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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/01/2024, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
RG n.10747 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CA
Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Francesco Mannino Presidente rel. dott.ssa Viviana Di Gesu Giudice dott.ssa Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 10747/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappr. e dif. dall'avv. STIVALA GIUSEPPINA, presso il cui C.F._1 studio legale in AN è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ricorrente
e da
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappr. e dif. dall'avv. RABUAZZO MARIAGRAZIA, C.F._2 presso il cui studio legale in AN è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
convenuto
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in AN in data
16/07/2008, hanno presentato ricorso per la omologazione della separazione consensuale e, ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza presidenziale e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni.
Ciò premesso, si rileva che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole;
pertanto, la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi indicate, può essere omologata.
Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a Parte_1
CA (CT) il 31/01/1983, e , nato a [...] Controparte_1 il 06/03/1979, alle condizioni indicate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che la presente sentenza e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR
3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN (atto n.417 parte II serie A anno 2008).
Così deciso in AN, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 12 gennaio 2024.
Il Presidente est.
Dott. Francesco Mannino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CA
Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Francesco Mannino Presidente rel. dott.ssa Viviana Di Gesu Giudice dott.ssa Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 10747/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappr. e dif. dall'avv. STIVALA GIUSEPPINA, presso il cui C.F._1 studio legale in AN è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ricorrente
e da
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappr. e dif. dall'avv. RABUAZZO MARIAGRAZIA, C.F._2 presso il cui studio legale in AN è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
convenuto
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in AN in data
16/07/2008, hanno presentato ricorso per la omologazione della separazione consensuale e, ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza presidenziale e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni.
Ciò premesso, si rileva che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole;
pertanto, la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi indicate, può essere omologata.
Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a Parte_1
CA (CT) il 31/01/1983, e , nato a [...] Controparte_1 il 06/03/1979, alle condizioni indicate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che la presente sentenza e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR
3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN (atto n.417 parte II serie A anno 2008).
Così deciso in AN, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 12 gennaio 2024.
Il Presidente est.
Dott. Francesco Mannino