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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE
riunito in Camera di Consiglio in persona di: dott. Enrico Astuni presidente dott.ssa Antonia Mussa giudice rel. ed est. dott. Stefano Miglietta giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento Unitario iscritto al n. 686 per l'anno 2024 da
(cf ), in persona del legale rapp.te pro tempore, corrente in Torino, via Parte_1 P.IVA_1
Duchessa Jolanda n.17, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Debernardi del Foro di Torino
Ricorrente contro
(cf , in persona del legale rapp.te pro tempore, corrente in Torino, via CP_1 P.IVA_2
Confienza n.10, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Viggiani del Foro di Verbania
Resistente – costituito
OGGETTO: Istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale o -in subordine – per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio della (cf ) CP_1 P.IVA_2
Con ricorso depositato in data 20.12.2024 la (cf ) ha rappresentato: Parte_1 P.IVA_1
- Di essere creditrice nei confronti della (cf ) per l'importo di euro CP_1 P.IVA_2
64.206,52 in ragione della sentenza n.2754/2023 emessa dal Tribunale di Torino;
- Di avere notificato un atto di precetto rimasto senza esisto;
- Di avere eseguito la ricerca di beni da pignorare nelle forme del ricorso ex art 492 bis c.p.c. e di non avere trovato beni aggredibili né conti correnti attivi intestati alla società debitrice;
- Che la società debitrice non ha depositato bilanci dopo il 2019
- Che le unità locali di Torino e Moncalieri risultavano di fatto non attive o non più esistenti Sulla base di tali presupposti ha domandato l'accertamento dello stato di insolvenza e la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ovvero, in subordine laddove la debitrice risultasse impresa minore, l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio.
Con memoria depositata in data 27.01.2025 si è costituita in giudizio la (cf ), CP_1 P.IVA_2 contestando la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto:
- La non verserebbe in stato di insolvenza, ma in una temporanea difficoltà di CP_1
reperimento di liquidità;
- La sarebbe impresa minore non avendo mai avuto nell'ultimo triennio (2021-2023) CP_1
né ricavi superiori ad euro 200.000 né debiti superiori ad euro 500.000 come da bilanci tardivamente depositati e prodotto con la memoria del 27.01.25;
Quanto alla possibilità di procedere all'apertura di liquidazione controllata, essa è contestata dalla resistente per mancanza di utilità della procedura, non essendovi, a suo, dire un attivo patrimoniale liquidabile attesa la difficoltà temporanea in cui versa la CP_1
La risulta iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, con oggetto sociale CP_1
“vendita presso il domicilio dei consumatori ( porta a porta) di prodotti vari quali sistemi per
l'efficientamento energetico basato sull'utilizzo di intelligenza artificiale ( power sharing)” ( cfr. visura camerale). Sicché, per il Collegio risulta provata – ex art 2697 I comma c.c. - la natura di imprenditore commerciale della società resistente.
Quanto alla pretesa creditoria di parte ricorrente, anch'essa risulta provata ai sensi e per gli effetti dell'art 2967 comma I c.c. a fronte delle produzioni documentali allegate al ricorso introduttivo, in particolare il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n.2754/2023 emessa dal Tribunale di Torino in data 21.06.23 (doc.4 del ricorso)
Sotto il profilo delle soglie di cui agli att. 2 lett d. e 121 CCII, va osservato anzitutto che le disposizioni appena richiamate pongono a carico del resistente l'onere di provare il possesso dei requisiti per essere qualificata come impresa minore, in quanto tale non assoggettabile a liquidazione giudiziale.
Nel caso di specie, dall'esame dei bilanci 2021-2022-2023 (prodotti in allegato alla memoria di costituzione della emerge una situazione di attivo, passivo ed utili inferiore alle soglie di CP_1 cui all'art 2 lett. d. CCII. Infatti, negli ultimi tre esercizi:
- I ricavi non hanno mai raggiunto né superato la soglia di euro 200.000
- L'ammontare dei debiti scaduti è sempre rimasto al di sotto di euro 500.000
- L'attivo patrimoniale è sempre stato al di sotto di euro 175.000. Alla luce di tali risultanze, ritiene il Collegio che sia provata – quanto meno ai sensi dell'art 2729 c.c.
- la natura di impresa minore in capo alla società debitrice. Risulta preclusa, per conseguenza, la possibilità di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale. La domanda principale del ricorrente, pertanto, andrà rigettata.
Parte ricorrente ha proposto, in via subordinata, l'accogliento della domanda di liquidazione controllata.
Ritiene il Collegio che tale domanda subordinata sia fondata e possa trovare accoglimento attesa la sussistenza dei requisiti all'uopo richiesti, sulla base delle seguenti motivazioni.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene parte ricorrente abbia provato lo stato di insolvenza della società resistente ai sensi dell'art. 2697 comma I c.c.
Dall'istruttoria è, infatti, emerso che:
- la società resistente non ha pagato il credito della ricorrente, vantato dalla ricorrente ed accertato con sentenza definitiva Tale credito, portato da ultimo nell'atto di precetto di cui al doc. 5 del ricorso ed aggiornato con gli interessi ulteriormente maturati, ammonta ad euro 64.206,52;
- le risultanze dell'interrogazione effettuata dalla ricorrente ai sensi dell'art 492 bis non ha fatto emergere la presenza di beni aggredibili o di rapporti bancari attivi in capo alla debitrice;
- non risultavano, sino al deposito del ricorso, bilanci depositati dopo l'anno 2019 (Il deposito dei bilanci successivi è avvenuto solo a gennaio 2025, in vista del deposito della memoria costitutiva).
- I debiti erariali, pure presenti, sono -dalle informative acquisite al presente procedimento- attualmente sottoposti a piani di rientro e rateazione.
Tali risultanze portano a concludere – quanto meno ai sensi dell'art. 2729 c.c.- che la società resistente non sia in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Risulta inoltre superato il limite di procedibilità di cui all'art. 268 n.2 CCII, che fissa in euro 50.000
l'importo di debiti scaduti al di sotto del quale la liquidazione controllata non può essere dichiarata.
La sussistenza dello stato di insolvenza, unitamente all'accertata natura di impresa minore, comportano che la domanda (subordinata) di liquidazione controllata possa e debba trovare accoglimento.
P.T.M.
Visti gli artt. 40, 41 e 268 e ss. CCII
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, ogni altra domanda o eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando,
DICHIARA Aperta la liquidazione controllata della società (cf ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rapp.te pro tempore, corrente in Torino, via Confienza n.10
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Antonia Mussa;
NOMINA
Liquidatore il dott. Alberto Robella
ORDINA
Alla società debitrice di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco di tutti i creditori (salvo il già intervenuto deposito);
ASSEGNA
Ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 CCII;
ORDINA
Al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione controllata;
DISPONE
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 270 comma V e 150 CCII che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della società debitrice;
DISPONE
Che il liquidatore:
- Entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC, al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- Provveda, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art.273 CCII;
- Provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso ai sensi dell'art. 275 comma III CCII;
- Provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art 276 CCII
DISPONE
Che entro il 15.06 e il 15.12 di ogni anno – a partire dal 15.06.2025 – il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal coto della sua gestione, con allegato l'estratto conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare:
a. Se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b. Ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione in ragione della disposizione di cui all'art. 280 CCII.
Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato da liquidatore al debitore ai creditori;
DISPONE
Che la presente sentenza sia inserita, a cura del Liquidatore, sul sito internet del Tribunale di Torino, sia pubblicata nel Registro delle Imprese – ove il debitore rivesta qualità di imprenditore – e sia trascritta nei registri immobiliari laddove necessario. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.03.2025
Il Giudice estensore
(dott.ssa Antonia Mussa)
Il Presidente (dott. Enrico Astuni)