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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/02/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
In esito all'udienza del 25 febbraio 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti iscritti al n. 6638/2024 R.G. e al n. 995/2024 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nata a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]C/da Roccella n. 1, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Carlo La Spina e dall'avv. Assunta Lombardo, giusto mandato in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. Persona_1
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_2
CONVENUTO
OGGETTO: assegno di invalidità civile - esonero parziale ticket sanitario
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 11.12.2024 Parte_1
esponeva di aver presentato, in data 21.2.2024, istanza di ATP, incoata presso questo
[...]
1 Tribunale al n. 995/2024 R.G, per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dell'assegno di invalidità civile a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 28.9.2023 e, in subordine, il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 67% per l'esenzione parziale ticket;
che, instaurato il contraddittorio con l' e disposta c.t.u. medico CP_1
legale, non era stato riconosciuto il beneficio richiesto;
che in data 6.12.2024 aveva depositato dichiarazione di dissenso. Lamentava che il c.t.u. aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetta. Rilevava, in particolare, che erano state sottostimate le gravi patologie da ella sofferte che comprendevano la discopatia con ernie discali al tratto lombare con limitazione funzionale, colpocele anteriore e posteriore di II ° grado spondilodiscoartrosi e spondilodiscapatie diffuse con limitazione funzionale. Sottolineava, inoltre, che aveva subito un intervento di discectomia L4-L5 e presentava parestesie diffuse all'arto inferiore destro.
Evidenziava che queste patologie compromettano significativamente il suo vivere quotidiano, ed applicando il corretto codice di riferimento non poteva essere riconosciuta una percentuale di invalidità inferiore al 60%. Osservava, poi, che tali patologie non le consentivano di deambulare senza difficoltà. Lamentava, inoltre, che il ctu aveva formulato un errata valutazione delle patologie osteo–articolari da ella sofferte, come certificato dalla documentazione medica in atti che attestava la presenza di spondilodiscapatie diffuse al quale andava attribuito il codice 7010 con una percentuale di invalidità almeno nella misura del 40%.
Evidenziava, infine, che le patologie osteo–articolari si erano ulteriormente aggravate a causa della presenza di gozzo nodulare e bronchite asmatica cronica. Affermava che, pertanto, per tale quadro patologico era necessario attribuire per analogia il codice di riferimento 6003 con una percentuale di invalidità almeno del 25%.
Chiedeva, previo rinnovo della c.t.u., di dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile o, in subordine, di confermare il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 67% per l'esenzione ticket, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei propri difensori dichiaratisi anticipatari.
2.- L' , costituendosi in giudizio in data 13.2.2025, eccepiva in via preliminare CP_1
l'inammissibilità della domanda di condanna al riconoscimento ed all'erogazione della prestazione.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda per assenza del requisito sanitario e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
2 3.- L benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, sicché ne va CP_2
dichiarata la contumacia.
4.- All'udienza del 25.2.2025, in esito alla discussione orale, si disponeva la riunione dei due procedimenti e la causa veniva decisa.
5.- Con riferimento alla legittimazione dell' si richiama la giurisprudenza CP_2
di legittimità secondo cui “in tema di controversie assistenziali, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all avendo l'art. 20 del d.l. n. 78 del 2009 trasferito all sia la CP_1 CP_1
responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo "status" di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa” (Cass. 2022 n. 20862).
6.- Nel merito, va rilevato che il c.t.u. nominato nella fase sommaria ha accertato che la ricorrente è affetta da “bronchite asmatica cronica. cod. 6407 45% -discopatia con ernie discali tratto lombare con limitazione funzionale. cod. 7010 40%” ed ha quindi affermato che tali patologie rendono la ricorrente invalida nella misura del 67% dalla data della domanda amministrativa, escludendo, pertanto, la sussistenza dei presupposti sanitari idonei alla concessione dell'assegno di invalidità civile.
Il c.t.u. ha poi ribadito in maniera analitica e convincente tale conclusioni nel rispondere alle osservazioni formulate dalla ricorrente che denunciava, in particolare, che le gravi patologie da ella sofferte, come discopatia con ernie discali, colpocele anteriore e posteriore di II grado, spondilodiscoartrosi e parestesie, erano state sottostimate, con una percentuale di invalidità inferiore al 60% nonostante limitassero significativamente la sua capacità di deambulare.
Lamentava, inoltre, che il ctu avesse errato nella valutazione delle patologie osteoarticolari, richiedendo una percentuale di invalidità di almeno il 40% (codice 7010). Segnalava, poi, che le patologie osteoarticolari si erano ulteriormente aggravate richiedendo l'attribuzione del codice di riferimento 6003 con una percentuale di invalidità di almeno il 25%.
Va rilevato che il c.t.u., nel rispondere alle osservazioni formulate dalla ricorrente, ha precisato che “la patologia neurolocomotoria è stata valutata da questo ctu con il codice 7010 con la percentuale del 40%, per cui coincide con la percentuale auspicata nelle note…. la patologia respiratoria è stata valutata ed inquadrata nel codice 6407 con percentuale 45%,
3 ben superiore a quanto espresso dal Legale nelle note” concludendo che la ricorrente è invalida civile nella misura del 67 %, dal 28 settembre2023, data della domanda amministrativa.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio di merito, parte ricorrente richiama apoditticamente i rilievi alla c.t.u. redatta nella fase sommaria, ai quali il consulente ha già risposto in maniera compiuta e convincente.
Deve ritenersi pienamente condivisibile il parere formulato dal consulente, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basata su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
Tali conclusioni sono rimaste indenni da censure specifiche. Esse sono sorrette da congrua motivazione e sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
6.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento delle domande, va dichiarato che è invalida civile nella misura del 67% a decorrere dal Parte_1
28 settembre 2023 utile ai fini dell'esonero parziale dal ticket sanitario, rigettando per il resto.
7.- Il limitato accoglimento delle domande attoree giustifica la compensazione tra la ricorrente e l' di due terzi delle spese relative alla fase sommaria e di due terzi di quelle CP_1
relative alla fase di merito. La restante quota si liquida come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura assistenziale e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni esaminate e la durata del giudizio. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari avv.ti Carlo La Spina e Assunta Lombardo, sussistendo le dichiarazioni di rito
8.- Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con Parte_1
ricorso ex art. 445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 21.2.2024 e con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 11.12.2024, riuniti, nei confronti dell' in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così
4 provvede:
- dichiara la contumacia e il difetto di legittimazione passiva dell' CP_2
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara che è Parte_1
invalida civile nella misura del 67% a decorrere dal 28 settembre 2023, utile ai fini dell'esonero parziale dal ticket sanitario;
- rigetta per il resto;
- condanna l' alla rifusione di un terzo delle spese di lite, che liquida – già ridotte – CP_1
in euro 389,50 per compensi professionali relativi alla fase sommaria ed in euro 898,50 per compensi professionali relativi al giudizio di merito, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv.ti
Carlo LA SPINA e Assunta LOMBARDO, compensando la restante quota;
- compensa le spese di giudizio nei confronti dell' CP_2
- pone a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separato decreto. CP_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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