Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 09/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 1002/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Eva Portella ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Frattaminore, via Giovanni XXIII n. 88/90;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Anna Oliva ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: 1) fissare udienza di comparizione delle parti e conseguente nomina di altro CTU in subordine richiesta di chiarimenti al precedente ctu al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento in via principale l'indennità di accompagnamento, e il riconoscimento di Portatore di Handicap grave ai sensi della Legge 104/92 art.3 comma 3 nelle misure, modalità e decorrenze previste dalle stesse;
2)per lo effetto, riconoscere in via principale l'indennità di accompagnamento, e il riconoscimento di Portatore di
Handicap grave ai sensi della Legge 104/92 art.3 comma 3 con decorrenza sin dall'epoca della domanda amministrativa ovvero dalla diversa successiva epoca che emergerà dagli atti processuali e riconoscere il conseguenziale diritto al recepimento dei ratei di accompagnamento;
4)condannare l' al pagamento dei ratei derivanti dal riconoscimento della prestazione CP_1 oltre che alle spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art. 42, comma 3, del D.L. 30.9.2003 n° 269 convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione. e) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' CP_1 siccome destituita di fondamento;
f) dichiarare l''infondatezza della pretesa, nel merito, anche in ordine agli accessori;
g) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 22.02.2022, il ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza dei requisiti sanitari negati dal c.t.u ivi nominato, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall' , all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter CP_1
c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico obbiettivato, non avendo adeguatamente valutato l'incidenza funzionale delle singole infermità sofferte, specie l'ipoacusia bilaterale e la patologia psichica, sulla propria autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita nonché sulla propria sfera individuale, sociale e relazionale.
2.1. Alla luce delle censure mosse dal ricorrente nonché della documentazione medica sopravvenuta e prodotta nell'odierno giudizio, si è reputato, dunque, necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un altro consulente d'ufficio, dott. che, all'esito, ha Persona_1 negato la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione delle prestazioni previdenziali richieste.
3. Il consulente, sulla scorta delle risultanze dell'esame obiettivo praticato nonché della documentazione medica esaminata, ha formulato la seguente diagnosi: “esiti di pregressa cistectomia radicale, per carcinoma uroteliale di alto grado, e di prostatectomia, con confezionamento di stomia al fianco destro per neovescica;
ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico;
diabete mellito in terapia con ipoglicemizzanti orali;
artrosi polidistrettuale a discreta valenza funzionale;
ipoacusia binaurale con moderato interessamento dell'udito sociale;
sindrome depressiva endoreattiva di grado lieve-medio”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha così osservato: “… tenuto conto del grado e della natura delle predette patologie, verosimilmente presenti all'epoca della domanda amministrativa del 14.11.2019, eccezion fatta, naturalmente, per la cistectomia radicale con stomia al fianco destro per neovescica, risalente ad epoca successiva, il ricorrente, soggetto ultrasessantacinquenne alla data di cui sopra e, di conseguenza, non più valutabile sul piano dell'attività lavorativa, sia da giudicare, dalla predetta data, soggetto con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e, in quanto tale, invalido ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n° 509 (art. 2 Legge 118/71 ), così come, del resto, già valutato dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, delle Condizioni
Visive e della Sordità nella seduta del 05.02.2020. E comunque, al fine di esprimere una valutazione percentuale delle predette patologie per meglio delinearne la valenza sia clinica che medico-legale, e più compiutamente rispondere ai quesiti formulati dall'Ill.mo Sig. Giudice fornendo alla sua cortese attenzione ulteriori elementi tecnici di valutazione, tenuto conto del grado e della natura delle affezioni accertate e sulla scorta delle indicazioni contenute nelle tabelle approvate con D.M. 5.2.1992 (G.U. 26.2.1992 supp. ord.) e dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 del D.L.
23.11.1988 n° 509, si ritiene di poter affermare che le infermità invalidanti di cui sopra incidano singolarmente sulla capacità lavorativa della ricorrente nelle misure percentuali di seguito indicate: • esiti di pregressa cistectomia radicale, per carcinoma uroteliale di alto grado, e di prostatectomia, con confezionamento di stomia al fianco destro per neovescica = 100% dall'epoca della domanda amministrativa del 14.11.2019 fino al 31.12.2022 (Codice 9325) e poi 70% dall'01.01.2023 a tutt'oggi (Codice 9323);
• ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico = 25% (Codice analogo 644 1);
• diabete mellito in terapia con ipoglicemizzanti orali = 30% (Codice analogo 9309);
• artrosi polidistrettuale a discreta valenza funzionale = 50% (Codici analoghi 7001, 7217,
7205);
• ipoacusia binaurale con moderato interessamento dell'udito sociale = 17% (Codice 4005);
• sindrome depressiva endoreattiva di grado lieve -medio = 20% (Codici analoghi 2204, 2205).
Accertate, dunque, alla luce delle considerazioni sopra esposte, le predette difficoltà permanenti, da parte dell'istante, a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, passiamo a considerare se a quest'ultimo possa essere concessa l'indennità di accompagnamento1.
Nel caso in esame non sussistono dubbi interpretativi per quanto attiene al punto a)
[l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici] che, del resto, risponde ad un mero criterio di motricità, giacché il ricorrente, sul-la scorta di quanto chiaramente evidenziato nel corso della visita medico-legale alla quale è stata sottoposta dal sottoscritto, assume e conserva la stazione eretta come di norma, e la sua deambulazione risulta possibile in forma autonoma, al pari dei passaggi posturali.
Non esiste, poi, alcun dubbio, nella fattispecie, in merito al punto c), poiché l'istante non è affetto da cecità assoluta.
Per quanto riguarda … l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, si ricorda che questi ultimi, come da precisazione del Ministero della Sanità, sono costituiti da
“quelle azioni elementari che esplica quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza”. Il giudizio medico legale, secondo l'interpretazione corrente, si fonda, quindi, sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente e sufficientemente, quel minimo di funzioni vegetative e di relazioni indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita. Si desume, pertanto, che il presupposto del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento è costituito dalla compromissione, ai più alti livelli, delle funzioni vegetative e delle funzioni di relazione che permettono le azioni elementari che sono proprie di un soggetto normale di corrispondente età. Perché siano assicurate alcune funzioni vegetative, infatti, è indispensabile una seppur minima vita di relazione: l'assimilazione delle sostanze nutritive, ad esempio, presuppone un complesso di attività relazionali, quali la possibilità di recarsi ad acquistare gli alimenti, la loro preparazione, e così via. Altre funzioni di relazione, quali, ad esempio, la cura igienica personale e quella dell'ambiente domestico, o gli stessi spostamenti nel proprio ambiente domestico, non sono, invece, direttamente connesse con funzioni vegetative. Alcune funzioni vegetative, infine, come l'espletamento dei bisogni fisiologici, risultano indipendenti dalle funzioni di relazione.
Ciò premesso il nostro giudizio medico-legale, costituitosi dopo un'accurata valutazione delle varie patologie che affliggono il ricorrente e della loro eventuale, concreta incidenza sulla capacità di quest'ultimo di compiere gli atti quotidiani della vita, ci porta a ritenere che il sig. Parte_1 il quale, come già rilevato in precedenza, risulta in grado di deambulare autonomamente, possa altrettanto autonomamente espletare gli atti quotidiani della vita”.
In ordine alla condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, il perito, in via suppletiva, ha precisato “…che, nel caso di specie, le minorazioni riconosciute al sig. Parte_1 non siano di entità tale da ridurre l'autonomia personale, in relazione all'età del soggetto, e rendere necessario, di conseguenza, un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
In pratica, a nostro parere, le patologie da cui l'istante è affetto non integrano i requisiti di cui al 3° comma dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n° 104, per cui, nel caso in esame, siamo dell'avviso che non possa essere riconosciuta una condizione di handicap in situazione di gravità in capo al sig. . Parte_1
4. La valutazione del c.t.u. – le cui argomentazioni devono ritenersi parte integrante dell'iter logico e motivazionale seguito da questo giudicante – appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né le parti hanno formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3,
L. n. 104/1992.
5. Tenuto conto che la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. dal ricorrente risulta smentita dalla documentazione reddituale depositata dall' in allegato alla CP_1 memoria nella fase di a.t.p., le spese di entrambe le fasi di giudizio vanno poste a carico del ricorrente soccombente e liquidate come in dispositivo.
Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti in solido considerato che in tema di consulenza tecnica d'ufficio il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia che, invece, non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza (cfr. Cass. n. 28094/2009).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento né della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992;
• Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di ATP e di quelle di opposizione ad ATP che si liquidano in complessivi € 3.633,00 (€ 936,00 per l'ATP e €
2.697,00 per l'opposizione), oltre rimborso forfettario come per legge;
• Pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in solido.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 09/04/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Come noto, l'art. 1 della Legge 11 febbraio 1980, n° 18, riconosce l'indennità “ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche ... che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua”. Successivamente, il Ministero della Sanità chiariva il concetto nella nota circolare n° 500.6/AG. 927/58 1449, precisando che “si trovano nella impossibilità di deambulare gli invalidi che non deambulano neppure con l'aiuto di presidi ortopedici;
per atti quotidiani della vita, si intendono quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza”. La Legge 21 novembre 1988, n. 508, relativa alle “Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti”, estendeva la concessione dell'indennità di accompagnamento anche "ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti”, e sanciva, all'art. 3, che “fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età”. L'art. 6 del Decreto Legislativo n° 509 del 23.11.1988 introduceva, poi, in aggiunta al secondo comma dell'art. 2 della Legge 30 marzo 1971, n° 118, la seguente norma: “Ai soli fini dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”. In definitiva i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, chiariti i presupposti essenziali, sono, dunque: a) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
b) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
c) la cecità assoluta”.