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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/05/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5146/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice di Appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5146/2020
PROMOSSA DA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Emanuele Gionfriddo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ), e per essa, quale mandataria per la Controparte_1 P.IVA_1
gestione del credito, (P.IVA ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
degli Avv.ti Luigi Coluccino e Luca Polverino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 208/2020, pronunciata dal Giudice di Pace di Siracusa in data 21.02.2020 e depositata lo stesso giorno, con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 110/2019, emesso su ricorso di e sono state Controparte_1
poste a suo carico le spese di lite.
1.1. - Con l'atto di gravame, l'appellante ha articolato quattro motivi di doglianza: a) ha censurato l'efficacia del contratto di fornitura di energia elettrica, asseritamente stipulato da soggetto privo di potere rappresentativo (l'ex moglie ), in CP_3
violazione delle norme sulla rappresentanza;
b) ha contestato l'omessa e/o errata valutazione del materiale probatorio offerto in primo grado, volto a dimostrare l'assenza di rapporti negoziali tra l'appellante e la società fornitrice, nonché la disponibilità esclusiva dell'immobile da parte dell'ex coniuge;
c) ha lamentato l'omessa o superficiale valutazione della regolarità delle fatture prodotte da controparte, prive di indicazioni circa le modalità di calcolo dei consumi fatturati;
d) ha infine censurato la condanna alle spese, invocando la compensazione in ragione della peculiarità della vicenda e dell'assenza di ratifica del contratto da parte dell'opponente.
2. - Si è costituita in giudizio l'appellata eccependo Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dei requisiti formali di cui all'art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedendo il rigetto del gravame perché infondato in fatto e in diritto. In particolare, la società appellata ha sostenuto: a) che il contratto di fornitura deve ritenersi validamente concluso, non risultando provata la carenza di poteri in capo alla firmataria;
b) che l'opponente non ha mai formalmente contestato il rapporto negoziale né ne ha denunciato tempestivamente l'inesistenza o l'illegittimità;
c) che la fornitura è avvenuta in modo regolare e documentato, come risulta dalle fatture emesse e dall'estratto notarile delle scritture contabili;
d) che il comportamento omissivo dell'appellante è stato idoneo a ingenerare un legittimo affidamento in capo alla società fornitrice, anche alla luce del rapporto coniugale tra le parti;
e) che le contestazioni svolte dall'opponente in sede di merito non sono suffragate da riscontri documentali tempestivamente prodotti e sono, in ogni caso, generiche.
3. - La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2024, previa
Pag. 2 di 5 assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. - Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Il gravame proposto dall'appellante, oltre ad individuare chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, contiene una precisa confutazione delle ragioni addotte dal giudice di primo grado, evidenziandone i limiti in fatto e i vizi di diritto. L'appello appare, dunque, rispettoso dei principi di diritto statuiti, in ordine alla corretta interpretazione degli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/2012, conv. con modif. dalla l. n. 134/2012, dalle
Sezioni unite della Corte di cassazione, con la nota sentenza n. 27199/2017, e va, pertanto, esaminato nel merito.
5. - L'appello è fondato e merita accoglimento sull'assorbente rilievo della manifesta fondatezza del primo motivo di gravame, concernente la dedotta inefficacia del contratto posto a fondamento della domanda monitoria per carenza di potere rappresentativo in capo alla stipulante.
Secondo il consolidato principio di diritto affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, infatti, “in tema di contratto stipulato da falsus procurator, la deduzione del difetto o del superamento del potere rappresentativo e della conseguente inefficacia del contratto, da parte dello pseudo-rappresentato, integra una mera difesa, atteso che la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato, sicché il giudice deve tener conto della sua assenza, risultante dagli atti, anche in mancanza di una specifica richiesta di parte” (cfr. Sez. Un., n. 11377/2015; conff. Cass. n.
1751/2018; Cass. n. 26871/2022).
Nella fattispecie, la stipulazione del contratto da parte di , qualificatasi CP_3
come delegata di , non risulta assistita da alcuna prova della Parte_1
sussistenza di effettivi poteri di rappresentanza, né può ritenersi sussistente una ratifica espressa o tacita da parte dello pseudo-rappresentato, che ha contestato sin dall'origine l'efficacia del contratto, disconoscendo ogni legame con la fornitura oggetto del giudizio. Il certificato storico di residenza e la documentazione sulla separazione coniugale confermano, anzi, l'estraneità dell'appellante ai fatti di gestione dell'immobile interessato dalle utenze. L'onere probatorio in ordine all'esistenza della
Pag. 3 di 5 rappresentanza gravava integralmente sulla società fornitrice, che non lo ha assolto.
Ne consegue che il contratto di fornitura risulta inefficace nei confronti dell'appellante, il quale non può considerarsi parte del rapporto negoziale posto a fondamento della pretesa monitoria.
Il decreto ingiuntivo n. 110/2019 deve, pertanto, essere revocato.
6. - L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe l'esame delle ulteriori doglianze.
7. - Venendo alla liquidazione delle spese giudiziali, va premesso che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, sulla scorta del principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione ex lege del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 14916/2020; Cass. n.
1775/2017).
7.1. - Tanto chiarito, con riguardo al caso in esame le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'appellata e liquidate come da dispositivo - tenendo conto dell'attività svolta (per il primo grado: fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale;
per il secondo grado: fasi di studio, introduttiva e decisionale), e del valore medio dello scaglione sino ad € 5.200,00
- sulla base dei parametri liquidatori indicati dal D.M. n. 55/2014, aggiornati con D.M.
n. 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del Giudice Unico, Dott.
Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice di Appello, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
5146/2020 r.g., così dispone:
1) In totale riforma della sentenza n. 208/2020, emessa dal Giudice di Pace di
Siracusa in data 21.02.2020, depositata in pari data, nel giudizio iscritto al n.
Pag. 4 di 5 2169/2019 R.G., accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
110/2019 e, per l'effetto, revoca il suddetto decreto ingiuntivo.
2) Revoca ogni statuizione di condanna di cui alla suddetta sentenza.
3) Condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di lite che liquida in € 1.265,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge, a titolo di compensi per il primo grado di giudizio;
nonché in € 174,00 a titolo di spese vive (di cui € 147,00 per contributo unificato ed € 27,00 per bolli), e in € 1.701,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge, a titolo di compensi per il presente grado di giudizio.
Così deciso a Siracusa, in data 30 aprile 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 5 di 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice di Appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5146/2020
PROMOSSA DA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Emanuele Gionfriddo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ), e per essa, quale mandataria per la Controparte_1 P.IVA_1
gestione del credito, (P.IVA ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
degli Avv.ti Luigi Coluccino e Luca Polverino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 208/2020, pronunciata dal Giudice di Pace di Siracusa in data 21.02.2020 e depositata lo stesso giorno, con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 110/2019, emesso su ricorso di e sono state Controparte_1
poste a suo carico le spese di lite.
1.1. - Con l'atto di gravame, l'appellante ha articolato quattro motivi di doglianza: a) ha censurato l'efficacia del contratto di fornitura di energia elettrica, asseritamente stipulato da soggetto privo di potere rappresentativo (l'ex moglie ), in CP_3
violazione delle norme sulla rappresentanza;
b) ha contestato l'omessa e/o errata valutazione del materiale probatorio offerto in primo grado, volto a dimostrare l'assenza di rapporti negoziali tra l'appellante e la società fornitrice, nonché la disponibilità esclusiva dell'immobile da parte dell'ex coniuge;
c) ha lamentato l'omessa o superficiale valutazione della regolarità delle fatture prodotte da controparte, prive di indicazioni circa le modalità di calcolo dei consumi fatturati;
d) ha infine censurato la condanna alle spese, invocando la compensazione in ragione della peculiarità della vicenda e dell'assenza di ratifica del contratto da parte dell'opponente.
2. - Si è costituita in giudizio l'appellata eccependo Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dei requisiti formali di cui all'art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedendo il rigetto del gravame perché infondato in fatto e in diritto. In particolare, la società appellata ha sostenuto: a) che il contratto di fornitura deve ritenersi validamente concluso, non risultando provata la carenza di poteri in capo alla firmataria;
b) che l'opponente non ha mai formalmente contestato il rapporto negoziale né ne ha denunciato tempestivamente l'inesistenza o l'illegittimità;
c) che la fornitura è avvenuta in modo regolare e documentato, come risulta dalle fatture emesse e dall'estratto notarile delle scritture contabili;
d) che il comportamento omissivo dell'appellante è stato idoneo a ingenerare un legittimo affidamento in capo alla società fornitrice, anche alla luce del rapporto coniugale tra le parti;
e) che le contestazioni svolte dall'opponente in sede di merito non sono suffragate da riscontri documentali tempestivamente prodotti e sono, in ogni caso, generiche.
3. - La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2024, previa
Pag. 2 di 5 assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. - Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Il gravame proposto dall'appellante, oltre ad individuare chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, contiene una precisa confutazione delle ragioni addotte dal giudice di primo grado, evidenziandone i limiti in fatto e i vizi di diritto. L'appello appare, dunque, rispettoso dei principi di diritto statuiti, in ordine alla corretta interpretazione degli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/2012, conv. con modif. dalla l. n. 134/2012, dalle
Sezioni unite della Corte di cassazione, con la nota sentenza n. 27199/2017, e va, pertanto, esaminato nel merito.
5. - L'appello è fondato e merita accoglimento sull'assorbente rilievo della manifesta fondatezza del primo motivo di gravame, concernente la dedotta inefficacia del contratto posto a fondamento della domanda monitoria per carenza di potere rappresentativo in capo alla stipulante.
Secondo il consolidato principio di diritto affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, infatti, “in tema di contratto stipulato da falsus procurator, la deduzione del difetto o del superamento del potere rappresentativo e della conseguente inefficacia del contratto, da parte dello pseudo-rappresentato, integra una mera difesa, atteso che la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato, sicché il giudice deve tener conto della sua assenza, risultante dagli atti, anche in mancanza di una specifica richiesta di parte” (cfr. Sez. Un., n. 11377/2015; conff. Cass. n.
1751/2018; Cass. n. 26871/2022).
Nella fattispecie, la stipulazione del contratto da parte di , qualificatasi CP_3
come delegata di , non risulta assistita da alcuna prova della Parte_1
sussistenza di effettivi poteri di rappresentanza, né può ritenersi sussistente una ratifica espressa o tacita da parte dello pseudo-rappresentato, che ha contestato sin dall'origine l'efficacia del contratto, disconoscendo ogni legame con la fornitura oggetto del giudizio. Il certificato storico di residenza e la documentazione sulla separazione coniugale confermano, anzi, l'estraneità dell'appellante ai fatti di gestione dell'immobile interessato dalle utenze. L'onere probatorio in ordine all'esistenza della
Pag. 3 di 5 rappresentanza gravava integralmente sulla società fornitrice, che non lo ha assolto.
Ne consegue che il contratto di fornitura risulta inefficace nei confronti dell'appellante, il quale non può considerarsi parte del rapporto negoziale posto a fondamento della pretesa monitoria.
Il decreto ingiuntivo n. 110/2019 deve, pertanto, essere revocato.
6. - L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe l'esame delle ulteriori doglianze.
7. - Venendo alla liquidazione delle spese giudiziali, va premesso che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, sulla scorta del principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione ex lege del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 14916/2020; Cass. n.
1775/2017).
7.1. - Tanto chiarito, con riguardo al caso in esame le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'appellata e liquidate come da dispositivo - tenendo conto dell'attività svolta (per il primo grado: fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale;
per il secondo grado: fasi di studio, introduttiva e decisionale), e del valore medio dello scaglione sino ad € 5.200,00
- sulla base dei parametri liquidatori indicati dal D.M. n. 55/2014, aggiornati con D.M.
n. 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del Giudice Unico, Dott.
Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice di Appello, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
5146/2020 r.g., così dispone:
1) In totale riforma della sentenza n. 208/2020, emessa dal Giudice di Pace di
Siracusa in data 21.02.2020, depositata in pari data, nel giudizio iscritto al n.
Pag. 4 di 5 2169/2019 R.G., accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
110/2019 e, per l'effetto, revoca il suddetto decreto ingiuntivo.
2) Revoca ogni statuizione di condanna di cui alla suddetta sentenza.
3) Condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di lite che liquida in € 1.265,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge, a titolo di compensi per il primo grado di giudizio;
nonché in € 174,00 a titolo di spese vive (di cui € 147,00 per contributo unificato ed € 27,00 per bolli), e in € 1.701,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge, a titolo di compensi per il presente grado di giudizio.
Così deciso a Siracusa, in data 30 aprile 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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