Articolo 50 della Legge 9 maggio 1975, n. 153
Articolo 49Articolo 51
Versione
10 giugno 1975
Art. 50.

Le attivita' di informazione socio-economica di cui ai precedenti articoli debbono indirizzarsi al conseguimento dei seguenti scopi:
a) dare alla popolazione agricola una informazione generale sulle possibilita' che le si offrono di migliorare la situazione socio-economica;
b) studiare ed esaminare i casi individuali, in vista di un adattamento a nuove situazioni;
c) porre le persone interessate a dare nuovo orientamento alle loro aziende in contatto con i competenti servizi di divulgazione;
d) fornire agli interessati consigli ed orientamenti per lo svolgimento e il proseguimento dell'attivita' agricola o per l'eventuale scelta di un'attivita' non agricola oppure per l'eventuale definitiva cessazione della loro attivita' professionale;
e) far conoscere agli interessati le possibilita' di perfezionamento delle persone che lavorano nell'agricoltura, e le prospettive offerte ai loro figli nel settore agricolo e in altri settori;
f) indirizzare gli interessati ai competenti servizi per il migliore svolgimento delle procedure amministrative inerenti al soddisfacimento delle esigenze proprie e di quelle dei familiari.
L'affidamento dei servizi di informazione socio-economica alle associazioni di cui al precedente articolo puo' essere revocato dalla regione ove questa constati il mancato adempimento da parte delle stesse associazioni delle finalita' di cui al precedente comma.
Entrata in vigore il 10 giugno 1975