Articolo 14 della Legge 28 marzo 2002, n. 44
Articolo 13Articolo 15
Versione
30 marzo 2002
Art. 14. 1. Il Governo adotta, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, le disposizioni di attuazione e di coordinamento della presente legge eventualmente necessarie, entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano effettuarsi, ai sensi dell' articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il termine di cui al predetto articolo 21 e' prorogato di non oltre sessanta giorni.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislastivi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".
- Si riporta il testo dell'art. 21 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195 :
"Art. 21 (Convocazione dei corpi elettorali). - Le elezioni per il Consiglio superiore hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente Consiglio.
Esse si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio superiore e dal Presidente delle due Camere del Parlamento.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della convocazione dei rispettivi corpi elettorali avviene almeno quaranta giorni prima delle elezioni.".
Entrata in vigore il 30 marzo 2002