detto che la seconda tesi, fatta propria dalla Corte territoriale, fa leva sul tenore letterale della norma in commento, ma produce l'effetto, non solo di cristallizzare per il personale universitario il trattamento retributivo alla data di entrata in vigore della nuova normativa, rendendolo insensibile alle successive dinamiche contrattuali dell'area della dirigenza medica, ma anche di privare del trattamento perequativo i professori ed i ricercatori universitari assegnati a svolgere l'attività assistenziale dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 517/1999 e prima dell'attuazione del nuovo regime. Questi ultimi, infatti, secondo detta tesi, non avrebbero alcun trattamento da conservare e non potrebbero invocare né lo strumento perequativo previsto dalla disciplina vigente, che richiede l'adozione di provvedimenti attuativi, né quello assicurato dall'art. 102, in quanto ormai abrogato.
Si tratta, quindi, di un'opzione interpretativa che, nel privilegiare il dato testuale, conduce ad un risultato esegetico contrastante con la ratio e la finalità dell'intervento normativo, con il quale, si è già detto, il legislatore ha ribadito la necessità della perequazione ed ha solo modificato il criterio di quantificazione, al fine di adeguare l'indennità al nuovo assetto della dirigenza medica.
D'altro canto l'interpretazione fornita dalla Corte territoriale desume l'immediata abrogazione del previgente regime da un dato letterale solo apparentemente univoco perché, se è vero che, al comma 2, la conservazione del trattamento economico di equiparazione è riferita a quello «in godimento», espressione che parrebbe evocare solo l'erogazione già in atto, è parimenti indubbio che il comma 4 non abroga né l'art. 31 del d.P.R. n. 761/ 1979 né l'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980 nella sua interezza, perché limita l'effetto abrogativo alle sole parti «che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo». Perché la disposizione abbia un senso si deve ritenere che il legislatore non abbia inteso ricomprendere nell'abrogazione il comma 1, secondo cui il personale universitario impegnato nell'attività di assistenza è titolare dei medesimi diritti e degli stessi doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale, né il diritto alla perequazione in sé che, oltre a discendere dalla riconosciuta parità di diritti e di doveri, è sancito dall'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, non toccato dall'effetto abrogativo, nella parte in cui prevede che il trattamento retributivo del personale universitario debba essere commisurato a quello dei dipendenti delle unità sanitarie locali «di pari funzioni, mansioni e anzianità».
Ragioni di ordine testuale e sistematico inducono, pertanto, il Collegio a ritenere che il legislatore, nel prevedere che «il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1» attraverso l'utilizzo improprio dell'espressione «in godimento» abbia inteso assicurare, nelle more dell'attuazione del nuovo regime, l'equiparazione fino a quel momento garantita dalla normativa previgente che, seppure pensata in relazione ad un diverso sistema di inquadramento, poteva essere attuata tenendo conto, da un lato, dell'evoluzione della disciplina legale e contrattuale, dall'altro, del criterio di carattere generale, della necessaria parificazione a fronte di pari funzioni, mansioni ed anzianità.
6.1. Si tratta di una conclusione che si armonizza con quella alla quale le Sezioni Unite di questa Corte sono pervenute nell'affrontare la questione, analoga ma non coincidente, dell'applicazione delle tabelle di equiparazione previste per il personale universitario non docente dall'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, in relazione alla quale è stato ritenuto, in attesa dell'adozione di un nuovo regime, il pagina 6 di 11 carattere dinamico, non statico, delle corrispondenze, dal quale è stata tratta la conseguenza che queste ultime dovessero essere applicate tenendo conto, da un lato, dei mutamenti intervenuti per effetto dell'adozione di un nuovo sistema di classificazione, dall'altro, però, della necessità di perequare il trattamento retributivo senza mai tralasciare la parità di funzioni, mansioni e anzianità ( Cass. S.U. n. 9276/2016 e Cass. S.U. n. 8521/2012).
6.2. Il criterio di corrispondenza indicato dal richiamato art. 102 va quindi applicato innanzitutto tenendo conto della disciplina transitoria dettata per la dirigenza medica dal CCNL 5.12.1996, quanto al passaggio dalle qualifiche funzionali alla dirigenza di primo e secondo livello ( art. 1 che ha inserito nel primo livello la IX e la X qualifica, nel secondo livello l'XI), e dal CCNL 8.6.2000 quanto alle conseguenze dell'inquadramento nel ruolo unico ed alla commisurazione del trattamento economico alla natura, semplice o complessa, della struttura diretta.
L'ammontare dell'assegno perequativo va poi quantificato tenendo conto del trattamento fondamentale ed accessorio spettante, sulla base della disciplina contrattuale, al dirigente medico del Servizio Sanitario Nazionale a parità di incarico e di anzianità”.
In estrema sintesi, quindi, fino all'entrata in vigore dell'accordo attuativo del protocollo d'intesa, le indennità di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 non sono dovute al personale universitario che svolge attività assistenziale, continuando a trovare applicazione la normativa previgente rispetto all'assegno perequativo.
Nel caso di specie, si osserva che il protocollo d'intesa è stato stipulato tra Regione Sardegna e il 16.9.2004; dopo la seguente premessa: Parte_4
“Il presente protocollo si inserisce nell'ambito delle previsioni del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive integrazioni e modificazioni e del D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, ed è finalizzato a promuovere disciplinare l'integrazione dell'attività assistenziale, formativa e di ricerca tra il servizio sanitario regionale e le Il medesimo protocollo Parte_4 definisce, inoltre, le linee guida della partecipazione delle università alla programmazione sanitaria regionale. La stipula del presente protocollo impegna la Regione e le Parte_4 alla programmazione concertata delle attività assistenziali nelle aziende di riferimento
[...] anche tenendo conto della programmazione delle attività di didattica e di ricerca delle facoltà di medicina e chirurgia”, all'art. 11, comma 5, ha previsto che:
“Al personale universitario di cui al precedente comma 1 [n.d.r. professori universitari, ricercatori e assistenti del ruolo] compete il trattamento economico tabellare a carico dell'università e, ove spettante, il compenso di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 517/ del 1999 A carico dell'azienda. Detti trattamenti sono erogati nel limite delle risorse attribuite nel corso dell'anno 2003, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 517 del 1999. Ha detto personale compete, inoltre, ove ne sussistano le condizioni, il trattamento economico aggiuntivo di cui all'art. 15 quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, e successiva integrazione modificazioni. In attesa della determinazione del trattamento economico di cui all'articolo 6 citato, e conservato il trattamento economico di equiparazione in godimento. I provvedimenti di applicazione ed il calcolo del trattamento economico aggiuntivo relativo ai mesi di competenza di cui al presente comma sono predisposti dall'azienda e da quest'ultima versati, con le relative provviste, all'università, che ne prende atto e provvede relativo pagamento”.
In data 7.3.2013 è poi stata sottoscritta l'attuazione tra l'Università degli Studi di Sassari e l'
[...]
ove il ricorrente era impiegato, con stipula del “protocollo Controparte_1 applicativo dell'art. 6 del D. Lgs. n. 517/99 per il personale universitario che presta attività assistenziale, formativa e di ricerca presso l' . CP_2
pagina 7 di 11 In tale sede le parti hanno così concordato, all'art. 2:
“1. Entro 30 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, l' CP_2 metterà a regime stipendiale l'indennità assistenziale al personale medico universitario sulla base dell'art 6 del D.Lgs 517/99 e dell'art. 4 del DPCM 24.05.01, con effetto a decorrere dal 1.01.2011.
2. A far data dal 01.01.2011 al personale docente e ricercatore, oltre al trattamento economico universitario e ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro (guardie mediche, straordinari, indennità di rischio radiologico, etc.), ove spettanti, l'AOU di riconosce: CP_1
a. un trattamento aggiuntivo, graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico, comprensivo di: aa) della indennità di specificità medica;
ab) della retribuzione individuale di anzianità; ac) dell'indennità di posizione;
ad) dell'incarico di direzione /dipartimento, struttura complessa, struttura semplice dipartimentale, struttura semplice, professionale) come previsto per la dirigenza medica nei rispettivi CCNL del S.S.N.
b. un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia , appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione dell'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
c. L'indennità di posizione prevista dall'art. 6 comma 1, lettera a del D.Lgs. n. 517/99 potrà, a seguito di valutazione contestuale, essere considerata per intero senza tener conto di eventuali quote conglobate nello stipendio tabellare della dirigenza medica del S.S.N. In applicazione delle disposizioni di Legge richiamate, la quota di indennità di posizione che dal 31.12.2003 è stata conglobata nello stipendio tabellare della dirigenza medica del pari ad euro 542,59 mensili CP_4 lorde, integrerà le voci di cui ai punti a) e b).
d. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 1 lettera a) e comma 2, seconda parte, del D.Lgs n. 517/99, i trattamenti economici aggiuntivi di cui ai punti a), b) e c) dovranno essere conservati anche nella eventualità che vengano conglobati , in tutto o in parte, nello stipendio tabellare della dirigenza medica del S.S.N. nei successivi CCNL della Dirigenza Sanità.
e. Le indennità di cui ai punti a), b) e c) verranno uniformate a quelle riconosciute alla Dirigenza Medica nell'eventualità in cui il valore di tali indennità subisca degli incrementi a seguito di accordi contrattuali decentrati con la componente medica del S.S.N., in servizio presso l'Azienda”.
Il protocollo individua quindi la decorrenza del riconoscimento dell'indennità ex art. 6 d.lgs. n. 517/1999 al personale universitario impiegato in attività assistenziale al 1° gennaio 2011, accordando quindi una retrodatazione rispetto alla data di effettiva stipula dell'accordo; sulla base della normativa richiamata non sussistono ragioni per impedire l'applicazione retroattiva di tale disciplina, che riconosce comunque un trattamento di maggior favore per il lavoratore.
Da quanto evidenziato, si deve anzitutto dedurre che parte ricorrente non può vantare alcunché con riferimento al periodo antecedente all'1.1.2011 a titolo di indennità ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999.
Né potrebbe invocarsi alcun riconoscimento di debito, come invocato dalla parte ricorrente. Si osserva che la Suprema Corte è ferma nel ritenere che “la ricognizione di debito, di cui all'art. 1988 cod. civ., ha natura di atto unilaterale recettizio che può essere effettuato solo da chi abbia la disponibilità del negozio giuridico o dell'atto cui si riferisce il riconoscimento. Inoltre, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere pagina 8 di 11 preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione (o trovarsi in itinere al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
4.2. Ove l'atto ricognitivo del debito provenga da una Pubblica Amministrazione lo stesso richiede la forma scritta ad substantiam e la prova della sua esistenza e del suo contenuto non può essere fornita né attraverso la confessione, né mediante la testimonianza (Cass. n.25435 del 2007). Vi è, inoltre, necessità di un'idonea manifestazione di volontà ricognitiva del debito adottata nelle forme di legge, potendo l'Amministrazione obbligarsi solo nelle forme consentite e con assoggettamento dell'atto al riscontro di legittimità della Corte dei conti (Cass. n.1834 del 1974), ciò perché la disciplina civilistica dettata dall'art.1988, cod. civ. è applicabile agli atti della P.A. nel concorso dei requisiti formali e procedimentali che ne condizionano la validità e l'efficacia (Cass. n. 8643 del 2003; Cass. n. 25435 del 2007).
4.3. Il riconoscimento di debito può essere configurato solo a fronte di atti che siano diretti al creditore della prestazione e che provengano dall'organo capace di impegnare all'esterno l'ente. Non hanno valenza ricognitiva gli atti interni, quelli adottati al di fuori delle procedure di imputazione e liquidazione delle spese, quelli che provengano da organi privi del potere di rappresentanza (cfr., sia pure con riferimento ad altri contesti, Cass. n. 24710 del 2015 e Cass. n. 16576 del 2008)” (Cass. civ., n. 23155 del 2023). Contr Ebbene, la risposta del dirigente amministrativo dell' di (doc. 6 fasc. ricorrente) in cui CP_1 viene indicato alla parte ricorrente il trattamento economico “eventualmente” spettante con riferimento all'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 è privo dei caratteri per impegnare l'Ente, in quanto i) non contiene l'inequivocabile volontà di riconoscere il credito altrui, ii) non proviene dall'organo a ciò deputato, iii) non vi è rapporto fondamentale che giustifica l'esborso, non applicandosi l'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999, iv) è comunque privo dei requisiti formali sopra riferiti.
Quanto al periodo successivo, ricadente sotto l'ombrello del protocollo attuativo del 7.3.2013, secondo quanto risulta dallo stesso riscontro dell'AOU del 15.04.2015, si è precisato che il trattamento di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 (doc. 11 fasc. ricorrente) dovuto alla parte ricorrente dall'1.1.2011 è così composto:
- retribuzione di posizione minima unificata per € 4.397,09;
- indennità di esclusività di rapporto per € 12.187,87.
Sicché, tenuto conto delle voci sopra indicate, il CTP di parte ricorrente, con i conteggi prodotti unitamente al ricorso e non specificamente contestati dalla convenuta, ha determinato l'importo complessivo dell'indennità assistenziale, che ammonterebbe ad € 18.441,29.
Con riferimento al 2011, secondo quanto emerge dai cedolini paga in atti (doc. 10 fasc. ricorrente), alla parte ricorrente è stata riconosciuta l'indennità perequativa e non quella ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999. Tale circostanza è riconosciuta dalla stessa resistente, tant'è che con il cedolino di marzo 2023 ha versato l'importo complessivo di € 14.035,47, a titolo di indennità assistenziale per gli anni 2009-2011 (doc. produzione ricorrente del 5.11.2025), operando un conguaglio rispetto a quanto versato in precedenza.
Ebbene, esaminando i conteggi originariamente prodotti da parte ricorrente, che avevano ad oggetto le differenze calcolate tra quanto percepito a titolo di indennità perequativa e quanto da ricevere a titolo di indennità assistenziale ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 (nelle due componenti sopra elencate), pagina 9 di 11 emerge che gli importi richiesti in ordine agli anni 2011,2012,2013 ammontano complessivamente ad € 11.439,60, sicché il pagamento sopravvenuto degli arretrati con il cedolino di marzo 2023, pari ad € 14.035,47, è integralmente satisfattivo.
Non rileva poi ai fini del presente giudizio quanto sostenuto dall'AOU circa il fatto che onerata del pagamento, insieme alla stessa e all' , sarebbe la Regione, posto che sono le convenute a Parte_2 dover far fronte all'obbligazione di pagamento scaturente dal rapporto di lavoro, fermo restando il finanziamento dell'indennità secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 517/1999 e dall'art. 17 del protocollo deliberato tra e Regione Sardegna il 16.9.2004. Né alcuna domanda viene svolta Parte_2 Contr da parte dell' nei confronti della Regione.
Sull'indennità di posizione variabile
Quanto alla retribuzione di posizione variabile aziendale richiesta in ricorso, si osserva che le delibere dell' n. 168/2014, n. 375/2014 e n. 376/2014, riconoscono una rideterminazione della CP_2 stessa con riferimento al periodo 2007-2013 con riferimento al personale medico docente universitario con incarico C3 e superiore.
Sul punto, parte ricorrente non allega alcunché rispetto all'incarico ricoperto in tale lasso di tempo, né di essere ricompresa nell'elenco dei docenti allegato alla delibera n. 376/2014; nemmeno sono di ausilio alla tesi della ricorrente gli ulteriori accordi sindacali e le delibere prodotti in atti, dal momento che afferiscono unicamente all'approvazione dei fondi contrattuali, senza alcuna efficacia rispetto all'emolumento richiesto.
Pertanto, tale pretesa deve essere respinta, difettando qualsiasi allegazione e prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi del credito azionato.
Sull'indennità di risultato
Residua, infine, la domanda di pagamento del premio di risultato per gli anni 2011-2013, che tuttavia non può essere accolta non rinvenendosi in atti alcuna delibera per il relativo periodo, riguardando le delibere nn. 168/02014, 337/2014, 284/2016, 543/2014 e 547/2014 il riconoscimento del premio di risultato per il personale di Dirigenza Medica e la delibera n. 278/2014 il riconoscimento del premio di risultato per il personale docente medico universitario (di cui il ricorrente fa parte) per gli anni dal 2007 al 2010.
Né lo stesso può riconoscersi in virtù di un qualsivoglia automatismo: difetta in ricorso la deduzione circa gli eventuali obiettivi, ad esempio correlati a criteri di efficienza e produttività, posti dal datore di lavoro e che il ricorrente, avrebbe, da parte sua, raggiunto e manca, di conseguenza, l'allegazione delle condizioni di insorgenza del premio.
Per tutte le ragioni evidenziate, non sussiste allora alcun credito residuo in capo alla parte ricorrente al di là di quanto già corrisposto in corso di causa.
Quanto alle spese di lite tra parte ricorrente e l'AOU, appare equo disporne una compensazione per la metà alla luce dello spontaneo, sebbene tardivo, adempimento della resistente e del parziale rigetto della domanda;
seguono quindi la soccombenza per la restante metà e sono poste a carico dell'
[...]
nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. Controparte_1 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle domande attinenti al pagamento pagina 10 di 11 dell'indennità ex art. 6 del d.lgs. n. 517/1999;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite in misura della metà e, per l'effetto, condanna l'
[...] al pagamento in favore della parte ricorrente della Controparte_1 restante metà, che liquida in € 2.000,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. MARIA TERESA SPANU.
Sassari, 16/12/2025
Il giudice
PA RE LA
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice PA RE LA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 163/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIA TERESA Parte_1 C.F._1 SPANU
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PAOLA PALA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia il Tribunale di Sassari, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, disattesa ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) previo accertamento dello svolgimento delle mansioni assistenziali sopra descritte e dello svolgimento in favore della a tempo pieno (dirigente Controparte_2 SPTA- ruolo sanitario), con anzianità di servizio > 15° anni, accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa mura a godere del pieno trattamento economico retributivo, e ai connessi incrementi stipendiali comunque spettantegli ovvero retribuzione di posizione minima unificata e indennità di esclusività;
2) per l'effetto condannare l' per quanto di competenza, Controparte_1 al pagamento della complessiva somma di euro euro 52.723,67 per differenze retributive ed indennità ex art. 6 D. Lgs 517/99, indennità di posizione variabile e premio di risultato relativi al periodo dal 1.01.2007 al 19.01.2013, e di quella ulteriore e successiva accertanda, a titolo di retribuzione maturata e non percepita, con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, oltre la corrispondente quota di contributi previdenziali;
3) con vittoria di spese, competenze. per l'AOU di Sassari: conclude affinché il Tribunale di Sassari in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia:
pagina 1 di 11 rigettare il ricorso proposto nei confronti dell' in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto, mandandola assolta da ogni avversa pretesa per i motivi di cui all'espositiva
- con vittoria dei compensi professionali;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.01.2019 la ricorrente, già Ricercatore, in stato di quiescenza dal 19.03.2013, svolgente attività assistenziale presso l' con qualifica di Dirigente Biologo CP_2 ospedaliero a tempo pieno e con anzianità di servizio di oltre 15 anni, ha convenuto in giudizio l'
[...] al fine di ottenere l'indennità assistenziale ex art. 6 del D. Lgs. n. 517/1999 -nelle voci CP_2 specifiche di retribuzione di posizione minima unificata, indennità di esclusività, indennità di posizione variabile e premio di risultato- per il periodo dall'1 gennaio 2007 al 2013, con conseguente condanna dell' al pagamento della somma di € 52.723,67, oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione monetaria e la corrispondente quota di contributi previdenziali.
Dopo aver premesso che in data 7.3.2013 è stato sottoscritto tra l' e l' Parte_2 Controparte_1
il protocollo attuativo del d.lgs. n. 517/1999 con riferimento al personale universitario che
[...] presta attività assistenziale nell'azienda ospedaliera, in attuazione del precedente protocollo d'intesa sottoscritto tra l'Università e la Regione Sardegna in data 11.10.2004, ha dedotto la ricorrente di aver Contr richiesto all' di in data 23.1.2004, di conoscere l'ammontare del trattamento economico CP_1 spettantegli in base all'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. 517/1999.
In riscontro a tale richiesta l'AOU avrebbe trasmesso un prospetto economico riferito al periodo 1.7.2007 – 18.03.2013, con le seguenti voci poste alla base dei conteggi: retribuzione di posizione minima unificata e indennità di esclusività del rapporto (all. 6 ricorrente), senza tuttavia provvedere al pagamento.
Ha altresì dedotto che l' avrebbe riconosciuto ed erogato in favore del personale Dirigente CP_1
Medico, come da delibere dell'AOU nn. 168 del 20.2.2014, 337/2014, 543/2014, 546/2014 e 284/2016, la retribuzione di risultato.
La ricorrente ha quindi dedotto di avere richiesto la liquidazione delle spettanze con successiva diffida del 7.1.2015 rivolto anche all'Università degli Studi di Sassari, con decorrenza da gennaio 2000, a seguito della quale, con nota di riscontro del 15.4.2015, quest'ultima avrebbe riconosciuto l'adeguamento alle prescrizioni dell'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999, ma posticipato la decorrenza delle stesse all'1.1.2011, in forza del protocollo stipulato il 7.3.2013.
Parte ricorrente ha quindi proposto la presente azione, chiedendo il pagamento delle indennità di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999, nelle voci di indennità di posizione variabile e premio di risultato, relativamente al periodo 1.7.2007 – 19.03.2013, per un credito di € 52.723,67. Contr Si è costituita l' di con memoria del 3.6.2019 contestando la fondatezza delle domande e CP_1 chiedendone il rigetto.
Mutata più volte la persona del giudice e tentata senza esito positivo la conciliazione, la decisione è stata assunta all'esito dell'udienza del 16.12.2025 nel corso della quale parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva.
Sull'indennità ex art. 6 D.Lgv. 517/1999
Venendo al merito della controversia, va dato atto della sopravvenienza costituita dal pagamento in corso di causa dell'importo di € 14.035,47 a titolo di arretrati sull'indennità assistenziale ex art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 per gli anni 2009/2011.
Sul punto, parte ricorrente lamenta comunque che tale pagamento sia solo parziale, posto che pagina 2 di 11 l'indennità avrebbe dovuto essere corrisposta sin dalla data di costituzione dell'
[...]
) e comunque per l'intero periodo fino a marzo 2013. Controparte_3
D'altra parte, l'AOU invece sostiene che tale versamento sia integralmente satisfattivo della pretesa azionata dalla parte ricorrente.
Per dirimere la questione è necessario analizzare la normativa che disciplina il trattamento economico del personale di area medica dipendente delle Università che svolge attività assistenziale nelle strutture del sistema sanitario nazionale. A tal fine può richiamarsi l'efficace ricostruzione svolta da Cass. n. 12952/2022, recentemente ribadita da Cass. n. 11940/2025:
“5.1. Da tempo il legislatore ha riconosciuto al personale docente universitario impegnato nell'attività assistenziale un'indennità aggiuntiva, della quale la giurisprudenza costituzionale, amministrativa e di questa Corte ha sottolineato la natura perequativa.
Già l'art. 4 della legge n. 213/1971 aveva stabilito, da un lato, che gli enti ospedalieri dovessero versare alle le somme necessarie per dotare di personale le unità a direzione universitaria Parte_2 e, dall'altro, che gli importi dovessero essere destinati al pagamento di un'indennità di ammontare non superiore a quanto necessario per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità ( art. 4, comma 2, l. n. 213/1971: tale indennità non potrà essere superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità. Ove lo consenta lo ammontare dei fondi disponibili, l'indennità dovrà essere uguale a quella necessaria per ottenere l'equiparazione dei trattamenti economici).
5.2. Il criterio perequativo, emerso all'esito di un articolato iter parlamentare della richiamata legge n. 213/1971 ( cfr. Corte Cost. n. 136/1997), è stato poi ribadito dall'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 ( che al comma 1 recita: Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali (questo inciso è caduto a seguito della dichiarazione di incostituzionalità con sentenza n. 126/1981), nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità ) e, per quel che più specificamente rileva in questa sede, dall'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980 che, affermato il principio di carattere generale secondo cui i docenti universitari ed i ricercatori impegnati nell'attività assistenziale assumono « per quanto concerne l'assistenza i diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale», al comma 2 aggiunge che al predetto personale «è assicurata l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianità secondo le vigenti disposizioni ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761».
5.3. Mentre per il restante personale il legislatore ha ritenuto di dover rinviare l'individuazione delle corrispondenze a successive tabelle (art. 31, comma 4, d.P.R. n. 761/1979), per i docenti ed i ricercatori è lo stesso art. 102 che indica il criterio di equiparazione e stabilisce, al comma 4, che «il professore ordinario e straordinario è equiparato al medico appartenente alla posizione apicale;
il professore associato è equiparato al medico appartenente alla posizione intermedia;
l'assistente ordinario del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori sono equiparati al medico appartenente alla posizione iniziale ».
Si tratta, quindi, di corrispondenze pensate alla luce dei sistemi di classificazione all'epoca vigenti, che, quanto alla professione medica, evocano la distinzione fra le posizioni di primario, aiuto e assistente indicate dall'art. 63 e dalla tabella allegata al d.P.R. n. 761/1979, poi ripresa dal d.P.R. n. 384/1990, che inserisce le medesime posizioni nelle qualifiche funzionali comprese dalla nona pagina 3 di 11 all'undicesima (assistente IX qualifica, aiuto X qualifica, primario XI qualifica).
5.4. Questo quadro è mutato a seguito del riordino della disciplina in materia sanitaria perché con l'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, più volte modificato, il legislatore inizialmente ha previsto l'inquadramento dei dirigenti medici in soli due livelli (e non tre come in passato) e poi, a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 229/1999, ha inserito la dirigenza medica in un ruolo unico, differenziando gli incarichi in relazione all'anzianità posseduta ed alla natura, semplice o complessa, della struttura diretta (art. 15, commi da 4 e 6, del d.lgs. n. 502/1992 come modificato dal d.lgs. n. 229/1999).
L'evoluzione normativa è stata seguita di pari passo dalla contrattazione collettiva che, dapprima, ha modulato il trattamento economico del dirigente medico sulla base dell'inquadramento in due livelli e in funzione della graduazione delle strutture secondo i parametri indicati dall'art. 51 del CCNL 5.12.1996. Successivamente, a partire dal CCNL 8.6.2000, ha previsto, all'art. 27, quattro diverse tipologie di incarico conferibile al dirigente medico;
ha indicato le caratteristiche proprie delle strutture semplici e complesse;
ha commisurato il trattamento economico spettante al dirigente medico alle maggiori o minori responsabilità connesse alla natura dell'incarico ricoperto.
5.5. In questo mutato contesto si è inserito il d.lgs. n. 517/1999 con il quale il legislatore, nel dettare una nuova disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale e Università, quanto al trattamento economico del personale universitario ha previsto, all'art. 6: « 1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'art. 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'università: a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'art. 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. I protocolli d'intesa prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del che operano nei dipartimenti ad attività integrata, CP_4 impegnati in attività didattica, ai fondi di ateneo di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. 4. Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo.».
La nuova disciplina ha il chiaro intento di fissare un criterio di quantificazione dell'indennità perequativa che tenga conto del nuovo assetto della dirigenza medica e della diversa struttura della retribuzione delineata dalle parti collettive, le quali, già a partire dal CCNL 5.12.1996, per quel che in questa sede rileva, avevano distinto lo stipendio tabellare dalla retribuzione di posizione e da quella di risultato.
Una volta superato l'inquadramento della dirigenza medica in tre distinte qualifiche funzionali e valorizzate a fini retributivi la natura dell'incarico conferito e la qualità dei risultati raggiunti, occorreva individuare un sistema di corrispondenza che andasse oltre il rigido automatismo fissato, in un diverso contesto, dall'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980, e garantisse, comunque, la finalità pagina 4 di 11 perequativa propria dell'indennità.
Il legislatore ha ritenuto di poter raggiungere l'obiettivo, da un lato, prevedendo la distinzione, all'interno del trattamento aggiuntivo, della componente finalizzata a remunerare le responsabilità connesse all'incarico da quella graduata in relazione ai risultati ottenuti;
dall'altro stabilendo che questa distinzione dovesse essere operata sulla base dei medesimi criteri indicati dalla contrattazione collettiva per l'area della dirigenza medica e che dovessero essere garantiti al personale universitario i medesimi incrementi previsti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.
La finalità perequativa è, dunque, ribadita e viene realizzata adeguando la normativa dettata per il personale universitario a quella vigente per la dirigenza medica.
5.6. L'art. 1 del richiamato d.lgs. n. 517/1999, stabilisce che «L'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio» (comma 1), ed aggiunge che detti protocolli d'intesa sono stipulati in conformità ad apposite linee guida contenute in atti di indirizzo e coordinamento statali aventi la finalità, tra l'altro, di «d) indicare i parametri per l'individuazione delle attività e delle strutture assistenziali complesse, funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia, delle aziende di cui all'articolo 2, nonché delle per Parte_3 quanto concerne le attività di prevenzione, secondo criteri di essenzialità ed efficacia assistenziale, di economicità nell'impiego delle risorse professionali e di funzionalità e coerenza con le esigenze di ricerca e di didattica dei predetti corsi ...». Aggiunge il successivo comma 3 che «i protocolli d'intesa di cui al comma 1 stabiliscono altresì, anche sulla base della disciplina regionale di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, criteri generali per l'adozione, da parte del direttore generale delle aziende di cui all'articolo 2, degli atti normativi interni, ivi compreso l'atto aziendale previsto dall'articolo 3.».
5.7. Le linee guida previste dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 517/1999 sono state adottate con il d.P.C.M. 24 maggio 2001, il cui art. 3, comma 2, oltre a richiamare la disciplina del trattamento economico del personale dettata dall'art. 6 dello stesso decreto, aggiunge che «Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1999 è conservato fino all'attuazione delle previsioni contenute nei protocolli d'intesa. Per i cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto ogni professore o ricercatore universitario non potrà percepire, comunque, una retribuzione complessiva inferiore a quella in godimento all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1999».
5.8. Dal quadro normativo sopra riassunto emerge, dunque, che l'entrata in vigore del nuovo regime è condizionata da una molteplicità di adempimenti (conferenza Stato Regioni, adozione delle linee guide ministeriali, intesa fra Regione ed , modifica dell'atto aziendale, graduazione delle funzioni Parte_2 assistenziali attribuite ai docenti universitari) che coinvolgono una pluralità di soggetti, e ciò spiega perché in più parti del territorio nazionale le Aziende non sono state in grado di adeguare prontamente alla nuova disciplina il trattamento economico corrisposto al personale universitario impegnato nelle attività assistenziali […]
6. Si tratta, allora, di stabilire se nelle more del complesso processo di adeguamento alla nuova disciplina possa continuare a produrre effetti, ed eventualmente in quali termini e con quali modalità, il previgente regime, o se, invece, l'abrogazione dell'art. 102 del d.P.R. n. 383/1980, disposta dal comma 4 dell'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999, impedisca l'invocata ultrattività, facendo salva solo la conservazione dei trattamenti economici in godimento e, quindi, unicamente le posizioni individuali già acquisite dal personale universitario in servizio presso le aziende ospedaliere al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa. pagina 5 di 11 Fra le due tesi si pone, poi, quella intermedia, pure avanzata dalla giurisprudenza amministrativa, di un differimento solo momentaneo dell'effetto abrogativo, per un arco temporale predeterminato, individuato in quello quinquennale indicato dall'art. 3, comma 2, del d.P.C.M. 24 maggio 2001. Quest'ultima opzione interpretativa, peraltro, va senz'altro esclusa, perché non considera che la legge non fissa alcun termine per l'entrata in vigore del nuovo regime con la conseguenza che la stessa non può essere integrata da un atto derivato, intervenuto su una materia estranea ai temi indicati dall'art. 1 del d.lgs. n. 517/1999. Tornando, quindi alle due opzioni iniziali, va detto che la seconda tesi, fatta propria dalla Corte territoriale, fa leva sul tenore letterale della norma in commento, ma produce l'effetto, non solo di cristallizzare per il personale universitario il trattamento retributivo alla data di entrata in vigore della nuova normativa, rendendolo insensibile alle successive dinamiche contrattuali dell'area della dirigenza medica, ma anche di privare del trattamento perequativo i professori ed i ricercatori universitari assegnati a svolgere l'attività assistenziale dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 517/1999 e prima dell'attuazione del nuovo regime. Questi ultimi, infatti, secondo detta tesi, non avrebbero alcun trattamento da conservare e non potrebbero invocare né lo strumento perequativo previsto dalla disciplina vigente, che richiede l'adozione di provvedimenti attuativi, né quello assicurato dall'art. 102, in quanto ormai abrogato.
Si tratta, quindi, di un'opzione interpretativa che, nel privilegiare il dato testuale, conduce ad un risultato esegetico contrastante con la ratio e la finalità dell'intervento normativo, con il quale, si è già detto, il legislatore ha ribadito la necessità della perequazione ed ha solo modificato il criterio di quantificazione, al fine di adeguare l'indennità al nuovo assetto della dirigenza medica.
D'altro canto l'interpretazione fornita dalla Corte territoriale desume l'immediata abrogazione del previgente regime da un dato letterale solo apparentemente univoco perché, se è vero che, al comma 2, la conservazione del trattamento economico di equiparazione è riferita a quello «in godimento», espressione che parrebbe evocare solo l'erogazione già in atto, è parimenti indubbio che il comma 4 non abroga né l'art. 31 del d.P.R. n. 761/ 1979 né l'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980 nella sua interezza, perché limita l'effetto abrogativo alle sole parti «che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo». Perché la disposizione abbia un senso si deve ritenere che il legislatore non abbia inteso ricomprendere nell'abrogazione il comma 1, secondo cui il personale universitario impegnato nell'attività di assistenza è titolare dei medesimi diritti e degli stessi doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale, né il diritto alla perequazione in sé che, oltre a discendere dalla riconosciuta parità di diritti e di doveri, è sancito dall'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, non toccato dall'effetto abrogativo, nella parte in cui prevede che il trattamento retributivo del personale universitario debba essere commisurato a quello dei dipendenti delle unità sanitarie locali «di pari funzioni, mansioni e anzianità».
Ragioni di ordine testuale e sistematico inducono, pertanto, il Collegio a ritenere che il legislatore, nel prevedere che «il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1» attraverso l'utilizzo improprio dell'espressione «in godimento» abbia inteso assicurare, nelle more dell'attuazione del nuovo regime, l'equiparazione fino a quel momento garantita dalla normativa previgente che, seppure pensata in relazione ad un diverso sistema di inquadramento, poteva essere attuata tenendo conto, da un lato, dell'evoluzione della disciplina legale e contrattuale, dall'altro, del criterio di carattere generale, della necessaria parificazione a fronte di pari funzioni, mansioni ed anzianità.
6.1. Si tratta di una conclusione che si armonizza con quella alla quale le Sezioni Unite di questa Corte sono pervenute nell'affrontare la questione, analoga ma non coincidente, dell'applicazione delle tabelle di equiparazione previste per il personale universitario non docente dall'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, in relazione alla quale è stato ritenuto, in attesa dell'adozione di un nuovo regime, il pagina 6 di 11 carattere dinamico, non statico, delle corrispondenze, dal quale è stata tratta la conseguenza che queste ultime dovessero essere applicate tenendo conto, da un lato, dei mutamenti intervenuti per effetto dell'adozione di un nuovo sistema di classificazione, dall'altro, però, della necessità di perequare il trattamento retributivo senza mai tralasciare la parità di funzioni, mansioni e anzianità ( Cass. S.U. n. 9276/2016 e Cass. S.U. n. 8521/2012).
6.2. Il criterio di corrispondenza indicato dal richiamato art. 102 va quindi applicato innanzitutto tenendo conto della disciplina transitoria dettata per la dirigenza medica dal CCNL 5.12.1996, quanto al passaggio dalle qualifiche funzionali alla dirigenza di primo e secondo livello ( art. 1 che ha inserito nel primo livello la IX e la X qualifica, nel secondo livello l'XI), e dal CCNL 8.6.2000 quanto alle conseguenze dell'inquadramento nel ruolo unico ed alla commisurazione del trattamento economico alla natura, semplice o complessa, della struttura diretta.
L'ammontare dell'assegno perequativo va poi quantificato tenendo conto del trattamento fondamentale ed accessorio spettante, sulla base della disciplina contrattuale, al dirigente medico del Servizio Sanitario Nazionale a parità di incarico e di anzianità”.
In estrema sintesi, quindi, fino all'entrata in vigore dell'accordo attuativo del protocollo d'intesa, le indennità di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 non sono dovute al personale universitario che svolge attività assistenziale, continuando a trovare applicazione la normativa previgente rispetto all'assegno perequativo.
Nel caso di specie, si osserva che il protocollo d'intesa è stato stipulato tra Regione Sardegna e il 16.9.2004; dopo la seguente premessa: Parte_4
“Il presente protocollo si inserisce nell'ambito delle previsioni del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive integrazioni e modificazioni e del D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, ed è finalizzato a promuovere disciplinare l'integrazione dell'attività assistenziale, formativa e di ricerca tra il servizio sanitario regionale e le Il medesimo protocollo Parte_4 definisce, inoltre, le linee guida della partecipazione delle università alla programmazione sanitaria regionale. La stipula del presente protocollo impegna la Regione e le Parte_4 alla programmazione concertata delle attività assistenziali nelle aziende di riferimento
[...] anche tenendo conto della programmazione delle attività di didattica e di ricerca delle facoltà di medicina e chirurgia”, all'art. 11, comma 5, ha previsto che:
“Al personale universitario di cui al precedente comma 1 [n.d.r. professori universitari, ricercatori e assistenti del ruolo] compete il trattamento economico tabellare a carico dell'università e, ove spettante, il compenso di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 517/ del 1999 A carico dell'azienda. Detti trattamenti sono erogati nel limite delle risorse attribuite nel corso dell'anno 2003, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 517 del 1999. Ha detto personale compete, inoltre, ove ne sussistano le condizioni, il trattamento economico aggiuntivo di cui all'art. 15 quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, e successiva integrazione modificazioni. In attesa della determinazione del trattamento economico di cui all'articolo 6 citato, e conservato il trattamento economico di equiparazione in godimento. I provvedimenti di applicazione ed il calcolo del trattamento economico aggiuntivo relativo ai mesi di competenza di cui al presente comma sono predisposti dall'azienda e da quest'ultima versati, con le relative provviste, all'università, che ne prende atto e provvede relativo pagamento”.
In data 7.3.2013 è poi stata sottoscritta l'attuazione tra l'Università degli Studi di Sassari e l'
[...]
ove il ricorrente era impiegato, con stipula del “protocollo Controparte_1 applicativo dell'art. 6 del D. Lgs. n. 517/99 per il personale universitario che presta attività assistenziale, formativa e di ricerca presso l' . CP_2
pagina 7 di 11 In tale sede le parti hanno così concordato, all'art. 2:
“1. Entro 30 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, l' CP_2 metterà a regime stipendiale l'indennità assistenziale al personale medico universitario sulla base dell'art 6 del D.Lgs 517/99 e dell'art. 4 del DPCM 24.05.01, con effetto a decorrere dal 1.01.2011.
2. A far data dal 01.01.2011 al personale docente e ricercatore, oltre al trattamento economico universitario e ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro (guardie mediche, straordinari, indennità di rischio radiologico, etc.), ove spettanti, l'AOU di riconosce: CP_1
a. un trattamento aggiuntivo, graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico, comprensivo di: aa) della indennità di specificità medica;
ab) della retribuzione individuale di anzianità; ac) dell'indennità di posizione;
ad) dell'incarico di direzione /dipartimento, struttura complessa, struttura semplice dipartimentale, struttura semplice, professionale) come previsto per la dirigenza medica nei rispettivi CCNL del S.S.N.
b. un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia , appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione dell'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
c. L'indennità di posizione prevista dall'art. 6 comma 1, lettera a del D.Lgs. n. 517/99 potrà, a seguito di valutazione contestuale, essere considerata per intero senza tener conto di eventuali quote conglobate nello stipendio tabellare della dirigenza medica del S.S.N. In applicazione delle disposizioni di Legge richiamate, la quota di indennità di posizione che dal 31.12.2003 è stata conglobata nello stipendio tabellare della dirigenza medica del pari ad euro 542,59 mensili CP_4 lorde, integrerà le voci di cui ai punti a) e b).
d. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 1 lettera a) e comma 2, seconda parte, del D.Lgs n. 517/99, i trattamenti economici aggiuntivi di cui ai punti a), b) e c) dovranno essere conservati anche nella eventualità che vengano conglobati , in tutto o in parte, nello stipendio tabellare della dirigenza medica del S.S.N. nei successivi CCNL della Dirigenza Sanità.
e. Le indennità di cui ai punti a), b) e c) verranno uniformate a quelle riconosciute alla Dirigenza Medica nell'eventualità in cui il valore di tali indennità subisca degli incrementi a seguito di accordi contrattuali decentrati con la componente medica del S.S.N., in servizio presso l'Azienda”.
Il protocollo individua quindi la decorrenza del riconoscimento dell'indennità ex art. 6 d.lgs. n. 517/1999 al personale universitario impiegato in attività assistenziale al 1° gennaio 2011, accordando quindi una retrodatazione rispetto alla data di effettiva stipula dell'accordo; sulla base della normativa richiamata non sussistono ragioni per impedire l'applicazione retroattiva di tale disciplina, che riconosce comunque un trattamento di maggior favore per il lavoratore.
Da quanto evidenziato, si deve anzitutto dedurre che parte ricorrente non può vantare alcunché con riferimento al periodo antecedente all'1.1.2011 a titolo di indennità ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999.
Né potrebbe invocarsi alcun riconoscimento di debito, come invocato dalla parte ricorrente. Si osserva che la Suprema Corte è ferma nel ritenere che “la ricognizione di debito, di cui all'art. 1988 cod. civ., ha natura di atto unilaterale recettizio che può essere effettuato solo da chi abbia la disponibilità del negozio giuridico o dell'atto cui si riferisce il riconoscimento. Inoltre, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere pagina 8 di 11 preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione (o trovarsi in itinere al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
4.2. Ove l'atto ricognitivo del debito provenga da una Pubblica Amministrazione lo stesso richiede la forma scritta ad substantiam e la prova della sua esistenza e del suo contenuto non può essere fornita né attraverso la confessione, né mediante la testimonianza (Cass. n.25435 del 2007). Vi è, inoltre, necessità di un'idonea manifestazione di volontà ricognitiva del debito adottata nelle forme di legge, potendo l'Amministrazione obbligarsi solo nelle forme consentite e con assoggettamento dell'atto al riscontro di legittimità della Corte dei conti (Cass. n.1834 del 1974), ciò perché la disciplina civilistica dettata dall'art.1988, cod. civ. è applicabile agli atti della P.A. nel concorso dei requisiti formali e procedimentali che ne condizionano la validità e l'efficacia (Cass. n. 8643 del 2003; Cass. n. 25435 del 2007).
4.3. Il riconoscimento di debito può essere configurato solo a fronte di atti che siano diretti al creditore della prestazione e che provengano dall'organo capace di impegnare all'esterno l'ente. Non hanno valenza ricognitiva gli atti interni, quelli adottati al di fuori delle procedure di imputazione e liquidazione delle spese, quelli che provengano da organi privi del potere di rappresentanza (cfr., sia pure con riferimento ad altri contesti, Cass. n. 24710 del 2015 e Cass. n. 16576 del 2008)” (Cass. civ., n. 23155 del 2023). Contr Ebbene, la risposta del dirigente amministrativo dell' di (doc. 6 fasc. ricorrente) in cui CP_1 viene indicato alla parte ricorrente il trattamento economico “eventualmente” spettante con riferimento all'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 è privo dei caratteri per impegnare l'Ente, in quanto i) non contiene l'inequivocabile volontà di riconoscere il credito altrui, ii) non proviene dall'organo a ciò deputato, iii) non vi è rapporto fondamentale che giustifica l'esborso, non applicandosi l'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999, iv) è comunque privo dei requisiti formali sopra riferiti.
Quanto al periodo successivo, ricadente sotto l'ombrello del protocollo attuativo del 7.3.2013, secondo quanto risulta dallo stesso riscontro dell'AOU del 15.04.2015, si è precisato che il trattamento di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 (doc. 11 fasc. ricorrente) dovuto alla parte ricorrente dall'1.1.2011 è così composto:
- retribuzione di posizione minima unificata per € 4.397,09;
- indennità di esclusività di rapporto per € 12.187,87.
Sicché, tenuto conto delle voci sopra indicate, il CTP di parte ricorrente, con i conteggi prodotti unitamente al ricorso e non specificamente contestati dalla convenuta, ha determinato l'importo complessivo dell'indennità assistenziale, che ammonterebbe ad € 18.441,29.
Con riferimento al 2011, secondo quanto emerge dai cedolini paga in atti (doc. 10 fasc. ricorrente), alla parte ricorrente è stata riconosciuta l'indennità perequativa e non quella ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999. Tale circostanza è riconosciuta dalla stessa resistente, tant'è che con il cedolino di marzo 2023 ha versato l'importo complessivo di € 14.035,47, a titolo di indennità assistenziale per gli anni 2009-2011 (doc. produzione ricorrente del 5.11.2025), operando un conguaglio rispetto a quanto versato in precedenza.
Ebbene, esaminando i conteggi originariamente prodotti da parte ricorrente, che avevano ad oggetto le differenze calcolate tra quanto percepito a titolo di indennità perequativa e quanto da ricevere a titolo di indennità assistenziale ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 (nelle due componenti sopra elencate), pagina 9 di 11 emerge che gli importi richiesti in ordine agli anni 2011,2012,2013 ammontano complessivamente ad € 11.439,60, sicché il pagamento sopravvenuto degli arretrati con il cedolino di marzo 2023, pari ad € 14.035,47, è integralmente satisfattivo.
Non rileva poi ai fini del presente giudizio quanto sostenuto dall'AOU circa il fatto che onerata del pagamento, insieme alla stessa e all' , sarebbe la Regione, posto che sono le convenute a Parte_2 dover far fronte all'obbligazione di pagamento scaturente dal rapporto di lavoro, fermo restando il finanziamento dell'indennità secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 517/1999 e dall'art. 17 del protocollo deliberato tra e Regione Sardegna il 16.9.2004. Né alcuna domanda viene svolta Parte_2 Contr da parte dell' nei confronti della Regione.
Sull'indennità di posizione variabile
Quanto alla retribuzione di posizione variabile aziendale richiesta in ricorso, si osserva che le delibere dell' n. 168/2014, n. 375/2014 e n. 376/2014, riconoscono una rideterminazione della CP_2 stessa con riferimento al periodo 2007-2013 con riferimento al personale medico docente universitario con incarico C3 e superiore.
Sul punto, parte ricorrente non allega alcunché rispetto all'incarico ricoperto in tale lasso di tempo, né di essere ricompresa nell'elenco dei docenti allegato alla delibera n. 376/2014; nemmeno sono di ausilio alla tesi della ricorrente gli ulteriori accordi sindacali e le delibere prodotti in atti, dal momento che afferiscono unicamente all'approvazione dei fondi contrattuali, senza alcuna efficacia rispetto all'emolumento richiesto.
Pertanto, tale pretesa deve essere respinta, difettando qualsiasi allegazione e prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi del credito azionato.
Sull'indennità di risultato
Residua, infine, la domanda di pagamento del premio di risultato per gli anni 2011-2013, che tuttavia non può essere accolta non rinvenendosi in atti alcuna delibera per il relativo periodo, riguardando le delibere nn. 168/02014, 337/2014, 284/2016, 543/2014 e 547/2014 il riconoscimento del premio di risultato per il personale di Dirigenza Medica e la delibera n. 278/2014 il riconoscimento del premio di risultato per il personale docente medico universitario (di cui il ricorrente fa parte) per gli anni dal 2007 al 2010.
Né lo stesso può riconoscersi in virtù di un qualsivoglia automatismo: difetta in ricorso la deduzione circa gli eventuali obiettivi, ad esempio correlati a criteri di efficienza e produttività, posti dal datore di lavoro e che il ricorrente, avrebbe, da parte sua, raggiunto e manca, di conseguenza, l'allegazione delle condizioni di insorgenza del premio.
Per tutte le ragioni evidenziate, non sussiste allora alcun credito residuo in capo alla parte ricorrente al di là di quanto già corrisposto in corso di causa.
Quanto alle spese di lite tra parte ricorrente e l'AOU, appare equo disporne una compensazione per la metà alla luce dello spontaneo, sebbene tardivo, adempimento della resistente e del parziale rigetto della domanda;
seguono quindi la soccombenza per la restante metà e sono poste a carico dell'
[...]
nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. Controparte_1 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle domande attinenti al pagamento pagina 10 di 11 dell'indennità ex art. 6 del d.lgs. n. 517/1999;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite in misura della metà e, per l'effetto, condanna l'
[...] al pagamento in favore della parte ricorrente della Controparte_1 restante metà, che liquida in € 2.000,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. MARIA TERESA SPANU.
Sassari, 16/12/2025
Il giudice
PA RE LA
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