TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/12/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2098/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2098/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. ULTIMO DANIELE, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/12/1992, rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA GRAZIA CARNEVALE, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta di Divorzio - Cessazione effetti civili.
FATTO E DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14/02/2020 a BE AL in
Marocco e trascritto in data 20.05.2020 nei pubblici registri dello Stato Civile del Comune di EL
OR (TR) (atto n.2, parte II, serie C, anno 2020) precisando che dall'unione non sono nati figli, e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, pronunciata con sentenza n. n.77/2024 del 21/08/2024, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza presidenziale, tenuta in data 29/10/2025 con modalità di scambio di note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“A. Le parti ricorrenti si obbligano al reciproco rispetto e con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero e a ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio.
B. Le parti si dichiarano autosufficienti economicamente avendo redditi personali sufficienti alle proprie esigenze economiche e personali presenti e future e, pertanto, dichiarano di rinunciare con effetto immediato ad ogni richiesta di assegno divorzile e\o di tipo assistenziale e\o perequativo nei confronti dell'altro e dichiarano così di non avere nulla a pretendere l'una contro l'altro.
C. La casa coniugale sita EL OR (TR), in Via Giovanni Falcone n.6 resterà nell'esclusiva disponibilità del sig. unico proprietario dell'immobile, con il corrispondente Parte_1 obbligo della sig.ra di trasferire altrove la propria residenza anagrafica Controparte_1 come già pattuito in sede di separazione consensuale.
D. Spese legali compensate.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14/02/2020 in BE AL - Marocco tra e alle condizioni indicate nel ricorso Parte_1 Controparte_1 congiunto e riportate in parte motiva;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di EL
OR (TR), atto n.2, parte II , serie C, anno 2020);
- spese compensate;
Così deciso nella camera di consiglio in data 19.11.2025
Il Presidente est.
IA FA