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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 21 Gennaio 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5002 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, residente a [...], ed elettivamente domiciliato in Catania, via Etnea n. 221,
[...] presso lo studio dell'avv. Luca Guardo, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
, , nonché quale Controparte_1 CP_2 mandataria della Controparte_3 CP_4
, ai sensi dell'art. 13 della L 448/1998 e della procura a rogito Notaio di Tivoli, n. 37521
[...] Persona_1 del 03.07.2014, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ed entrambi elettivamente domiciliati in
Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentati e difesi CP_1 dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_2
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad ipoteca ed avvisi di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
23.05.2024, il ricorrente premetteva che in data 23.04.2024 aveva ricevuto la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. 602/73 n. 293 76 2024 00000450 000, su beni immobili
1 di cui risultava proprietario, in virtù di una serie di atti ivi elencate;
tra essi, risultavano anche i seguenti avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi richiesti dall' per un complessivo importo di € 39.825,20. CP_2
Ed in particolare:
- avviso di addebito n. 593 2012 00037510 05 000, relativo a Contributi IVS, oltre somme aggiuntive, anni di riferimento 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, di importo pari ad € 14.461,28.
- avviso di addebito n. 593 2012 00077978 18 000, relativo a Contributi IVS, oltre somme aggiuntive, anni di riferimento 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, di importo pari ad € 14.307,94.
- avviso di addebito n. 593 2016 00007187 25 000, relativo a Contributi IVS, oltre somme aggiuntive, anno di riferimento 2015, di importo pari ad € 2.777,85.
- avviso di addebito n. 593 2016 00047978 82 000, relativo a Contributi IVS, oltre somme aggiuntive, anno di riferimento 2015, di importo pari ad € 2.751,94.
- avviso di addebito n. 593 2017 00037040 08 000, relativo a Contributi IVS, oltre somme aggiuntive, anno di riferimento 2016, di importo pari ad € 5.526,19.
Il ricorrente, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito dalla data di notificazione dei predetti avvisi di addebito fino alla data della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avvenuta nel 2024, per mancanza di atti interruttivi. In ogni caso eccepiva anche la mancata notificazione degli avvisi di addebito e la conseguente maturata prescrizione quinquennale dalla data di riferimento della contribuzione.
Alla luce di quanto sopra, chiedeva, previa sospensione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “nel merito, in accoglimento del ricorso:
1. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione successiva rispetto all'eventuale notifica degli avvisi di addebito;
2. accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dell'obbligo di pagamento per le annualità 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015 e 2016; 3. in ogni caso, dichiarare per
l'effetto che l'istante non deve i pretesi contributi previdenziali e le somme aggiuntive;
4. conseguentemente annullare e/o revocare gli atti impugnati. Con condanna della parte resistente, alle spese del presente giudizio, con distrazione di esse, in favore del difensore costituito che le ha anticipate.”.
Integrato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l il quale eccepiva la tardività CP_2 dell'opposizione sia ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999 che dell'art. 617 c.p.c., essendo stati regolarmente notificati, come da documentazione allegata, tutti gli avvisi di addebito;
contestava l'intervenuta prescrizione per la sospensione disposta a causa della pandemia e con riferimento agli avvisi di addebito n. 593 2016
00007187 25 000, n. 593 2016 00047978 82 000 e n. 593 2017 00037040 08 000, eccepiva il totale sgravio degli stessi;
, la propria carenza di legittimazione passiva per le attività successive all'iscrizione a ruolo, producendo la richiesta formulata all'Agente della Riscossione per la produzione degli atti interruttivi;
contestava l'intervenuta prescrizione per la sospensione disposta a causa della pandemia. Concludeva chiedendo dichiararsi la cessata la materia del contendere per gli avvisi sgravati ed il rigetto del ricorso nel resto.
2 Con provvedimento del 21.10.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter
c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Chiamata all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
In via preliminare va rilevato come gli avvisi di addebito n. 593 2016 00007187 25 000, n. 593 2016 00047978 CP_ 82 000 e n. 593 2017 00037040 08 000, risultano sgravati da parte dell' (v. provvedimento di sgravio in atti), quindi in relazione ad essi va dichiarata cessata la materia del contendere e l'inefficacia dell'iscrizione ipotecaria fondata su tali titoli.
Sempre in via preliminarmente va verificata l'ammissibilità dell'opposizione, con riferimento alla quale va precisato che essa va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n.
46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997;
Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
3 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Inoltre, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto sia questioni inerenti la regolarità formale del procedimento della riscossione - l'omessa notifica degli avvisi di addebito, ecc. - ed in relazione ad essi l'azione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi - sia profili che riguardano il merito della pretesa contributiva
(prescrizione ex lege 335/1995) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e per quella successiva un'opposizione all'esecuzione.
4 Ciò premesso va detto che i motivi di opposizione agli atti esecutivi, sono inammissibili perché proposti oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c., poiché la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata notificata in data 23.04.2024, per come dichiarato in ricorso e l'opposizione depositata in data 23.05.2024.
Nel merito e per quanto di competenza. Il ricorrente, ha inteso contestare la dovutezza del credito vantato dall' ed in particolare gli avvisi di addebito ad essa sottesi ed impugnate in questa sede facenti capo ai CP_2 suddetto ente previdenziale per motivi che attengono alla esigibilità del credito avendo eccepito la mancata notificazione degli avvisi di addebito e la prescrizione.
Orbene, il merito della pretesa contributiva è soggetta a rigorosi termini di contestazione, tranne che non venga dimostrato che nell'iter procedimentale vi sia una nullità che possa essere fatta valere attraverso l'impugnazione (recuperatoria) del primo atto con il quale si viene a conoscenza della pretesa creditoria da parte dell'ente impositore.
Quanto all'omessa notificazione degli avvisi di addebito, si evidenzia che dall'esame della documentazione CP_ prodotta dall' – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – risulta sconfessata l'eccezione della loro mancata notificazione, essi risultano invece regolarmente notificati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento per posta ordinaria all'indirizzo del destinatario.
Infatti, l'avviso di addebito n. 593 2012 00037510 05 000, risulta notificato a mezzo del servizio postale ordinario con raccomandata a/r n. 65009715873-2, in data 17.10.2012, all'indirizzo del destinatario, per come risulta dal relativo avviso di ricevimento allegato in atti;
l'avviso di addebito n. 593 2012 00077978 18 000, risulta notificato a mezzo del servizio postale ordinario con raccomandata a/r n. 65009834702-7, in data
30.01.2013, all'indirizzo del destinatario, per come risulta dal relativo avviso di ricevimento allegato in atti.
Con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass.
Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari
– e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n.
5 602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n. 890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n.
17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019.
Da ultimo la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 10131 depositata il 28.05.2020 ha affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del 1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr.
6 Cass. sent. n. 2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza”. CP_ Ne consegue che la notificazione dei predetti avvisi di addebito eseguita direttamente dall' mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare.
Ne consegue che l'opposizione va dichiarata tardiva con riguardo al termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, atteso che il ricorso è stato depositato ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dal detto articolo e non può avere alcuna valenza recuperatoria e quindi il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della loro notifica ed all'eventuale non dovutezza nel merito del debito – non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n.
4506/07; Cass. n. 6674/08).
All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
7 Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n.
9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Ne consegue che la proposta opposizione, concernente il merito della pretesa contributiva relativamente ai predetti avvisi di addebito è inammissibile giacché alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione degli avvisi di addebito, era ampiamente decorso ed il preavviso di fermo amministrativo poteva essere opposto soltanto per far valere vizi propri dell'atto.
Infatti, in merito all'impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo va rilevato che prima delle intervenute modifiche legislative l'opposizione avverso il prefato atto era ammissibile solo nel contesto di una opposizione recuperatoria, funzionale all'annullamento non del suddetto provvedimento bensì all'annullamento degli atti prodromici allo stesso in quanto non regolarmente notificati, successivamente, oltre a permanere il carattere
8 recuperatorio dell'opposizione, il provvedimento di cui trattasi risulta autonomamente impugnabile anche per vizi propri.
I vizi propri eccepiti nei confronti del preavviso di fermo amministrativo, che si risolvevano anche in vizi da eccepirsi con l'opposizione agli atti esecutivi, come sopra precisato, sono risultati inammissibili per tardività.
Infatti, alla luce della regolarità della notificazione degli avvisi di addebito, il preavviso di fermo amministrativo deve ritenersi legittimo, poiché il presupposto della sua emissione è costituito soltanto dalla notifica degli avvisi di pagamento e dalla loro mancata opposizione;
né è necessaria, prima della sua adozione, la notificazione dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R.602/73.
Con riguardo all'eccepita prescrizione, tuttavia, occorre evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento fino ad oggi seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento e/o avviso di addebito, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
In proposito va ancora evidenziato che la Cassazione afferma che “nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, siccome
9 esplicitamente stabilito dalla Legge 8 agosto 1995 n. 335, articolo 3, comma 9, con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) opera di diritto, è rilevabile
d'ufficio e, pertanto, deve escludersi il diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti
(Cassazione, sentenza del 7 novembre 2007, n. 23164; n. 23116/2004).
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione, va rilevato che la notificazione degli avvisi di addebito rispettivamente in data 17.10.2012 e 30.01.2013, ha senz'altro interrotto il termine di prescrizione, che da ogni singola data è iniziato a decorrere nuovamente.
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica dei citati atti, occorre CP_ innanzi tutto evidenziare come l non ha fornito all' prova di aver Controparte_5 notificato successivi atti interruttivi, prima del preavviso di fermo amministrativo qui impugnato, idonei ad interrompere la prescrizione.
Pertanto, la stessa è maturata rispettivamente in data 17.10.2017 e 30.01.2018, e senza che su di essa possa aver avuto alcuna incidenza la sospensione dei termini a causa della pandemia, essendosi compiuta prima di tale evento.
Ne consegue che i contributi previdenziali risultano ormai non dovuti per intervenuta prescrizione e con l'ulteriore conseguenza che i contributi reclamati non possono essere poste a fondamento dell'iscrizione ipotecaria, che comunque non può essere dichiarata illegittima tout court, sussistendo ulteriori crediti a suo fondamento, ma che deve essere ridotta per i suindicati crediti prescritti ed annullati.
3. Spese.
Per quanto riguarda la regolazione delle spese di giudizio, stante l'infondatezza dell'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti a quello impugnato, può trovare applicazione una compensazione parziale ed in ragione della metà delle stesse, mentre la restante parte trova liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 23.05.2024 da nei confronti dell Parte_1 Controparte_1
, ( , nonché quale mandataria della dell'
[...] CP_2 Controparte_3 CP_2 CP_4
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., e della in persona del
[...] Controparte_6 legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ed art. 24 del D.Lgs 46/1999.
2) Dichiara cessata la materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n. 593 2016 00007187
25 000, n. 593 2016 00047978 82 000 e n. 593 2017 00037040 08 000, per intervenuto sgravio da parte CP_ dell' . CP_ 3) Accoglie l'opposizione all'esecuzione, dichiarando estinti per prescrizione i contributi di cui agli avvisi di addebito n. 593 2012 00037510 05 000 e n. 593 2012 00077978 18 000.
10 4) Dichiara che i contributi portati dai suindicati avvisi di addebito non possono essere poste a fondamento dell'iscrizione ipotecaria. CP_
5) Compensa tra le parti le spese di lite in ragione della metà e condanna l , come sopra generalizzato, a rifondere la restante metà nei confronti di parte ricorrente, che, al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi € 1.863,50, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., nelle misure di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Luca Guardo.
Così deciso in Catania all'udienza del 21.01.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 21 Gennaio 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5002 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, residente a [...], ed elettivamente domiciliato in Catania, via Etnea n. 221,
[...] presso lo studio dell'avv. Luca Guardo, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
, , nonché quale Controparte_1 CP_2 mandataria della Controparte_3 CP_4
, ai sensi dell'art. 13 della L 448/1998 e della procura a rogito Notaio di Tivoli, n. 37521
[...] Persona_1 del 03.07.2014, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ed entrambi elettivamente domiciliati in
Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentati e difesi CP_1 dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_2
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad ipoteca ed avvisi di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
23.05.2024, il ricorrente premetteva che in data 23.04.2024 aveva ricevuto la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. 602/73 n. 293 76 2024 00000450 000, su beni immobili
1 di cui risultava proprietario, in virtù di una serie di atti ivi elencate;
tra essi, risultavano anche i seguenti avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi richiesti dall' per un complessivo importo di € 39.825,20. CP_2
Ed in particolare:
- avviso di addebito n. 593 2012 00037510 05 000, relativo a Contributi IVS, oltre somme aggiuntive, anni di riferimento 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, di importo pari ad € 14.461,28.
- avviso di addebito n. 593 2012 00077978 18 000, relativo a Contributi IVS, oltre somme aggiuntive, anni di riferimento 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, di importo pari ad € 14.307,94.
- avviso di addebito n. 593 2016 00007187 25 000, relativo a Contributi IVS, oltre somme aggiuntive, anno di riferimento 2015, di importo pari ad € 2.777,85.
- avviso di addebito n. 593 2016 00047978 82 000, relativo a Contributi IVS, oltre somme aggiuntive, anno di riferimento 2015, di importo pari ad € 2.751,94.
- avviso di addebito n. 593 2017 00037040 08 000, relativo a Contributi IVS, oltre somme aggiuntive, anno di riferimento 2016, di importo pari ad € 5.526,19.
Il ricorrente, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito dalla data di notificazione dei predetti avvisi di addebito fino alla data della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avvenuta nel 2024, per mancanza di atti interruttivi. In ogni caso eccepiva anche la mancata notificazione degli avvisi di addebito e la conseguente maturata prescrizione quinquennale dalla data di riferimento della contribuzione.
Alla luce di quanto sopra, chiedeva, previa sospensione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “nel merito, in accoglimento del ricorso:
1. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione successiva rispetto all'eventuale notifica degli avvisi di addebito;
2. accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dell'obbligo di pagamento per le annualità 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015 e 2016; 3. in ogni caso, dichiarare per
l'effetto che l'istante non deve i pretesi contributi previdenziali e le somme aggiuntive;
4. conseguentemente annullare e/o revocare gli atti impugnati. Con condanna della parte resistente, alle spese del presente giudizio, con distrazione di esse, in favore del difensore costituito che le ha anticipate.”.
Integrato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l il quale eccepiva la tardività CP_2 dell'opposizione sia ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999 che dell'art. 617 c.p.c., essendo stati regolarmente notificati, come da documentazione allegata, tutti gli avvisi di addebito;
contestava l'intervenuta prescrizione per la sospensione disposta a causa della pandemia e con riferimento agli avvisi di addebito n. 593 2016
00007187 25 000, n. 593 2016 00047978 82 000 e n. 593 2017 00037040 08 000, eccepiva il totale sgravio degli stessi;
, la propria carenza di legittimazione passiva per le attività successive all'iscrizione a ruolo, producendo la richiesta formulata all'Agente della Riscossione per la produzione degli atti interruttivi;
contestava l'intervenuta prescrizione per la sospensione disposta a causa della pandemia. Concludeva chiedendo dichiararsi la cessata la materia del contendere per gli avvisi sgravati ed il rigetto del ricorso nel resto.
2 Con provvedimento del 21.10.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter
c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Chiamata all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
In via preliminare va rilevato come gli avvisi di addebito n. 593 2016 00007187 25 000, n. 593 2016 00047978 CP_ 82 000 e n. 593 2017 00037040 08 000, risultano sgravati da parte dell' (v. provvedimento di sgravio in atti), quindi in relazione ad essi va dichiarata cessata la materia del contendere e l'inefficacia dell'iscrizione ipotecaria fondata su tali titoli.
Sempre in via preliminarmente va verificata l'ammissibilità dell'opposizione, con riferimento alla quale va precisato che essa va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n.
46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997;
Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
3 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Inoltre, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto sia questioni inerenti la regolarità formale del procedimento della riscossione - l'omessa notifica degli avvisi di addebito, ecc. - ed in relazione ad essi l'azione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi - sia profili che riguardano il merito della pretesa contributiva
(prescrizione ex lege 335/1995) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e per quella successiva un'opposizione all'esecuzione.
4 Ciò premesso va detto che i motivi di opposizione agli atti esecutivi, sono inammissibili perché proposti oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c., poiché la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata notificata in data 23.04.2024, per come dichiarato in ricorso e l'opposizione depositata in data 23.05.2024.
Nel merito e per quanto di competenza. Il ricorrente, ha inteso contestare la dovutezza del credito vantato dall' ed in particolare gli avvisi di addebito ad essa sottesi ed impugnate in questa sede facenti capo ai CP_2 suddetto ente previdenziale per motivi che attengono alla esigibilità del credito avendo eccepito la mancata notificazione degli avvisi di addebito e la prescrizione.
Orbene, il merito della pretesa contributiva è soggetta a rigorosi termini di contestazione, tranne che non venga dimostrato che nell'iter procedimentale vi sia una nullità che possa essere fatta valere attraverso l'impugnazione (recuperatoria) del primo atto con il quale si viene a conoscenza della pretesa creditoria da parte dell'ente impositore.
Quanto all'omessa notificazione degli avvisi di addebito, si evidenzia che dall'esame della documentazione CP_ prodotta dall' – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – risulta sconfessata l'eccezione della loro mancata notificazione, essi risultano invece regolarmente notificati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento per posta ordinaria all'indirizzo del destinatario.
Infatti, l'avviso di addebito n. 593 2012 00037510 05 000, risulta notificato a mezzo del servizio postale ordinario con raccomandata a/r n. 65009715873-2, in data 17.10.2012, all'indirizzo del destinatario, per come risulta dal relativo avviso di ricevimento allegato in atti;
l'avviso di addebito n. 593 2012 00077978 18 000, risulta notificato a mezzo del servizio postale ordinario con raccomandata a/r n. 65009834702-7, in data
30.01.2013, all'indirizzo del destinatario, per come risulta dal relativo avviso di ricevimento allegato in atti.
Con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass.
Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari
– e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n.
5 602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n. 890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n.
17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019.
Da ultimo la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 10131 depositata il 28.05.2020 ha affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del 1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr.
6 Cass. sent. n. 2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza”. CP_ Ne consegue che la notificazione dei predetti avvisi di addebito eseguita direttamente dall' mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare.
Ne consegue che l'opposizione va dichiarata tardiva con riguardo al termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, atteso che il ricorso è stato depositato ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dal detto articolo e non può avere alcuna valenza recuperatoria e quindi il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della loro notifica ed all'eventuale non dovutezza nel merito del debito – non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n.
4506/07; Cass. n. 6674/08).
All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
7 Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n.
9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Ne consegue che la proposta opposizione, concernente il merito della pretesa contributiva relativamente ai predetti avvisi di addebito è inammissibile giacché alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione degli avvisi di addebito, era ampiamente decorso ed il preavviso di fermo amministrativo poteva essere opposto soltanto per far valere vizi propri dell'atto.
Infatti, in merito all'impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo va rilevato che prima delle intervenute modifiche legislative l'opposizione avverso il prefato atto era ammissibile solo nel contesto di una opposizione recuperatoria, funzionale all'annullamento non del suddetto provvedimento bensì all'annullamento degli atti prodromici allo stesso in quanto non regolarmente notificati, successivamente, oltre a permanere il carattere
8 recuperatorio dell'opposizione, il provvedimento di cui trattasi risulta autonomamente impugnabile anche per vizi propri.
I vizi propri eccepiti nei confronti del preavviso di fermo amministrativo, che si risolvevano anche in vizi da eccepirsi con l'opposizione agli atti esecutivi, come sopra precisato, sono risultati inammissibili per tardività.
Infatti, alla luce della regolarità della notificazione degli avvisi di addebito, il preavviso di fermo amministrativo deve ritenersi legittimo, poiché il presupposto della sua emissione è costituito soltanto dalla notifica degli avvisi di pagamento e dalla loro mancata opposizione;
né è necessaria, prima della sua adozione, la notificazione dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R.602/73.
Con riguardo all'eccepita prescrizione, tuttavia, occorre evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento fino ad oggi seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento e/o avviso di addebito, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
In proposito va ancora evidenziato che la Cassazione afferma che “nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, siccome
9 esplicitamente stabilito dalla Legge 8 agosto 1995 n. 335, articolo 3, comma 9, con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) opera di diritto, è rilevabile
d'ufficio e, pertanto, deve escludersi il diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti
(Cassazione, sentenza del 7 novembre 2007, n. 23164; n. 23116/2004).
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione, va rilevato che la notificazione degli avvisi di addebito rispettivamente in data 17.10.2012 e 30.01.2013, ha senz'altro interrotto il termine di prescrizione, che da ogni singola data è iniziato a decorrere nuovamente.
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica dei citati atti, occorre CP_ innanzi tutto evidenziare come l non ha fornito all' prova di aver Controparte_5 notificato successivi atti interruttivi, prima del preavviso di fermo amministrativo qui impugnato, idonei ad interrompere la prescrizione.
Pertanto, la stessa è maturata rispettivamente in data 17.10.2017 e 30.01.2018, e senza che su di essa possa aver avuto alcuna incidenza la sospensione dei termini a causa della pandemia, essendosi compiuta prima di tale evento.
Ne consegue che i contributi previdenziali risultano ormai non dovuti per intervenuta prescrizione e con l'ulteriore conseguenza che i contributi reclamati non possono essere poste a fondamento dell'iscrizione ipotecaria, che comunque non può essere dichiarata illegittima tout court, sussistendo ulteriori crediti a suo fondamento, ma che deve essere ridotta per i suindicati crediti prescritti ed annullati.
3. Spese.
Per quanto riguarda la regolazione delle spese di giudizio, stante l'infondatezza dell'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti a quello impugnato, può trovare applicazione una compensazione parziale ed in ragione della metà delle stesse, mentre la restante parte trova liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 23.05.2024 da nei confronti dell Parte_1 Controparte_1
, ( , nonché quale mandataria della dell'
[...] CP_2 Controparte_3 CP_2 CP_4
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., e della in persona del
[...] Controparte_6 legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ed art. 24 del D.Lgs 46/1999.
2) Dichiara cessata la materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n. 593 2016 00007187
25 000, n. 593 2016 00047978 82 000 e n. 593 2017 00037040 08 000, per intervenuto sgravio da parte CP_ dell' . CP_ 3) Accoglie l'opposizione all'esecuzione, dichiarando estinti per prescrizione i contributi di cui agli avvisi di addebito n. 593 2012 00037510 05 000 e n. 593 2012 00077978 18 000.
10 4) Dichiara che i contributi portati dai suindicati avvisi di addebito non possono essere poste a fondamento dell'iscrizione ipotecaria. CP_
5) Compensa tra le parti le spese di lite in ragione della metà e condanna l , come sopra generalizzato, a rifondere la restante metà nei confronti di parte ricorrente, che, al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi € 1.863,50, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., nelle misure di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Luca Guardo.
Così deciso in Catania all'udienza del 21.01.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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