Art. 4. 1. L'articolo 18 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, sostituito dall' articolo 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 18. - Il consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica".
2. Quando, in applicazione dell' articolo 126 della Costituzione , la data per la rinnovazione del consiglio regionale dovesse cadere nel periodo tra il 15 novembre ed il 31 marzo, la stessa verra' spostata al periodo compreso fra il 15 aprile e il 15 maggio successivi.
Nota all' art. 4 :
L' art. 126 della Costituzione dispone quanto segue:
"Art. 126. - Il consiglio regionale puo' essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazoni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la giunta o il presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Puo' essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilita' di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Puo' essere altresi' sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento e' disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento e' nominata una commissione di tre cittadini eleggibili al consiglio regionale che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo consiglio".
"Art. 18. - Il consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica".
2. Quando, in applicazione dell' articolo 126 della Costituzione , la data per la rinnovazione del consiglio regionale dovesse cadere nel periodo tra il 15 novembre ed il 31 marzo, la stessa verra' spostata al periodo compreso fra il 15 aprile e il 15 maggio successivi.
Nota all' art. 4 :
L' art. 126 della Costituzione dispone quanto segue:
"Art. 126. - Il consiglio regionale puo' essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazoni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la giunta o il presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Puo' essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilita' di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Puo' essere altresi' sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento e' disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento e' nominata una commissione di tre cittadini eleggibili al consiglio regionale che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo consiglio".