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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 5441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5441 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 02/07/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 14594/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
VISCARDI FRANCESCO, con elezione di domicilio in VIA DOMENICO FONTANA 45 NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di CP_2 domicilio in VIA A. DE GASPERI 55 NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: opp ex art. 615 cpc CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21-6-2024, l'istante esponeva che in data 27-5-2024 le era stato notificato atto di intimazione di pagamento n. 07120249019526256000, di cui all'avviso di addebito n. 37120160003718930000 per omissioni contributive per il periodo da gennaio a dicembre 2015, per l'importo complessivo di € 1904,48; eccepiva, tra l'altro, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, successiva alla notifica del titolo;
all'uopo, conveniva per chiedere l'annullamento del CP_2 ruolo. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva eccependo CP_2
l'inammissibilità e la tardività dell'opposizione; nel merito contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
***** Va, preliminarmente, affermata la sussistenza dell'interesse ad agire trattandosi di giudizio di impugnazione avverso atto di intimazione di pagamento, sull'assunto della estinzione del credito per prescrizione. Si rammenta che, in ordine all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, la Suprema Corte (prima del recente intervento delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022) aveva espresso il principio secondo cui (Cass. nn. 29294 del 2019; 15603 del 2020) in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice. In particolare, l'interesse ad agire è stato ravvisato nella contestazione da parte dell'ente previdenziale dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella. E' evidente che la necessità di conformarsi al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, comporta il necessario superamento di quanto affermato con la citata Cass. n. 29294 del 2019, in relazione alla ammissibilità dell'azione di accertamento della avvenuta prescrizione dei contributi oggetto di cartelle o avvisi di addebito, là dove si affermi di esserne venuti a conoscenza solo attraverso il rilascio di un estratto del ruolo e senza che siano intervenuti atti concreti finalizzati alla esecuzione del credito contributivo non soddisfatto. L'intervento delle Sezioni Unite è derivato dalla introduzione nell'ordinamento dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021). La norma reca la tipizzazione dell'interesse ad agire in subiecta materia, nel senso che questo può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48-bis, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Da tale decisione sono state tratte le massime ufficiali secondo cui: in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.); inoltre, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata
2 disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini. Orbene, per quanto più rileva nella fattispecie in esame, le Sezioni Unite della Suprema Corte (v. sent. n. 6283 del 2022 cit. e Cass. n. 10595 del 20/04/2023) dopo aver operato una ricognizione dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva dal divieto di impugnare l'estratto di ruolo, in quanto, “ in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.). Nel solco di tale insegnamento, nella fattispecie in esame, deve, senz'altro, escludersi che si verta dell'ipotesi di ciu all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che il ricorso alla tutela giurisdizione è conseguente non già alla conoscenza dell'esistenza di crediti contributivi attraverso il mero esame dell'estratto di ruolo quanto a seguito della notifica dell'atto di intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.E. 602/1973. Nodo della controversia, al fine di ritenere la sussistenza dell'interesse ad agire, nell'accezione di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite, è chiarire la natura e la portata dell'atto di intimazione. Ora, è noto che, nel procedimento di riscossione mediante ruolo, la notifica della cartella di pagamento ovvero l'avviso di addebito assolvono, ad un tempo, quello della notifica del titolo esecutivo (costituito proprio dal ruolo, ex art. 49 d.P.R. n. 602/1973) e del precetto (v. Cass. n. 3021/2018; Cass. n. 6526/2018). Pertanto, non può revocarsi in dubbio che la cartella abbia (anche) l'intrinseca funzione di preannunciare l'azione espropriativa nelle forme di cui agli artt. 62 ss. d.P.R. cit., ossia mediante pignoramento mobiliare, presso terzi o immobiliare. Va poi evidenziato che, se entro un anno dalla notifica della cartella stessa, non sia avviata l'azione esecutiva, mediante il pignoramento (ex art. 491 c.p.c.), l'agente della riscossione, prima di procedervi, deve notificare l'intimazione ex art. 50 d.P.R. cit.
3 Nella sostanza, dunque, detta intimazione finisce con lo svolgere la funzione che, nel gergo dell'esecuzione ordinaria, si attribuisce al c.d. precetto "in rinnovazione", ossia al precetto che il creditore procedente deve nuovamente notificare all'intimato qualora egli non abbia eseguito il pignoramento entro il termine di cui all'art. 481 c.p.c., ossia riguardo ad un precetto già notificato, ma divenuto inefficace. Ne discende che, rispetto ad una intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. cit. relativa ad un credito non tributario, il debitore che vi si opponga, contestando il diritto del creditore di agire in via esecutiva (come nella specie), altro non esercita se non una opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c., il cui termine di proponibilità è costituito soltanto dall'effettivo avvio dell'azione esecutiva (v. amplius Cass. n. 26285/2019, in motivazione). Detta opposizione, dunque, può essere proposta fino a che il pignoramento non sia stato eseguito (Cass. n. 6833 del 11/03/2021). Alla stregua della ricostruzione della natura e della funzione dell'atto di intimazione ex art. 50, deve ritenersi che esso si caratterizzi per essere prodromico all'esecuzione e, in via successiva, rappresenti la minaccia concreta di procedere all'esecuzione forzata, situazione che, come chiarito dalla Suprema Corte, integra l'interesse ad agire rispetto al ricorso alla tutela giurisdizionale nella forma dell'azione di opposizione all'esecuzione ovvero di accertamento negativo.
Ciò posto, nel merito, l'opposizione può essere accolta nei limiti delle considerazioni che seguono. Indispensabile una enucleazione dei vizi fatti valere con il ricorso al fine di individuare il regime giuridico da applicare al giudizio. Innanzitutto “il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella … contro l'iscrizione a ruolo” (art. 24, co. 5, del d.l.vo n. 46/99). Tale “giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e ss. cpc” (art. 24, co. 6, d.l.vo n. 46/99). Trattasi di strumento finalizzato ad “ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva” (Cass. n. 17978 del 2008). La legge individua il contraddittore di tale opposizione nell'ente impositore, cui “il ricorso va notificato” (art. 24, co. 5, d.l.vo n. 46/99). L'art. 29, co. 2, del d.l.vo n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o
4 della pignorabilità dei beni. Rammentiamo che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal d.lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004). Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione della cartella e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc. L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 cpc. Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997). Le descritte opposizioni esecutive in materia, a mente dell'art. 618 bis, co. 1, cpc,
“sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili”: con conseguente competenza del giudice del lavoro. Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione limitatamente alle fasi che culminano con “provvedimenti assunti con ordinanza” (art. 618 bis, co. 2, cpc). In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente al concessionario della riscossione (v. Cass. n. 2617 del
5 2007; Cass. n. 6450 del 2002). Segnatamente nelle opposizioni all'esecuzione può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso di specie in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo. Ai sensi dell'art. 39 del d.l.vo n. 112 del 1999, “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. Secondo, poi, il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 21534 del 20/08/2019), il disposto del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, non è, tuttavia, applicabile ove, come nel caso di specie, l'opponente non abbia prospettato alcun vizio formale degli atti esecutivi, se non quello, proposto in via incidentale, relativo alla notifica della cartella al fine di impedire la pronuncia di decadenza, ed abbia chiesto l'accertamento negativo del diritto di credito oggetto della riscossione. In ogni caso, tale disposizione, lungi dal configurare un'ipotesi espressa di litisconsorzio necessario, costituisce solo il riconoscimento di un interesse in capo all'agente per la riscossione a chiamare in giudizio l'ente creditore, ove sia stato chiamato a rispondere anche in ordine a questioni relative al merito della pretesa. Essa giustifica, dunque, la chiamata in causa dell'ente creditore ex artt. 106 o 107 c.p.c., Da ciò consegue che laddove sia convenuto in giudizio anche il concessionario, unitamente all'ente previdenziale, è legittimato passivo unicamente quest'ultimo. L'affidare la riscossione al concessionario non importa, invero, che l'ente impositore si spogli del proprio credito, nè ancora, si può confondere, la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne la legittimazione passiva del concessionario.
Delineata la tripartizione delle opposizioni che possono essere proposte nell'ambito di una procedura di riscossione per crediti contributivi, occorre dire che spetta al contribuente – coerentemente con il principio della domanda – la facoltà di scegliere l'uno o l'altro percorso di contestazione. In ipotesi siffatte chi agisce o può far valere esclusivamente l'invalidità dell'atto a valle sull'assunto della irrituale notificazione dell'atto a monte oppure può proporre questioni inerenti il merito della pretesa contributiva, o, come nella specie, può introdurre censure di entrambe le tipologie. Alla stregua dei rilievi che precedono nell'atto di opposizione è fatta valere la prescrizione del credito, che si sarebbe maturata successivamente alla notifica dell'avviso di addebito. L'eccezione può, quindi, essere esaminata quale azione ex art. 615 c.p.c. per la
6 quale non è previsto termine di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria, ovvero quale fatto estintivo del credito successivo all'atto impositivo. Orbene, in ordine al termine di prescrizione, è dirimente, invero, l'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la sentenza n. 23397 del 2016, risolvendo il contrasto insorto in sede di legittimità, ha affermato il seguente principio di diritto
“è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo". Alla luce di tale insegnamento, poiché la cartella esattoriale, ovvero l'avviso di addebito, non rientrano tra i provvedimenti idonei a divenire cosa giudicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 324 c.p.c. e 2953 c.c., la definitività del credito ivi indicato, per mancata tempestiva opposizione ex art. 24 del d.lgs n.46/99, comporta che dalla notifica della cartella non opposta comincia a decorrere nuovamente il termine di prescrizione proprio per legge e non quello ex art. 2953 c.c.. Orbene, dalla data di avvenuta notifica (12-5-2016) dell'avviso di addebito n. 37120160003718930000, la prescrizione non risulta essere stata tempestivamente interrotta attraverso la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta solo in data 27-5-2024. E', poi, appena il caso di rilevare, che ai fini del maturare del termine di prescrizione, non vale invocare la normativa emergenziale di cui alle disposizioni contenute nell' art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia) come più volte modificato, da ultimo, con l'art. 9, D.L. n. 73/2021. Per effetto di tali disposizioni è stata disposta la sospensione dei termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159” .
7 In conseguenza del richiamo all'art. 12 del d.Lgs. 159/2015(come modificato dall'articolo 1, comma 431, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208), è stabilito, per il periodo di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, relativamente alle stesse entrate, un corrispondente periodo di tempo di sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione. Tale normativa trova, invero, applicazione anche nella presente fattispecie, ma ugualmente la prescrizione quinquennale è interamente maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, in quanto non tempestiva anche considerando il periodo di sospensione. Occorre, infine, evidenziare che alcuna efficacia interruttiva della prescrizione può riconoscersi all'estratto degli archivi interni dell' circa la presenza di CP_3 rateizzazioni, in quanto documentazione proveniente dalla stessa parte gravata dell'onere probatorio priva di alcuna fede privilegiata. Pertanto l'opposizione deve essere accolta con conseguente inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai crediti di cui all'avviso di addebito n. 37120160003718930000. Le spese seguono la soccombenza dell' e sono liquidate come da dispositivo, CP_2 tenuto conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede: in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inesistenza del diritto di procedere alla riscossione coattiva nei confronti di in relazione all'avviso di addebito n. Controparte_1
37120160003718930000; condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore CP_2 della ricorrente liquidate in complessivi euro 1100,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Cpa ed Iva secondo legge, oltre € 49,00 a titolo di rimborso contributo unificato, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 02/07/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 02/07/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 14594/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
VISCARDI FRANCESCO, con elezione di domicilio in VIA DOMENICO FONTANA 45 NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di CP_2 domicilio in VIA A. DE GASPERI 55 NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: opp ex art. 615 cpc CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21-6-2024, l'istante esponeva che in data 27-5-2024 le era stato notificato atto di intimazione di pagamento n. 07120249019526256000, di cui all'avviso di addebito n. 37120160003718930000 per omissioni contributive per il periodo da gennaio a dicembre 2015, per l'importo complessivo di € 1904,48; eccepiva, tra l'altro, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, successiva alla notifica del titolo;
all'uopo, conveniva per chiedere l'annullamento del CP_2 ruolo. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva eccependo CP_2
l'inammissibilità e la tardività dell'opposizione; nel merito contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
***** Va, preliminarmente, affermata la sussistenza dell'interesse ad agire trattandosi di giudizio di impugnazione avverso atto di intimazione di pagamento, sull'assunto della estinzione del credito per prescrizione. Si rammenta che, in ordine all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, la Suprema Corte (prima del recente intervento delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022) aveva espresso il principio secondo cui (Cass. nn. 29294 del 2019; 15603 del 2020) in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice. In particolare, l'interesse ad agire è stato ravvisato nella contestazione da parte dell'ente previdenziale dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella. E' evidente che la necessità di conformarsi al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, comporta il necessario superamento di quanto affermato con la citata Cass. n. 29294 del 2019, in relazione alla ammissibilità dell'azione di accertamento della avvenuta prescrizione dei contributi oggetto di cartelle o avvisi di addebito, là dove si affermi di esserne venuti a conoscenza solo attraverso il rilascio di un estratto del ruolo e senza che siano intervenuti atti concreti finalizzati alla esecuzione del credito contributivo non soddisfatto. L'intervento delle Sezioni Unite è derivato dalla introduzione nell'ordinamento dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021). La norma reca la tipizzazione dell'interesse ad agire in subiecta materia, nel senso che questo può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48-bis, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Da tale decisione sono state tratte le massime ufficiali secondo cui: in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.); inoltre, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata
2 disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini. Orbene, per quanto più rileva nella fattispecie in esame, le Sezioni Unite della Suprema Corte (v. sent. n. 6283 del 2022 cit. e Cass. n. 10595 del 20/04/2023) dopo aver operato una ricognizione dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva dal divieto di impugnare l'estratto di ruolo, in quanto, “ in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.). Nel solco di tale insegnamento, nella fattispecie in esame, deve, senz'altro, escludersi che si verta dell'ipotesi di ciu all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che il ricorso alla tutela giurisdizione è conseguente non già alla conoscenza dell'esistenza di crediti contributivi attraverso il mero esame dell'estratto di ruolo quanto a seguito della notifica dell'atto di intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.E. 602/1973. Nodo della controversia, al fine di ritenere la sussistenza dell'interesse ad agire, nell'accezione di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite, è chiarire la natura e la portata dell'atto di intimazione. Ora, è noto che, nel procedimento di riscossione mediante ruolo, la notifica della cartella di pagamento ovvero l'avviso di addebito assolvono, ad un tempo, quello della notifica del titolo esecutivo (costituito proprio dal ruolo, ex art. 49 d.P.R. n. 602/1973) e del precetto (v. Cass. n. 3021/2018; Cass. n. 6526/2018). Pertanto, non può revocarsi in dubbio che la cartella abbia (anche) l'intrinseca funzione di preannunciare l'azione espropriativa nelle forme di cui agli artt. 62 ss. d.P.R. cit., ossia mediante pignoramento mobiliare, presso terzi o immobiliare. Va poi evidenziato che, se entro un anno dalla notifica della cartella stessa, non sia avviata l'azione esecutiva, mediante il pignoramento (ex art. 491 c.p.c.), l'agente della riscossione, prima di procedervi, deve notificare l'intimazione ex art. 50 d.P.R. cit.
3 Nella sostanza, dunque, detta intimazione finisce con lo svolgere la funzione che, nel gergo dell'esecuzione ordinaria, si attribuisce al c.d. precetto "in rinnovazione", ossia al precetto che il creditore procedente deve nuovamente notificare all'intimato qualora egli non abbia eseguito il pignoramento entro il termine di cui all'art. 481 c.p.c., ossia riguardo ad un precetto già notificato, ma divenuto inefficace. Ne discende che, rispetto ad una intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. cit. relativa ad un credito non tributario, il debitore che vi si opponga, contestando il diritto del creditore di agire in via esecutiva (come nella specie), altro non esercita se non una opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c., il cui termine di proponibilità è costituito soltanto dall'effettivo avvio dell'azione esecutiva (v. amplius Cass. n. 26285/2019, in motivazione). Detta opposizione, dunque, può essere proposta fino a che il pignoramento non sia stato eseguito (Cass. n. 6833 del 11/03/2021). Alla stregua della ricostruzione della natura e della funzione dell'atto di intimazione ex art. 50, deve ritenersi che esso si caratterizzi per essere prodromico all'esecuzione e, in via successiva, rappresenti la minaccia concreta di procedere all'esecuzione forzata, situazione che, come chiarito dalla Suprema Corte, integra l'interesse ad agire rispetto al ricorso alla tutela giurisdizionale nella forma dell'azione di opposizione all'esecuzione ovvero di accertamento negativo.
Ciò posto, nel merito, l'opposizione può essere accolta nei limiti delle considerazioni che seguono. Indispensabile una enucleazione dei vizi fatti valere con il ricorso al fine di individuare il regime giuridico da applicare al giudizio. Innanzitutto “il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella … contro l'iscrizione a ruolo” (art. 24, co. 5, del d.l.vo n. 46/99). Tale “giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e ss. cpc” (art. 24, co. 6, d.l.vo n. 46/99). Trattasi di strumento finalizzato ad “ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva” (Cass. n. 17978 del 2008). La legge individua il contraddittore di tale opposizione nell'ente impositore, cui “il ricorso va notificato” (art. 24, co. 5, d.l.vo n. 46/99). L'art. 29, co. 2, del d.l.vo n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o
4 della pignorabilità dei beni. Rammentiamo che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal d.lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004). Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione della cartella e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc. L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 cpc. Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997). Le descritte opposizioni esecutive in materia, a mente dell'art. 618 bis, co. 1, cpc,
“sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili”: con conseguente competenza del giudice del lavoro. Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione limitatamente alle fasi che culminano con “provvedimenti assunti con ordinanza” (art. 618 bis, co. 2, cpc). In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente al concessionario della riscossione (v. Cass. n. 2617 del
5 2007; Cass. n. 6450 del 2002). Segnatamente nelle opposizioni all'esecuzione può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso di specie in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo. Ai sensi dell'art. 39 del d.l.vo n. 112 del 1999, “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. Secondo, poi, il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 21534 del 20/08/2019), il disposto del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, non è, tuttavia, applicabile ove, come nel caso di specie, l'opponente non abbia prospettato alcun vizio formale degli atti esecutivi, se non quello, proposto in via incidentale, relativo alla notifica della cartella al fine di impedire la pronuncia di decadenza, ed abbia chiesto l'accertamento negativo del diritto di credito oggetto della riscossione. In ogni caso, tale disposizione, lungi dal configurare un'ipotesi espressa di litisconsorzio necessario, costituisce solo il riconoscimento di un interesse in capo all'agente per la riscossione a chiamare in giudizio l'ente creditore, ove sia stato chiamato a rispondere anche in ordine a questioni relative al merito della pretesa. Essa giustifica, dunque, la chiamata in causa dell'ente creditore ex artt. 106 o 107 c.p.c., Da ciò consegue che laddove sia convenuto in giudizio anche il concessionario, unitamente all'ente previdenziale, è legittimato passivo unicamente quest'ultimo. L'affidare la riscossione al concessionario non importa, invero, che l'ente impositore si spogli del proprio credito, nè ancora, si può confondere, la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne la legittimazione passiva del concessionario.
Delineata la tripartizione delle opposizioni che possono essere proposte nell'ambito di una procedura di riscossione per crediti contributivi, occorre dire che spetta al contribuente – coerentemente con il principio della domanda – la facoltà di scegliere l'uno o l'altro percorso di contestazione. In ipotesi siffatte chi agisce o può far valere esclusivamente l'invalidità dell'atto a valle sull'assunto della irrituale notificazione dell'atto a monte oppure può proporre questioni inerenti il merito della pretesa contributiva, o, come nella specie, può introdurre censure di entrambe le tipologie. Alla stregua dei rilievi che precedono nell'atto di opposizione è fatta valere la prescrizione del credito, che si sarebbe maturata successivamente alla notifica dell'avviso di addebito. L'eccezione può, quindi, essere esaminata quale azione ex art. 615 c.p.c. per la
6 quale non è previsto termine di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria, ovvero quale fatto estintivo del credito successivo all'atto impositivo. Orbene, in ordine al termine di prescrizione, è dirimente, invero, l'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la sentenza n. 23397 del 2016, risolvendo il contrasto insorto in sede di legittimità, ha affermato il seguente principio di diritto
“è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo". Alla luce di tale insegnamento, poiché la cartella esattoriale, ovvero l'avviso di addebito, non rientrano tra i provvedimenti idonei a divenire cosa giudicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 324 c.p.c. e 2953 c.c., la definitività del credito ivi indicato, per mancata tempestiva opposizione ex art. 24 del d.lgs n.46/99, comporta che dalla notifica della cartella non opposta comincia a decorrere nuovamente il termine di prescrizione proprio per legge e non quello ex art. 2953 c.c.. Orbene, dalla data di avvenuta notifica (12-5-2016) dell'avviso di addebito n. 37120160003718930000, la prescrizione non risulta essere stata tempestivamente interrotta attraverso la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta solo in data 27-5-2024. E', poi, appena il caso di rilevare, che ai fini del maturare del termine di prescrizione, non vale invocare la normativa emergenziale di cui alle disposizioni contenute nell' art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia) come più volte modificato, da ultimo, con l'art. 9, D.L. n. 73/2021. Per effetto di tali disposizioni è stata disposta la sospensione dei termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159” .
7 In conseguenza del richiamo all'art. 12 del d.Lgs. 159/2015(come modificato dall'articolo 1, comma 431, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208), è stabilito, per il periodo di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, relativamente alle stesse entrate, un corrispondente periodo di tempo di sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione. Tale normativa trova, invero, applicazione anche nella presente fattispecie, ma ugualmente la prescrizione quinquennale è interamente maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, in quanto non tempestiva anche considerando il periodo di sospensione. Occorre, infine, evidenziare che alcuna efficacia interruttiva della prescrizione può riconoscersi all'estratto degli archivi interni dell' circa la presenza di CP_3 rateizzazioni, in quanto documentazione proveniente dalla stessa parte gravata dell'onere probatorio priva di alcuna fede privilegiata. Pertanto l'opposizione deve essere accolta con conseguente inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai crediti di cui all'avviso di addebito n. 37120160003718930000. Le spese seguono la soccombenza dell' e sono liquidate come da dispositivo, CP_2 tenuto conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede: in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inesistenza del diritto di procedere alla riscossione coattiva nei confronti di in relazione all'avviso di addebito n. Controparte_1
37120160003718930000; condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore CP_2 della ricorrente liquidate in complessivi euro 1100,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Cpa ed Iva secondo legge, oltre € 49,00 a titolo di rimborso contributo unificato, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 02/07/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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