Ordinanza cautelare 11 gennaio 2013
Ordinanza cautelare 21 febbraio 2014
Ordinanza collegiale 10 novembre 2014
Sentenza 27 aprile 2020
Ordinanza collegiale 5 maggio 2020
Sentenza 1 ottobre 2020
Sentenza 2 dicembre 2020
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/02/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00964/2025REG.PROV.COLL.
N. 05650/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5650 del 2021, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Vittorio Sala ed Emanuela Beacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Seregno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bertacco e Vincenzo Andrea Piscopo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Bertacco in Milano, via San Damiano n. 9;
Regione Lombardia, Provincia di Monza e della Brianza, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2371/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Seregno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Emanuela Beacco, Paolo Bertacco e Vincenzo Andrea Piscopo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso principale gli odierni appellanti hanno impugnato il provvedimento emesso in data 12.11.2012, recante diniego di rilascio del permesso di costruire convenzionato per l’esecuzione di un intervento di ristrutturazione urbanistica.
Con il primo ricorso per motivi aggiunti essi hanno impugnato l’atto in data 19.02.2013, con il quale il Comune ha denegato il rilascio del permesso di costruire per eseguire un intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento nel comparto “DR17”, ovverosia per eseguire una parte dell’originario progetto di ristrutturazione urbanistica, già denegato dall’Amministrazione.
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti essi hanno altresì impugnato l’atto comunale in data 26.11.2013, che ha respinto l’istanza in data 3.09.2013, con la quale gli odierni appellanti hanno ripresentato istanza di permesso di costruire per il progetto iniziale titolo edilizio.
Con il terzo ricorso per motivi aggiunti gli odierni appellanti hanno impugnato il diniego di permesso di costruire convenzionato prot. n. 0046039715 del 28.09.2015, chiedendone l’annullamento in uno all’annullamento del nuovo PGT comunale, approvato con delibera consiliare n. 51/2014, oltre all’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso sulla domanda da loro presentata, e al risarcimento dei danni da loro asseritamente patiti e patiendi.
1.1. Con sentenza non definitiva n. 693/2020, emessa ai sensi dell’articolo 36, comma 2, c.p.a, il TAR Lombardia ha respinto il ricorso principale e il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti, disponendo incombenti istruttori con riferimento al terzo ricorso per motivi aggiunti.
All’esito dei disposti incombenti istruttori, il TAR Lombardia, con sentenza n. 2371/2020, ha dichiarato il terzo ricorso per motivi aggiunti in parte irricevibile per tardività, e in parte lo ha rigettato.
1.2. Avverso tale ultima statuizione giudiziale gli appellanti hanno interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati:
I. Error in procedendo error in judicando. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20 del DPR 380/2001 e dell’art. 38 della L.r. 12/2005. Violazione e/o falsa applicazione delle NTA .
II. Error in judicando. Error in procedendo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 41 quinquies della L. 1150/42, del DM LL PP 1444/68, degli artt. 8,9 e 10 della l.r. 12/2005 . Violazione dell’art. 1 della L. 21/1990 e del principio di tipicità degli atti amministrativi.
Hanno chiesto pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato con il terzo ricorso per motivi aggiunti. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
1.3. Costituitosi in giudizio, il Comune di Seregno ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
1.4. All’udienza di smaltimento del 15.1.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti contestano la sentenza impugnata in quanto la stessa, “ basandosi su una lettura ed un’interpretazione formalistica e non sostanzialistica delle norme del PGT ” (cfr. atto di appello, p. 14), avrebbe errato nel ritenere che l’assenza di un’istanza di piano attuativo e la mancata presentazione preliminare del c.d. progetto urbano ostassero alla formazione del silenzio assenso sulla richiesta di Permesso di Costruire del 4.3.2015.
Il motivo è infondato.
2.1. Premette il Collegio che, per condivisa giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: “ La formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso presuppone, quale sua condizione imprescindibile, non solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda senza che sia presa in esame e sia intervenuta risposta dall'Amministrazione, ma la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l'avvenuto perfezionamento, con la conseguenza che il silenzio assenso non si forma nel caso in cui la fattispecie rappresentata non sia conforme a quella normativamente prevista ” (C.d.S, IV, 3.2.2023, n. 1177).
2.2. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che il PGT vigente all’epoca dell’istanza richiedeva che l’istanza volta al rilascio del titolo edilizio fosse preceduta sia dalla presentazione del c.d. progetto urbano, da sottoporre al parere della Commissione paesaggio, ai sensi degli artt. 8 e 22 delle NTA del PdR, e sia dall’adozione e approvazione di un piano attuativo.
In particolare, reputa il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, la presentazione del progetto urbano non può essere contestuale alla presentazione dell’istanza volta al rilascio del titolo, ma deve necessariamente essere antecedente a quest’ultima, potendo la Commissione paesaggio imporre prescrizioni volte ad incidere sulla sua esatta portata (cfr. art. 8 co. 2 NTA cit).
2.3. Per tali ragioni, in assenza della prescritta documentazione, va esclusa la formazione del titolo tacito per SI , avendo gli odierni appellanti presentato un’istanza del tutto incompleta nei suoi elementi contenutistici.
La pronuncia del giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione di tali coordinate ermeneutiche, e deve dunque ritenersi immune dalle lamentate censure.
2.4. Ne consegue il rigetto del relativo motivo di gravame.
3. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti ritengono non necessaria la presentazione di un piano attuativo, essendo quest’ultimo richiesto dal PGT “ solo per la ridottissima porzione di 250 mq inclusa nel PAR 1 ”, con riferimento alla quale sarebbe “ ... illogico ipotizzarne l’attrazione nella disciplina del tessuto storico, con un intervento diretto, sostanzialmente unitario ” (atto di appello, p. 17).
Il motivo è infondato.
3.1. Premette il Collegio che, per pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: “ I casi in cui il piano regolatore generale consente il rilascio del permesso di costruire diretto, senza previa approvazione dello strumento attuativo sono eccezionali e di stretta interpretazione. Anche in presenza di una zona già urbanizzata, inoltre, la necessità dello strumento attuativo è esclusa solo laddove la situazione di fatto, caratterizzata da una pressoché completa edificazione della zona, sia addirittura incompatibile con un piano attuativo, ma non anche nell'ipotesi in cui, per effetto di un'edificazione disomogenea, ci si trovi di fronte ad una situazione che esige un intervento idoneo a restituire efficienza all'abitato, riordinando e talora definendo ex novo un disegno urbanistico di completamento della zona; è stato, infatti, precisato che l'esigenza di un piano di attuativo, quale presupposto per il rilascio del titolo edilizio, s'impone anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti e, quindi, anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già compromesse ed urbanizzate che richiedano una necessaria pianificazione della maglia e perciò anche in caso di lotto intercluso o di altri casi analoghi di zona già edificata e urbanizzata ” (C.d.S, V, 16.4.2024, n. 3474).
3.2. Ciò premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, reputa il Collegio che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la circostanza che l’area in esame insista nel centro cittadino, caratterizzato dalla presenza di ampie zone urbanizzate, non consente di per sé l’edificazione diretta, impattando al contrario il progetto in esame su un’area di particolare interesse storico-culturale, la cui salvaguardia è la regola privilegiata.
In particolare, il forte impatto sul territorio del proposto intervento – il quale prevede la costruzione di tre fabbricati, con demolizione e successiva ricostruzione con diversa sagoma e sedime – impone la necessaria verifica del suo armonico inserimento all’interno del territorio in esame, che solo la presentazione ed approvazione del piano attuativo è in grado di realizzare.
Per tali ragioni, in difetto di esso, del tutto legittimamente ( rectius : doverosamente) l’istanza volta al rilascio del titolo edilizio è stata disattesa.
3.3. Alla luce di tali considerazioni, il relativo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
4. Con l’ultimo motivo di gravame, l’appellante deduce l’erroneità della pronuncia impugnata, nella parte in cui il TAR meneghino ha ritenuto la tardività delle previsioni del PGT, le quali, come sopra detto, prevedono la preventiva presentazione sia di un preventivo progetto urbano, sia del piano attuativo.
Ad avviso degli appellanti, si tratterebbe di previsioni non immediatamente lesive, e dunque non autonomamente impugnabili, se non al momento del diniego di rilascio del titolo edilizio. Momento, quest’ultimo, che radicherebbe l’attualità della lesione, e dunque l’interesse (art. 100 c.p.c.) alla presentazione del ricorso.
Il motivo è infondato.
Le citate previsioni contenute nel PGT – le quali impongono al richiedente il titolo edilizio l’attivazione di un iter volto alla verifica della compatibilità urbanistica dell’opera – sono di diretta e immediata applicazione, impedendo ex se la presentazione di qualsivoglia progetto edificatorio.
Per tali ragioni, esse incidono in maniera immediata e diretta sulla sfera giuridica degli interessati, imponendo dunque la tempestiva impugnazione.
In tal senso gli appellanti non hanno operato, sicché è evidente la tardività delle odierne censure, che del tutto correttamente il giudice di prime cure ha dichiarato irricevibili per tardività.
Per tali ragioni, la relativa doglianza, riproposta nella presente sede, è infondata, e va dunque disattesa.
Infine, va rilevato che la previsione all’esame non si pone nemmeno in contrasto con il principio di legalità, né rappresenta, come pure parte appellante prospetta, un inutile aggravio del procedimento.
Al contrario, oltre a rappresentare una modalità per consentire all’Amministrazione di verificare sin dal principio che una proposta progettuale sia inserita correttamente nel contesto di particolare interesse, l’iter del progetto urbano agevola il proponente in quanto: (i) consente allo stesso di ottenere un parere della Commissione paesaggio e di adeguarsi alle eventuali prescrizioni relative ai profili di impostazione progettuale, così agevolando la successiva fase istruttoria; (ii) ai sensi dell’art. 8, comma 7, delle NTA del PGT, “ nel successivo procedimento di rilascio dei titoli edilizi e di valutazione delle proposte di piano attuativo non possono essere ulteriormente riconsiderati, se conformi al parere della Commissione Paesaggio e fatte salve le procedure di legge, i temi dell’inquadramento paesaggistico-percettivo dell’intervento sottoposto a progetto urbano ”, confermando così come non sussista violazione del divieto di aggravio del procedimento ai sensi dell’art. 1 della L. 241/1990.
5. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto, ivi inclusa, per ovvie ragioni di simmetria giuridica, il rigetto della connessa, riproposta, domanda risarcitoria.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna solidalmente gli appellanti al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune appellato, che si liquidano in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO