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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/09/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 8477/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to LARIZZA MARIA ROSARIA, come da Parte_1 procura in atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. DE LEONARDIS ILARIA (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. C.F._1
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11/11/2024, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva: di avere esperito la procedura ex art. 445 bis c.p.c. conclusasi mediante decreto di omologa, emesso il 19.2.24, delle risultanze peritali circa la maturazione del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità; di avere espletato gli adempimenti amministrativi mirati al pagamento della prestazione;
che l' era rimasto inadempiente nonostante fosse spirato il termine di 120 giorni CP_1 fissato dalla legge.
Pertanto, parte ricorrente domandava il pagamento della prestazione .
L' si costituiva . CP_1 A integrazione di quel che dianzi si è riportato in ordine allo sviluppo della controversia, deve aggiungersi che, da ultimo, la prestazione risulta pagata come da provvedimento del marzo 2025 prodotto dall' . CP_1
Ciò risulta per tabulas e, comunque, integra una circostanza non contestata.
In conseguenza, le parti non vantano più un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia e deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese processuali, poiché la legge fissa congruamente il termine perentorio di 120 giorni per il pagamento della prestazione oggetto del decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c.; trattandosi di un termine la cui osservanza è doverosa nonchè rilevante ai fini della semplificazione perseguita dalla riforma processuale in materia di invalidità assicurativa e assistenziale;
avendo parte ricorrente adempiuto all'onere di documentare gli altri requisiti in sede amministrativa, tanto che da ultimo la prestazione è stata pagata;
configurandosi, quindi, la soccombenza virtuale dell' ; il costo della lite, nella misura specificata nel dispositivo, deve rimanere a carico CP_1 dell'ente previdenziale convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato l' 11/11/2024, nei confronti dell' , Parte_1 CP_1 così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' alla rifusione CP_1 delle spese processuali liquidate in € 1875,00, oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Trani, il 11/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore