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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7905/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CORPINO Parte_1 C.F._1
ALESSIO
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CORPINO ALESSIO CP_1 C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 7 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
CP_
“ 1) Il signor e la OR hanno avuto una relazione sentimentale senza mai contrarre Parte_1
matrimonio. Essi hanno convissuto more uxorio dal 2015 al 2022;
2) Dalla loro unione è nato un figlio: , in data 25 gennaio 2019 (Londra); riconosciuto da Per_1
entrambi i genitori all'atto di nascita;
3) Il domicilio coniugale veniva fissato in Maracalagonis (CA) nella Traversa Via Minervini n.2;
4) Nell'ultimo periodo, l'unione fra i conviventi si è deteriorata a causa di incompatibilità caratteriali che hanno assunto connotati tali da far venir meno i presupposti posti a fondamento della vita di coppia;
preso atto di tale situazione, le parti hanno deciso di cessare la propria convivenza e ciò
rende necessario che il Tribunale adotti i provvedimenti necessari a disciplinare l'affidamento del figlio , le modalità dei rapporti del medesimo con i genitori e il suo mantenimento;
Per_1
5) Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene, altresì, necessario, fornire alcuni chiarimenti in merito alla situazione economico -patrimoniale dei ricorrenti;
6) Il signor svolge l'attività di impiegato alla segreteria presso l'A.S.D. Sporting Bola, e Parte_1
percepisce una retribuzione mensile pari ad € 1.400 circa. L'importo indicato risulta attualmente gravato dal pagamento delle rate del finanziamento per l'acquisto dell'autovettura, per un importo di € 162,85 mensili come da estratti conto allegati (doc. n.5 allegati al presente ricorso),
CP_ 7) La OR risulta attualmente occupata dalla data del 07 ottobre 2024, a tempo determinato,
alle dipendenze della società ITX S.r.l. e percepisce una retribuzione mensile di circa € 800,00.
Quest'ultima, inoltre, percepisce a titolo di assegno unico per il figlio minore l'importo di Per_1
circa € 57,00 – 58,00;
8) E' intenzione dei ricorrenti regolamentare i loro rapporti nell'interesse del figlio minore, con piena soddisfazione di entrambi, alle condizioni di seguito indicate:
Pag. 2 a 7 a) Affidamento, secondo il regime condiviso, del figlio minore ad entrambi i genitori, dai Per_1
quali continuerà a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, e con i quali manterrà rapporti equilibrati e continuativi, oltre che conservare rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
b) Ai fini della registrazione anagrafica, scolastica e sanitaria, il minore avrà la stessa residenza della madre, con la quale convivrà stabilmente;
c) Determinare le modalità di visita e di permanenza del minore presso il padre secondo le seguenti modalità: il signor potrà tenere con sé , il martedì e il venerdì dall'uscita di scuola Parte_1 Per_1
fino alla mattina del giorno seguente quando lo accompagnerà direttamente a scuola. A fine settimana alternati, il signor potrà tenere con sé il figlio minore il sabato dalle ore 10 alle Parte_1
ore 8.30 del lunedì successivo quando lo riaccompagnerà a scuola;
d) Il signor potrà inoltre tenere con sé il figlio minore la notte del 24 dicembre o il 25 Parte_1
dicembre, la notte del 31 dicembre o il 1° gennaio, alternativamente ogni anno, da concordarsi previamente fra i coniugi;
l'epifania, pasqua e pasquetta presso ciascuno dei genitori per anni alterni;
CP_ e) Il signor e la OR potranno altresì tenere con sé il figlio minore durante le Parte_1
vacanze estive per 10 giorni consecutivi nel mese di luglio e/o agosto, nei periodi da concordarsi previamente fra le parti entro il mese di giugno di ogni anno;
f) A titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore il signor corrisponderà alla Parte_1
CP_ OR l'importo di € 250,00, entro il giorno 15 di ogni mese;
assegno che andrà rivalutato ogni anno secondo l'indice Istat;
g) L'assegno unico verrà percepito, nella misura del 100%, dalla OR;
CP_1
f) Il signor contribuirà, altresì, nella misura del 50% delle spese straordinarie, sostenute Parte_1
nell'interesse del minore, per cure mediche non coperte dal SSN, per esigenze di studio o di svago,
quest'ultime purché previamente concordate, per la cui individuazione e regolamentazione si fa
Pag. 3 a 7 integrale richiamo alle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli, approvate dal Consiglio Nazionale Forense il 14 luglio 2017, ed alle stesse i genitori si conformeranno;
g) L'obbligo, per entrambi i genitori, di comunicare ogni variazione di residenza e/o domicilio;
h) Le parti si danno, sin d'ora, reciproco assenso valido all'espatrio Tutto ciò premesso, il signor e la OR , come sopra rappresentati e difesi, Parte_1 CP_1
chiedono che Ill.mo Tribunale adito Voglia, previa comparizione personale dei genitori innanzi al Collegio, in
Camera di Consiglio, disciplinare l'affidamento, il mantenimento e le modalità dei rapporti con il figlio minore alle seguenti condizioni:
1) Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, secondo il regime dell'affido condiviso;
Per_1
stabilire, pertanto, che il minore continuerà a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, e manterrà con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, oltre che conservare rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
2) Fissare la residenza anagrafica del minore nel domicilio attuale della OR sito in CP_1
Quartucciu (CA) nella Via Don Minzoni n.15;
3) Disporre che i genitori, entrambi esercenti la responsabilità genitoriale, adottino sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative;
4) Determinare le modalità di visita e di permanenza del minore presso il padre secondo le modalità
così di seguito calendarizzate (Piano genitoriale):
a) il signor potrà tenere con sé il figlio , il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola Parte_1 Per_1
fino alle ore 08.30 del giorno seguente quando lo riaccompagnerà a scuola. A fine settimana
Pag. 4 a 7 alternati, il signor potrà tenere con sé il figlio minore il sabato dalle ore 10 alle ore 8.30 Parte_1
del lunedì successivo quando lo riaccompagnerà a scuola.
b) Festività: durante le festività natalizie, il minore potrà trascorrere la notte del 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore, alternativamente ogni anno, così come la notte del
31 dicembre con un genitore e il 1° gennaio con l'altro, da concordarsi previamente fra i coniugi;
l'epifania, pasqua e pasquetta con il padre o la madre, per anni alterni.
c) Vacanze estive: durante le vacanze estive i genitori potranno altresì tenere con sé il minore per 10
giorni consecutivi, nei periodi da concordarsi previamente tra le parti entro il mese di giugno di ogni anno;
d) Autovettura in uso alla famiglia: n.2 autovettura, una per ciascuna genitore;
NO e/o parenti che collaborano per la gestione dei figli, chi e per quali incombenti: NO
paterni e nonni materni;
Baby sitter: Nessuna;
Scuola frequentata: Istituto Comprensivo Statale "Ermanno Cortis" - Scuola Primaria Via Guspini
– Quartucciu (CA) – Classe frequentata: 1^ elementare;
Orari scolastici: dalle ore 08.30 alle ore 13.30
Eventuali disturbi dell'apprendimento: Nessuno
Lezioni private: Nessuna;
Sport praticati: Judo;
Altri impegni settimanali ricorrenti: Nessuno
Corsi ludici: Nessuno;
Catechismo: No
Centro estivo: No;
Chi si occupa di accompagnare i figli a scuola: il padre e la madre, in base ai turni di permanenza presso ciascun genitore e alle rispettive esigenze lavorative;
Pag. 5 a 7 Chi si occupa di accompagnare i figli alle attività extra-scolastiche: il padre e madre, in base alle rispettive esigenze lavorative;
Pediatra/medico di base: Dott.ssa con studio in Quartucciu;
Persona_2
Eventuale pediatra privato: Nessuno;
Eventuali patologie dei figli che meritano particolare attenzione (diabete infantile, celiachia,
allergie respiratorie o alimentari, altro): Nessuna;
Farmaci (non da banco) regolarmente assunti dai figli: Nessuno;
-Rispetto alla frequenza scolastica: si occuperà di portare/andare a prendere i figli minori: padre, madre o nonni paterni e materni, in base alle esigenze lavorative di ciascuno;
-Il padre, in caso di propria assenza/impedimento ritiene di delegare per prendere/portare i figli a scuola e/o ad impegni ludico sportivi: madre, nonni paterni;
In caso di assenza/impedimento della madre ritiene che possa essere delegato in sua sostituzione per prendere/portare i figli a scuola e/o ad impegni ludico sportivi: padre, nonni materni;
5) Disporre che il signor sia tenuto a contribuire al mantenimento del figlio minore , Parte_1 Per_1
nella misura di 250,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, somma che dovrà
essere adeguata annualmente secondo gli indici ISTAT per il costo della vita;
6) Disporre che il signor sia tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie, Parte_1
sostenute nell'interesse della minore, per cure mediche non coperte dal SSN, per esigenze di studio o di svago, quest'ultime purchè previamente concordate, per la cui individuazione e regolamentazione si fa integrale richiamo alle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli, approvate dal Consiglio Nazionale Forense il 14 luglio 2017, ed alle stesse i genitori si conformeranno;
CP_ 7) Disporre l'attribuzione dell'assegno unico, nella misura del 100%, alla OR;
Pag. 6 a 7 8) Disporre l'obbligo, per entrambi i genitori, di comunicare ogni variazione di residenza e/o domicilio;
9) I genitori si danno, sin d'ora, il reciproco assenso valido per l'espatrio.”
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra e Controparte_2
. CP_1
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non essendo in Controparte_2 CP_1
contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Cagliari 15/12/2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
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