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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 539/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5224/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 684 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Nessuna delle parti è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento n. 684 del 12/12/2023 del Comune di Palagonia, notificato il 18.3.2024 e relativo all'omesso pagamento imposta TARI per l'anno 2014, per un importo complessivo pari ad € 303,00, comprensivo di sanzioni e interessi.
A sostegno del ricorso, eccepisce la prescrizione del tributo e la decadenza dell'azione di accertamento.
Il Comune di Palagonia non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'avviso di accertamento oggetto di controversia, relativo a tributo per l'anno di imposta 2014, venne infatti notificato il 18.3.2024 - ossia ben oltre il termine di prescrizione quinquennale del tributo e del termine di decadenza fissato per i tributi locali dall'art. 1, comma 161 L. 27 Dicembre 2006, n. 296.
La mancata costituzione in giudizio del Comune di Palagonia, infatti, non consente di verificare se sia mai stato notificato al contribuente un atto validamente interruttivo della prescrizione.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Palagonia al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 300,00 oltre accessori in misura di legge e refusione del CUT, in favore di parte ricorrente. Così deciso in Catania il 12 gennaio 2026 Il giudice monocratico Francesco
Testa
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5224/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 684 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Nessuna delle parti è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento n. 684 del 12/12/2023 del Comune di Palagonia, notificato il 18.3.2024 e relativo all'omesso pagamento imposta TARI per l'anno 2014, per un importo complessivo pari ad € 303,00, comprensivo di sanzioni e interessi.
A sostegno del ricorso, eccepisce la prescrizione del tributo e la decadenza dell'azione di accertamento.
Il Comune di Palagonia non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'avviso di accertamento oggetto di controversia, relativo a tributo per l'anno di imposta 2014, venne infatti notificato il 18.3.2024 - ossia ben oltre il termine di prescrizione quinquennale del tributo e del termine di decadenza fissato per i tributi locali dall'art. 1, comma 161 L. 27 Dicembre 2006, n. 296.
La mancata costituzione in giudizio del Comune di Palagonia, infatti, non consente di verificare se sia mai stato notificato al contribuente un atto validamente interruttivo della prescrizione.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Palagonia al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 300,00 oltre accessori in misura di legge e refusione del CUT, in favore di parte ricorrente. Così deciso in Catania il 12 gennaio 2026 Il giudice monocratico Francesco
Testa