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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/01/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13162/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13162/2024 promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
RACCO CLAUDIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in RIVALTA DI TORINO il Parte_1 Parte_2
28/08/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO (atto n. 498 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio è nato una figlia: in Torino, il 09.11.2008; Persona_1
Con ricorso depositato il 27/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino, Via Francesco Gonin nr. 38 bis, di cui i coniugi sono comproprietari al 50%, alla sig.ra unitamente agli arredi ivi contenuti e vi coabiterà insieme alla Pt_1 figlia Persona_2
ATTO che le spese condominiali ordinarie e le utenze saranno ad esclusivo carico della sig.ra
[...] Pt_1 mentre le spese straordinarie, come per legge, a carico di entrambi i coniugi in qualità di comproprietari.
AFFIDA la figlia minore nata a [...] il [...], congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con residenza stabile della stessa presso l'abitazione della madre.
DISPONE che salvo diversi accordi tra i coniugi, il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità: - due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola con riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 21.00; - a week-end alternati: dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alla domenica sera con riaccompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 21.00; - le parti concordano che la minore trascorrerà sempre il 24 dicembre con il padre ed il 25 dicembre con la madre;
- le parti concordano che la minore trascorrerà alternativamente con ciascun genitore il periodo dal 26 al
30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per il 2024 la minore trascorrerà con la madre il periodo dal
26 al 30 dicembre;
- durante le vacanze Pasquali: Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro genitore Per_ e così alternativamente. Per il 2025, trascorrerà la Pasqua con il papà; - durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con la minore almeno 15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di agosto, periodo da comunicarsi rispettivamente entro il 31 maggio di ciascun anno;
- ciascun genitore potrà poi tenere con sé la minore anche una settimana consecutivamente nel corso dell'anno, salvo comunicazione all'altro genitore;
- ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro genitore il luogo di villeggiatura e i recapiti telefonici, ove condurrà la minore nei periodi di vacanza;
- ciascun genitore potrà tenere con sé la minore il giorno del proprio compleanno e, pertanto la madre il 01 aprile ed il padre il 27 settembre;
- i genitori trascorreranno insieme il compleanno della minore;
- le Festività e gli eventuali ponti nel corso dell'anno saranno stabiliti liberamente tra i coniugi, in merito al collocamento della minore.
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano, al compimento dei 18 anni della minore, a chiudere il libretto postale a loro cointestato, in quanto destinato ad effettuare investimenti in favore della figlia, e ripartirsi al 50% l'eventuale giacenza.
pagina 2 di 3 DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento della figlia minore versando alla madre la somma di euro 300,00 (trecento/00), da versarsi entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
DÀ ATTO che l'assegno unico e le eventuali detrazioni per la minore verranno integralmente percepiti dalla sig.ra Pt_1
DISPONE che il padre contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per la minore, preventivamente concordate e/o necessitate e documentate e documentabili come da Protocollo d'Intesa stipulato dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 15.3.2016. DÀ ATTO che i coniugi rilasciano il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei documenti, anche per l'espatrio, per la minore nonché per loro stessi Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24.01.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13162/2024 promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
RACCO CLAUDIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in RIVALTA DI TORINO il Parte_1 Parte_2
28/08/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO (atto n. 498 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio è nato una figlia: in Torino, il 09.11.2008; Persona_1
Con ricorso depositato il 27/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino, Via Francesco Gonin nr. 38 bis, di cui i coniugi sono comproprietari al 50%, alla sig.ra unitamente agli arredi ivi contenuti e vi coabiterà insieme alla Pt_1 figlia Persona_2
ATTO che le spese condominiali ordinarie e le utenze saranno ad esclusivo carico della sig.ra
[...] Pt_1 mentre le spese straordinarie, come per legge, a carico di entrambi i coniugi in qualità di comproprietari.
AFFIDA la figlia minore nata a [...] il [...], congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con residenza stabile della stessa presso l'abitazione della madre.
DISPONE che salvo diversi accordi tra i coniugi, il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità: - due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola con riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 21.00; - a week-end alternati: dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alla domenica sera con riaccompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 21.00; - le parti concordano che la minore trascorrerà sempre il 24 dicembre con il padre ed il 25 dicembre con la madre;
- le parti concordano che la minore trascorrerà alternativamente con ciascun genitore il periodo dal 26 al
30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per il 2024 la minore trascorrerà con la madre il periodo dal
26 al 30 dicembre;
- durante le vacanze Pasquali: Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro genitore Per_ e così alternativamente. Per il 2025, trascorrerà la Pasqua con il papà; - durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con la minore almeno 15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di agosto, periodo da comunicarsi rispettivamente entro il 31 maggio di ciascun anno;
- ciascun genitore potrà poi tenere con sé la minore anche una settimana consecutivamente nel corso dell'anno, salvo comunicazione all'altro genitore;
- ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro genitore il luogo di villeggiatura e i recapiti telefonici, ove condurrà la minore nei periodi di vacanza;
- ciascun genitore potrà tenere con sé la minore il giorno del proprio compleanno e, pertanto la madre il 01 aprile ed il padre il 27 settembre;
- i genitori trascorreranno insieme il compleanno della minore;
- le Festività e gli eventuali ponti nel corso dell'anno saranno stabiliti liberamente tra i coniugi, in merito al collocamento della minore.
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano, al compimento dei 18 anni della minore, a chiudere il libretto postale a loro cointestato, in quanto destinato ad effettuare investimenti in favore della figlia, e ripartirsi al 50% l'eventuale giacenza.
pagina 2 di 3 DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento della figlia minore versando alla madre la somma di euro 300,00 (trecento/00), da versarsi entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
DÀ ATTO che l'assegno unico e le eventuali detrazioni per la minore verranno integralmente percepiti dalla sig.ra Pt_1
DISPONE che il padre contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per la minore, preventivamente concordate e/o necessitate e documentate e documentabili come da Protocollo d'Intesa stipulato dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 15.3.2016. DÀ ATTO che i coniugi rilasciano il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei documenti, anche per l'espatrio, per la minore nonché per loro stessi Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24.01.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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