Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/03/2025, n. 3183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3183 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Eva Scalfati giudice
DR.SSA Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28586 /2022 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1
difensore avv. FERRARO ERMANNO domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nato [...] a [...] CP_1 C.F._2
Parte resistente contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Con ricorso depositato in data 06/12/2022, la parte ricorrente chiedeva Parte_1
pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in CP_1
Anacapri il 07/05/1987 (atto n.6 , P. II, Serie. A, anno 1987 ), riferendo che dall'unione tra i predetti nascevano e rispettivamente in data 19.9.1987 ed in data 13.8.1989. Per_1 Per_2
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- confermare le condizioni della separazione che statuivano a carico del obblighi CP_1 contributivi al mantenimento della figlia convivente con la madre per l'importo mensile Per_1 di 400 €.
- vittoria di spese.
Solo per l'Udienza presidenziale del 30.1.24 si instaurava il contraddittorio innanzi al Presidente del
Tribunale il quale, ritenuta la competenza del Tribunale adito stante la irreperibilità del resistente ex
In quella sede la ricorrente dichiarava : mi riporto al ricorso e ne chiedo l'accoglimento. Preciso che
anche quest'anno ha avuto un incarico di insegnamento come supplente per l'intero anno Per_1
scolastico. Preciso che vive ancora a casa mia;
preciso che ha affittato una casa a Per_2 Per_1
Roma con il suo compagno e di fatto, poichè sta insegnando al liceo di Sorrento, si divide tra Roma
e Capri.
Il Giudice delegato dal Presidente:
- evidenziava l'impossibilità di esperire tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente contumace,
- provvisoriamente revocava la contribuzione al mantenimento di da parte del Guida e Per_1 confermava per il resto le statuizioni assunte in sede di separazione,
- nominava giudice istruttore, sé stesso e fissava udienza di comparizione e trattazione in data
13.6.24
All'udienza del 13.6.24 il GI:
- dichiarava la contumacia del resistente;
- riteneva la causa matura per la decisione in assenza di istanze istruttorie,
- rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 23-1-25
All'udienza cartolare del 23.1.25 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc - con note di udienza, ritualmente depositate, la parte ricorrente precisava le conclusioni.
Si concedeva il primo termine ex art 190 cpc stante la contumacia di controparte cui replicare.
Il Pm concludeva come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli (14.4.08) ed essendo perdurata da tale data la separazione (di cui al decreto di omologa Rg 45104/07) , che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
La parte ricorrente ha chiesto a carico del convenuto la conferma degli obblighi contributivi al mantenimento di che la stessa ricorrente riferisce che lavora come insegnante Persona_3
(benchè precaria) , e che convive con il compagno ovvero che ha una sua autonoma dimensione familiare.
Pertanto - considerato che raggiunta la maggiore età si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore - nel caso di specie per età, per la sopravvenuta occupazione assolutamente in linea con le opportunità reali offerte dal mercato del lavoro , per la sua autonoma dimensione familiare (con il compagno) deve confermarsi per la cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte del Guida, che non può Per_1
risorgere se non nella forma del più ristretto dovere degli alimenti, fondato su condizioni sostanziali e procedurali affatto diverse (Cass. 22477/2006, - 26259/2005, - 12477/2004).
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in Anacapri il 07/05/1987 (atto n. , P. II, Serie. A, anno
[...] CP_1
1987 ),,
b) rigetta per il resto e per l'effetto conferma la revoca già disposta con ordinanza presidenziale del 29.2.24 della contribuzione al mantenimento di da parte del padre Parte_2 [...]
statuita in separazione CP_1
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Anacapri per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. , P. II, Serie. A, anno
1987),
d) Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 28.3.25
il Presidente dr. Valeria Rosetti