TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/11/2025, n. 4239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4239 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3332/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela VE, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 11.11.2025, ai sensi, da ultimo, dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 3332/2025
1 TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
), C.F._1
rappr. e dif. dall'Avv. Michele Dicuonzo (c.f. C.F._2
[...]
- ricorrente -
E
, CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Patarnello
- resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 11.03.2025, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentir CP_1
accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' invocando la cessazione della materia del contendere. CP_1
Rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui
2 quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice, trattata la controversia ai sensi dell'art. 221 D.L. n.
34/2020, conv. in l. n. 77/2020, previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa veniva decisa.
Ebbene, in corso di causa è emerso che l ha corrisposto CP_1
integralmente la prestazione oggetto del ricorso. Pertanto, è chiaramente venuto meno l'interesse alla prosecuzione del presente giudizio, ditalché non può che dichiararsi cessata la materia del contendere. L'istante, infatti, ha chiaramente evidenziato di essere integralmente soddisfatto dall'intervenuta liquidazione. Si rammenta che l'istituto della cessazione della materia del contendere non ha, com'è noto, fondamento testuale, ma è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale e va dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che determini l'impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Essa, infatti elimina - con la ragione del contendere - l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice - che integra, appunto, l'interesse ad agire e contraddire, da accertare in relazione all'azione ed alle eccezioni
(o, comunque, alle difese) fatte valere - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (si vedano, per tutte, le sentenze n. 1048, 368/2000, 4918/98 delle Sezioni
Unite, n. 14194, 14775, 6395/2004, 16987, 12844, 8478, 8200,
3122/2003 di sezioni semplici) - si verifica tutte le volte in cui venga meno - con la materia controversa - qualsiasi posizione di
3 contrasto tra le parti, ma non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale(si veda anche Cass. n.
6113/2005).
E' proprio il caso che ricorre nella specie.
Infatti, in corso di causa è emersa la circostanza dell'integrale pagamento della prestazione per cui è causa. Ricorrono, pertanto, tutti gli elementi tipici che caratterizzano l'istituto in parola. Ne consegue che la pronuncia deve rivestire la forma della sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda, ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti posti dalla disciplina delle impugnazioni (si veda Cass.
n. 8000/1990).
Nessun dubbio sussiste sul fatto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere possa essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cass. n. 19568/2017). Del resto, per orientamento giurisprudenziale consolidato, la cessazione della materia del contendere - non costituendo oggetto di eccezione in senso proprio - è rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni (Cass., Sez. 1, n.
4883 del 07/03/2006; Sez. 6 - 3, n. 8903 del 04/05/2016) “e,
d'altra parte, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis (Cass., Sez. U, n. 10531 del
07/05/2013)” (così Cass. n. 10728/2017).
4 Le spese di lite vanno poste a carico dell in considerazione CP_1
del fatto che il soddisfacimento della pretesa è avvenuto pacificamente in corso di causa (successivamente alla notifica del ricorso).
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a pagare, in favore della parte ricorrente, le CP_1
spese di lite che liquida in complessivi euro 1.865,00, oltre accessori di legge e di tariffa e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 11.11.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela VE
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela VE, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 11.11.2025, ai sensi, da ultimo, dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 3332/2025
1 TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
), C.F._1
rappr. e dif. dall'Avv. Michele Dicuonzo (c.f. C.F._2
[...]
- ricorrente -
E
, CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Patarnello
- resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 11.03.2025, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentir CP_1
accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' invocando la cessazione della materia del contendere. CP_1
Rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui
2 quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice, trattata la controversia ai sensi dell'art. 221 D.L. n.
34/2020, conv. in l. n. 77/2020, previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa veniva decisa.
Ebbene, in corso di causa è emerso che l ha corrisposto CP_1
integralmente la prestazione oggetto del ricorso. Pertanto, è chiaramente venuto meno l'interesse alla prosecuzione del presente giudizio, ditalché non può che dichiararsi cessata la materia del contendere. L'istante, infatti, ha chiaramente evidenziato di essere integralmente soddisfatto dall'intervenuta liquidazione. Si rammenta che l'istituto della cessazione della materia del contendere non ha, com'è noto, fondamento testuale, ma è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale e va dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che determini l'impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Essa, infatti elimina - con la ragione del contendere - l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice - che integra, appunto, l'interesse ad agire e contraddire, da accertare in relazione all'azione ed alle eccezioni
(o, comunque, alle difese) fatte valere - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (si vedano, per tutte, le sentenze n. 1048, 368/2000, 4918/98 delle Sezioni
Unite, n. 14194, 14775, 6395/2004, 16987, 12844, 8478, 8200,
3122/2003 di sezioni semplici) - si verifica tutte le volte in cui venga meno - con la materia controversa - qualsiasi posizione di
3 contrasto tra le parti, ma non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale(si veda anche Cass. n.
6113/2005).
E' proprio il caso che ricorre nella specie.
Infatti, in corso di causa è emersa la circostanza dell'integrale pagamento della prestazione per cui è causa. Ricorrono, pertanto, tutti gli elementi tipici che caratterizzano l'istituto in parola. Ne consegue che la pronuncia deve rivestire la forma della sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda, ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti posti dalla disciplina delle impugnazioni (si veda Cass.
n. 8000/1990).
Nessun dubbio sussiste sul fatto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere possa essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cass. n. 19568/2017). Del resto, per orientamento giurisprudenziale consolidato, la cessazione della materia del contendere - non costituendo oggetto di eccezione in senso proprio - è rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni (Cass., Sez. 1, n.
4883 del 07/03/2006; Sez. 6 - 3, n. 8903 del 04/05/2016) “e,
d'altra parte, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis (Cass., Sez. U, n. 10531 del
07/05/2013)” (così Cass. n. 10728/2017).
4 Le spese di lite vanno poste a carico dell in considerazione CP_1
del fatto che il soddisfacimento della pretesa è avvenuto pacificamente in corso di causa (successivamente alla notifica del ricorso).
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a pagare, in favore della parte ricorrente, le CP_1
spese di lite che liquida in complessivi euro 1.865,00, oltre accessori di legge e di tariffa e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 11.11.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela VE
5