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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 21/11/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 4221/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4221 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. ARMANDO Parte_1
LAURETI
ricorrente
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...]
l'Avv. MASSIMO GUIDUCCI
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha adito questo Tribunale, Parte_1 in funzione di Giudice del Lavoro, per sentire accertare e dichiarare di aver subìto, a causa dell'infortunio sul lavoro al medesimo occorso in data
30.12.2021, “una ITT di giorni 30, una ITP di gg 30 e un grado di inabilità pari al 9%...”, con conseguente condanna dell' al pagamento delle prestazioni CP_1
di legge.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- che il giorno 30.12.2021, mentre svolgeva attività lavorativa in qualità di scaffalista alle dipendenze della , scivolava in terra Controparte_2
procurandosi lesioni refertate dall'Ospedale Sant'Andrea con la diagnosi di
“Frattura chiusa V metacarpo mano destra e stiloide radiale a destra” e con prognosi di giorni 35;
- di aver eseguito, in data 3.1.22, una “rx polso dx e dito mano dx” presso l'Ospedale Sant'Andrea;
- che, in data 28.1.22, gli veniva rimossa la gessatura, con rimando a ulteriore videat specialistico ortopedico;
- di essere stato, in data 14.4.22, giudicato clinicamente guarito, con postumi di natura permanente da valutare in sede medico legale;
- che il Prof. Dott. , valutata la conseguenzialità eziologica fra CP_3
l'evento ed i postumi lesivi, determinava gli stessi in “ITT gg. 30; ITP gg. 30;
I.P. secondo le Tabelle in 9%”; CP_1
- di aver denunciato il suddetto infortunio all' , il quale, tuttavia, con lettera CP_1 del 16.2.22, rigettava la propria richiesta risarcitoria sull'assunto, erroneo, che non vi fossero postumi da indennizzare.
Nel costituirsi in giudizio, l , dando atto di aver riconosciuto al ricorrente, CP_1 in relazione all'infortunio sul lavoro dedotto in lite, 35 giorni di prognosi, con conseguente liquidazione della ITA dovuta, come da provvedimento del
31.03.2022, ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso per mancato esaurimento dell'iter amministrativo, ribandendo comunque, nel merito,
l'esclusione di postumi permanenti.
Previa sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 443 c.p.c. e successiva riassunzione, con ordinanza del 14.03.2025 è stata disposta una CTU medico- legale per la valutazione di eventuali postumi permanenti riconducibili all'infortunio sul lavoro dedotto in lite, con rinvio della causa per esame dell'elaborato peritale e discussione all'udienza del 20.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Verificato il tempestivo deposito delle note suddette da parte del procuratore del ricorrente, la causa viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
La domanda formulata con il ricorso deve essere rigettata.
Con comunicazione del 23.07.2025, il CTU nominato, dott. , ha Persona_1 infatti rappresentato che “stante la ripetuta e ingiustificata assenza del periziando alle operazioni peritali fissate per il giorno 29.04.2025 e, in seconda convocazione il 22.07.2025 – tutte ritualmente notificate al difensore mediante posta elettronica certificata - non è stato possibile procedere con gli accertamenti tecnici disposti nella causa in epigrafe”.
La mancata assenza a visita peritale è stata altresì confermata dallo stesso procuratore di parte ricorrente, il quale, nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate, ha ammesso che “La CTU disposta con ordinanza del Giudice del
14/03/2025 prevedeva la visita del mio assistito nei giorni 29-04-2025,27-05-
2025 e 22.07.2025 non effettuate. Il Sig. non ha potuto sottoporsi Parte_1
alle visite previste a causa di motivi di salute”.
Il medesimo difensore, peraltro, ha chiesto concedersi un rinvio “al fine di consentire al CTU di effettuare una valutazione completa e corretta, garantendo il diritto del mio assistito ad una valutazione equa della sua condizione sanitaria”.
Tale richiesta, tuttavia, non è meritevole di accoglimento.
Al riguardo, giova considerare che, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il contegno processuale delle parti nelle controversie previdenziali è particolarmente significativo e, ove sia disposta consulenza tecnica sullo stato di salute dell'attore, emerge a carico dello stesso un onere di collaborazione concretantesi nella sottoposizione all'ispezione corporale che costituisce presupposto imprescindibile dell'accertamento medico (vedi Cass. 28.6.1985 n. 2304). Nel caso di specie, il ricorrente non si è presentato a visita peritale nonostante tre successive convocazioni, senza preventivamente avvisare il CTU e senza fornire alcuna giustificazione.
È evidente come la sola circostanza, dedotta dal difensore del ricorrente, che “Il
Sig. non ha potuto sottoporsi alle visite previste a causa di motivi di Parte_1
salute”, peraltro sfornita di qualsivoglia riscontro probatorio, sia del tutto inidonea a dimostrare la sussistenza di un legittimo impedimento.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, nonché dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' , CP_1
liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Tivoli, 21/11/2025
Il Giudice
GI Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4221 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. ARMANDO Parte_1
LAURETI
ricorrente
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...]
l'Avv. MASSIMO GUIDUCCI
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha adito questo Tribunale, Parte_1 in funzione di Giudice del Lavoro, per sentire accertare e dichiarare di aver subìto, a causa dell'infortunio sul lavoro al medesimo occorso in data
30.12.2021, “una ITT di giorni 30, una ITP di gg 30 e un grado di inabilità pari al 9%...”, con conseguente condanna dell' al pagamento delle prestazioni CP_1
di legge.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- che il giorno 30.12.2021, mentre svolgeva attività lavorativa in qualità di scaffalista alle dipendenze della , scivolava in terra Controparte_2
procurandosi lesioni refertate dall'Ospedale Sant'Andrea con la diagnosi di
“Frattura chiusa V metacarpo mano destra e stiloide radiale a destra” e con prognosi di giorni 35;
- di aver eseguito, in data 3.1.22, una “rx polso dx e dito mano dx” presso l'Ospedale Sant'Andrea;
- che, in data 28.1.22, gli veniva rimossa la gessatura, con rimando a ulteriore videat specialistico ortopedico;
- di essere stato, in data 14.4.22, giudicato clinicamente guarito, con postumi di natura permanente da valutare in sede medico legale;
- che il Prof. Dott. , valutata la conseguenzialità eziologica fra CP_3
l'evento ed i postumi lesivi, determinava gli stessi in “ITT gg. 30; ITP gg. 30;
I.P. secondo le Tabelle in 9%”; CP_1
- di aver denunciato il suddetto infortunio all' , il quale, tuttavia, con lettera CP_1 del 16.2.22, rigettava la propria richiesta risarcitoria sull'assunto, erroneo, che non vi fossero postumi da indennizzare.
Nel costituirsi in giudizio, l , dando atto di aver riconosciuto al ricorrente, CP_1 in relazione all'infortunio sul lavoro dedotto in lite, 35 giorni di prognosi, con conseguente liquidazione della ITA dovuta, come da provvedimento del
31.03.2022, ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso per mancato esaurimento dell'iter amministrativo, ribandendo comunque, nel merito,
l'esclusione di postumi permanenti.
Previa sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 443 c.p.c. e successiva riassunzione, con ordinanza del 14.03.2025 è stata disposta una CTU medico- legale per la valutazione di eventuali postumi permanenti riconducibili all'infortunio sul lavoro dedotto in lite, con rinvio della causa per esame dell'elaborato peritale e discussione all'udienza del 20.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Verificato il tempestivo deposito delle note suddette da parte del procuratore del ricorrente, la causa viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
La domanda formulata con il ricorso deve essere rigettata.
Con comunicazione del 23.07.2025, il CTU nominato, dott. , ha Persona_1 infatti rappresentato che “stante la ripetuta e ingiustificata assenza del periziando alle operazioni peritali fissate per il giorno 29.04.2025 e, in seconda convocazione il 22.07.2025 – tutte ritualmente notificate al difensore mediante posta elettronica certificata - non è stato possibile procedere con gli accertamenti tecnici disposti nella causa in epigrafe”.
La mancata assenza a visita peritale è stata altresì confermata dallo stesso procuratore di parte ricorrente, il quale, nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate, ha ammesso che “La CTU disposta con ordinanza del Giudice del
14/03/2025 prevedeva la visita del mio assistito nei giorni 29-04-2025,27-05-
2025 e 22.07.2025 non effettuate. Il Sig. non ha potuto sottoporsi Parte_1
alle visite previste a causa di motivi di salute”.
Il medesimo difensore, peraltro, ha chiesto concedersi un rinvio “al fine di consentire al CTU di effettuare una valutazione completa e corretta, garantendo il diritto del mio assistito ad una valutazione equa della sua condizione sanitaria”.
Tale richiesta, tuttavia, non è meritevole di accoglimento.
Al riguardo, giova considerare che, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il contegno processuale delle parti nelle controversie previdenziali è particolarmente significativo e, ove sia disposta consulenza tecnica sullo stato di salute dell'attore, emerge a carico dello stesso un onere di collaborazione concretantesi nella sottoposizione all'ispezione corporale che costituisce presupposto imprescindibile dell'accertamento medico (vedi Cass. 28.6.1985 n. 2304). Nel caso di specie, il ricorrente non si è presentato a visita peritale nonostante tre successive convocazioni, senza preventivamente avvisare il CTU e senza fornire alcuna giustificazione.
È evidente come la sola circostanza, dedotta dal difensore del ricorrente, che “Il
Sig. non ha potuto sottoporsi alle visite previste a causa di motivi di Parte_1
salute”, peraltro sfornita di qualsivoglia riscontro probatorio, sia del tutto inidonea a dimostrare la sussistenza di un legittimo impedimento.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, nonché dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' , CP_1
liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Tivoli, 21/11/2025
Il Giudice
GI Busoli