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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 31/07/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2059/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di NZ, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 22/10/2023 al n. 2059/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di NZ e rappresentato e CP difeso dall'avv. MASSIMILIANO MINICUCCI, dall'avv. MARCO FALLACI e dall'avv.
SILVANO IMBRIACI come da procura in atti;
-PARTE ATTRICE RIASSUMENTE- contro
(C.F. ), quale successore della già Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, che ha assunto la denominazione dell'incorporata Controparte_3
per effetto della fusione per incorporazione, elettivamente domiciliata CP_4 presso lo studio dell'Avv. MARCO TALINI, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE-
nonché
(C.F. elettivamente domiciliato presso lo studio _5 C.F._1 dell'avv. ILARIA BONICOLI e rappresentato e difeso dagli avv. SIMONA PAGNINI e
ELISABETTA STELLATO come da procura in atti;
-PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE-
e
(C.F. ; _6 C.F._2
-PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE-
a seguito del rinvio dalla AS civile di cui alla sentenza n° 2647/2023 pubblicata il 7.09.2023; trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.07.2023 all'esito dell'udienza cartolare dell'1.07.2023 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte riassumente: “1. In accoglimento della domanda spiegata in appello dall' in via subordinata, condannare e , al pagamento CP _6 CP_4 in favore dell' della somma di euro 27.878,18 oltre interessi e rivalutazione come CP per legge , ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
2. condannare _5
a restituire l' euro 14.029,56 pagati da in esecuzione della sentenza di
[...] CP CP secondo grado o la diversa che a tale titolo sarà ritenuta di giustizia;
3. condannare
a restituire l' euro 20.383,53 pagati da in esecuzione della CP_4 CP CP sentenza di primo e secondo grado o la diversa che a tale titolo sarà ritenuta di giustizia;
4. con vittoria di spese per tutti i gradi di giudizio e rimborso del contributo unificato del presente grado, e dei contributi unificati pagati per l'appello e la sanzione”;
Per la parte “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di NZ disattesa ogni P_ contraria istanza: 1) in via principale rigettare in quanto infondata in fatto ed in diritto, la domanda proposta in appello dall' e, Controparte_1 per l'effetto, definitivamente pronunciando, confermare integralmente, anche in punto di condanna alle spese, la sentenza della stessa Corte d'Appello di NZ seconda sezione civile n. 130/2020 pubblicata il 20.10.2020; 2) in via subordinata, previo espletamento della CTU medico - legale richiesta nella comparsa di costituzione in appello in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta dall' , CP limitare l'importo da porre a carico di alle somme che l' Controparte_2 CP avrebbe dovuto effettivamente e complessivamente corrispondere al dal giorno _5 in cui risulterà provata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1 della
L.222/1984 per il riconoscimento dell'assegno di invalidità fino al giorno in cui tali condizioni sono venute meno;
3) in ogni caso con condanna alla integrale refusione delle spese del presente procedimento di riassunzione”; per la parte In via preliminare e principale Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di _5
NZ, contrariis reiectis, dichiarare la nullità ex art. 160 c.p.c. della notifica del ricorso in AS eseguita da in data 15 luglio 2020 nei confronti del signor CP _5 per mancanza assoluta dei requisiti prescritti dal Dl 34/2020 e conseguentemente
[...] dichiarare l'avvenuto passaggio in giudicato nei confronti del signor della _5 sentenza n. 130 /2020 emessa da questa Corte di Appello , pubblicata il 20 gennaio
2020 disponendone l'estromissione dal presente giudizio sin dalla prima udienza di comparizione. Nel merito ed in via subordinata Respingere la domanda spiegata da CP nei confronti del signor con atto di citazione in riassunzione notificatogli il _5
25.10.2023 a seguito di sentenza della Corte di AS n. 2647/2023 pubblicata il
7.9.2023 in quanto le somme richieste al sig. da sono collegate alla _5 CP soccombenza stabilita da questa Corte di Appello con sentenza n. 130/2020 pubblicata il 20.01.2020 nonché esclusivamente alla vicenda processuale che lega a CP CP_4 che ha generato il ricorso per AS per il quale l'odierno comparente si vede
[...] nuovamente costretto a difendersi in un giudizio ove egli è oramai estraneo. Confermare pertanto la sentenza n.130/2020 pubblicata il 20.01.2020 resa da Codesta Ecc.ma Corte nei confronti del sig. e condanna alle spese e competenze legali del _5 presente procedimento.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ha convenuto davanti alla CP
Corte di Appello di NZ , e , all'esito del Controparte_2 _5 _6 giudizio svoltosi davanti alla Corte di AS e conclusosi con la sentenza n° 2647 del 7.09.2023 con cui è stata cassata la pronuncia della Corte di Appello di NZ n°
130/2020 nella parte in cui aveva respinto la domanda di surrogazione dell nei CP diritti dell'assicurato - danneggiato , ai sensi dell'art. 1916 c.c., con _5 riferimento agli importi già erogati a titolo di assegno di invalidità per complessive euro
27.878,18.
Risulta dalla documentazione in atti che aveva convenuto davanti al _5
Tribunale di Livorno e (poi , quindi _6 Controparte_7 CP_3
e ad oggi ) per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei CP_4 Controparte_2 danni conseguenti al sinistro stradale verificatosi in data 8.12.2006, in occasione del quale era stato urtato frontalmente dal veicolo condotto dal , proveniente dalla _6 direzione opposta, il quale aveva perso il controllo del proprio mezzo invadendo la semicarreggiata di pertinenza del colpendolo violentemente. _5
In primo grado si era costituita che non aveva contestato l'an Controparte_8 della responsabilità del proprio assicurato, ma soltanto il quantum, chiedendo altresì la chiamata in causa dell' deducendo che detto ente aveva già proceduto ad esercitare CP il diritto di surroga, chiedendo alla compagnia in via stragiudiziale il pagamento dell'importo di complessive euro 222.494,00 corrispondente alla capitalizzazione dell'assegno di invalidità riconosciuto al La compagnia di assicurazione _5 evidenziava quindi la necessità, per il caso di riconoscimento di un diritto di surroga in favore di , di procedere al relativo accantonamento delle somme eventualmente di CP spettanza.
Autorizzata la chiamata in causa di , questo si era costituito spiegando domanda CP riconvenzionale nei confronti di per ottenere il pagamento Controparte_8 dell'importo di euro 282.642,60 pari alla capitalizzazione aggiornata dell'assegno di invalidità, riconosciuto al danneggiato in base all'art. 1 s.s. L. 222/84.
Nella contumacia del , il Tribunale di Livorno riconosceva la piena responsabilità _6 di quest'ultimo nella causazione del sinistro e lo condannava, in solido con la propria compagnia di assicurazione, a risarcire al i danni patrimoniali e non, quantificati _5 in complessive euro 94.467,67 (al netto dell'acconto di euro 10.000 già percepito), con rivalutazione e interessi secondo i parametri di legge.
Il primo giudice respingeva invece la domanda di surrogazione proposta da nei CP confronti del danneggiante e della sua assicurazione spiegando che, nel caso di specie, era stata attribuita al una prestazione previdenziale in via transitoria e che lo _5 stesso era poi decaduto dal beneficio per venir meno dei presupposti legittimanti.
Spiegava in particolare il Tribunale come nella fattispecie fosse stata riconosciuta al danneggiato una invalidità permanente pari al 20%, evidenziando come la stessa non potesse aver determinato una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 del totale, come richiesto dalla norma per poter ottenere il diritto all'assegno di invalidità.
era quindi stato condannato a rifondere le spese di lite in favore di CP CP_9 in applicazione del principio di soccombenza.
[...]
Avverso la suddetta pronuncia ha interposto appello l' per i seguenti motivi: CP
1)errore nel non aver ritenuto il legittimo riconoscimento da parte dell' dell'assegno CP di invalidità in favore del il cui presupposto è la perdita della capacità lavorativa _5
a meno di 1/3; mancata considerazione della domanda subordinata di surroga con riferimento alle sole rate dell'assegno effettivamente erogate dall' (per il triennio CP luglio 2007 – luglio 2010), per complessive euro 27.878,18, pagate prima della intervenuta revoca del beneficio;
2)erronea condanna di alla refusione delle spese di lite in favore dell'assicurazione CP del danneggiante. La Corte di Appello di NZ, con sentenza n° 130/2020 del 20.01.2020 ha respinto il gravame affermando che, per quanto concerneva la richiesta di pagamento dell'importo di euro 213.279,62, corrispondente all'importo dell'assegno di invalidità capitalizzato,
'l' non può pretendere, dal terzo responsabile dell'evento dannoso, il pagamento di CP somme per una provvidenza mai erogata e mai erogabile pure in considerazione della circostanza che lo stesso ha ritenuto non sussistente il relativo presupposto, non CP confermando per il triennio successivo l'assegno ordinario di invalidità'.
Con riferimento alle rate dell'assegno effettivamente erogate da nel triennio prima CP dell'intervenuta revoca del beneficio, per complessive euro 27.878,18, la Corte di
Appello ha ritenuto comunque infondata la pretesa di surrogazione, osservando che
'l' non avrebbe dovuto, né potuto, riconoscere a favore del 'assegno ordinario CP _5 di invalidità per il triennio da luglio/2007 a luglio 2010 proprio perché dal danno biologico quantificato nel 20% (venti per cento) non può conseguire una riduzione della capacità lavorativa di oltre due terzi'.
Con la stessa pronuncia era invece accolto il gravame incidentale proposto dal _5 per ottenere l'integrazione della condanna alle spese di lite anche con il computo degli oneri fiscali e spese di CTU. era quindi condannato a rifondere le spese di lite del CP secondo grado in favore sia di sia del Controparte_10 _5
Avverso la pronuncia della Corte di Appello proponeva ricorso in AS CP affidato a due motivi:
1)violazione dell'art. 14 L.222/1984 e dell'art. 1916 c.c. per aver considerato coincidenti e sovrapponibili, ai fini della concessione dell'assegno di invalidità, i concetti di danno biologico e di riduzione della capacità lavorativa, disattendendo senza motivazione, le conclusioni cui era pervenuto il CTU;
conseguente erroneità del rigetto della surroga anche con riferimento agli importi già versati da prima della revoca dell'assegno; CP
2) violazione dell'art. 14 L. 222/1984 nella parte in cui è stato negato il diritto di CP di pretendere il pagamento di prestazioni mai erogate, con riferimento alla capitalizzazione dell'assegno; mancata considerazione che la norma sancisce il diritto dell'assicuratore sociale di recuperare dal danneggiante o dalla sua assicurazione l'intera prestazione concessa, indipendentemente dalla sua intervenuta revoca e, quindi, a prescindere dal relativo pagamento dei ratei.
La Suprema Corte ha respinto il secondo motivo di gravame inerente il diritto di surroga relativamente al valore capitalizzato delle prestazioni future, indipendentemente dalla intervenuta revoca del beneficio, citando precedenti in termini con i quali la più recente giurisprudenza di legittimità ha escluso che la surroga possa condurre ad un arricchimento senza causa dell' , cosa che si verificherebbe se venisse rimborsato CP all'assicuratore sociale l'assegno capitalizzato non erogato e finanche non più erogabile stante l'intervenuta revoca del beneficio.
Ha invece ritenuto fondato il primo motivo relativo al diritto di surroga dell' CP limitatamente alle prestazioni già erogate, rinviando alla Corte di Appello in diversa composizione per gli opportuni provvedimenti anche in punto di spese.
In particolare la AS esponeva che 'è palesemente fondato il primo motivo in ordine alla sostanziale automatica identificazione del danno biologico permanente e della capacità lavorativa che il giudice di appello in effetti dichiara, asserendo che il danno biologico del 20% 'non consente di ritenere una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo del totale' – il suo riferimento è all'articolo 1 primo comma
l. 222/84, per cui 'ai fini del conseguimento del dirotto all'assegno ordinario di invalidità
è che la capacità di lavoro del danneggiato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo' – e deducendo che l non avrebbe potuto riconoscere al l'assegno CP _5 ordinario di invalidità per il triennio' da luglio 2007 a luglio 2010, occorrendo per il riconoscimento di tale assegno una percentuale di invalidità superiore al 67%; e così i costi dell'erronea condotta dell' cadrebbero su quest'ultimo'. CP
La Suprema Corte rilevava in proposito come 'tale identificazione danno biologico permanente/capacità lavorativa non ha invero alcun fondamento nell'invocata norma e non è ictu oculi compatibile con la differenza ontologica del danno biologico permanente rispetto ad un – eventualmente aggiunto – danno alla capacità lavorativa della persona'.
Il giudice di legittimità, nel ritenere la fondatezza del primo motivo del ricorso dell' , CP sottolineava quindi l'errore commesso dalla Corte di Appello, per aver accomunato “…il tipico danno biologico – ovvero quello permanente – e un danno patrimoniale – cioè un danno che può derivare da quello biologico (e frequentemente ciò accade) ma, palesemente, in esso non è identificabile in modo diretto come ne sussistesse un'automatica compresenza”.
E' stato quindi disposto il rinvio alla Corte di Appello, in diversa composizione, per nuovo esame della domanda di surroga spiegata da con riferimento alle somme CP effettivamente già erogate al danneggiato.
Con atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c. chiedeva quindi l'accoglimento della CP propria domanda subordinata, avente ad oggetto la condanna del danneggiante _6
, in solido con la sua assicurazione, a pagare in suo favore l'importo di euro
[...]
27.878,18 pari alle rate dell'assegno di invalidità effettivamente corrisposte in favore del danneggiato nel triennio luglio 2007 – luglio 2010. Chiedeva altresì la _5 restituzione di quanto corrisposto a titolo di spese di lite in esecuzione sia della sentenza di primo grado, (euro 6500 per spese di primo grado in favore di come da doc CP_3
18), sia della sentenza di appello (euro 14.029,56 in favore di ome da doc 19 ed _5 euro 13.883,53 in favore di come da doc 20). CP_3
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita nel giudizio di riassunzione Controparte_2
(già , già che ha contestato la pretesa della ricorrente in CP_3 CP1 riassunzione, evidenziando che 'contrariamente a quanto affermato dalla AS, la
Corte d'Appello non abbia affatto compiuto un'operazione di equiparazione del danno biologico con la riduzione della capacità lavorativa ma, semmai, più propriamente una mera comparazione'. Aggiungeva che la decisione dell' di erogare l'assegno di CP invalidità solo pochi mesi dopo l'incidente in favore del era stata una decisione _5 errata, non sussistendone i presupposti, concludendo che 'Il vizio della sentenza rilevato dalla Corte di AS, dunque, non sussiste'. Chiedeva quindi che, laddove la Corte di Appello ritenesse di doversi conformare al disposto della AS, avrebbe dovuto disporre un supplemento di CTU al fine di verificare se la decisione dell' di erogare CP
l'assegno dal luglio 2007 al luglio 2010 fosse stata corretta o meno e se, in particolare, sussistessero i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità in favore del che aveva successivamente riacquistato in pieno la propria capacità lavorativa _5 specifica come guardia giurata.
Si costituiva altresì eccependo preliminarmente la nullità della notifica del _5 ricorso in AS, rilevando in proposito che, sulla base della normativa all'epoca vigente dettata dall'emergenza pandemica, in forza del DL 34/2020 il consegnatario del plico postale avrebbe dovuto indicare il luogo del materiale deposito dello stesso, proprio in conseguenza dell'impossibilità di raccogliere la firma del destinatario o di un suo delegato. Al contrario evidenziava come, nel caso di specie, l'operatore postale si era limitato a barrare la casella 'destinatario persona fisica', indicando come tale l'avv. Ilaria
Bonicoli, ma senza aver preventivamente proceduto a verificare la sua effettiva presenza o quella di un suo delegato, comunque omettendo qualsiasi identificazione del soggetto cui il plico era stato consegnato. Dalla detta nullità della notifica del ricorso in
AS il faceva discendere la formazione del giudicato della sentenza di _5 appello nei suoi confronti. Nel merito si opponeva comunque alla richiesta da parte di di restituzione delle somme erogate in suo favore a titolo di refusione delle spese CP di lite, evidenziando di essere risultato vincitore del giudizio in questione. Nessuno si costituiva nel giudizio di riassunzione per di cui, stante la _6 ritualità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia.
La causa, ritenuto applicabile il c.d. vecchio rito - poiché l'impugnazione è stata proposta prima del 28.2.2023, con conseguente inoperatività del disposto di cui all'art. 35, quarto comma, del D.L.vo 149/2022 - veniva trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. in data 11.07.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa nella camera di consiglio, senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c. stante l'espressa rinuncia di tutte le parti costituite.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La natura del giudizio di rinvio – Appare preliminarmente opportuno chiarire che il giudizio di rinvio si profila come un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, con la conseguenza che, in tale contesto, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni (ad esclusione delle eventuali domande restitutorie conseguenti la cassazione), ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di AS. Ne discende che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tenderebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di AS, in contrasto con il principio della sua intangibilità; l'art. 394 u.c. c.p.c. dispone infatti che “le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata”.
La cognizione del giudice del rinvio è, di conseguenza, condizionata dal vizio censurato dalla AS, sicché, a seconda dei casi, occorrerà applicare al caso concreto la norma di diritto come interpretata dalla Suprema Corte, o compiere un nuovo apprezzamento dei fatti, al fine di emettere una pronuncia correttamente motivata, dando al giudizio in corso carattere 'prosecutorio', qualora finalizzato all'emanazione di una nuova sentenza che statuirà direttamente sulle domande proposte dalle parti, ovvero, in presenza di vizio procedimentale, “restitutorio”, considerato che in tal caso il processo retrocede alla fase in cui si è verificato il vizio procedimentale.
Tanto premesso, la fattispecie in esame pone al Collegio un caso di giudizio di rinvio c.d. 'prosecutorio', in cui occorre dare compimento e pratica applicazione alle statuizioni del giudice di legittimità. Al giudice del rinvio, pertanto, non è consentito sindacare l'esattezza del principio di diritto enunciato dalla Corte di AS (dal quale egli è comunque vincolato, ancorché non lo condivida), né gli è consentito di adottare conclusioni palesemente configgenti, sia sul piano logico, che sotto il profilo giuridico, con quel principio, concretamente disattendendolo, in quanto lo stesso assurge a criterio concreto di decisione da applicare alla fattispecie, atteggiandosi come corretta enunciazione della legge al caso concreto (cfr. ex multis Cass. 11290/1999, 28313/1994, 7743/1993).
Pertanto, questa Corte, da un canto, non può ricostruire i fatti in modo dissimile da come la AS li ha ritenuti, poiché è sulla base di tale accertamento che quest'ultima ha impostato e risolto la quaestio iuris rimessa al suo giudizio, e, dall'altro, non solo deve attenersi al principio di diritto affermato dalla AS, ma neppure può esaminare questioni che la AS non ha rilevato o che le parti non hanno in tale sede dedotto, qualunque ne sia la natura ed a prescindere dal motivo della mancata eccezione in sede di giudizio di legittimità. Certamente, poi, non potranno in questa sede essere esaminate pretese per le quali si è medio tempore verificato un giudicato
(cfr. Cass. 28413/2018; 341/2009; 14134/2004): invero, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (cfr. ex plurimis
Cass. n. 5137 del 21/02/2019).
2. L'eccezione di nullità della notifica del ricorso in AS nei confronti del Sulla base di quanto appena esposto, deve essere ritenuta l'inammissibilità _5 della eccepita nullità della notifica del ricorso per AS rilevata in sede di giudizio di rinvio dalla parte che da ciò pretenderebbe di inferire il passaggio in giudicato _5 della sentenza di appello nei suoi confronti e, dunque, la nullità nei suoi riguardi della sentenza della AS. Non essendo la nullità della notifica stata rilevata dalla
Suprema Corte non è questione più controvertibile in sede di giudizio di rinvio
'prosecutorio', il cui ambito è normativamente delimitato nei termini sopra esposti e la cui pronuncia è vincolata al principio di diritto contenuto nella intangibile pronuncia della
AS.
3.Il perimetro della decisione – Proprio nel verificare, preliminarmente, quali siano le statuizioni ormai incontrovertibili e, dunque, estranee al presente giudizio, si deve intanto rilevare come non sia più in discussione - e debba essere conseguentemente considerata coperta dal giudicato – l'affermazione della esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro stradale, verificatosi l'8.12.2006, a seguito _6 del quale ha riportato lesioni . Del pari passata in giudicato è la condanna _5 del , in solido con la propria compagnia di assicurazione, a risarcire in favore del _6 tutti i danni patrimoniali e non, conseguenti al sinistro e quantificati in _5 complessive euro 94.467,67 (al netto dell'acconto di euro 10.000) oltre rivalutazione e interessi.
Per quanto concerne in particolare il diritto di surroga esercitato da nei confronti CP sia della parte danneggiante sia della sua assicurazione, non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che, a seguito di istanza, in data 24.07.2007, il otteneva _5 dall' l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984, in relazione alla CP compromissione della deambulazione ed alla conseguente riduzione della capacità lavorativa specifica (di guardia giurata). Neppure è in questa sede più controvertibile la circostanza che provvedeva ad erogare il detto assegno in favore del er la CP _5 durata di tre anni, ovvero fino al luglio 2010, quanto il detto beneficio veniva a cessare
(trattandosi di assegno di durata triennale, non rinnovato alla scadenza) per intervenuto miglioramento del quadro clinico. Del pari non contestata è l'effettiva erogazione in detto arco temporale, da parte dell' in favore del a titolo di assegno di CP _5 invalidità, del complessivo importo di euro 27.878,18.
A seguire l' , esercitava la surroga di cui agli artt. 1916, comma 2 c.c., 14, comma CP
1, l. 222/1984 e art.142 d.lgs 209/2005 nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, dapprima con l'invio di una missiva, quindi, in giudizio, formalizzando in via riconvenzionale la relativa domanda.
Coperta da giudicato è infine l'esclusione del diritto di surroga dell' con riferimento CP al valore capitalizzato delle prestazioni future a titolo di assegno di invalidità, indipendentemente dalla relativa erogazione e dalla intervenuta revoca del beneficio.
Il presente giudizio di rinvio è dunque incentrato esclusivamente sulla sussistenza dei presupposti per la surroga dell' nei diritti del danneggiato limitatamente alle CP somme già erogate a titolo di assegno di invalidità, dal relativo riconoscimento (luglio
2007), fino alla revoca (luglio 2010), per complessive euro 27.878,18.
4.Il diritto di surroga e la richiesta di integrazione di CTU medica – CP
Innanzitutto, va precisato che l'istituto della surrogazione è disciplinato dalla disposizione codicistica di cui all'art. 1916 c.c. in base alla quale l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. La funzione dell'istituto è quella di consentire una semplificazione processuale: grazie alla surrogazione, infatti, l'assicuratore è legittimato ad agire contro il responsabile, come fosse il danneggiato, in forza del solo pagamento, evitando così un inutile circuito di azioni e cessioni tra assicurato ed assicuratore. Presupposti dell'azione sono tre: a) che la vittima del fatto illecito (cioè
l'assicurato) sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile;
b) che l'assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima e non pregiudizi diversi;
c) che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi (cfr. Cass. n.3296 del 12.02.2018, conf Cass. n° 17966/2021).
Ciò posto, la fattispecie in esame ha per oggetto la pretesa dell' di ripetere dal CP danneggiante e dalla sua assicurazione l'importo della prestazione consistente nell'assegno ordinario di invalidità erogato al danneggiato, a seguito di sinistro stradale, in applicazione del disposto dell'art. 142 del codice delle assicurazioni (D.Lgs.
07/09/2005, n. 209) che, riproducendo il testo dell'art. 28 l. n. 990 del 1969, nella formulazione in vigore ratione temporis, (antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018), dispone: 1) qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione del danneggiante il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione;
2) prima di provvedere alla liquidazione del danno,
l'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare;
3) trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato.
Tanto premesso, nel caso di specie, si verte in ipotesi in cui è ormai coperta da giudicato la condanna del danneggiante e della sua assicurazione al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non (per complessive euro 94.467,64, al netto dell'acconto di euro 10.000 già versato ante causam, riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale comprensivo di danno da invalidità permanente e temporanea, oltre a danno patrimoniale da spese mediche sostenute come conseguenza delle lesioni causate dal sinistro), subiti dal danneggiato Non controverso è altresì l'intervenuto versamento da parte di Pt_1 CP in favore di quest'ultimo della somma complessiva di euro 27.878,18 a titolo di assegno di invalidità ex art 1 L. 122/84, correlato alla temporanea diminuzione della capacità lavorativa specifica e dunque a voce di danno differente rispetto a quanto il danneggiante e la sua assicurazione sono stati condannati a rifondere al Del pari Pt_1 incontestato è infine il tempestivo esercizio da parte di del relativo diritto di CP surroga ai sensi dell'art. 14 legge cit.
Ciò posto, la domanda proposta dall'assicuratore sociale in sede di giudizio di riassunzione è da ritenere fondata nei termini di seguito specificati.
Con l'ordinanza con la quale la AS ha rimesso a questa Corte la questione del diritto di surroga dell' relativamente alle somme già erogate in favore del CP danneggiato, è stata affermata l'erroneità dell'esclusione di tale diritto sul presupposto della ritenuta illegittima erogazione dell'assegno di invalidità da parte di , facendo CP conseguire l'assenza dei presupposti previsti dall'art. 1 L. 122/84 dalla quantificazione della invalidità permanente e temporanea effettuata dal CTU ai fini della determinazione del danno biologico.
Ora, essendo la valutazione del danno biologico cosa ben differente rispetto alla valutazione dei requisiti sanitari previsti per l'erogazione da parte di dell'assegno CP di invalidità, dalla stessa CTU espletata in primo grado si ricava la sussistenza di tutti i presupposti per il recupero da parte di delle somme legittimamente erogate al CP danneggiato – assicurato nei primi tre anni dopo il sinistro, laddove si osserva: 'Sul piano del danno biologico permanente, anche in considerazione della prognosi, appare equa una stima del 20%. Per la compromissione della deambulazione e la riduzione della capacità di lavoro, a seguito di istanza del 24.07.2007, l' giustamente, per i CP postumi delle lesioni riportate, concedeva l'assegno ordinario di invalidità che revocava
a scadenza per miglioramento del quadro clinico con il recupero della deambulazione e della capacità di lavoro. Il paziente ha ripreso la sua attività lavorativa di guardia giurata che presta tuttora. Anche il giudizio dell' di revoca della provvidenza è sicuramente CP condivisibile ed anche in futuro, con l'intervento di protesi d'anca, per i soli postumi delle lesioni riportate, l'Assicurato difficilmente potrà beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità. I postumi descritti, dato il tempo trascorso dal sinistro, sono da tempo stabilizzati e non suscettibili di miglioramento mediante terapia medica e fisica. Gli stessi, considerate l'entità e le modalità del trauma, la dinamica del sinistro dell'08.12.2006, sono da mettere in relazione causale con il sinistro medesimo.”
Dunque, avendo provveduto ad esercitare tempestivamente il diritto di surroga CP con riferimento agli importi dallo stesso effettivamente corrisposti al danneggiato a titolo di assegno temporaneo ex art. 1 L. 122/84, lo stesso ha diritto al relativo recupero nei confronti del danneggiante e della sua assicurazione di quanto erogato in via amministrativa.
Né in tal senso appare necessario, come vorrebbe assicurazione P_
l'espletamento di ulteriore CTU medica volta a verificare 'se possa ritenersi corretta la scelta di corrispondere l'assegno per tre anni o se, viceversa sussistessero le condizioni per disporne prima del tempo la revoca ai sensi dell'art. 9 della stessa L. 222/1984'.
Se è stato ritenuto errato il ragionamento secondo il quale la Corte territoriale ha fatto discendere, dalla quantificazione dell'invalidità permanente indicata dal CTU ai fini della determinazione del danno biologico, l'assenza dei - differenti – presupposti per l'erogazione, in via temporanea, dell'assegno di invalidità , deve tuttavia CP evidenziarsi come dalla stessa CTU espletata risulti chiaramente che nei primi tre anni, subito dopo il sinistro, sussistevano i presupposti della ridotta capacità lavorativa necessari per l'erogazione del beneficio;
riduzione della capacità lavorativa che il CTU ha rilevato essere stata correttamente riconosciuta solo in via temporanea, stante il successivo miglioramento delle condizioni del danneggiato, fino al suo recupero dal punto di vista dell'espletamento dell'attività lavorativa effettivamente svolta.
Sussistono quindi tutti i presupposti della surrogazione di nei diritti dell'assicurato CP
verso i terzi responsabili della sua invalidità, con riferimento all'ammontare degli importi concretamente versati. Ulteriore addentellato normativo si rinviene nell'art. 1205 c.c. che esprime il principio per cui la surrogazione opera nei limiti del pagamento effettuato dal terzo a favore del creditore. In sostanza, le limitazioni proprie del credito oggetto di surrogazione si trasferiscono al terzo surrogato.
In proposito l'art. 14 l. 222/84 al primo comma dispone che "l'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione". Il secondo comma si limita a stabilire che "agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe" demandate ad un decreto ministeriale.
Nel caso del riconoscimento di un'invalidità a carico dell' per il venir meno o per CP la riduzione della capacità lavorativa, si verificano dunque i presupposti per il riconoscimento in favore del danneggiato di un beneficio in forza del sistema della c.d. assicurazione sociale, e l'indennizzo riconosciuto è idoneo a ristorare, una parte o l'intero danno, di eguale natura (patrimoniale) subito e di cui devono rispondere il soggetto civilmente responsabile ed il suo assicuratore. Il secondo comma dell'art. 14 legge cit. - così come l'art. 142 del Codice delle assicurazioni - riferisce la rivalsa all'oggetto dell'erogazione dell'indennizzo e, dunque, al modo in cui esso viene riconosciuto per legge ed abilita l'assicuratore sociale, che abbia liquidato la prestazione sub specie di rendita periodica, alla surroga, di quanto pagato, verso il responsabile ed il suo assicuratore. Trattandosi di un danno riferito ad un valore ancorato alla probabilità statistica della sopravvivenza in vita ovvero alla stabilizzazione di una patologia, assumerà rilievo il venir meno dello stato invalidante o una sua riduzione, tale da incidere in maniera migliorativa sul danno per come liquidato.
Tale mutato profilo inciderà anche sulla posizione dell'assicuratore sociale, che abbia riconosciuto l'indennizzo nella forma della rendita e che si surroghi ex art. 14 L cit.
Dunque, nel caso di specie, l'effettiva erogazione in favore del danneggiato della rendita per la temporanea riduzione della capacità lavorativa subito dopo l'incidente (con riferimento alla quale non appare sussistere alcuna sovrapposizione rispetto al danno non patrimoniale e patrimoniale da sole spese mediche già liquidato dal primo giudice e coperto dal giudicato) determina il riconoscimento del diritto di surrogazione in favore dell'assicuratore sociale, in termini di sostituzione ope legis di detto assicuratore all'assicurato danneggiato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile del danno.
e devono dunque essere condannati, in solido, a Controparte_2 _6 corrispondere a l'importo di euro 27.878,18. CP
Trattandosi di restituzione, tramite surroga, di somme già erogate, sul relativo debito di valuta andranno computati gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Quanto alla rivalutazione, richiesta dall'appellante, non trattandosi di debito di valore, ma di valuta, ne consegue che trovando applicazione la disciplina dettata dall'art. 1277
c.c. e, in caso di ritardo nell'adempimento, dall'art. 1224, comma 2, c.c., lo stesso non
è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta, né vanno accordati interessi con funzione compensativa sulla somma dovuta aumentata gradualmente nell'intervallo di tempo trascorso fra la conclusione del contratto e la liquidazione operata in sentenza (cfr. Cass. n° 34394 del 24/12/2024;
Cass. n. 22154, 12/09/2018). Spettava quindi alla parte creditrice allegare e dimostrare il maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, co 2,
c.c.; tale prova non risulta essere stata fornita da e trattandosi di ente pubblico CP neppure vi sono univoci elementi per desumerla in via presuntiva.
5. Le restituzioni – Parte ricorrente in riassunzione ha chiesto infine la condanna CP di a restituirgli l'importo di euro 14.029,56 pagate a titolo di spese di lite _5 in esecuzione della sentenza di secondo grado (come doc 19); ha altresì chiesto la condanna di a restituirgli l'importo di complessive euro 20,383,53 corrisposte P_
a titolo di spese di lite in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado
(specificamente euro 6500,00 corrisposte in favore di ora Controparte_10 P_
, a titolo di spese di lite di primo grado come da doc 18; euro 13.883,53 sempre
[...] in favore di a titolo di spese di lite di secondo grado, come da CP2 P_ doc 20).
Ha chiesto infine il rimborso del contributo unificato sia dell'appello sia del presente grado, sia della sanzione a titolo di raddoppio del contributo unificato corrisposta a seguito del rigetto dell'appello.
Quanto alla richiesta di restituzione delle spese di primo e secondo grado pagate in favore di , ora non è stato contestato l'avvenuto pagamento, che CP_3 P_
l'odierna ricorrente ha comunque documentato allegando le relative ricevute di bonifico.
In tal caso il diritto alla restituzione è diretta conseguenza del venir meno della domanda di condanna di , nonché dell'accoglimento della domanda di surroga spiegata da CP
- con conseguente revisione delle spese di lite di tutti i gradi ex art. 336 c.p.c. per CP come di seguito meglio specificato - e comprende altresì la refusione delle spese per contributo unificato versato dalla parte, per come documentate in atti.
Quanto alla richiesta di restituzione delle spese di lite di secondo grado corrisposte da anche in favore di si osserva come queste, al contrario delle spese di lite CP _5 pagate da nei confronti di già , non sono oggetto di una CP P_ CP_3 statuizione venuta meno a seguito dell'effetto demolitorio inerente la statuizione sulla domanda di surroga. La Corte di Appello, infatti, da una parte ha respinto il gravame principale proposto da , relativo alla domanda di surroga, condannandolo a CP rifondere le spese nei confronti di (cui era rivolta la domanda respinta anche CP_3 in sede di appello); dall'altra ha invece accolto l'appello incidentale proposto da _5 nei confronti di – ora e , relativamente all'integrazione della CP_3 P_ _6 condanna alle spese di primo grado con il pagamento di contributo unificato e spese di
CTU; tuttavia, invece che condannare e a rifondere le spese al CP_3 _6 _5 come conseguenza dell'appello incidentale proposto da quest'ultimo nei loro confronti e risultato fondato, ha posto anche le spese del a carico dell'appellante principale _5
, che nessuna domanda aveva proposto nei suoi confronti. Tale statuizione, che CP non può essere ritenuta travolta ex art. 336 c.p.c. dalla cassazione del rigetto della domanda di surroga, non è stata oggetto di alcun autonomo motivo di appello, di talchè deve essere ritenuta coperta da giudicato, con conseguente infondatezza della relativa richiesta di restituzione proposta da . CP
6.Le spese di lite - La modifica della sentenza della Corte d'Appello di NZ, cassata dalla Suprema Corte, impone in questa sede la revisione d'ufficio delle spese legali, relativamente all'intero giudizio (cfr. Cass. Civ. 23123/19).
Il principio, previsto dall'art. 336 co I c.p.c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta infatti che la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio ha il potere di rinnovarne totalmente la regolamentazione alla stregua dell'esito finale della lite.
L'assunto è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui "la cassazione della sentenza di appello travolge la pronuncia sulle spese di secondo grado, perché in tal senso espressamente disposto dall'articolo 336 primo comma del codice di procedura civile" (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 18/01/2006, n. 827).
Il suddetto effetto 'espansivo' vale anche per le spese del primo grado di giudizio
(ovviamente sempre e solo con riferimento alle parti oggetto di cassazione), atteso che secondo un orientamento ormai unanime nella giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 3475 del 9 marzo 2001, Cass. 14892 del 17 novembre 2000 e Cass. n.
5901 del 18 giugno 1994), nel giudizio di rinvio, la sentenza di primo grado, riformata in appello, deve considerarsi caduta definitivamente e, all'evidenza, la cassazione della sentenza di secondo grado non fa rivivere l'efficacia di quella di primo grado confermata o riformata (cfr. Cass. n. 3475/01 cit.).
La pronuncia sulle spese tra le parti di cui alla presente causa dovrà infine riguardare anche il giudizio di AS.
Le suddette spese dovranno essere liquidate, unitamente a quelle del presente grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. Civ.21172/19), dal momento che la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass. n° 9064/2018).
In tal senso, nel caso di specie, ferma la regolamentazione delle spese di lite tra danneggiato ( e danneggiante ( ) e la sua assicurazione (ora _5 _6 P_
), essendo passata in giudicato e dunque non oggetto di rinvio la statuizione
[...] relativa a responsabilità e risarcimento del danno, la nuova regolamentazione delle spese dovrà invece riguardare quelle relative alla domanda di nei confronti sia di CP
, sia del , in relazione alla surroga. Controparte_2 _6
Dovendo tenere conto dell'esito complessivo della lite, si osserva come sia stata accolta la domanda proposta da in via subordinata – relativa al pagamento dell'importo CP di euro 27.878,18, mentre è risultata infondata ed è stata respinta la domanda proposta da in via principale, relativa al pagamento della capitalizzazione della rendita per CP complessive euro 213.279,62.
Secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale dell'attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi (cfr. da ultimo Cass. n° 26043/2020). Pertanto, quanto, come nel caso di specie, la domanda principale e quella subordinata siano fondate sulla medesima circostanza di fatto o su analoghe ragioni di diritto e, comunque, non siano tra loro indipendenti ed autonome, il rigetto della domanda principale e l'accoglimento di quella subordinata non costituiscono tecnicamente un'ipotesi di soccombenza parziale: ciò è quanto è accaduto nel caso in esame in cui, chiesto in via principale il pagamento dell'intera rendita capitalizzata, prescindendo dall'intervenuta revoca dell'assegno, in via subordinata è stato richiesto il pagamento del solo importo effettivamente versato da fino all'intervenuta revoca del beneficio. CP
In tal caso non può essere ravvisata infatti alcuna autonomia tra la domanda principale
– respinta – e quella subordinata – accolta – essendo entrambe incentrate sull'esercizio del diritto di surroga dell'assicuratore sociale, per cui non è configurabile alcuna ipotesi di soccombenza parziale, con conseguente esclusione degli effetti pregiudizievoli sulla statuizione delle spese di lite.
Le spese inerenti la surroga di cui è questione, relative a tutti e tre i gradi di giudizio, devono dunque essere regolate in base al principio di soccombenza di e Controparte_2
nei confronti di , tenuto conto che il mancato accoglimento della maggiore _6 CP richiesta proposta in via principale riverbera comunque i suoi effetti in termini di parametrazione delle spese di lite al decisum e, dunque, al minor importo della domanda proposta in via subordinata.
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione da € 26.000 a € 52.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione quanto al grado di appello della fase istruttoria, tecnicamente non espletata (in particolare, quanto al primo grado: € 1701,00 per la fase di studio, € 1204,00 per la fase introduttiva, € 1806,00 per fase istruttoria, € 2905,00 per la fase decisoria, per complessive euro 7616,00; quanto al secondo grado in euro 2058,00 per fase di studio, euro 1418,00 per fase introduttiva, euro 3470,00 per fase decisoria, per complessive euro 6946,00; quanto al terzo grado di giudizio in euro 2336,00 per fase di studio, euro 1969,00 per fase introduttiva, euro 1208,00 per fase decisoria, per complessive euro 5513,00; quanto al presente giudizio di rinvio in euro 2058,00 per fase di studio, euro 1418,00 per fase introduttiva, euro 3470,00 per fase decisoria, per complessive euro 6946,00).
Con riferimento al presente grado di giudizio dovranno essere regolate anche le spese di lite nei confronti della parte a tale proposito si osserva come l'appellante non _5 abbia proposto alcuna vera e propria domanda nei confronti del limitandosi a _5 richiedere la restituzione degli importi liquidati a suo carico a titolo di spese di lite dei precedenti gradi. Se da una parte tale richiesta è risultata priva di fondamento, per come sopra specificato, dall'altra si osserva come il bbia in proposito assunto nei _5 confronti dell' difese risultate del tutto infondate (con particolare riferimento alla CP eccezione di nullità della notifica del ricorso in AS infondatamente sollevata, per come sopra specificato). In tal senso si ritiene sussistano dunque i presupposti per l'integrale liquidazione delle spese di lite del presente grado di rinvio tra e CP _5
P.Q.M.
la Corte di Appello di NZ, definitivamente pronunciando sul proposto ricorso ex art. 392 c.p.c., ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1)dichiara l'inammissibilità dell'eccezione di nullità della notifica del ricorso per
AS sollevata da parte _5
2)in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente in riassunzione, condanna e , in solido, a corrispondere a l'importo di Controparte_2 _6 CP euro 27.878,18 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
3) condanna e , in solido tra loro, a rifondere a le Controparte_2 _6 CP spese di tutti i gradi di giudizio che si liquidano come di seguito: quanto al primo grado: euro 7616,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in euro 6946,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfettario, oltre euro 990,00 per spese esenti, oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al terzo grado di giudizio in euro
5513,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfettario, oltre euro
990,00 per spese esenti, oltre IVA e CPA come per legge; quanto al presente giudizio di rinvio in euro 6.946,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfettario, oltre euro 518,00 per spese esenti, oltre IVA e CPA come per legge;
4) respinge la domanda proposta da nei confronti di avente ad CP _5 oggetto la restituzione di quanto versatogli a titolo di spese di secondo grado in esecuzione della sentenza di appello;
5) dichiara interamente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio tra e;
CP _5
6) condanna a restituire a l'importo di complessive euro Controparte_2 CP
20.383,53, versato a titolo di spese di lite di primo e secondo grado, in esecuzione della sentenza di primo grado e di quella di grado di appello, oltre interessi legali dall'avvenuto pagamento al saldo.
Così deciso in NZ, nella camera di consiglio del 21.07.2025 dalla Corte di Appello di NZ su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di NZ, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 22/10/2023 al n. 2059/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di NZ e rappresentato e CP difeso dall'avv. MASSIMILIANO MINICUCCI, dall'avv. MARCO FALLACI e dall'avv.
SILVANO IMBRIACI come da procura in atti;
-PARTE ATTRICE RIASSUMENTE- contro
(C.F. ), quale successore della già Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, che ha assunto la denominazione dell'incorporata Controparte_3
per effetto della fusione per incorporazione, elettivamente domiciliata CP_4 presso lo studio dell'Avv. MARCO TALINI, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE-
nonché
(C.F. elettivamente domiciliato presso lo studio _5 C.F._1 dell'avv. ILARIA BONICOLI e rappresentato e difeso dagli avv. SIMONA PAGNINI e
ELISABETTA STELLATO come da procura in atti;
-PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE-
e
(C.F. ; _6 C.F._2
-PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE-
a seguito del rinvio dalla AS civile di cui alla sentenza n° 2647/2023 pubblicata il 7.09.2023; trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.07.2023 all'esito dell'udienza cartolare dell'1.07.2023 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte riassumente: “1. In accoglimento della domanda spiegata in appello dall' in via subordinata, condannare e , al pagamento CP _6 CP_4 in favore dell' della somma di euro 27.878,18 oltre interessi e rivalutazione come CP per legge , ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
2. condannare _5
a restituire l' euro 14.029,56 pagati da in esecuzione della sentenza di
[...] CP CP secondo grado o la diversa che a tale titolo sarà ritenuta di giustizia;
3. condannare
a restituire l' euro 20.383,53 pagati da in esecuzione della CP_4 CP CP sentenza di primo e secondo grado o la diversa che a tale titolo sarà ritenuta di giustizia;
4. con vittoria di spese per tutti i gradi di giudizio e rimborso del contributo unificato del presente grado, e dei contributi unificati pagati per l'appello e la sanzione”;
Per la parte “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di NZ disattesa ogni P_ contraria istanza: 1) in via principale rigettare in quanto infondata in fatto ed in diritto, la domanda proposta in appello dall' e, Controparte_1 per l'effetto, definitivamente pronunciando, confermare integralmente, anche in punto di condanna alle spese, la sentenza della stessa Corte d'Appello di NZ seconda sezione civile n. 130/2020 pubblicata il 20.10.2020; 2) in via subordinata, previo espletamento della CTU medico - legale richiesta nella comparsa di costituzione in appello in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta dall' , CP limitare l'importo da porre a carico di alle somme che l' Controparte_2 CP avrebbe dovuto effettivamente e complessivamente corrispondere al dal giorno _5 in cui risulterà provata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1 della
L.222/1984 per il riconoscimento dell'assegno di invalidità fino al giorno in cui tali condizioni sono venute meno;
3) in ogni caso con condanna alla integrale refusione delle spese del presente procedimento di riassunzione”; per la parte In via preliminare e principale Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di _5
NZ, contrariis reiectis, dichiarare la nullità ex art. 160 c.p.c. della notifica del ricorso in AS eseguita da in data 15 luglio 2020 nei confronti del signor CP _5 per mancanza assoluta dei requisiti prescritti dal Dl 34/2020 e conseguentemente
[...] dichiarare l'avvenuto passaggio in giudicato nei confronti del signor della _5 sentenza n. 130 /2020 emessa da questa Corte di Appello , pubblicata il 20 gennaio
2020 disponendone l'estromissione dal presente giudizio sin dalla prima udienza di comparizione. Nel merito ed in via subordinata Respingere la domanda spiegata da CP nei confronti del signor con atto di citazione in riassunzione notificatogli il _5
25.10.2023 a seguito di sentenza della Corte di AS n. 2647/2023 pubblicata il
7.9.2023 in quanto le somme richieste al sig. da sono collegate alla _5 CP soccombenza stabilita da questa Corte di Appello con sentenza n. 130/2020 pubblicata il 20.01.2020 nonché esclusivamente alla vicenda processuale che lega a CP CP_4 che ha generato il ricorso per AS per il quale l'odierno comparente si vede
[...] nuovamente costretto a difendersi in un giudizio ove egli è oramai estraneo. Confermare pertanto la sentenza n.130/2020 pubblicata il 20.01.2020 resa da Codesta Ecc.ma Corte nei confronti del sig. e condanna alle spese e competenze legali del _5 presente procedimento.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ha convenuto davanti alla CP
Corte di Appello di NZ , e , all'esito del Controparte_2 _5 _6 giudizio svoltosi davanti alla Corte di AS e conclusosi con la sentenza n° 2647 del 7.09.2023 con cui è stata cassata la pronuncia della Corte di Appello di NZ n°
130/2020 nella parte in cui aveva respinto la domanda di surrogazione dell nei CP diritti dell'assicurato - danneggiato , ai sensi dell'art. 1916 c.c., con _5 riferimento agli importi già erogati a titolo di assegno di invalidità per complessive euro
27.878,18.
Risulta dalla documentazione in atti che aveva convenuto davanti al _5
Tribunale di Livorno e (poi , quindi _6 Controparte_7 CP_3
e ad oggi ) per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei CP_4 Controparte_2 danni conseguenti al sinistro stradale verificatosi in data 8.12.2006, in occasione del quale era stato urtato frontalmente dal veicolo condotto dal , proveniente dalla _6 direzione opposta, il quale aveva perso il controllo del proprio mezzo invadendo la semicarreggiata di pertinenza del colpendolo violentemente. _5
In primo grado si era costituita che non aveva contestato l'an Controparte_8 della responsabilità del proprio assicurato, ma soltanto il quantum, chiedendo altresì la chiamata in causa dell' deducendo che detto ente aveva già proceduto ad esercitare CP il diritto di surroga, chiedendo alla compagnia in via stragiudiziale il pagamento dell'importo di complessive euro 222.494,00 corrispondente alla capitalizzazione dell'assegno di invalidità riconosciuto al La compagnia di assicurazione _5 evidenziava quindi la necessità, per il caso di riconoscimento di un diritto di surroga in favore di , di procedere al relativo accantonamento delle somme eventualmente di CP spettanza.
Autorizzata la chiamata in causa di , questo si era costituito spiegando domanda CP riconvenzionale nei confronti di per ottenere il pagamento Controparte_8 dell'importo di euro 282.642,60 pari alla capitalizzazione aggiornata dell'assegno di invalidità, riconosciuto al danneggiato in base all'art. 1 s.s. L. 222/84.
Nella contumacia del , il Tribunale di Livorno riconosceva la piena responsabilità _6 di quest'ultimo nella causazione del sinistro e lo condannava, in solido con la propria compagnia di assicurazione, a risarcire al i danni patrimoniali e non, quantificati _5 in complessive euro 94.467,67 (al netto dell'acconto di euro 10.000 già percepito), con rivalutazione e interessi secondo i parametri di legge.
Il primo giudice respingeva invece la domanda di surrogazione proposta da nei CP confronti del danneggiante e della sua assicurazione spiegando che, nel caso di specie, era stata attribuita al una prestazione previdenziale in via transitoria e che lo _5 stesso era poi decaduto dal beneficio per venir meno dei presupposti legittimanti.
Spiegava in particolare il Tribunale come nella fattispecie fosse stata riconosciuta al danneggiato una invalidità permanente pari al 20%, evidenziando come la stessa non potesse aver determinato una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 del totale, come richiesto dalla norma per poter ottenere il diritto all'assegno di invalidità.
era quindi stato condannato a rifondere le spese di lite in favore di CP CP_9 in applicazione del principio di soccombenza.
[...]
Avverso la suddetta pronuncia ha interposto appello l' per i seguenti motivi: CP
1)errore nel non aver ritenuto il legittimo riconoscimento da parte dell' dell'assegno CP di invalidità in favore del il cui presupposto è la perdita della capacità lavorativa _5
a meno di 1/3; mancata considerazione della domanda subordinata di surroga con riferimento alle sole rate dell'assegno effettivamente erogate dall' (per il triennio CP luglio 2007 – luglio 2010), per complessive euro 27.878,18, pagate prima della intervenuta revoca del beneficio;
2)erronea condanna di alla refusione delle spese di lite in favore dell'assicurazione CP del danneggiante. La Corte di Appello di NZ, con sentenza n° 130/2020 del 20.01.2020 ha respinto il gravame affermando che, per quanto concerneva la richiesta di pagamento dell'importo di euro 213.279,62, corrispondente all'importo dell'assegno di invalidità capitalizzato,
'l' non può pretendere, dal terzo responsabile dell'evento dannoso, il pagamento di CP somme per una provvidenza mai erogata e mai erogabile pure in considerazione della circostanza che lo stesso ha ritenuto non sussistente il relativo presupposto, non CP confermando per il triennio successivo l'assegno ordinario di invalidità'.
Con riferimento alle rate dell'assegno effettivamente erogate da nel triennio prima CP dell'intervenuta revoca del beneficio, per complessive euro 27.878,18, la Corte di
Appello ha ritenuto comunque infondata la pretesa di surrogazione, osservando che
'l' non avrebbe dovuto, né potuto, riconoscere a favore del 'assegno ordinario CP _5 di invalidità per il triennio da luglio/2007 a luglio 2010 proprio perché dal danno biologico quantificato nel 20% (venti per cento) non può conseguire una riduzione della capacità lavorativa di oltre due terzi'.
Con la stessa pronuncia era invece accolto il gravame incidentale proposto dal _5 per ottenere l'integrazione della condanna alle spese di lite anche con il computo degli oneri fiscali e spese di CTU. era quindi condannato a rifondere le spese di lite del CP secondo grado in favore sia di sia del Controparte_10 _5
Avverso la pronuncia della Corte di Appello proponeva ricorso in AS CP affidato a due motivi:
1)violazione dell'art. 14 L.222/1984 e dell'art. 1916 c.c. per aver considerato coincidenti e sovrapponibili, ai fini della concessione dell'assegno di invalidità, i concetti di danno biologico e di riduzione della capacità lavorativa, disattendendo senza motivazione, le conclusioni cui era pervenuto il CTU;
conseguente erroneità del rigetto della surroga anche con riferimento agli importi già versati da prima della revoca dell'assegno; CP
2) violazione dell'art. 14 L. 222/1984 nella parte in cui è stato negato il diritto di CP di pretendere il pagamento di prestazioni mai erogate, con riferimento alla capitalizzazione dell'assegno; mancata considerazione che la norma sancisce il diritto dell'assicuratore sociale di recuperare dal danneggiante o dalla sua assicurazione l'intera prestazione concessa, indipendentemente dalla sua intervenuta revoca e, quindi, a prescindere dal relativo pagamento dei ratei.
La Suprema Corte ha respinto il secondo motivo di gravame inerente il diritto di surroga relativamente al valore capitalizzato delle prestazioni future, indipendentemente dalla intervenuta revoca del beneficio, citando precedenti in termini con i quali la più recente giurisprudenza di legittimità ha escluso che la surroga possa condurre ad un arricchimento senza causa dell' , cosa che si verificherebbe se venisse rimborsato CP all'assicuratore sociale l'assegno capitalizzato non erogato e finanche non più erogabile stante l'intervenuta revoca del beneficio.
Ha invece ritenuto fondato il primo motivo relativo al diritto di surroga dell' CP limitatamente alle prestazioni già erogate, rinviando alla Corte di Appello in diversa composizione per gli opportuni provvedimenti anche in punto di spese.
In particolare la AS esponeva che 'è palesemente fondato il primo motivo in ordine alla sostanziale automatica identificazione del danno biologico permanente e della capacità lavorativa che il giudice di appello in effetti dichiara, asserendo che il danno biologico del 20% 'non consente di ritenere una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo del totale' – il suo riferimento è all'articolo 1 primo comma
l. 222/84, per cui 'ai fini del conseguimento del dirotto all'assegno ordinario di invalidità
è che la capacità di lavoro del danneggiato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo' – e deducendo che l non avrebbe potuto riconoscere al l'assegno CP _5 ordinario di invalidità per il triennio' da luglio 2007 a luglio 2010, occorrendo per il riconoscimento di tale assegno una percentuale di invalidità superiore al 67%; e così i costi dell'erronea condotta dell' cadrebbero su quest'ultimo'. CP
La Suprema Corte rilevava in proposito come 'tale identificazione danno biologico permanente/capacità lavorativa non ha invero alcun fondamento nell'invocata norma e non è ictu oculi compatibile con la differenza ontologica del danno biologico permanente rispetto ad un – eventualmente aggiunto – danno alla capacità lavorativa della persona'.
Il giudice di legittimità, nel ritenere la fondatezza del primo motivo del ricorso dell' , CP sottolineava quindi l'errore commesso dalla Corte di Appello, per aver accomunato “…il tipico danno biologico – ovvero quello permanente – e un danno patrimoniale – cioè un danno che può derivare da quello biologico (e frequentemente ciò accade) ma, palesemente, in esso non è identificabile in modo diretto come ne sussistesse un'automatica compresenza”.
E' stato quindi disposto il rinvio alla Corte di Appello, in diversa composizione, per nuovo esame della domanda di surroga spiegata da con riferimento alle somme CP effettivamente già erogate al danneggiato.
Con atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c. chiedeva quindi l'accoglimento della CP propria domanda subordinata, avente ad oggetto la condanna del danneggiante _6
, in solido con la sua assicurazione, a pagare in suo favore l'importo di euro
[...]
27.878,18 pari alle rate dell'assegno di invalidità effettivamente corrisposte in favore del danneggiato nel triennio luglio 2007 – luglio 2010. Chiedeva altresì la _5 restituzione di quanto corrisposto a titolo di spese di lite in esecuzione sia della sentenza di primo grado, (euro 6500 per spese di primo grado in favore di come da doc CP_3
18), sia della sentenza di appello (euro 14.029,56 in favore di ome da doc 19 ed _5 euro 13.883,53 in favore di come da doc 20). CP_3
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita nel giudizio di riassunzione Controparte_2
(già , già che ha contestato la pretesa della ricorrente in CP_3 CP1 riassunzione, evidenziando che 'contrariamente a quanto affermato dalla AS, la
Corte d'Appello non abbia affatto compiuto un'operazione di equiparazione del danno biologico con la riduzione della capacità lavorativa ma, semmai, più propriamente una mera comparazione'. Aggiungeva che la decisione dell' di erogare l'assegno di CP invalidità solo pochi mesi dopo l'incidente in favore del era stata una decisione _5 errata, non sussistendone i presupposti, concludendo che 'Il vizio della sentenza rilevato dalla Corte di AS, dunque, non sussiste'. Chiedeva quindi che, laddove la Corte di Appello ritenesse di doversi conformare al disposto della AS, avrebbe dovuto disporre un supplemento di CTU al fine di verificare se la decisione dell' di erogare CP
l'assegno dal luglio 2007 al luglio 2010 fosse stata corretta o meno e se, in particolare, sussistessero i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità in favore del che aveva successivamente riacquistato in pieno la propria capacità lavorativa _5 specifica come guardia giurata.
Si costituiva altresì eccependo preliminarmente la nullità della notifica del _5 ricorso in AS, rilevando in proposito che, sulla base della normativa all'epoca vigente dettata dall'emergenza pandemica, in forza del DL 34/2020 il consegnatario del plico postale avrebbe dovuto indicare il luogo del materiale deposito dello stesso, proprio in conseguenza dell'impossibilità di raccogliere la firma del destinatario o di un suo delegato. Al contrario evidenziava come, nel caso di specie, l'operatore postale si era limitato a barrare la casella 'destinatario persona fisica', indicando come tale l'avv. Ilaria
Bonicoli, ma senza aver preventivamente proceduto a verificare la sua effettiva presenza o quella di un suo delegato, comunque omettendo qualsiasi identificazione del soggetto cui il plico era stato consegnato. Dalla detta nullità della notifica del ricorso in
AS il faceva discendere la formazione del giudicato della sentenza di _5 appello nei suoi confronti. Nel merito si opponeva comunque alla richiesta da parte di di restituzione delle somme erogate in suo favore a titolo di refusione delle spese CP di lite, evidenziando di essere risultato vincitore del giudizio in questione. Nessuno si costituiva nel giudizio di riassunzione per di cui, stante la _6 ritualità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia.
La causa, ritenuto applicabile il c.d. vecchio rito - poiché l'impugnazione è stata proposta prima del 28.2.2023, con conseguente inoperatività del disposto di cui all'art. 35, quarto comma, del D.L.vo 149/2022 - veniva trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. in data 11.07.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa nella camera di consiglio, senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c. stante l'espressa rinuncia di tutte le parti costituite.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La natura del giudizio di rinvio – Appare preliminarmente opportuno chiarire che il giudizio di rinvio si profila come un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, con la conseguenza che, in tale contesto, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni (ad esclusione delle eventuali domande restitutorie conseguenti la cassazione), ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di AS. Ne discende che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tenderebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di AS, in contrasto con il principio della sua intangibilità; l'art. 394 u.c. c.p.c. dispone infatti che “le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata”.
La cognizione del giudice del rinvio è, di conseguenza, condizionata dal vizio censurato dalla AS, sicché, a seconda dei casi, occorrerà applicare al caso concreto la norma di diritto come interpretata dalla Suprema Corte, o compiere un nuovo apprezzamento dei fatti, al fine di emettere una pronuncia correttamente motivata, dando al giudizio in corso carattere 'prosecutorio', qualora finalizzato all'emanazione di una nuova sentenza che statuirà direttamente sulle domande proposte dalle parti, ovvero, in presenza di vizio procedimentale, “restitutorio”, considerato che in tal caso il processo retrocede alla fase in cui si è verificato il vizio procedimentale.
Tanto premesso, la fattispecie in esame pone al Collegio un caso di giudizio di rinvio c.d. 'prosecutorio', in cui occorre dare compimento e pratica applicazione alle statuizioni del giudice di legittimità. Al giudice del rinvio, pertanto, non è consentito sindacare l'esattezza del principio di diritto enunciato dalla Corte di AS (dal quale egli è comunque vincolato, ancorché non lo condivida), né gli è consentito di adottare conclusioni palesemente configgenti, sia sul piano logico, che sotto il profilo giuridico, con quel principio, concretamente disattendendolo, in quanto lo stesso assurge a criterio concreto di decisione da applicare alla fattispecie, atteggiandosi come corretta enunciazione della legge al caso concreto (cfr. ex multis Cass. 11290/1999, 28313/1994, 7743/1993).
Pertanto, questa Corte, da un canto, non può ricostruire i fatti in modo dissimile da come la AS li ha ritenuti, poiché è sulla base di tale accertamento che quest'ultima ha impostato e risolto la quaestio iuris rimessa al suo giudizio, e, dall'altro, non solo deve attenersi al principio di diritto affermato dalla AS, ma neppure può esaminare questioni che la AS non ha rilevato o che le parti non hanno in tale sede dedotto, qualunque ne sia la natura ed a prescindere dal motivo della mancata eccezione in sede di giudizio di legittimità. Certamente, poi, non potranno in questa sede essere esaminate pretese per le quali si è medio tempore verificato un giudicato
(cfr. Cass. 28413/2018; 341/2009; 14134/2004): invero, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (cfr. ex plurimis
Cass. n. 5137 del 21/02/2019).
2. L'eccezione di nullità della notifica del ricorso in AS nei confronti del Sulla base di quanto appena esposto, deve essere ritenuta l'inammissibilità _5 della eccepita nullità della notifica del ricorso per AS rilevata in sede di giudizio di rinvio dalla parte che da ciò pretenderebbe di inferire il passaggio in giudicato _5 della sentenza di appello nei suoi confronti e, dunque, la nullità nei suoi riguardi della sentenza della AS. Non essendo la nullità della notifica stata rilevata dalla
Suprema Corte non è questione più controvertibile in sede di giudizio di rinvio
'prosecutorio', il cui ambito è normativamente delimitato nei termini sopra esposti e la cui pronuncia è vincolata al principio di diritto contenuto nella intangibile pronuncia della
AS.
3.Il perimetro della decisione – Proprio nel verificare, preliminarmente, quali siano le statuizioni ormai incontrovertibili e, dunque, estranee al presente giudizio, si deve intanto rilevare come non sia più in discussione - e debba essere conseguentemente considerata coperta dal giudicato – l'affermazione della esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro stradale, verificatosi l'8.12.2006, a seguito _6 del quale ha riportato lesioni . Del pari passata in giudicato è la condanna _5 del , in solido con la propria compagnia di assicurazione, a risarcire in favore del _6 tutti i danni patrimoniali e non, conseguenti al sinistro e quantificati in _5 complessive euro 94.467,67 (al netto dell'acconto di euro 10.000) oltre rivalutazione e interessi.
Per quanto concerne in particolare il diritto di surroga esercitato da nei confronti CP sia della parte danneggiante sia della sua assicurazione, non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che, a seguito di istanza, in data 24.07.2007, il otteneva _5 dall' l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984, in relazione alla CP compromissione della deambulazione ed alla conseguente riduzione della capacità lavorativa specifica (di guardia giurata). Neppure è in questa sede più controvertibile la circostanza che provvedeva ad erogare il detto assegno in favore del er la CP _5 durata di tre anni, ovvero fino al luglio 2010, quanto il detto beneficio veniva a cessare
(trattandosi di assegno di durata triennale, non rinnovato alla scadenza) per intervenuto miglioramento del quadro clinico. Del pari non contestata è l'effettiva erogazione in detto arco temporale, da parte dell' in favore del a titolo di assegno di CP _5 invalidità, del complessivo importo di euro 27.878,18.
A seguire l' , esercitava la surroga di cui agli artt. 1916, comma 2 c.c., 14, comma CP
1, l. 222/1984 e art.142 d.lgs 209/2005 nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, dapprima con l'invio di una missiva, quindi, in giudizio, formalizzando in via riconvenzionale la relativa domanda.
Coperta da giudicato è infine l'esclusione del diritto di surroga dell' con riferimento CP al valore capitalizzato delle prestazioni future a titolo di assegno di invalidità, indipendentemente dalla relativa erogazione e dalla intervenuta revoca del beneficio.
Il presente giudizio di rinvio è dunque incentrato esclusivamente sulla sussistenza dei presupposti per la surroga dell' nei diritti del danneggiato limitatamente alle CP somme già erogate a titolo di assegno di invalidità, dal relativo riconoscimento (luglio
2007), fino alla revoca (luglio 2010), per complessive euro 27.878,18.
4.Il diritto di surroga e la richiesta di integrazione di CTU medica – CP
Innanzitutto, va precisato che l'istituto della surrogazione è disciplinato dalla disposizione codicistica di cui all'art. 1916 c.c. in base alla quale l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. La funzione dell'istituto è quella di consentire una semplificazione processuale: grazie alla surrogazione, infatti, l'assicuratore è legittimato ad agire contro il responsabile, come fosse il danneggiato, in forza del solo pagamento, evitando così un inutile circuito di azioni e cessioni tra assicurato ed assicuratore. Presupposti dell'azione sono tre: a) che la vittima del fatto illecito (cioè
l'assicurato) sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile;
b) che l'assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima e non pregiudizi diversi;
c) che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi (cfr. Cass. n.3296 del 12.02.2018, conf Cass. n° 17966/2021).
Ciò posto, la fattispecie in esame ha per oggetto la pretesa dell' di ripetere dal CP danneggiante e dalla sua assicurazione l'importo della prestazione consistente nell'assegno ordinario di invalidità erogato al danneggiato, a seguito di sinistro stradale, in applicazione del disposto dell'art. 142 del codice delle assicurazioni (D.Lgs.
07/09/2005, n. 209) che, riproducendo il testo dell'art. 28 l. n. 990 del 1969, nella formulazione in vigore ratione temporis, (antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018), dispone: 1) qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione del danneggiante il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione;
2) prima di provvedere alla liquidazione del danno,
l'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare;
3) trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato.
Tanto premesso, nel caso di specie, si verte in ipotesi in cui è ormai coperta da giudicato la condanna del danneggiante e della sua assicurazione al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non (per complessive euro 94.467,64, al netto dell'acconto di euro 10.000 già versato ante causam, riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale comprensivo di danno da invalidità permanente e temporanea, oltre a danno patrimoniale da spese mediche sostenute come conseguenza delle lesioni causate dal sinistro), subiti dal danneggiato Non controverso è altresì l'intervenuto versamento da parte di Pt_1 CP in favore di quest'ultimo della somma complessiva di euro 27.878,18 a titolo di assegno di invalidità ex art 1 L. 122/84, correlato alla temporanea diminuzione della capacità lavorativa specifica e dunque a voce di danno differente rispetto a quanto il danneggiante e la sua assicurazione sono stati condannati a rifondere al Del pari Pt_1 incontestato è infine il tempestivo esercizio da parte di del relativo diritto di CP surroga ai sensi dell'art. 14 legge cit.
Ciò posto, la domanda proposta dall'assicuratore sociale in sede di giudizio di riassunzione è da ritenere fondata nei termini di seguito specificati.
Con l'ordinanza con la quale la AS ha rimesso a questa Corte la questione del diritto di surroga dell' relativamente alle somme già erogate in favore del CP danneggiato, è stata affermata l'erroneità dell'esclusione di tale diritto sul presupposto della ritenuta illegittima erogazione dell'assegno di invalidità da parte di , facendo CP conseguire l'assenza dei presupposti previsti dall'art. 1 L. 122/84 dalla quantificazione della invalidità permanente e temporanea effettuata dal CTU ai fini della determinazione del danno biologico.
Ora, essendo la valutazione del danno biologico cosa ben differente rispetto alla valutazione dei requisiti sanitari previsti per l'erogazione da parte di dell'assegno CP di invalidità, dalla stessa CTU espletata in primo grado si ricava la sussistenza di tutti i presupposti per il recupero da parte di delle somme legittimamente erogate al CP danneggiato – assicurato nei primi tre anni dopo il sinistro, laddove si osserva: 'Sul piano del danno biologico permanente, anche in considerazione della prognosi, appare equa una stima del 20%. Per la compromissione della deambulazione e la riduzione della capacità di lavoro, a seguito di istanza del 24.07.2007, l' giustamente, per i CP postumi delle lesioni riportate, concedeva l'assegno ordinario di invalidità che revocava
a scadenza per miglioramento del quadro clinico con il recupero della deambulazione e della capacità di lavoro. Il paziente ha ripreso la sua attività lavorativa di guardia giurata che presta tuttora. Anche il giudizio dell' di revoca della provvidenza è sicuramente CP condivisibile ed anche in futuro, con l'intervento di protesi d'anca, per i soli postumi delle lesioni riportate, l'Assicurato difficilmente potrà beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità. I postumi descritti, dato il tempo trascorso dal sinistro, sono da tempo stabilizzati e non suscettibili di miglioramento mediante terapia medica e fisica. Gli stessi, considerate l'entità e le modalità del trauma, la dinamica del sinistro dell'08.12.2006, sono da mettere in relazione causale con il sinistro medesimo.”
Dunque, avendo provveduto ad esercitare tempestivamente il diritto di surroga CP con riferimento agli importi dallo stesso effettivamente corrisposti al danneggiato a titolo di assegno temporaneo ex art. 1 L. 122/84, lo stesso ha diritto al relativo recupero nei confronti del danneggiante e della sua assicurazione di quanto erogato in via amministrativa.
Né in tal senso appare necessario, come vorrebbe assicurazione P_
l'espletamento di ulteriore CTU medica volta a verificare 'se possa ritenersi corretta la scelta di corrispondere l'assegno per tre anni o se, viceversa sussistessero le condizioni per disporne prima del tempo la revoca ai sensi dell'art. 9 della stessa L. 222/1984'.
Se è stato ritenuto errato il ragionamento secondo il quale la Corte territoriale ha fatto discendere, dalla quantificazione dell'invalidità permanente indicata dal CTU ai fini della determinazione del danno biologico, l'assenza dei - differenti – presupposti per l'erogazione, in via temporanea, dell'assegno di invalidità , deve tuttavia CP evidenziarsi come dalla stessa CTU espletata risulti chiaramente che nei primi tre anni, subito dopo il sinistro, sussistevano i presupposti della ridotta capacità lavorativa necessari per l'erogazione del beneficio;
riduzione della capacità lavorativa che il CTU ha rilevato essere stata correttamente riconosciuta solo in via temporanea, stante il successivo miglioramento delle condizioni del danneggiato, fino al suo recupero dal punto di vista dell'espletamento dell'attività lavorativa effettivamente svolta.
Sussistono quindi tutti i presupposti della surrogazione di nei diritti dell'assicurato CP
verso i terzi responsabili della sua invalidità, con riferimento all'ammontare degli importi concretamente versati. Ulteriore addentellato normativo si rinviene nell'art. 1205 c.c. che esprime il principio per cui la surrogazione opera nei limiti del pagamento effettuato dal terzo a favore del creditore. In sostanza, le limitazioni proprie del credito oggetto di surrogazione si trasferiscono al terzo surrogato.
In proposito l'art. 14 l. 222/84 al primo comma dispone che "l'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione". Il secondo comma si limita a stabilire che "agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe" demandate ad un decreto ministeriale.
Nel caso del riconoscimento di un'invalidità a carico dell' per il venir meno o per CP la riduzione della capacità lavorativa, si verificano dunque i presupposti per il riconoscimento in favore del danneggiato di un beneficio in forza del sistema della c.d. assicurazione sociale, e l'indennizzo riconosciuto è idoneo a ristorare, una parte o l'intero danno, di eguale natura (patrimoniale) subito e di cui devono rispondere il soggetto civilmente responsabile ed il suo assicuratore. Il secondo comma dell'art. 14 legge cit. - così come l'art. 142 del Codice delle assicurazioni - riferisce la rivalsa all'oggetto dell'erogazione dell'indennizzo e, dunque, al modo in cui esso viene riconosciuto per legge ed abilita l'assicuratore sociale, che abbia liquidato la prestazione sub specie di rendita periodica, alla surroga, di quanto pagato, verso il responsabile ed il suo assicuratore. Trattandosi di un danno riferito ad un valore ancorato alla probabilità statistica della sopravvivenza in vita ovvero alla stabilizzazione di una patologia, assumerà rilievo il venir meno dello stato invalidante o una sua riduzione, tale da incidere in maniera migliorativa sul danno per come liquidato.
Tale mutato profilo inciderà anche sulla posizione dell'assicuratore sociale, che abbia riconosciuto l'indennizzo nella forma della rendita e che si surroghi ex art. 14 L cit.
Dunque, nel caso di specie, l'effettiva erogazione in favore del danneggiato della rendita per la temporanea riduzione della capacità lavorativa subito dopo l'incidente (con riferimento alla quale non appare sussistere alcuna sovrapposizione rispetto al danno non patrimoniale e patrimoniale da sole spese mediche già liquidato dal primo giudice e coperto dal giudicato) determina il riconoscimento del diritto di surrogazione in favore dell'assicuratore sociale, in termini di sostituzione ope legis di detto assicuratore all'assicurato danneggiato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile del danno.
e devono dunque essere condannati, in solido, a Controparte_2 _6 corrispondere a l'importo di euro 27.878,18. CP
Trattandosi di restituzione, tramite surroga, di somme già erogate, sul relativo debito di valuta andranno computati gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Quanto alla rivalutazione, richiesta dall'appellante, non trattandosi di debito di valore, ma di valuta, ne consegue che trovando applicazione la disciplina dettata dall'art. 1277
c.c. e, in caso di ritardo nell'adempimento, dall'art. 1224, comma 2, c.c., lo stesso non
è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta, né vanno accordati interessi con funzione compensativa sulla somma dovuta aumentata gradualmente nell'intervallo di tempo trascorso fra la conclusione del contratto e la liquidazione operata in sentenza (cfr. Cass. n° 34394 del 24/12/2024;
Cass. n. 22154, 12/09/2018). Spettava quindi alla parte creditrice allegare e dimostrare il maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, co 2,
c.c.; tale prova non risulta essere stata fornita da e trattandosi di ente pubblico CP neppure vi sono univoci elementi per desumerla in via presuntiva.
5. Le restituzioni – Parte ricorrente in riassunzione ha chiesto infine la condanna CP di a restituirgli l'importo di euro 14.029,56 pagate a titolo di spese di lite _5 in esecuzione della sentenza di secondo grado (come doc 19); ha altresì chiesto la condanna di a restituirgli l'importo di complessive euro 20,383,53 corrisposte P_
a titolo di spese di lite in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado
(specificamente euro 6500,00 corrisposte in favore di ora Controparte_10 P_
, a titolo di spese di lite di primo grado come da doc 18; euro 13.883,53 sempre
[...] in favore di a titolo di spese di lite di secondo grado, come da CP2 P_ doc 20).
Ha chiesto infine il rimborso del contributo unificato sia dell'appello sia del presente grado, sia della sanzione a titolo di raddoppio del contributo unificato corrisposta a seguito del rigetto dell'appello.
Quanto alla richiesta di restituzione delle spese di primo e secondo grado pagate in favore di , ora non è stato contestato l'avvenuto pagamento, che CP_3 P_
l'odierna ricorrente ha comunque documentato allegando le relative ricevute di bonifico.
In tal caso il diritto alla restituzione è diretta conseguenza del venir meno della domanda di condanna di , nonché dell'accoglimento della domanda di surroga spiegata da CP
- con conseguente revisione delle spese di lite di tutti i gradi ex art. 336 c.p.c. per CP come di seguito meglio specificato - e comprende altresì la refusione delle spese per contributo unificato versato dalla parte, per come documentate in atti.
Quanto alla richiesta di restituzione delle spese di lite di secondo grado corrisposte da anche in favore di si osserva come queste, al contrario delle spese di lite CP _5 pagate da nei confronti di già , non sono oggetto di una CP P_ CP_3 statuizione venuta meno a seguito dell'effetto demolitorio inerente la statuizione sulla domanda di surroga. La Corte di Appello, infatti, da una parte ha respinto il gravame principale proposto da , relativo alla domanda di surroga, condannandolo a CP rifondere le spese nei confronti di (cui era rivolta la domanda respinta anche CP_3 in sede di appello); dall'altra ha invece accolto l'appello incidentale proposto da _5 nei confronti di – ora e , relativamente all'integrazione della CP_3 P_ _6 condanna alle spese di primo grado con il pagamento di contributo unificato e spese di
CTU; tuttavia, invece che condannare e a rifondere le spese al CP_3 _6 _5 come conseguenza dell'appello incidentale proposto da quest'ultimo nei loro confronti e risultato fondato, ha posto anche le spese del a carico dell'appellante principale _5
, che nessuna domanda aveva proposto nei suoi confronti. Tale statuizione, che CP non può essere ritenuta travolta ex art. 336 c.p.c. dalla cassazione del rigetto della domanda di surroga, non è stata oggetto di alcun autonomo motivo di appello, di talchè deve essere ritenuta coperta da giudicato, con conseguente infondatezza della relativa richiesta di restituzione proposta da . CP
6.Le spese di lite - La modifica della sentenza della Corte d'Appello di NZ, cassata dalla Suprema Corte, impone in questa sede la revisione d'ufficio delle spese legali, relativamente all'intero giudizio (cfr. Cass. Civ. 23123/19).
Il principio, previsto dall'art. 336 co I c.p.c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta infatti che la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio ha il potere di rinnovarne totalmente la regolamentazione alla stregua dell'esito finale della lite.
L'assunto è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui "la cassazione della sentenza di appello travolge la pronuncia sulle spese di secondo grado, perché in tal senso espressamente disposto dall'articolo 336 primo comma del codice di procedura civile" (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 18/01/2006, n. 827).
Il suddetto effetto 'espansivo' vale anche per le spese del primo grado di giudizio
(ovviamente sempre e solo con riferimento alle parti oggetto di cassazione), atteso che secondo un orientamento ormai unanime nella giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 3475 del 9 marzo 2001, Cass. 14892 del 17 novembre 2000 e Cass. n.
5901 del 18 giugno 1994), nel giudizio di rinvio, la sentenza di primo grado, riformata in appello, deve considerarsi caduta definitivamente e, all'evidenza, la cassazione della sentenza di secondo grado non fa rivivere l'efficacia di quella di primo grado confermata o riformata (cfr. Cass. n. 3475/01 cit.).
La pronuncia sulle spese tra le parti di cui alla presente causa dovrà infine riguardare anche il giudizio di AS.
Le suddette spese dovranno essere liquidate, unitamente a quelle del presente grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. Civ.21172/19), dal momento che la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass. n° 9064/2018).
In tal senso, nel caso di specie, ferma la regolamentazione delle spese di lite tra danneggiato ( e danneggiante ( ) e la sua assicurazione (ora _5 _6 P_
), essendo passata in giudicato e dunque non oggetto di rinvio la statuizione
[...] relativa a responsabilità e risarcimento del danno, la nuova regolamentazione delle spese dovrà invece riguardare quelle relative alla domanda di nei confronti sia di CP
, sia del , in relazione alla surroga. Controparte_2 _6
Dovendo tenere conto dell'esito complessivo della lite, si osserva come sia stata accolta la domanda proposta da in via subordinata – relativa al pagamento dell'importo CP di euro 27.878,18, mentre è risultata infondata ed è stata respinta la domanda proposta da in via principale, relativa al pagamento della capitalizzazione della rendita per CP complessive euro 213.279,62.
Secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale dell'attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi (cfr. da ultimo Cass. n° 26043/2020). Pertanto, quanto, come nel caso di specie, la domanda principale e quella subordinata siano fondate sulla medesima circostanza di fatto o su analoghe ragioni di diritto e, comunque, non siano tra loro indipendenti ed autonome, il rigetto della domanda principale e l'accoglimento di quella subordinata non costituiscono tecnicamente un'ipotesi di soccombenza parziale: ciò è quanto è accaduto nel caso in esame in cui, chiesto in via principale il pagamento dell'intera rendita capitalizzata, prescindendo dall'intervenuta revoca dell'assegno, in via subordinata è stato richiesto il pagamento del solo importo effettivamente versato da fino all'intervenuta revoca del beneficio. CP
In tal caso non può essere ravvisata infatti alcuna autonomia tra la domanda principale
– respinta – e quella subordinata – accolta – essendo entrambe incentrate sull'esercizio del diritto di surroga dell'assicuratore sociale, per cui non è configurabile alcuna ipotesi di soccombenza parziale, con conseguente esclusione degli effetti pregiudizievoli sulla statuizione delle spese di lite.
Le spese inerenti la surroga di cui è questione, relative a tutti e tre i gradi di giudizio, devono dunque essere regolate in base al principio di soccombenza di e Controparte_2
nei confronti di , tenuto conto che il mancato accoglimento della maggiore _6 CP richiesta proposta in via principale riverbera comunque i suoi effetti in termini di parametrazione delle spese di lite al decisum e, dunque, al minor importo della domanda proposta in via subordinata.
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione da € 26.000 a € 52.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione quanto al grado di appello della fase istruttoria, tecnicamente non espletata (in particolare, quanto al primo grado: € 1701,00 per la fase di studio, € 1204,00 per la fase introduttiva, € 1806,00 per fase istruttoria, € 2905,00 per la fase decisoria, per complessive euro 7616,00; quanto al secondo grado in euro 2058,00 per fase di studio, euro 1418,00 per fase introduttiva, euro 3470,00 per fase decisoria, per complessive euro 6946,00; quanto al terzo grado di giudizio in euro 2336,00 per fase di studio, euro 1969,00 per fase introduttiva, euro 1208,00 per fase decisoria, per complessive euro 5513,00; quanto al presente giudizio di rinvio in euro 2058,00 per fase di studio, euro 1418,00 per fase introduttiva, euro 3470,00 per fase decisoria, per complessive euro 6946,00).
Con riferimento al presente grado di giudizio dovranno essere regolate anche le spese di lite nei confronti della parte a tale proposito si osserva come l'appellante non _5 abbia proposto alcuna vera e propria domanda nei confronti del limitandosi a _5 richiedere la restituzione degli importi liquidati a suo carico a titolo di spese di lite dei precedenti gradi. Se da una parte tale richiesta è risultata priva di fondamento, per come sopra specificato, dall'altra si osserva come il bbia in proposito assunto nei _5 confronti dell' difese risultate del tutto infondate (con particolare riferimento alla CP eccezione di nullità della notifica del ricorso in AS infondatamente sollevata, per come sopra specificato). In tal senso si ritiene sussistano dunque i presupposti per l'integrale liquidazione delle spese di lite del presente grado di rinvio tra e CP _5
P.Q.M.
la Corte di Appello di NZ, definitivamente pronunciando sul proposto ricorso ex art. 392 c.p.c., ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1)dichiara l'inammissibilità dell'eccezione di nullità della notifica del ricorso per
AS sollevata da parte _5
2)in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente in riassunzione, condanna e , in solido, a corrispondere a l'importo di Controparte_2 _6 CP euro 27.878,18 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
3) condanna e , in solido tra loro, a rifondere a le Controparte_2 _6 CP spese di tutti i gradi di giudizio che si liquidano come di seguito: quanto al primo grado: euro 7616,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in euro 6946,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfettario, oltre euro 990,00 per spese esenti, oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al terzo grado di giudizio in euro
5513,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfettario, oltre euro
990,00 per spese esenti, oltre IVA e CPA come per legge; quanto al presente giudizio di rinvio in euro 6.946,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfettario, oltre euro 518,00 per spese esenti, oltre IVA e CPA come per legge;
4) respinge la domanda proposta da nei confronti di avente ad CP _5 oggetto la restituzione di quanto versatogli a titolo di spese di secondo grado in esecuzione della sentenza di appello;
5) dichiara interamente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio tra e;
CP _5
6) condanna a restituire a l'importo di complessive euro Controparte_2 CP
20.383,53, versato a titolo di spese di lite di primo e secondo grado, in esecuzione della sentenza di primo grado e di quella di grado di appello, oltre interessi legali dall'avvenuto pagamento al saldo.
Così deciso in NZ, nella camera di consiglio del 21.07.2025 dalla Corte di Appello di NZ su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni