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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/12/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1247/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1247/2020 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RO, via F. Paglia n. 31, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Marcello, che la rappresenta e difende per procura in atti;
OPPONENTE contro
P.I. e cod. fisc.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Milazzo, Via Fiumarella n. 92, presso lo studio dell'Avv. Andrea Gitto, che la rappresenta e difende per procura in atti;
OPPOSTA
e
(cod. fisc.: e P.I. ), elettivamente domiciliata in CP_3 P.IVA_3 P.IVA_4
Misterbianco (CT), via Basilicata n. 29, rappresentata e difesa, dall'Avv. Elda Maria Elisabetta
Toscano per procura in atti.
ZA MA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. del 26.09.2020, la ha Controparte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 279/2020 – con contestuale chiamata in causa del terzo – per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) revocare e/o annullare il CP_3 decreto ingiuntivo n. 279/2020 del 21.07.2020, oggi opposto, e conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente alla per le causali di cui al decreto CP_2
pagina 1 di 4 N. R.G. 1247/2020 ingiuntivo de quo, non essendo il credito, certo, liquido ed esigibile e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione”, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in resistenza la instando – previa concessione della provvisoria esecuzione CP_2 del D.I. opposto ex art. 648 c.p.c. “in forza del riconoscimento del debito da parte della CP_1 nell'ammontare, in virtù del documento “Compensazione Partite” datato 30/12/2019 e – comunque - non fondandosi l'opposizione su prova scritta e/o di pronta soluzione” – per il rigetto della pretesa, con la conferma del D.I. n. 279/2020 opposto e la vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa di risposta del 29.11.2021, si costituiva la terza chiamata chiedendo – previa CP_3 declaratoria del difetto di legittimazione passiva – il rigetto della domanda attorea in manleva e a
“qualsivoglia titolo invocata… non sussistendo alcun obbligo contrattuale di tale natura a carico della stazione appaltante per le obbligazioni assunte dall'appaltatore nei confronti dei propri fornitori”, con condanna alle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. con ordinanza del 09.12.2021, con successiva ordinanza dell'11.03.2023 il Giudice istruttore rigettava le richieste di prova orale articolate dalle parti e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10.12.2025, precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene definita ai sensi dell'art. 281 secxies
c.p.c..
Ciò premesso, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, deve rilevarsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
In punto di diritto, va rammentato che la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione.
Nell'odierna fattispecie, deve darsi atto che la cessazione della materia del contendere – nei termini anzidetti – risulta per tabulas sia dalle dichiarazioni rese dalle parti e dalla documentazione versata in atti.
In particolare, con le note di trattazione scritta depositate il 10.1.2024 parte opponente ha rappresentato che “all'esito dell'ordinanza del 9.12.2021 con la quale codesto giudicante ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 279/2020, oggi opposto, la ha provveduto con bonifico CP_1 del 26.01.2022 a versare, a saldo, in favore dell'opposta la somma di € 135.827,42, CP_2 ricevendo ampia quietanza” – all'uopo documentando il bonifico del 26.1.2022, in uno al deposito pagina 2 di 4 N. R.G. 1247/2020 della quietanza liberatoria della con cui la creditrice – rinunciando all'iscrizione a ruolo CP_2 del pignoramento notificato alla di RO (terzo pignorato) in data 18.1.2022, Controparte_4 con citazione per l'udienza del 9.3.2022 dinanzi al Tribunale di RO, e alla relativa procedura esecutiva – ha dichiarato di non avere null'altro a pretendere dalla debitrice opponente, salvo le “spese di registrazione del d.i. provvisoriamente esecutivo che rimangono a carico della . CP_1
A fronte della corrispondente richiesta, riconducibile alla difesa della creditrice opposta, cristallizzata nelle note di trattazione scritta depositate il 07.11.2025 “la non si oppone alla CP_2 dichiarazione di cessata materia del contendere, ma chiede la condanna della I.C.G. alle spese e compensi di lite, con distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario, attesa la manifesta soccombenza “virtuale” della opponente, secondo i parametri correnti, tenuto conto del valore della causa (credito ingiunto di € 111.207,82, oltre interessi al tasso)”.
Di conseguenza, alla luce delle suddette circostanze e delle richieste delle parti costituite, deve in conclusione dichiararsi la cessazione della materia del contendere, pronuncia che impone anche la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ed invero, per come rilevato anche da recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 8428/2014): “la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con specifico riferimento alla opposizione a decreto ingiuntivo, la prevalente giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio intende prestare adesione, non ravvisando valide ragioni per discostarsene, ha affermato che nel relativo giudizio – che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza – la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (v., tra le altre, Cass. SS.UU., sent. n. 7448 del 1993, e, successivamente, le sentenze n.
5074 del 1999, n. 4531 del 2000; contra, in precedenza, Cass. sent. n. 12521 del 1998 e n. 4804 del
1992)”.
pagina 3 di 4 N. R.G. 1247/2020
Tanto premesso, va precisato che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere impone, ai fini del giudizio sulla distribuzione dell'onere delle spese processuali, la valutazione della soccombenza virtuale, dovendosi stabilire se l'opposizione promossa risultasse oppure no fondata in relazione alla situazione di fatto esistente all'epoca della proposizione della stessa (cfr. ex multis, Cass.
29/11/2016 n. 24234; con specifico riferimento ad una fattispecie analoga a quella che occupa, “il pagamento della somma ingiunta comporta – effettivamente – la necessaria revoca del decreto da parte del giudice dell'opposizione e la conseguente regolamentazione delle spese processuali (anche per la fase monitoria) secondo il principio della soccombenza virtuale, avuto riguardo alla fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento temporale alla data di emissione del decreto” – v. ex plurimis, cfr. Cass. civ., 10.4.2014, n. 8428).
Ebbene, dal compendio assertivo e probatorio versato in atti, non pare emergere la fondatezza dei motivi di opposizione e della chiamata di terzo formulati dalla ex art. 645 c.p.c., CP_1 circostanza che risulta confermata dall'integrale pagamento della pretesa del creditore opposto.
Le spese dell'odierno giudizio seguono, dunque, la soccombenza virtuale e vanno poste a carico di parte opponente nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della limitata attività afferente alla fase decisionale - secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1247/2020, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente alla refusione, in favore della delle spese di lite, che CP_2 liquida per ciascuna in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore, Avv. Andrea Gitto, dichiaratosi antistatario;
- condanna l'opponente alla refusione, in favore della delle spese di lite, che liquida CP_3 per ciascuna in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 10.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1247/2020 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RO, via F. Paglia n. 31, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Marcello, che la rappresenta e difende per procura in atti;
OPPONENTE contro
P.I. e cod. fisc.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Milazzo, Via Fiumarella n. 92, presso lo studio dell'Avv. Andrea Gitto, che la rappresenta e difende per procura in atti;
OPPOSTA
e
(cod. fisc.: e P.I. ), elettivamente domiciliata in CP_3 P.IVA_3 P.IVA_4
Misterbianco (CT), via Basilicata n. 29, rappresentata e difesa, dall'Avv. Elda Maria Elisabetta
Toscano per procura in atti.
ZA MA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. del 26.09.2020, la ha Controparte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 279/2020 – con contestuale chiamata in causa del terzo – per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) revocare e/o annullare il CP_3 decreto ingiuntivo n. 279/2020 del 21.07.2020, oggi opposto, e conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente alla per le causali di cui al decreto CP_2
pagina 1 di 4 N. R.G. 1247/2020 ingiuntivo de quo, non essendo il credito, certo, liquido ed esigibile e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione”, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in resistenza la instando – previa concessione della provvisoria esecuzione CP_2 del D.I. opposto ex art. 648 c.p.c. “in forza del riconoscimento del debito da parte della CP_1 nell'ammontare, in virtù del documento “Compensazione Partite” datato 30/12/2019 e – comunque - non fondandosi l'opposizione su prova scritta e/o di pronta soluzione” – per il rigetto della pretesa, con la conferma del D.I. n. 279/2020 opposto e la vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa di risposta del 29.11.2021, si costituiva la terza chiamata chiedendo – previa CP_3 declaratoria del difetto di legittimazione passiva – il rigetto della domanda attorea in manleva e a
“qualsivoglia titolo invocata… non sussistendo alcun obbligo contrattuale di tale natura a carico della stazione appaltante per le obbligazioni assunte dall'appaltatore nei confronti dei propri fornitori”, con condanna alle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. con ordinanza del 09.12.2021, con successiva ordinanza dell'11.03.2023 il Giudice istruttore rigettava le richieste di prova orale articolate dalle parti e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10.12.2025, precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene definita ai sensi dell'art. 281 secxies
c.p.c..
Ciò premesso, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, deve rilevarsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
In punto di diritto, va rammentato che la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione.
Nell'odierna fattispecie, deve darsi atto che la cessazione della materia del contendere – nei termini anzidetti – risulta per tabulas sia dalle dichiarazioni rese dalle parti e dalla documentazione versata in atti.
In particolare, con le note di trattazione scritta depositate il 10.1.2024 parte opponente ha rappresentato che “all'esito dell'ordinanza del 9.12.2021 con la quale codesto giudicante ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 279/2020, oggi opposto, la ha provveduto con bonifico CP_1 del 26.01.2022 a versare, a saldo, in favore dell'opposta la somma di € 135.827,42, CP_2 ricevendo ampia quietanza” – all'uopo documentando il bonifico del 26.1.2022, in uno al deposito pagina 2 di 4 N. R.G. 1247/2020 della quietanza liberatoria della con cui la creditrice – rinunciando all'iscrizione a ruolo CP_2 del pignoramento notificato alla di RO (terzo pignorato) in data 18.1.2022, Controparte_4 con citazione per l'udienza del 9.3.2022 dinanzi al Tribunale di RO, e alla relativa procedura esecutiva – ha dichiarato di non avere null'altro a pretendere dalla debitrice opponente, salvo le “spese di registrazione del d.i. provvisoriamente esecutivo che rimangono a carico della . CP_1
A fronte della corrispondente richiesta, riconducibile alla difesa della creditrice opposta, cristallizzata nelle note di trattazione scritta depositate il 07.11.2025 “la non si oppone alla CP_2 dichiarazione di cessata materia del contendere, ma chiede la condanna della I.C.G. alle spese e compensi di lite, con distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario, attesa la manifesta soccombenza “virtuale” della opponente, secondo i parametri correnti, tenuto conto del valore della causa (credito ingiunto di € 111.207,82, oltre interessi al tasso)”.
Di conseguenza, alla luce delle suddette circostanze e delle richieste delle parti costituite, deve in conclusione dichiararsi la cessazione della materia del contendere, pronuncia che impone anche la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ed invero, per come rilevato anche da recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 8428/2014): “la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con specifico riferimento alla opposizione a decreto ingiuntivo, la prevalente giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio intende prestare adesione, non ravvisando valide ragioni per discostarsene, ha affermato che nel relativo giudizio – che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza – la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (v., tra le altre, Cass. SS.UU., sent. n. 7448 del 1993, e, successivamente, le sentenze n.
5074 del 1999, n. 4531 del 2000; contra, in precedenza, Cass. sent. n. 12521 del 1998 e n. 4804 del
1992)”.
pagina 3 di 4 N. R.G. 1247/2020
Tanto premesso, va precisato che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere impone, ai fini del giudizio sulla distribuzione dell'onere delle spese processuali, la valutazione della soccombenza virtuale, dovendosi stabilire se l'opposizione promossa risultasse oppure no fondata in relazione alla situazione di fatto esistente all'epoca della proposizione della stessa (cfr. ex multis, Cass.
29/11/2016 n. 24234; con specifico riferimento ad una fattispecie analoga a quella che occupa, “il pagamento della somma ingiunta comporta – effettivamente – la necessaria revoca del decreto da parte del giudice dell'opposizione e la conseguente regolamentazione delle spese processuali (anche per la fase monitoria) secondo il principio della soccombenza virtuale, avuto riguardo alla fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento temporale alla data di emissione del decreto” – v. ex plurimis, cfr. Cass. civ., 10.4.2014, n. 8428).
Ebbene, dal compendio assertivo e probatorio versato in atti, non pare emergere la fondatezza dei motivi di opposizione e della chiamata di terzo formulati dalla ex art. 645 c.p.c., CP_1 circostanza che risulta confermata dall'integrale pagamento della pretesa del creditore opposto.
Le spese dell'odierno giudizio seguono, dunque, la soccombenza virtuale e vanno poste a carico di parte opponente nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della limitata attività afferente alla fase decisionale - secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1247/2020, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente alla refusione, in favore della delle spese di lite, che CP_2 liquida per ciascuna in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore, Avv. Andrea Gitto, dichiaratosi antistatario;
- condanna l'opponente alla refusione, in favore della delle spese di lite, che liquida CP_3 per ciascuna in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 10.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia pagina 4 di 4