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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 18/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI composta dai magistrati dott. Cinzia Caleffi Presidente
dott. Cristina Fois Consigliere
dott. Ilaria Macchi Giudice Ausiliario relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 128/22 R.G.
Tra
cod. fisc. , ved. cod. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 Pt_1
fisc. cod. fisc. , CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3 [...]
cod. fisc. , e cod. fisc. Parte_4 CodiceFiscale_4 Parte_5 [...]
, tutti elettivamente domiciliati in NU, via L. Da Vinci n. 40/C presso gli avv.ti C.F._5
Gianfranco Murru e Carlo Murru che li rappresentano, unitamente o separatamente fra loro, per delega a calce del presente atto,
Appellanti
e
(C.F.: ) rappresentato e difeso in virtù di procura a calce del Controparte_1 P.IVA_1
presente atto dall'Avv. Priamo Siotto nel cui studio sito in NU nella via Mannu n.24, è
elettivamente domiciliato, giusta delibera della G.M. n. 195 del22.7.2022
Appellato
1 e
, , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
Appellati-contumaci
All'udienza del 12.1.2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
Conclusioni
Nell'interesse degli appellanti:
1) dichiararsi prescritta la proposta azione di ripetizione di indebito;
2) col carico delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
in via subordinata
3) determinarsi in euro 351.121,43 al 02.02.2022, o in quell'altra minore o maggiore che risulterà
accertata, col carico degli ulteriori interessi legali maturandi sul capitale di euro 261.474,14, come determinato al 18.04.2001, la somma restituenda al da parte di Controparte_1 Pt_1 Parte_1
, ved. , ,
[...] Parte_2 Pt_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , e , ciascuno nei limiti della propria Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
quota come indicata in sentenza di primo grado;
ovvero, sospesa ogni decisione, disporsi consulenza contabile per l'accertamento in causa delle partite di dare ed avere fra le parti;
4) col carico o con compensazione delle spese processuali del primo grado di giudizio e con condanna del al pagamento delle spese del secondo grado. Controparte_1
Nell'interesse dell'appellato:
1) rigettare l'atto di appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
2) condannando i convenuti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, in ragione di euro 50.000,00, avendo controparte resistito in giudizio con malafede o colpa grave;
3) vinte le spese di giudizio.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di NU, con sentenza n. 59/22 del 2.2.2022 pubblicata il 2.2.2022, condannava i convenuti a restituire al l'importo complessivo di 439.952,14 euro, ognuno di essi Controparte_1
2 nei limiti della rispettiva quota –in particolare, e per la quota Parte_6 Parte_1
del 25% ciascuna (pari a 109.988,03 euro), mentre Parte_4 Parte_5
e per la quota del 12,5% ciascuno (pari a 54.994,02 euro) – oltre Parte_2 Parte_3
agli interessi legali dalla presente decisione al saldo.
Il Comune deduceva che: (i) con sentenza n. 520/2000, il Tribunale di NU era stato CP_1
condannato per non aver portato a termine l'iter espropriativo in relazione all'occupazione temporanea di un'area di proprietà dei convenuti , ritenendolo responsabile per l'illecita Controparte_6
lesione del diritto di proprietà e per l'effetto l'aveva condannato al pagamento in favore dei convenuti,
della somma di Lire 408.836.000, oltre rivalutazione e interessi, nonché al pagamento delle spese processuali;
a seguito di notifica dell'atto di precetto (doc. n. 3), con il quale i Controparte_6
intimavano il pagamento della somma di lire 1.178.378.225, avendo radicata la procedura esecutiva di pignoramento presso terzi ed avendo ottenuto il conseguente provvedimento di assegnazione,
l'amministrazione, con mandato di pagamento del 31.12.2001, n. 6969, (doc. n. 5 delle produzioni),
aveva provveduto a versare al rappresentante designato dai convenuti, la Parte_4
somma di lire 1.191.906.728 (netto lire 962.292.122), previa applicazione della ritenuta d'acconto; il aveva interposto atto di appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendo che CP_1 CP_1
la somma dovuta fosse ridotta, previa nuova stima dell'area occupata;
la Corte d'Appello di Cagliari
– Sezione Distacca di SA, con sentenza n. 114/2007 del 23.2.2007, depositata il 1.3.2007, aveva accolto l'impugnazione dell'esponente riformando la sentenza del Tribunale e riconoscendo dovuto da parte dell'amministrazione l'inferiore somma di euro 117.958,75 (£ 228.400.000); detta ultima pronuncia era stata confermata dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 3174/2014, aveva respinto il ricorso dei , condannandoli al pagamento delle spese processuali;
(ii) Parte_7
l'amministrazione comunale risultava dunque creditrice del maggiore importo versato a seguito della pronuncia di primo grado, pari a complessivi euro 521.808,82, al netto della ritenuta d'acconto, e comprensiva di interessi e accessori, oltre gli interessi di legge;
(iii) aveva notificato il 16.7.2014
l'atto di precetto chiedendo la restituzione delle somme non dovute ai , i quali Parte_7
3 avevano fatto opposizione ex art. 615 c.p.c.; la suddetta opposizione era stata accolta con sentenza n.
602/2015 del 20.10.15, in quanto la sentenza della Corte di Appello di SA n. 114/2007 non conteneva esplicita condanna restitutoria per cui era venuto a mancare il titolo esecutivo sul quale fondare la relativa procedura esecutiva.
Pertanto, il conveniva in giudizio i signori , chiedendo la Controparte_1 Controparte_6
condanna dei medesimi alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto ai convenuti in virtù
delle sopra indicate sentenze ed ancora nella disponibilità dei medesimi, quindi al pagamento della somma di €. 518.239,02, al netto della ritenuta d'acconto, e comprensiva di interessi legali, oltre le spese di registrazione della sentenza di secondo grado, pari a €. 3.569,80, e così complessivamente della somma di €. 521.108,82, maggiorata di interessi dalla notifica dell'atto di citazione fino al saldo effettivo e, per l'effetto, con condanna dei convenuti medesimi al pagamento delle singole quote di competenza così come indicati nell'atto introduttivo;
con il favore delle spese di giudizio.
, Parte_6 Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
si costituivano in giudizio eccependo: (i) la prescrizione del Parte_4 Parte_5
diritto alla ripetizione dell'indebito, sul rilievo che dal 18.4.2001 (data del pagamento) al 21.7.2014
(data della notifica del precetto) erano trascorsi più di dieci anni, senza che medio tempore fosse stata formulata nei loro confronti alcuna domanda restitutoria o quantomeno posto in essere un atto idoneo ad interrompere il corso del termine prescrizionale;
(ii) la nullità dell'atto di citazione ex art. 164,
comma 4, c.p.c., poiché l'attore non aveva allegato i fatti costitutivi della domanda, ossia i titoli che componevano la somma oggetto della sua pretesa, senza precisare in base a quali operazioni aveva determinato il quantum preteso e di quali voci tale importo si componeva;
(iii) la non correttezza dell'importo capitale indicato dall'attore, dal quale si sarebbero dovute comunque scomputare le spese processuali di primo grado, quelle della precettazione e del successivo procedimento di esecuzione presso terzi definito con provvedimento giudiziale di assegnazione del 22.2.2001 e le spese successive (mai oggetto di opposizione), l'eventuale ritenuta d'imposta, le spese di consulenza tecnica di secondo grado nella misura del 50% e le spese di registrazione della sentenza d'appello.
4 Il Tribunale riteneva: (i) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto, nonostante nel procedimento di secondo grado il non avesse formulato espressa domanda restitutoria CP_1
(ipotesi nella quale il termine di prescrizione ordinario avrebbe cominciato a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza conclusiva di detto grado di giudizio) la sentenza n. 114/2007 della Corte
d'Appello di Cagliari – Sezione distaccata di SA - era stata pubblicata l'1.3.2007, mentre l'atto di precetto era stato notificato il 18.7.2014, quindi prima che fosse spirato il termine di prescrizione decennale;
(ii) l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione, in quanto la domanda restitutoria proposta dal si fondava sull'accertamento, contenuto in una sentenza passata in CP_1
giudicato, che l'attore era debitore dei convenuti di una somma sensibilmente inferiore a quella (già
pagata) oggetto della riformata sentenza di primo grado, appalesandosi pertanto non necessaria la disamina dell'originaria causa petendi (risarcimento da occupazione usurpativa) oggetto di dette pronunce, (le cui copie erano state ritualmente versate in atti), peraltro menzionata nell'atto di citazione;
quanto alle voci delle somme richieste, la valutazione complessiva delle allegazioni e dei documenti consentiva di avere un quadro chiaro sulle pretese dell'attore, inoltre le contestazioni relative alla correttezza del computo erano riferite al merito, ossia incidevano sull'accoglimento
(totale o parziale) o sul rigetto della domanda;
(iii) alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, doveva concludersi che il era creditore dei convenuti Controparte_1
dell'importo calcolato sulla base dei criteri di seguito esposti: a) in virtù della sentenza n. 520/2000
del Tribunale di NU, dell'atto di precetto notificato il 28.10.2000, del pignoramento presso terzi e dell'ordinanza di assegnazione n. 470/2000 R.ES., nonché in seguito al prospetto contabile (doc. 4
attore) inviato il 14.3.2001 dai legali dei convenuti (o loro danti causa), con il mandato di pagamento n. 010006969 del 31.12.2001 il aveva versato ai convenuti (o loro danti causa) lire Controparte_1
1.191.906.728 (pari ad euro 615.568,45), di cui lire 962.292.122 (pari ad euro 496.982,40,
comprensivi di capitale rivalutato e con interessi, spese di lite e di registrazione della sentenza di primo grado, nonché di quelle della fase esecutiva) quale importo netto da pagare, oltre a lire
5 229.614.606 (pari ad euro 118.586,05) a titolo di ritenuta d'acconto (20%); b) in virtù della sentenza n. 114/2007 della Corte d'Appello di Cagliari – Sezione distaccata di SA (passata in giudicato):
i. la somma dovuta ai convenuti è stata rideterminata in euro 117.958,75, oltre a rivalutazione e interessi, trattandosi di debito di valore, dal dicembre 1993 al pagamento del 31.12.2001, operazioni che conducevano al seguente risultato:
DEVALUTAZIONE al dicembre 1993
Importo da Devalutare: € 117.958,75……
Totale Devalutazione: € 32.851,43
Importo Devalutato: € 85.107,32
RIVALUTAZIONE E INTERESSI al 31.12.2001
Capitale Iniziale: € 85.107,32
Data Iniziale: 01/12/1993
Data Finale: 31/12/2001
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Dicembre 1993
Scadenza Rivalutazione: Dicembre 2001
Indice Istat utilizzato: FOI generale…….
Totale Rivalutazione: € 21.191,72
Capitale Rivalutato: € 106.299,04
Totale Colonna Giorni: 2952
Totale Interessi: € 47.375,00
Rivalutazione + Interessi: € 68.566,72
Capitale Rivalutato + Interessi: € 153.674,04;
ii. le spese di lite del secondo grado di giudizio erano state interamente compensate tra le parti;
iii. nessuna pronuncia vi era stata sulle spese di lite del primo grado, le quali erano restate pertanto a carico del CP_1
6 iv. le spese di CTU, liquidate in euro 3.067,97 erano state poste a carico di entrambe le parti nella misura di metà ciascuna, pari ad euro 1.533,98;
v. per la registrazione di tale sentenza il NU ha documentato di aver versato euro CP_1
7.139,60;
pertanto, alla somma netta pagata di 496.982,40 euro (già lire 962.292.122) dovevano essere detratti:
i. l'importo rideterminato dalla sentenza d'appello (già devalutato al dicembre 1993 e rivalutato con gli interessi alla data del 31.12.2001), pari ad euro 153.674,04;
ii. le spese di lite del processo di primo grado, pari a lire 21.830.272 (comprensive di CPA e IVA
20%), ossia ad euro 11.274,39, non oggetto di riforma nella sentenza d'appello;
iii. le spese della fase esecutiva (quelle che, nell'atto di precetto, erano state comprese tra le voci
“copia in forma esecutiva” e “onorari precettazione”), pari a complessivi 1.694,52 euro –
corrispondenti a lire 3.281.050, di cui 2.354.410 per onorari e spese vive, oltre a lire 67.500 per spese generali (10% degli onorari di precettazione), lire 29.700 per CPA e lire 154.440 per IVA (all'epoca al 20%) – non già in quanto mai contestare (come prospettato dalla parte convenuta), bensì perché
all'epoca l'esecuzione coattiva si era resa necessaria in ragione del mancato adempimento spontaneo della pronuncia di primo grado da parte del CP_1
iv. le spese di registrazione della sentenza di primo grado (comprensive della voce “doppio accesso ufficio registro”), pari ad euro 73,52 lire (già lire 142.370), laddove, sebbene pretese dai convenuti nella procedura esecutiva a suo tempo radicata (erano espressamente elencate nell'atto di precetto del
28.10.2000), il condannato al rimborso delle spese del primo giudizio, non aveva neppure CP_1
allegato quale minor somma sarebbe dovuta in seguito alla riforma della predetta pronuncia.
La quota della metà delle spese di CTU del processo d'appello, era pari ad euro 1.533,98;
g. non erano inoltre dovute al le spese di registrazione della sentenza di secondo grado, che CP_1
quest'ultimo non avrebbe dovuto pagare (alla luce della maggior somma già versata per la sentenza di primo grado) e, in ordine a cui, avrebbe dovuto formulare richiesta di rimborso all'ufficio presso il quale era stato effettuato il pagamento (ai sensi dell'art. 77, D.P.R. 131/1986);
7 h. alla luce della differenza fra le somme indicate nei punti che precedono si otteneva l'importo complessivo di (496.982,40 –153.674,04 – 11.274,39 – 1.694,52 –73,52=) 330.265,93 euro, oltre alla predetta quota di 1.533,98 euro per spese di CTU (da considerarsi separatamente per il motivo esposto nel punto che segue);
i. sui due importi che precedono, costituenti debiti di valuta, competevano al gli interessi CP_1
legali, come di seguito riportato:
i. sulla somma di 330.265,93 euro, attualizzata al 31.12.2001, gli interessi decorrevano da tale data fino alla presente decisione, così ottenendosi il risultato pari a 437.918,17 euro;
ii. sulla somma di 1.533,98 euro, di cui alla quota di metà dei compensi della CTU del grado d'appello, competono alla parte creditrice gli interessi dal 23.2.2007 (pronuncia della sentenza) fino alla presente decisione, così ottenendosi il risultato di 2.033,97 euro;
Pertanto, i convenuti dovevano essere condannati a restituire al l'importo Controparte_1
complessivo di 439.952,14 euro, oltre agli interessi legali dalla presente decisione al saldo.
Poiché nell'atto di citazione la parte attrice domandava la condanna pro quota dei convenuti, mentre in sede di precisazione delle conclusioni era chiesta, in via principale la condanna solidale,
quest'ultima si appalesava inammissibile e, pertanto, ciascun convenuto avrebbe dovuto rispondere nei rapporti esterni con il nei limiti della propria quota, ossia rispettivamente il Controparte_1
25% quella a carico di e , mentre il 12,5% Parte_6 Parte_1
quella a carico di (entrambe eredi di Parte_4 Parte_5 Pt_6
), e (questi ultimi, eredi di ).
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_1
Le spese di lite erano regolate secondo il principio della soccombenza reciproca, previsto dall'art. 92,
comma 2, c.p.c. e quindi poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, per la quota di quattro quinti e compensate per il quinto residuo.
Avverso tale sentenza , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e hanno proposto impugnazione deducendo: (i) l'errato rigetto Parte_4 Parte_5
dell'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della
8 sentenza di primo grado, laddove il tribunale non considerava che il nell'atto di appello CP_1
(oppure nel corso del giudizio nel caso in cui l'esecuzione della sentenza di primo grado si fosse compiuta nel corso di tale giudizio) contro la sentenza del Tribunale di NU n. 520/2000 non aveva proposto specificamente la domanda di restituzione delle somme pagate;
con la conseguenza che il termine di prescrizione del diritto di restituzione non poteva decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di appello che aveva riformato il titolo (1.3.2007) ma solamente dalla notifica da parte del dell'atto di precetto avvenuta il 21.7.2014, quindi oltre dieci anni dal pagamento CP_1
effettuato a favore dei avvenuto in data 31.12.2001; sicchè il diritto alla pretesa Parte_7
restituzione era irrimediabilmente prescritto;
(ii) l'errato rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza dell'oggetto, laddove il tribunale non considerava che le pretese dell'attore non potevano ricavarsi in forza della valutazione complessiva delle allegazioni e dei documenti prodotti;
(iii) l'illegittimo uso di nozioni di scienza privata da parte del tribunale che,
invece di disporre CTU tecnica per il calcolo degli interessi e rivalutazione, agiva per proprio conto impedendo alle parti di partecipare al procedimento di accertamento;
(iv) l'erroneo accertamento contabile elaborato dal tribunale il quale: a) nel suo calcolo devalutava la somma di euro 117.958,75
(somma accertata dalla sentenza n. 114/2007 della Corte di Appello coperta dal giudicato) dal febbraio 2007 al dicembre 1993, anno in cui era diventata irreversibile l'occupazione dei beni dei convenuti, e successivamente calcolava sulla somma ottenuta gli interessi legali e la rivalutazione,
senza considerare che la suddetta sentenza aveva stabilito al riguardo la condanna del a CP_1
corrispondere: “…la somma di euro 117.958,75 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal
dicembre del 1993 al saldo”, pertanto il tribunale non avrebbe dovuto devalutare la detta somma dal
2007 al 1993 e successivamente sulla somma devalutata applicare la rivalutazione e gli interessi al
21.12.2001 ( ottenendo la somma di euro 153.674,04); di contro, avrebbe dovuto calcolare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dicembre 1993 al dicembre 2001 (ottenendo la superiore somma di euro 214.156,06); b) indicava le spese legali del primo grado in euro 11.274,39,
laddove avrebbero dovuto essere calcolate in euro 12.349,00 (ovvero: lire 17.540.050 + spese generali
9 10% 1.754.000= 19.294.055 + cpa 2% 385.881 = 19.679.936 + iva 20% 3.935.987 = 23.615.923 +
spese borsuali 295.140 = lire 23.911.063 pari ad euro 12.349,033, come da sentenza Trib. Nu n.
520/2000, prodotta col n. 03 nel fascicolo di primo grado); c) ometteva di detrarre dall'eventuale somma restituenda le spese liquidate con il provvedimento di assegnazione del 22.1.01 del G.E.
(esecuzione Tribunale di NU N.R.G. 470/2000) in lire 6.906.857, pari ad euro 3.567,09, e quelle della registrazione del detto provvedimento, sommanti a lire 250.000, pari ad euro 129,114, e così
complessivi euro 3.696,20, docc. nn. 18 e 19 del fascicolo di primo grado); d) ometteva di ridurre dell'importo di euro 3.538,76 la pretesa restitutoria del e cioè ometteva di ridurla della CP_1
somma corrispondente all''imposta di registrazione del 3% proporzionale al reale importo capitale di euro 117.958,75, il cui pagamento era stato già effettuato dai quale somma ricompresa in quella Pt_1
pagata per la registrazione del maggiore importo di cui alla sentenza di primo grado;
tale imposta (di euro 3.538,76) avrebbe dovuto restare a carico del in quanto relativa al dovuto importo CP_1
capitale di euro 117.958,75.
Il si è costituito nel presente giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
La Corte, all'udienza del 12 gennaio 2024, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
a)Sull'errato rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme pagate in
esecuzione della sentenza di primo grado: gli appellanti hanno lamentato che il tribunale non considerava che il nell'atto di appello (oppure nel corso del giudizio nel caso in cui CP_1
l'esecuzione della sentenza di primo grado si fosse compiuta nel corso di tale giudizio) contro la sentenza del Tribunale di NU n. 520/2000 non aveva proposto specificamente la domanda di restituzione delle somme pagate;
con la conseguenza che il termine di prescrizione del diritto di restituzione non poteva decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di appello che aveva riformato il titolo (1.3.2007) ma solamente dalla notifica da parte del dell'atto di precetto CP_1
avvenuta il 21.7.2014, quindi oltre dieci anni dal pagamento effettuato a favore dei Parte_7
10 avvenuto in data 31.12.2001; sicchè il diritto alla pretesa restituzione era irrimediabilmente Pt_2
prescritto;
Il motivo non merita accoglimento.
Si rammenta che la Cassazione a tale riguardo ha espresso il principio di diritto per il quale il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza del primo giudice comincia a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma, ai sensi dell'art. 2935 c.c. (Cass. civ. n. 19584/2021: “la Corte territoriale è pervenuta alla decisione oggetto
del presente giudizio uniformandosi agli ormai consolidati arresti giurisprudenziali della Suprema
Corte nella materia, del tutto condivisi da questo Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene
- ed ai quali, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo (cfr., in particolare e tra le
molte, Cass. nn. 6942/2019; 27131/2018) -, secondo cui "l'eliminazione, per effetto della L. 26
novembre 1990, n. 353, dell'inciso "con sentenza passata in giudicato" dal testo dell'art. 336 c.p.c.,
comma 2, ha comportato una immediata efficacia della sentenza di riforma (e di cassazione) sugli
atti di esecuzione dipendenti dalla sentenza di primo grado riformata (ovvero di appello cassata)",
con la conseguenza che, "pubblicata la sentenza di riforma, viene meno" sia la efficacia esecutiva
della pronunzia di condanna emessa in primo grado, sia la giustificazione degli atti di esecuzione
compiuti, "siano essi spontanei o coattivi, con conseguente obbligo di restituzione delle somme
riscosse e, in generale, del ripristino dello status quo ante" (v., ex multis, Cass. nn. 10124/2009;
5323/2009). Per la qual cosa, il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme
corrisposte in esecuzione della sentenza del primo giudice comincia a decorrere dalla data di
pubblicazione della sentenza di riforma, ai sensi dell'art. 2935 c.c. e non dal momento, successivo
del passaggio in giudicato della stessa sentenza. Peraltro, la stessa società ricorrente non ha
contestato direttamente tali assunti, sostenendo, piuttosto, che la notifica dell'atto di gravame
costituirebbe atto interruttivo della prescrizione, con effetti permanenti sino al passaggio in
giudicato, anche della domanda di restituzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943 c.c.,
commi 1 e 2 e art. 2945 c.c., comma 2. Ma tale tesi sarebbe condivisibile nel caso in cui nell'atto di
11 gravame - o nel corso del giudizio di secondo grado, nell'ipotesi di esecuzione avvenuta
successivamente alla proposizione della impugnazione - fosse stata effettivamente proposta una
domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della pronunzia di primo grado. Ed
invero, la giurisprudenza di legittimità "è consolidata nel senso della ammissibilità di una tale
domanda, precisando che la stessa, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione
impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello" (v., ex plurimis, Cass.
nn. 18611/2013; 16152/2010; ed altresì nn. 10124/2009 e 5323/2009, citt.). Nel caso di specie,
invece, come innanzi osservato, la relativa domanda è stata formulata, per la prima volta, mediante
un autonomo giudizio, instaurato dopo più di dieci anni dalla pubblicazione della sentenza di
riforma. 4.4.; 5.5.”, cfm da Cass. civ. n. 27131/2018). E ciò, in quanto il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di condanna, successivamente riformata, soggiace, ai sensi degli artt. 2033 e 2946 c.c., al termine di prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal giorno in cui è divenuto definitivo - con la riforma della sentenza predetta - l'accertamento dell'indebito (Cass. civ. 3706/18, cfm da Cass. civ. n. 7088/2022), avvenuto nella specie mediante la sentenza della Corte di Appello di SA n. 114/2007.
Secondo la Cassazione, la proposizione specifica della domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, ai fini dell'interruzione della prescrizione,
viene richiesta nel differente caso in cui fosse stata in discussione l'interruzione del termine di prescrizione ad opera dell'atto di citazione in appello, in tale caso la Suprema Corte ha richiesto che nell'atto di gravame - o nel corso del giudizio di secondo grado, nell'ipotesi di esecuzione avvenuta successivamente alla proposizione della impugnazione - fosse stata effettivamente proposta una domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della pronunzia di primo grado, ma tale problematica non emerge nel caso in esame, laddove le somme in eccesso erano state corrisposte nel 2001 e la sentenza di riforma della Corte di Appello era stata pubblicata l'1.3.2007.
12 Alla luce dei suddetti principi di diritto, la sentenza della Corte di Appello era stata depositata l'1.3.2007 ed il primo atto interruttivo della prescrizione era stato compiuto dal in data CP_1
21.7.2014 con la notifica del precetto, quindi entro i dieci anni successivi.
b)Sull'errato rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza
dell'oggetto: l'appellante ha lamentato che il tribunale non considerava che le pretese dell'attore non potevano ricavarsi in forza della valutazione complessiva delle allegazioni e dei documenti prodotti.
Il motivo non merita accoglimento.
Si rammenta al proposito che: “La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto
comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la
ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle
condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della
domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo
oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva
incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece,
in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva”
(Cass. civ. 27670/2008).
Nella specie, il nell'atto di citazione del 24.10.19, specificava le ragioni della pretesa, CP_1
illustrando le precedenti vicende processuali che avevano determinato il sorgere del credito a favore dei dal risarcimento per la perdita del diritto di proprietà dell'area in Controparte_7
oggetto avvenuta a seguito della occupazione illegittima dell'amministrazione- nonchè la sua riduzione ad opera della Corte di Appello di SA, riduzione che in seguito era stata confermata dalla Corte di Cassazione, riportando le differenti valutazioni del credito operate nel corso dei tra gradi di giudizio ed allegando i relativi documenti che confermavano i suoi assunti. Inoltre, i
[...]
, nella comparsa di costituzione e risposta del 21.4.2020, dimostravano di aver ben Parte_7
13 compreso le richieste dell'attore, ripercorrendo i fatti accaduti tra le parti negli stessi termini indicati dall'attore, e proponendo le eccezioni relative alle allegazioni della controparte.
Pertanto, alla luce dei principi di diritto sopra indicati, all'esito della valutazione richiesta dal caso,
si ritiene infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione del 24.10.19 del . Controparte_1
Il terzo e il quarto motivo di impugnazione devono essere trattati congiuntamente per logica commessione.
c)Sull'illegittimo uso di nozioni di scienza privata da parte del tribunale e sull'erroneo accertamento
contabile elaborato dal tribunale: gli appellanti hanno lamentato che il tribunale, invece di disporre
CTU tecnica per il calcolo degli interessi e rivalutazione, agiva per proprio conto impedendo alle parti di partecipare al procedimento di accertamento;
inoltre, l'accertamento contabile elaborato dal tribunale è erroneo, in quanto: a) nel suo calcolo devalutava la somma di euro 117.958,75 (somma accertata dalla sentenza n. 114/2007 della Corte di Appello coperta dal giudicato) dal febbraio 2007
al dicembre 1993, anno in cui era diventata irreversibile l'occupazione dei beni dei convenuti, e successivamente calcolava sulla somma ottenuta gli interessi legali e la rivalutazione, senza considerare che la suddetta sentenza aveva stabilito al riguardo la condanna del a CP_1
corrispondere: “…la somma di euro 117.958,75 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal
dicembre del 1993 al saldo”, pertanto il tribunale non avrebbe dovuto devalutare la detta somma dal
2007 al 1993 e successivamente sulla somma devalutata applicare la rivalutazione e gli interessi al
21.12.2001 ( ottenendo la somma di euro 153.674,04); di contro, avrebbe dovuto calcolare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dicembre 1993 al dicembre 2001 (ottenendo la superiore somma di euro 214.156,06); b) indicava le spese legali del primo grado in euro 11.274,39,
laddove avrebbero dovuto essere calcolate in euro 12.349,00 (ovvero: lire 17.540.050 + spese generali
10% 1.754.000= 19.294.055 + cpa 2% 385.881 = 19.679.936 + iva 20% 3.935.987 = 23.615.923 +
spese borsuali 295.140 = lire 23.911.063 pari ad euro 12.349,033, come da sentenza Trib. Nu n.
520/2000, prodotta col n. 03 nel fascicolo di primo grado); c) ometteva di detrarre dall'eventuale
14 somma restituenda le spese liquidate con il provvedimento di assegnazione del 22.1.01 del G.E. (
esecuzione Tribunale di NU N.R.G. 470/2000) in lire 6.906.857, pari ad euro 3.567,09, e quelle della registrazione del detto provvedimento, sommanti a lire 250.000, pari ad euro 129,114, e così
complessivi euro 3.696,20 (docc. nn. 18 e 19 del fascicolo di primo grado); d) ometteva di ridurre dell'importo di euro 3.538,76 la pretesa restitutoria del e cioè ometteva di ridurla della CP_1
somma corrispondente all''imposta di registrazione del 3% proporzionale al reale importo capitale di euro 117.958,75, il cui pagamento era stato già effettuato dai quale somma ricompresa in quella Pt_1
pagata per la registrazione del maggiore importo di cui alla sentenza di primo grado;
tale imposta (di euro 3.538,76) avrebbe dovuto restare a carico del in quanto relativa al importo capitale di CP_1
euro 117.958,75 dovuto ai . Parte_7
Il motivo merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
Quanto all'illegittimo uso di nozioni di scienza privata da parte del tribunale che, invece di disporre
CTU tecnica per il calcolo degli interessi e rivalutazione della somma da corrispondere, procedeva autonomamente, non si ravvisa alcun profilo di illegittimità nell'operato del tribunale, vista la meccanicità ed univocità dei conteggi di rivalutazione ed interessi, una volta stabiliti i criteri di calcolo.
A tale ultimo proposito, ovvero in merito ai criteri di calcolo, per ciò che riguarda l'operazione di devalutazione della somma di euro 117.958,75 dal febbraio 2007 al dicembre 1993, ed il calcolo sulla somma ottenuta per gli interessi legali e la rivalutazione, che portava il tribunale ad individuare la somma dovuta in euro 153.674,03, dall'analisi degli atti del giudizio emerge che la sentenza n.
114/2007 della Corte di Appello di SA, confermata dalla Cassazione, aveva stabilito nella parte motiva: “conseguentemente il risarcimento spettante agli appellati va quantificato in lire
228.000.000, pari a euro 117.958,75, oltre e rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma
rivalutata anno per anno dal dicembre 1993, al pagamento”; nel dispositivo aveva stabilito: “
condanna il al pagamento in favore degli appellati della complessiva somma di Controparte_1
euro 117.958,75, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dicembre del 1993 al saldo”.
15 Si rammenta che l'operazione di devalutazione della somma individuata come risarcimento per responsabilità extracontrattuale, come nella specie, si rende necessaria allorchè l'entità della somma da corrispondere è calcolata in base a parametri riferiti ad un momento successivo al verificarsi dell'evento lesivo, al fine di evitare una ingiusta locupletazione da parte del creditore (Cass. S.U. civ.
n. 1712/1995).
Nella specie, dalla lettura della sentenza n. 114/2007, emerge che il valore venale del terreno al mq era stato stabilito dalla Corte pari al “prezzo di lire 80.000 al mq” e nella motivazione tutti i criteri esaminati, compreso quello adottato, erano individuati sia al momento dell'occupazione che per l'anno 1993: “il consulente tecnico nominato nel primo grado è pervenuto ad individuare un valore
venale al momento dell'occupazione di lire 110.000………stante questa interdipendenza tra lotti
aventi urbanisticamente destinazioni differenziate ma complementari, pare opportuno ai fini
risarcitori da occupazione usurpativa, fare riferimento al diverso indice territoriale che comprende
tutta la zona in cui l'area è inserita…..l'appellante ha fatto espresso richiamo senza alcuna altra
opzione al prezzo di lire 80.000 a mq, indicato dal ctu geom. in altra controversia definita tra CP_8
le parti per area limitrofa a quella per cui è causa. Conseguentemente, il risarcimento spettante agli
appellati va quantificato in lire 228.000.000, pari a euro 117.958,75, oltre e rivalutazione monetaria
ed interessi sulla somma rivalutata anno per anno dal dicembre 1993, al pagamento”, laddove nell'atto di appello, proposto nell'anno 2000 dal era stato fatto riferimento sempre al valore CP_1
di £ 80.000 al mq riferito ai primi mesi dell'anno 1994, indicato dal CTU in un differente giudizio tra le medesime parti per un'area limitrofa.
La Corte, quindi, aveva ritenuto di non procedere alla devalutazione della somma proprio perché il valore di £ 80.000 al mq era stato riferito agli anni 93 e 94, allorchè l'occupazione era diventata irreversibile.
In ogni caso, il suddetto capo della sentenza era coperto dal giudicato, visto che la sentenza era stata confermata dalla Cassazione, per cui la suddetta statuizione, laddove non aveva previsto la devalutazione preventiva della somma, non poteva essere più messa in discussione.
16 Si rammenta che il caso di specie ha come oggetto la condanna alla restituzione della somma versata in eccesso da parte del e la creazione di un titolo per la restituzione delle somme, visto che CP_1
la sentenza della Corte di Appello non conteneva la suddetta condanna. Di conseguenza, i criteri adottati dalla Corte per determinare il risarcimento del danno da occupazione usurpativa, sono coperti dal giudicato.
In conclusione, il tribunale non avrebbe dovuto applicare la devalutazione della somma da 2001 al
1993.
Pertanto, a seguito della applicazione del calcolo degli interessi e rivalutazione alla somma di euro
117.958,75 a partire dal 1993 al 2001, la somma dovuta ai è pari a euro Parte_7
212.992,24, che andrà detratta dalla somma che i devono restituire al Parte_7 CP_1
Quanto alle spese legali del primo grado, risulta che la sentenza n. 520/2000 del Tribunale di NU
aveva condannato: “il convenuto al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte
liquidandole in complessive lire 17.835.190 di cui lire 4.545.500 per diritti, lire 11.400.000 per
onorari, lire 295.140 per spese documentate”.
In base a quanto stabilito dal Tribunale di NU con la sentenza n. 520/2000, le spese legali erano pari a lire 21.764.161 (ovvero:
4.545.500 per diritti + 11.400.000 per onorari= 15.945.500+ 1.594.550
spese gen.10%=17.540.050+ 350.801 cap 2%+ 3.578.170 iva al 20%= 21.469.021 + 295.140 spese non imponibili = 21.764.161), pari a euro 11.240,25. Pertanto, tale somma andrà detratta da quella che gli appellati dovranno restituire al CP_1
Gli appellanti hanno lamentato che il tribunale non includeva tra le somme da non restituire le spese liquidate con il provvedimento di assegnazione del credito all'esito della procedura esecutiva.
Risulta a tale proposito che il G.E. nel procedimento di esecuzione N.R.G. 470/2000, con provvedimento del 22.1.2002, aveva statuito: “ritenuto che il credito fatto valere dal creditore
procedente ammonta in base al precetto a £ 1.178.378.225; che le spese di esecuzione devono
liquidarsi in lire 6.906.857, comprensive di ogni accessorio di legge….liquida le spese di procedura
sostenute dal creditore istante in complessive £ 6.906.857, comprensive rimborso spese, iva e cpa,
17 come per legge;
assegna al creditore procedente la somma di 1.185.258.082, dovuto dal terzo
pignorato Banco di Sardegna –Agenzia NU al debitore esecutato , a completo Controparte_1
soddisfacimento delle spese dell'esecuzione e del credito vantato” (doc. n. 18 fascicolo del primo grado dei convenuti); il legale dei con lettera del 14.3.2001 (doc. 4 fascicolo del primo Parte_7
grado del aveva richiesto, in forza della sentenza n. 520/2000 del Tribunale di NU e del CP_1
provvedimento di assegnazione del 22.1.2001, il pagamento della somma di £ 1.191.321.728 (con netto da pagare di £ 962.292.122), comprensiva del capitale e delle spese dell'esecuzione forzata;
in seguito, il aveva corrisposto ai la somma di £ 1.191.321.728 Controparte_1 Parte_7
con bonifico del 18.4.2001 portante la causale: “Sent. Trib. N. 520/00 provv. ass. n.470/00 R.ES”.
Alla luce di ciò, emerge che il aveva già corrisposto a favore dei le spese CP_1 Parte_7
del procedimento di esecuzione che, in forza dell'art. 95 c.p.c., erano a carico del debitore esecutato.
A tale proposito, la Cassazione si è espressa nel senso di escludere che le spese dell'esecuzione seguano le regole della soccombenza, perché in caso di procedimento di esecuzione forzata la parte subisce l'azione, rimanendo incerta solo l'integrale soddisfazione del titolare di quella, ma non la fondatezza della posizione sostanziale sottesa: “Nella giurisprudenza di legittimità di questa Corte
può dirsi costante l'affermazione per cui nel procedimento esecutivo l'onere delle spese non segue il
principio della soccombenza come nel giudizio di cognizione, ma quello della soggezione del debitore
all'esecuzione (cfr. da Cass., 28/11/1958, n. 3800, a Cass., 11/10/1994, n. 789, Cass., 08/05/1998, n.
4653, e Cass., 30/06/2011, n. 14504). Nel primo caso, infatti, la statuizione accede alla verifica
processuale della fondatezza della posizione sostanziale quale oggettivamente e soggettivamente
pretesa; nel secondo caso, solo in termini descrittivi può parlarsi di soggetto che soccombe rispetto
all'azione esecutiva esercitata, mentre, in chiave propriamente ricostruttiva, risulta evidente che la
parte subisce l'azione rimanendo incerta solo l'integrale soddisfazione del titolare di quella, ma non
la fondatezza della posizione sostanziale sottesa” (Cass. civ. n. 24571/2018).
Pertanto, non essendo soggette ad una vera propria regola della soccombenza (“il giudice
dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al
18 creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per
capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti
valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese
dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica, come tale, un accertamento meramente strumentale
alla distribuzione o assegnazione stessa” Cass.civ. n. 24571/2018), le spese legali per l'esecuzione forzata restano estranee alle successive vicende processuali riguardanti le fondatezza o meno delle pretese del creditore.
Di contro, la somma indicata dal tribunale -da cui dovevano detrarsi le somme non dovute al era comprensiva anche delle spese del procedimento di esecuzione della sentenza di primo CP_1
grado, senza che il tribunale le ricomprendesse tra quelle da detrarre.
Pertanto, il suddetto importo (pari a euro 3.696,20 per spese legali della procedura di esecuzione della sentenza del Tribunale di NU n. 520/2000) deve essere compreso tra quelli che devono essere detratti dalla somma che i devono restituire, anche in considerazione del fatto che Parte_7
l'esecuzione coattiva si era resa necessaria in ragione del mancato adempimento spontaneo della sentenza di primo grado da parte del nonostante l'intimazione dei . CP_1 Parte_7
Quanto all'omessa riduzione dell'importo da restituire al della somma di euro 3.538,76, pari CP_1
alla somma corrispondente all''imposta di registrazione del 3% proporzionale al reale importo capitale di euro 117.958,75, i davano prova di aver corrisposto all'Agenzia delle Entrate Parte_8
le spese di registrazione della sentenza di primo grado del Tribunale di NU n. 520/2000 pari a euro
6.355,00 (lire 12.350.000) (doc. n. 12 fascicolo del primo grado dei ), somma che Parte_7
era stata al tempo riferita all'importo di euro 496.982,40.
Si rammenta che: “qualora una delle parti abbia chiesto la registrazione della sentenza, pagandone
la relativa imposta, ovvero l'abbia pagata per esserne stato richiesto dall'ufficio, essa ha diritto, in
forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte
dall'altra con l'azione di regresso” (Cass. civ. 16061/2020).
19 Nel caso in esame, visto che l'imposta di registro della sentenza di primo grado era in carico alla parte soccombente e che nel caso in esame il a seguito della riforma parziale della sentenza di CP_1
primo grado da parte della Corte di Appello, era risultato soccombente comunque per euro
117.958,75, la corrispondente percentuale del 3%, pari a euro 3.538,76, richiesta dagli appellanti,
doveva rimanere a carico del legittimando il diritto di regresso dai CP_1 Parte_7
Pertanto, nell'ambito dei rapporti interni tra le parti, deve essere restituita a coloro che la avevano anticipata, con la conseguenza che la somma di euro 3.538,76 deve essere detratta dalla somma che gli appellanti dovranno restituire al CP_1
In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, dalla somma netta pagata di euro
496.982,40 (somma la cui entità non è oggetto di specifica impugnazione) devono essere sottratti: 1)
l'importo rideterminato dalla sentenza della Corte di Appello n. 114/2007 pari a euro 212.992,24; 2)
le spese di lite del primo grado del giudizio RG: 1161/94 pari a euro 11.240,25; 3) le spese per il precetto e la notifica per euro 1.694,52 (non oggetto di impugnazione) e le spese per la fase dell'esecuzione forzata pari a euro 3.696,20; 4) le spese della registrazione della sentenza di primo grado, calcolate in base alla quota di spettanza del per euro 3.538,76 e euro 73,52 per il CP_1
doppio accesso all'ufficio del registro (somma non oggetto di impugnazione).
La quota di ½ delle spese di CTU del processo di appello per euro 1.533,98 (non oggetto di impugnazione) deve essere restituita al . Controparte_1
La differenza tra la somma di euro 496.982,40 e gli importi di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4),è
pari a euro 263.746,91 oltre interessi dal 2001 alla presente decisione, quindi è pari ad euro
372.962,70.
Per quanto attiene alla quota di ½ delle spese di CTU del processo di appello per euro 1.533,98, tale capo non è oggetto di impugnazione, pertanto sulla somma di euro 1.533,98 andranno calcolati gli interessi dalla data del 23.2.2007 (pronuncia della sentenza della Corte) alla presente decisione,
ottenendo in tal modo l'importo di euro 1.956,31.
20 Gli appellati devono essere quindi condannati a restituire al l'importo complessivo Controparte_1
di euro 374.919,01 (372.962,70+1.956,31), oltre interessi dalla presente decisione al saldo.
Ciascun appellato dovrà rispondere nei rapporti esterni con il nei limiti della Controparte_1
propria quota, ossia rispettivamente il 25% quella a carico di e Parte_6 [...]
, mentre il 12,5% quella a carico di Parte_1 Parte_4 Parte_5
(entrambe eredi di IA , e (questi ultimi, eredi di Pt_1 CP_9 Parte_3
). Persona_1
d)Sulle spese di lite: le spese di lite del primo grado e del presente grado devono essere compensate tra le parti per la quota di un quarto, ponendo i rimanenti tre quarti a carico dei Parte_7
in solido tra loro, e liquidate come in dispositivo al valore medio dello scaglione 260.001-520.000)
previsto dal D.M. 147/22.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) In parziale riforma della sentenza del Tribunale di NU n. 59/22, che per il resto si conferma,
condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , alla restituzione a favore del della somma di
[...] Parte_5 Controparte_1
euro 374.919,01, oltre interessi dalla presente decisione al saldo, ciascuno secondo la rispettiva quota, in particolare e per la quota del 25% Parte_6 Parte_1
ciascuna, mentre e Parte_4 Parte_5 Parte_2 Parte_3
per la quota del 12,5% ciascuno, oltre agli interessi legali dalla presente decisione al
[...]
saldo;
2) compensa le spese di lite tra le parti per la misura di un quarto, ponendo la restante parte a carico di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , che liquida in euro 17.753,25 di cui euro 16.842,75 per
[...] Parte_5
compensi del primo grado ed euro 10.679,25 per compensi del presente grado.
SA, 31.1.2025
21 Il Giudice Ausiliario relatore
Dott. Ilaria Macchi
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
22