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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/12/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2594 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
CANNISTRA' FR, come da procura in atti;
E
, nata a [...] Controparte_1
l'01/11/1977, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._2
RL PI, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 29/07/2024 i coniugi Parte_1
1 nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] l'[...], Controparte_1
premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Rometta il 23/08/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte II, serie
A;
- che dall'unione erano nate le figlie nata a Persona_1
Messina il 21 febbraio 2005, e nata a [...] l'11 Persona_2
novembre 2008;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 13/09/2024.
Con sentenza n. 2/2025 pubbl. il 07/01/2025 nel presente giudizio, il
Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
Con atto sottoscritto il 23/06/2025 le parti riferivano che, per motivi sopravvenuti, intendevano modificare le condizioni di divorzio pattuite nel
2 ricorso congiunto e dichiaravano pertanto di voler regolare i loro rapporti con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti nuove condizioni:
“1) Concordano le parti che, a modifica dei precedenti accordi,
l'abitazione coniugale, sita in Rometta (ME), Via Aldo Moro n. 4 di proprietà esclusiva del sig. , unitamente agli Parte_1
arredi ivi esistenti, verrà assegnata allo stesso con la quale le figlie
[...]
maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1
autosufficiente, e la figlia minore sono attualmente Persona_2
conviventi. La sig.ra si impegna a ritirare dalla Controparte_1
suddetta casa coniugale tutti gli effetti e beni personali entro e non oltre il mese di luglio 2025, previa comunicazione al Sig. . 2) Parte_1
La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi, Per_2
con residenza privilegiata, unitamente alla sorella Persona_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, presso l'abitazione coniugale assegnata al padre, con l'obbligo dei genitori di concordare il tipo di cura, di educazione e di istruzione da offrire alla figlia, in armonia con le inclinazioni di quest'ultima, in quanto rispondenti alla crescita morale, sociale e psicologica della stessa. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di 6 convivenza, fermo l'onere di entrambi di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni importanti relative alle figlie e che richiedano particolari decisioni.
3) Al fine di garantire il mantenimento di costanti e significativi rapporti con entrambe le figure genitoriali ed in modo tale da consentire anche al genitore non collocatario l'adempimento dei propri doveri di cura, educazione ed istruzione delle figlie, la sig.ra potrà vedere e Controparte_1
tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta quest'ultima ne manifesti Per_2
3 il desiderio, previo congruo preavviso all'altro genitore, e comunque sempre compatibilmente con gli impegni scolastici, le abitudini di vita e le esigenze della stessa, nonché con gli impegni lavorativi dei genitori. 4) Con riferimento alla figlia maggiorenne, ma non ancora Persona_1
economicamente autosufficiente, le parti concordano che il diritto di visita del genitore non convivente verrà lasciato al libero accordo tra la madre e la figlia medesima. 5) Concordano le parti che, a modifica dei precedenti accordi, il padre sig. , quale genitore Parte_1
collocatario, provvederà al mantenimento diretto delle figlie Persona_1
e , mentre la madre contribuirà al mantenimento delle figlie versando Per_2
direttamente alla figlia entro il giorno 10 (dieci) di ogni Persona_1
mese la somma mensile di € 200,00 (euro duecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni ISTAT come per legge, il tutto mediante accredito sulla carta postepay alla stessa intestata le cui coordinate sono già note alla madre. 6) Concordano le parti che, l'assegno unico previsto in favore delle figlie e , corrisposto dall , sarà Persona_1 Per_2 CP_2
percepito nella misura del 50% da parte di ciascuno dei coniugi. 7) Le parti concordano che, le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'interesse delle figlie, come specificatamente individuate secondo le indicazioni fornite dalle linee guida ufficiali, preventivamente concordate e debitamente documentate, verranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50%. 7 A titolo esemplificativo, non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche;
- richiedono, invece, il preventivo consenso dell'altro genitore, le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e
4 per vacanze. 8) La presente scrittura sarà vincolante per le parti sin dalla sottoscrizione a prescindere dalla data in cui verrà pronunciata dal Tribunale
Civile di Messina provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
All'udienza a trattazione scritta del 16/07/2025 veniva richiesta la revisione della condizione che prevedeva il versamento da parte della madre del mantenimento nell'interesse della minore direttamente alla figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Alla udienza del 26/11/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto congiuntamente in data 23/06/2025, così come integrate dai nuovi patti del 18/11/2025 che prevedevano:
“1) Concordano le parti che, a modifica dei precedenti accordi, la sig.ra contribuirà al mantenimento della figlia Controparte_1
versando al sig. entro il giorno 10 (dieci) di ogni Per_2 Parte_1
mese la somma mensile di € 100,00 (euro duecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni ISTAT come per legge, il tutto mediante accredito sulla carta postepay allo stesso intestata le cui coordinate verranno comunicate alla madre”.
Il Giudice relatore rimetteva quindi la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
5 È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 2/2025 pubbl. il 07/01/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 29/07/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Rometta il 23/08/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte II, serie A, tra Parte_1
, nato a [...] il [...], e
[...] CP_1
, nata a [...] l'[...], alle condizioni
[...]
concordate dalle parti nell'accordo sottoscritto congiuntamente in data
23/06/2025, così come integrate dai nuovi accordi del 18/11/2025, trascritti in parte motiva;
6 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di ROMETTA di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 27/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2594 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
CANNISTRA' FR, come da procura in atti;
E
, nata a [...] Controparte_1
l'01/11/1977, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._2
RL PI, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 29/07/2024 i coniugi Parte_1
1 nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] l'[...], Controparte_1
premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Rometta il 23/08/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte II, serie
A;
- che dall'unione erano nate le figlie nata a Persona_1
Messina il 21 febbraio 2005, e nata a [...] l'11 Persona_2
novembre 2008;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 13/09/2024.
Con sentenza n. 2/2025 pubbl. il 07/01/2025 nel presente giudizio, il
Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
Con atto sottoscritto il 23/06/2025 le parti riferivano che, per motivi sopravvenuti, intendevano modificare le condizioni di divorzio pattuite nel
2 ricorso congiunto e dichiaravano pertanto di voler regolare i loro rapporti con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti nuove condizioni:
“1) Concordano le parti che, a modifica dei precedenti accordi,
l'abitazione coniugale, sita in Rometta (ME), Via Aldo Moro n. 4 di proprietà esclusiva del sig. , unitamente agli Parte_1
arredi ivi esistenti, verrà assegnata allo stesso con la quale le figlie
[...]
maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1
autosufficiente, e la figlia minore sono attualmente Persona_2
conviventi. La sig.ra si impegna a ritirare dalla Controparte_1
suddetta casa coniugale tutti gli effetti e beni personali entro e non oltre il mese di luglio 2025, previa comunicazione al Sig. . 2) Parte_1
La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi, Per_2
con residenza privilegiata, unitamente alla sorella Persona_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, presso l'abitazione coniugale assegnata al padre, con l'obbligo dei genitori di concordare il tipo di cura, di educazione e di istruzione da offrire alla figlia, in armonia con le inclinazioni di quest'ultima, in quanto rispondenti alla crescita morale, sociale e psicologica della stessa. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di 6 convivenza, fermo l'onere di entrambi di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni importanti relative alle figlie e che richiedano particolari decisioni.
3) Al fine di garantire il mantenimento di costanti e significativi rapporti con entrambe le figure genitoriali ed in modo tale da consentire anche al genitore non collocatario l'adempimento dei propri doveri di cura, educazione ed istruzione delle figlie, la sig.ra potrà vedere e Controparte_1
tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta quest'ultima ne manifesti Per_2
3 il desiderio, previo congruo preavviso all'altro genitore, e comunque sempre compatibilmente con gli impegni scolastici, le abitudini di vita e le esigenze della stessa, nonché con gli impegni lavorativi dei genitori. 4) Con riferimento alla figlia maggiorenne, ma non ancora Persona_1
economicamente autosufficiente, le parti concordano che il diritto di visita del genitore non convivente verrà lasciato al libero accordo tra la madre e la figlia medesima. 5) Concordano le parti che, a modifica dei precedenti accordi, il padre sig. , quale genitore Parte_1
collocatario, provvederà al mantenimento diretto delle figlie Persona_1
e , mentre la madre contribuirà al mantenimento delle figlie versando Per_2
direttamente alla figlia entro il giorno 10 (dieci) di ogni Persona_1
mese la somma mensile di € 200,00 (euro duecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni ISTAT come per legge, il tutto mediante accredito sulla carta postepay alla stessa intestata le cui coordinate sono già note alla madre. 6) Concordano le parti che, l'assegno unico previsto in favore delle figlie e , corrisposto dall , sarà Persona_1 Per_2 CP_2
percepito nella misura del 50% da parte di ciascuno dei coniugi. 7) Le parti concordano che, le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'interesse delle figlie, come specificatamente individuate secondo le indicazioni fornite dalle linee guida ufficiali, preventivamente concordate e debitamente documentate, verranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50%. 7 A titolo esemplificativo, non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche;
- richiedono, invece, il preventivo consenso dell'altro genitore, le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e
4 per vacanze. 8) La presente scrittura sarà vincolante per le parti sin dalla sottoscrizione a prescindere dalla data in cui verrà pronunciata dal Tribunale
Civile di Messina provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
All'udienza a trattazione scritta del 16/07/2025 veniva richiesta la revisione della condizione che prevedeva il versamento da parte della madre del mantenimento nell'interesse della minore direttamente alla figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Alla udienza del 26/11/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto congiuntamente in data 23/06/2025, così come integrate dai nuovi patti del 18/11/2025 che prevedevano:
“1) Concordano le parti che, a modifica dei precedenti accordi, la sig.ra contribuirà al mantenimento della figlia Controparte_1
versando al sig. entro il giorno 10 (dieci) di ogni Per_2 Parte_1
mese la somma mensile di € 100,00 (euro duecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni ISTAT come per legge, il tutto mediante accredito sulla carta postepay allo stesso intestata le cui coordinate verranno comunicate alla madre”.
Il Giudice relatore rimetteva quindi la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
5 È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 2/2025 pubbl. il 07/01/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 29/07/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Rometta il 23/08/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte II, serie A, tra Parte_1
, nato a [...] il [...], e
[...] CP_1
, nata a [...] l'[...], alle condizioni
[...]
concordate dalle parti nell'accordo sottoscritto congiuntamente in data
23/06/2025, così come integrate dai nuovi accordi del 18/11/2025, trascritti in parte motiva;
6 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di ROMETTA di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 27/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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