CA
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/10/2025, n. 2961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2961 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 937/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OR AM appellante e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA appellati
e con l'intervento del Procuratore Generale di Venezia oggetto: nulla osta ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 286/1998- appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia, sezione specializzata immigrazione, del 7.5.2024
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Nel merito: in riforma dell'ordinanza emessa nell'ambito del procedimento
R.G.10967/2022 in data 7/5/2024, dichiarare sussistenti i requisiti di cui all'art.29
D.lgs286/98 atti a giustificare il ricongiungimento familiare di nata in Parte_1
Moldavia il 5/11/1980 con il signor e per l'effetto disporre il rilascio del Parte_2 visto di ingresso in Italia, anche in assenza del nulla osta al ricongiungimento familiare, in favore di nato il [...] in [...] vittoria di compensi e Parte_2 spese non riscossi per entrambi i gradi del giudizio di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. dichiarandosi antistatarie”.
Per parte appellata:
“Per i motivi detti, si ritiene che l'appello sia infondato. Se ne chiede dunque il rigetto, con conferma dell'Ordinanza impugnata. Spese rifuse”.
Conclusioni del Procuratore Generale: “Si chiede il rigetto dell'appello, richiamando le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.12.2022, la ricorrente adiva il Parte_1
Tribunale di Venezia chiedendo che, a fronte del silenzio da parte dell'amministrazione resistente, venisse accertato il diritto ad ottenere il ricongiungimento familiare con il proprio marito con rilascio per quest'ultimo del visto di ingresso in Parte_2
Italia.
1.1. Narrava la ricorrente, titolare del permesso di lungo soggiorno, di aver contratto matrimonio civile con il signor in data 12.12.2020 e di avere presentato in data Pt_2
02.03.2022, a mezzo patronato, richiesta al fine di ottenere il nulla osta per il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29, D. Lgs. 286/98 e art. 6 del D.P.R.
394/99 e successive modifiche ed integrazioni, per il coniuge, non presente sul territorio nazionale.
1.2. Deduceva inoltre di non avere avuto dopo molti mesi e neppure a seguito dell'intervento del legale alcun riscontro alla richiesta.
1.3. Lamentava quindi violazione di legge e, stante il superamento del termine di 90 giorni ex art. 29, comma 8, D.lgs. 286/1998, rimetteva al giudice ordinario la valutazione in ordine all'accoglimento della domanda e, quindi, al rilascio del visto di ingresso anche in assenza di nulla osta.
pag. 2/8 1.4. Si costituiva il , contestando ogni avversa pretesa e, richiamandosi ai CP_1 motivi esposti nella relazione della Questura di evidenziava che il marito della CP_1 ricorrente aveva avuto precedenti penali per avere fatto ingresso in Italia con documenti d'identità falsi (fatto del 14.10.2020, pena patteggiata a mesi 11 di di reclusione) e quindi, a seguito di un primo decreto prefettizio d'espulsione notificato il 15.10.2020, per essere rientrato nel territorio nazionale in data 05.02.2022, senza la necessaria autorizzazione al rientro in Italia, ricevendo per tale fatto la condanna penale da parte del Tribunale di Trieste. Instava per il rigetto della domanda.
1.5. Il Giudice di prime cure rigettava la domanda della ricorrente. Gli elementi complessivamente considerati precludevano qualsiasi concreto e serio bilanciamento con gli interessi familiari del reo: “Il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre l'ospitalità. Del resto, la formazione di una famiglia – nel caso di specie si tratta di un vincolo matrimoniale – sul territorio nazionale non può essere tout court garanzia assoluta per il rilascio di nulla osta per il ricongiungimento familiare, dovendosi esaminare la sussistenza di tutti i presupposti per rilasciare il titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio nazionale”.
1.6. Avverso tale ordinanza proponeva appello la sig.ra . Parte_1
I motivi di appello.
2. Con primo e unico motivo, deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. per carenza di motivazione, in quanto il Giudice di prime cure fondava le argomentazioni circa la pericolosità sociale su elementi generici e non univoci, e non teneva in debita considerazione che i reati commessi dal sig. sono connessi Pt_2 all'esistenza di vincoli familiari sul territorio dello Stato italiano (fratello e moglie).
2.1. Deduce, inoltre, che il sig. è soggetto incensurato in patria. Pt_2
2.2. Chiede quindi che, in riforma dell'ordinanza suindicata vengano dichiarati sussistenti i requisiti atti a giustificare il ricongiungimento familiare di Parte_1 con e, per l'effetto, disporre il rilascio del visto di ingresso in Italia, Parte_2 anche in assenza del nulla osta al ricongiungimento familiare in favore del Pt_2
pag. 3/8 2.3. Si è costituito il , resistendo all'avversa domanda. Controparte_1
2.4. Deduce innanzitutto che non può esservi stato alcun automatismo da parte del
Giudice di prime cure rispetto al provvedimento dell'Amministrazione, in quanto non vi era stato alcun provvedimento. La sig.ra ha adito il Giudice ordinario prima di Pt_1 aver ricevuto riscontro della sua istanza.
2.5. Allega come il Giudice abbia esposto compiutamente le ragioni per cui nonostante la formazione di un nucleo familiare in Italia, il non sia meritevole del titolo Pt_2 richiesto.
2.6. Ancora, allega come sia irrilevante che il sia incensurato in patria perché la Pt_2 valutazione delle ragioni di ordine pubblico deve essere svolta con riferimento al Paese ospitante, non a quello di provenienza. Nessun riferimento in tal senso è rinvenibile nel
TU Immigrazione.
2.7. Inoltre, deduce che la volontà di raggiungere il fratello non giustifichi comunque la falsificazione di cui il si è reso responsabile. Pt_2
DIRITTO
1. L'appello è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
1.1. Si discute in questa sede della richiesta di ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. a), D. Lgs. 286/1998, secondo cui “Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni […]”.
1.2. La direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare, direttamente applicabile nel caso di specie poiché normativa self executing, prevede che
“Le misure in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in conformità con l'obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale.
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed i principi riconosciuti in particolare nell'articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. pag. 4/8 E ancora: “Il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la vita familiare. Esso contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita
l'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo d'altra parte di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità, enunciato nel trattato”.
1.3. L'art. 6 della suindicata Direttiva prevede tuttavia che:
“Gli Stati membri possono respingere una domanda di ingresso e soggiorno dei familiari per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica.
Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno di un familiare per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica.
Nell'adottare la pertinente decisione gli Stati membri tengono conto, oltre che dell'articolo 17, della gravità o del tipo di reato contro l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica commesso da un familiare o dei pericoli rappresentati da questa persona”.
1.4. Pertanto, il Giudice deve contemperare la tutela dell'unità familiare con la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico dello Stato.
1.5. Nell'adottare una decisione di diniego all'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, gli Stati tengono conto della gravità o del tipo di reato contro l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica commesso dal familiare o dei pericoli rappresentati da questa persona, ma comunque debbono bilanciare le esigenze di ordine e sicurezza pubblica con quelle di rispetto della vita familiare dell'interessato quale diritto umano fondamentale (art. 17 Direttiva) e dunque prendere nella dovuta considerazione nel contempo la natura e solidità dei vincoli familiari della persona, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociale con il Paese d'origine, secondo il quadro interpretativo offerto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.
1.6. Nel caso di specie, il diniego del nulla osta – e il rigetto della domanda da parte del
Giudice di prime cure – discende dalla valutazione attinente al profilo della sicurezza pubblica.
1.7. La Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente valutato all'attualità la pericolosità sociale di il quale annovera recenti precedenti penali per Parte_2 aver fatto ingresso in Italia con documenti d'identità falsi (fatto del 14.10.2020) e per rientro illegale nel territorio dello Stato ex art. 13, co. 13, D. Lgs. 286/1998 (febbraio pag. 5/8 2022) poiché, dopo essere stato attinto da un primo decreto prefettizio di espulsione notificato in data 15.10.2020 – con divieto di reingresso in Italia per anni 3 –, ha fatto rientro in Italia nel febbraio 2022 riportando condanna da parte del Tribunale di Trieste alla pena di anni 1 e mesi 1 di reclusione.
1.8. La Corte richiama sul punto le motivazioni del Tribunale di Trieste in ordine ai parametri di cui all'art. 133 c.p., in particolare l'intensità del dolo, il fatto che l'ingresso illegale avveniva a distanza di un tempo non considerevole dalla notifica del provvedimento prefettizio (e comunque non a ridosso della scadenza del termine di divieto per il reingresso) e che il precedente penale dal quale risultava gravato l'imputato per il reato di cui all'art. 497 bis c.p. deponeva per la non occasionalità della condotta illecita.
1.9. Ancora, condivisibilmente, i fatti in discussione in quel procedimento costituiscono una nuova e recente manifestazione di quell'atteggiamento di indifferenza e avversione verso le leggi dell'ordinamento dello Stato italiano che il aveva già più volte Pt_2 manifestato in passato, certamente sintomatici di una maggiore capacità a delinquere del colpevole, di una accresciuta pericolosità sociale dello stesso, nonché di una persistente insensibilità all'effetto deterrente delle pene precedentemente inflitte (Cass. Sez. IV.
23/04/2009, n. 21523).
1.10. Pertanto, non può essere accolta la doglianza della ricorrente sussistendo motivi ostativi all'accoglimento, con particolare riferimento alla tutela della sicurezza dello
Stato ai sensi dell'art. 4, c.3, del D. Lgs. n. 286/1998, in quanto il richiedente deve ritenersi una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, per le gravi condotte recidivanti sopra evidenziate, commesse in epoca prossima alla presentazione della domanda e quindi per la sua attuale pericolosità sociale.
2. Posto tutto quanto anzidetto, il ragionamento del Giudice di prime cure viene in questa sede corroborato anche da un'ulteriore considerazione, relativa all'effettività e genuinità del vincolo matrimoniale.
2.1. È necessario richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari non implica il requisito della convivenza effettiva tra i coniugi e, tantomeno, quello del pregresso regolare soggiorno del richiedente, salve le conseguenze dell'accertamento di un matrimonio pag. 6/8 fittizio o di convenienza ai sensi del D. Lgs. 286 del 1998, art. 30, comma 1-bis (cfr.
Cass. sez. I, n. 6747/2012; Cass., Sez. I, n. 5378/2020; Cass. Sez. I, n. 10925/2019).
2.2. Secondo il disposto dell'art. 30, comma 1-bis, cit., deve qualificarsi fittizio il matrimonio celebrato al solo scopo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.
2.3. Alla luce delle difficoltà riscontrate dagli Stati membri nell'individuare i casi di matrimoni fittizi e nello svolgere le relative indagini, la Commissione Europea ha elaborato delle Linee Guida (Comunicazione della Commissione del 26 settembre 2014,
n. 604) contenenti una serie di criteri indicativi in forza dei quali è possibile escludere o inferire un abuso dell'istituto matrimoniale.
2.4. Essi tengono conto della circostanza per cui il cittadino straniero non avrebbe avuto difficoltà ad ottenere da solo il diritto di soggiorno, del fatto che la coppia stava insieme da molto tempo, aveva un domicilio comune, aveva assunto o meno un importante impegno giuridico-finanziario (per esempio un'ipoteca per l'acquisto di una casa), nonché della durata del matrimonio.
2.5. La Commissione ha anche redatto un Manuale contente i c.d. “indizi di abuso” che fanno ragionevolmente presumere la natura fittizia del matrimonio, quali l'entrata o il soggiorno irregolare del cittadino straniero nello Stato membro, la mancanza di incontro personale dei coniugi prima della celebrazione, la corresponsione di una somma di denaro od altre utilità e la mancata convivenza dopo il matrimonio (Cass. Civ. Sez. I, n.
6747/2021).
2.6. Premesso il quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, deve rilevarsi che, nel caso di specie, risulta integrata anche la prova presuntiva del carattere non effettivo del legame matrimoniale, stante la mancanza di alcuna allegazione ad opera della ricorrente in primo grado, la quale, oltre a produrre il certificato di matrimonio (doc. n.
1), nulla ha precisato circa la natura della relazione nel periodo pre e post matrimoniale.
2.7. A fronte dell'elemento indiziario molto forte – quale le entrate irregolari del Pt_2 in epoca prossima al matrimonio – l'appellante non ha allegato né provato la genuinità ed effettività del legame matrimoniale, che appare verosimilmente strumentale all'ottenimento del permesso di soggiorno a favore del con evidente violazione Pt_2 dei diritti comunitari. pag. 7/8 2.8. Pertanto, va confermata l'ordinanza emessa in prime cure in questa sede impugnata.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in parte dispositiva secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 e succ. modifiche (valore indeterminato, complessità bassa, fasi di studio, introduttiva e di decisione).
3.1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia – Sezione specializzata
[...]
Immigrazione, emessa in data 07.05.2024 suindicata così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'ordinanza del Tribunale di Venezia –
Sezione specializzata Immigrazione, emessa in data 07.05.2024;
2. condanna parte appellante al pagamento in favore delle parti Parte_1 appellate e di delle spese del presente Controparte_1 CP_1 CP_1 grado del giudizio, liquidate in complessivi €3.473,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott. Luca Boccuni
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 937/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OR AM appellante e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA appellati
e con l'intervento del Procuratore Generale di Venezia oggetto: nulla osta ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 286/1998- appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia, sezione specializzata immigrazione, del 7.5.2024
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Nel merito: in riforma dell'ordinanza emessa nell'ambito del procedimento
R.G.10967/2022 in data 7/5/2024, dichiarare sussistenti i requisiti di cui all'art.29
D.lgs286/98 atti a giustificare il ricongiungimento familiare di nata in Parte_1
Moldavia il 5/11/1980 con il signor e per l'effetto disporre il rilascio del Parte_2 visto di ingresso in Italia, anche in assenza del nulla osta al ricongiungimento familiare, in favore di nato il [...] in [...] vittoria di compensi e Parte_2 spese non riscossi per entrambi i gradi del giudizio di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. dichiarandosi antistatarie”.
Per parte appellata:
“Per i motivi detti, si ritiene che l'appello sia infondato. Se ne chiede dunque il rigetto, con conferma dell'Ordinanza impugnata. Spese rifuse”.
Conclusioni del Procuratore Generale: “Si chiede il rigetto dell'appello, richiamando le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.12.2022, la ricorrente adiva il Parte_1
Tribunale di Venezia chiedendo che, a fronte del silenzio da parte dell'amministrazione resistente, venisse accertato il diritto ad ottenere il ricongiungimento familiare con il proprio marito con rilascio per quest'ultimo del visto di ingresso in Parte_2
Italia.
1.1. Narrava la ricorrente, titolare del permesso di lungo soggiorno, di aver contratto matrimonio civile con il signor in data 12.12.2020 e di avere presentato in data Pt_2
02.03.2022, a mezzo patronato, richiesta al fine di ottenere il nulla osta per il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29, D. Lgs. 286/98 e art. 6 del D.P.R.
394/99 e successive modifiche ed integrazioni, per il coniuge, non presente sul territorio nazionale.
1.2. Deduceva inoltre di non avere avuto dopo molti mesi e neppure a seguito dell'intervento del legale alcun riscontro alla richiesta.
1.3. Lamentava quindi violazione di legge e, stante il superamento del termine di 90 giorni ex art. 29, comma 8, D.lgs. 286/1998, rimetteva al giudice ordinario la valutazione in ordine all'accoglimento della domanda e, quindi, al rilascio del visto di ingresso anche in assenza di nulla osta.
pag. 2/8 1.4. Si costituiva il , contestando ogni avversa pretesa e, richiamandosi ai CP_1 motivi esposti nella relazione della Questura di evidenziava che il marito della CP_1 ricorrente aveva avuto precedenti penali per avere fatto ingresso in Italia con documenti d'identità falsi (fatto del 14.10.2020, pena patteggiata a mesi 11 di di reclusione) e quindi, a seguito di un primo decreto prefettizio d'espulsione notificato il 15.10.2020, per essere rientrato nel territorio nazionale in data 05.02.2022, senza la necessaria autorizzazione al rientro in Italia, ricevendo per tale fatto la condanna penale da parte del Tribunale di Trieste. Instava per il rigetto della domanda.
1.5. Il Giudice di prime cure rigettava la domanda della ricorrente. Gli elementi complessivamente considerati precludevano qualsiasi concreto e serio bilanciamento con gli interessi familiari del reo: “Il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre l'ospitalità. Del resto, la formazione di una famiglia – nel caso di specie si tratta di un vincolo matrimoniale – sul territorio nazionale non può essere tout court garanzia assoluta per il rilascio di nulla osta per il ricongiungimento familiare, dovendosi esaminare la sussistenza di tutti i presupposti per rilasciare il titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio nazionale”.
1.6. Avverso tale ordinanza proponeva appello la sig.ra . Parte_1
I motivi di appello.
2. Con primo e unico motivo, deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. per carenza di motivazione, in quanto il Giudice di prime cure fondava le argomentazioni circa la pericolosità sociale su elementi generici e non univoci, e non teneva in debita considerazione che i reati commessi dal sig. sono connessi Pt_2 all'esistenza di vincoli familiari sul territorio dello Stato italiano (fratello e moglie).
2.1. Deduce, inoltre, che il sig. è soggetto incensurato in patria. Pt_2
2.2. Chiede quindi che, in riforma dell'ordinanza suindicata vengano dichiarati sussistenti i requisiti atti a giustificare il ricongiungimento familiare di Parte_1 con e, per l'effetto, disporre il rilascio del visto di ingresso in Italia, Parte_2 anche in assenza del nulla osta al ricongiungimento familiare in favore del Pt_2
pag. 3/8 2.3. Si è costituito il , resistendo all'avversa domanda. Controparte_1
2.4. Deduce innanzitutto che non può esservi stato alcun automatismo da parte del
Giudice di prime cure rispetto al provvedimento dell'Amministrazione, in quanto non vi era stato alcun provvedimento. La sig.ra ha adito il Giudice ordinario prima di Pt_1 aver ricevuto riscontro della sua istanza.
2.5. Allega come il Giudice abbia esposto compiutamente le ragioni per cui nonostante la formazione di un nucleo familiare in Italia, il non sia meritevole del titolo Pt_2 richiesto.
2.6. Ancora, allega come sia irrilevante che il sia incensurato in patria perché la Pt_2 valutazione delle ragioni di ordine pubblico deve essere svolta con riferimento al Paese ospitante, non a quello di provenienza. Nessun riferimento in tal senso è rinvenibile nel
TU Immigrazione.
2.7. Inoltre, deduce che la volontà di raggiungere il fratello non giustifichi comunque la falsificazione di cui il si è reso responsabile. Pt_2
DIRITTO
1. L'appello è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
1.1. Si discute in questa sede della richiesta di ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. a), D. Lgs. 286/1998, secondo cui “Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni […]”.
1.2. La direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare, direttamente applicabile nel caso di specie poiché normativa self executing, prevede che
“Le misure in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in conformità con l'obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale.
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed i principi riconosciuti in particolare nell'articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. pag. 4/8 E ancora: “Il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la vita familiare. Esso contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita
l'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo d'altra parte di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità, enunciato nel trattato”.
1.3. L'art. 6 della suindicata Direttiva prevede tuttavia che:
“Gli Stati membri possono respingere una domanda di ingresso e soggiorno dei familiari per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica.
Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno di un familiare per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica.
Nell'adottare la pertinente decisione gli Stati membri tengono conto, oltre che dell'articolo 17, della gravità o del tipo di reato contro l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica commesso da un familiare o dei pericoli rappresentati da questa persona”.
1.4. Pertanto, il Giudice deve contemperare la tutela dell'unità familiare con la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico dello Stato.
1.5. Nell'adottare una decisione di diniego all'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, gli Stati tengono conto della gravità o del tipo di reato contro l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica commesso dal familiare o dei pericoli rappresentati da questa persona, ma comunque debbono bilanciare le esigenze di ordine e sicurezza pubblica con quelle di rispetto della vita familiare dell'interessato quale diritto umano fondamentale (art. 17 Direttiva) e dunque prendere nella dovuta considerazione nel contempo la natura e solidità dei vincoli familiari della persona, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociale con il Paese d'origine, secondo il quadro interpretativo offerto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.
1.6. Nel caso di specie, il diniego del nulla osta – e il rigetto della domanda da parte del
Giudice di prime cure – discende dalla valutazione attinente al profilo della sicurezza pubblica.
1.7. La Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente valutato all'attualità la pericolosità sociale di il quale annovera recenti precedenti penali per Parte_2 aver fatto ingresso in Italia con documenti d'identità falsi (fatto del 14.10.2020) e per rientro illegale nel territorio dello Stato ex art. 13, co. 13, D. Lgs. 286/1998 (febbraio pag. 5/8 2022) poiché, dopo essere stato attinto da un primo decreto prefettizio di espulsione notificato in data 15.10.2020 – con divieto di reingresso in Italia per anni 3 –, ha fatto rientro in Italia nel febbraio 2022 riportando condanna da parte del Tribunale di Trieste alla pena di anni 1 e mesi 1 di reclusione.
1.8. La Corte richiama sul punto le motivazioni del Tribunale di Trieste in ordine ai parametri di cui all'art. 133 c.p., in particolare l'intensità del dolo, il fatto che l'ingresso illegale avveniva a distanza di un tempo non considerevole dalla notifica del provvedimento prefettizio (e comunque non a ridosso della scadenza del termine di divieto per il reingresso) e che il precedente penale dal quale risultava gravato l'imputato per il reato di cui all'art. 497 bis c.p. deponeva per la non occasionalità della condotta illecita.
1.9. Ancora, condivisibilmente, i fatti in discussione in quel procedimento costituiscono una nuova e recente manifestazione di quell'atteggiamento di indifferenza e avversione verso le leggi dell'ordinamento dello Stato italiano che il aveva già più volte Pt_2 manifestato in passato, certamente sintomatici di una maggiore capacità a delinquere del colpevole, di una accresciuta pericolosità sociale dello stesso, nonché di una persistente insensibilità all'effetto deterrente delle pene precedentemente inflitte (Cass. Sez. IV.
23/04/2009, n. 21523).
1.10. Pertanto, non può essere accolta la doglianza della ricorrente sussistendo motivi ostativi all'accoglimento, con particolare riferimento alla tutela della sicurezza dello
Stato ai sensi dell'art. 4, c.3, del D. Lgs. n. 286/1998, in quanto il richiedente deve ritenersi una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, per le gravi condotte recidivanti sopra evidenziate, commesse in epoca prossima alla presentazione della domanda e quindi per la sua attuale pericolosità sociale.
2. Posto tutto quanto anzidetto, il ragionamento del Giudice di prime cure viene in questa sede corroborato anche da un'ulteriore considerazione, relativa all'effettività e genuinità del vincolo matrimoniale.
2.1. È necessario richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari non implica il requisito della convivenza effettiva tra i coniugi e, tantomeno, quello del pregresso regolare soggiorno del richiedente, salve le conseguenze dell'accertamento di un matrimonio pag. 6/8 fittizio o di convenienza ai sensi del D. Lgs. 286 del 1998, art. 30, comma 1-bis (cfr.
Cass. sez. I, n. 6747/2012; Cass., Sez. I, n. 5378/2020; Cass. Sez. I, n. 10925/2019).
2.2. Secondo il disposto dell'art. 30, comma 1-bis, cit., deve qualificarsi fittizio il matrimonio celebrato al solo scopo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.
2.3. Alla luce delle difficoltà riscontrate dagli Stati membri nell'individuare i casi di matrimoni fittizi e nello svolgere le relative indagini, la Commissione Europea ha elaborato delle Linee Guida (Comunicazione della Commissione del 26 settembre 2014,
n. 604) contenenti una serie di criteri indicativi in forza dei quali è possibile escludere o inferire un abuso dell'istituto matrimoniale.
2.4. Essi tengono conto della circostanza per cui il cittadino straniero non avrebbe avuto difficoltà ad ottenere da solo il diritto di soggiorno, del fatto che la coppia stava insieme da molto tempo, aveva un domicilio comune, aveva assunto o meno un importante impegno giuridico-finanziario (per esempio un'ipoteca per l'acquisto di una casa), nonché della durata del matrimonio.
2.5. La Commissione ha anche redatto un Manuale contente i c.d. “indizi di abuso” che fanno ragionevolmente presumere la natura fittizia del matrimonio, quali l'entrata o il soggiorno irregolare del cittadino straniero nello Stato membro, la mancanza di incontro personale dei coniugi prima della celebrazione, la corresponsione di una somma di denaro od altre utilità e la mancata convivenza dopo il matrimonio (Cass. Civ. Sez. I, n.
6747/2021).
2.6. Premesso il quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, deve rilevarsi che, nel caso di specie, risulta integrata anche la prova presuntiva del carattere non effettivo del legame matrimoniale, stante la mancanza di alcuna allegazione ad opera della ricorrente in primo grado, la quale, oltre a produrre il certificato di matrimonio (doc. n.
1), nulla ha precisato circa la natura della relazione nel periodo pre e post matrimoniale.
2.7. A fronte dell'elemento indiziario molto forte – quale le entrate irregolari del Pt_2 in epoca prossima al matrimonio – l'appellante non ha allegato né provato la genuinità ed effettività del legame matrimoniale, che appare verosimilmente strumentale all'ottenimento del permesso di soggiorno a favore del con evidente violazione Pt_2 dei diritti comunitari. pag. 7/8 2.8. Pertanto, va confermata l'ordinanza emessa in prime cure in questa sede impugnata.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in parte dispositiva secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 e succ. modifiche (valore indeterminato, complessità bassa, fasi di studio, introduttiva e di decisione).
3.1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia – Sezione specializzata
[...]
Immigrazione, emessa in data 07.05.2024 suindicata così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'ordinanza del Tribunale di Venezia –
Sezione specializzata Immigrazione, emessa in data 07.05.2024;
2. condanna parte appellante al pagamento in favore delle parti Parte_1 appellate e di delle spese del presente Controparte_1 CP_1 CP_1 grado del giudizio, liquidate in complessivi €3.473,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott. Luca Boccuni
pag. 8/8