Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2025, n. 7948
CASS
Sentenza 25 marzo 2025

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 5 dicembre 2024, con numero di registro generale 27066/2018. Le parti in causa sono l'Agenzia delle Entrate, ricorrente, e un commercialista, controricorrente, coinvolto in una contestazione di sanzioni tributarie relative a una società. L'Agenzia ha contestato la responsabilità del commercialista per violazioni fiscali ascritte alla società, sostenendo che egli avesse agito come coautore delle violazioni. Il commercialista, invece, ha sostenuto di non aver avuto un ruolo attivo nella gestione della società e di non aver tratto vantaggio dalle irregolarità fiscali.

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale avesse errato nel ritenere che la responsabilità per le sanzioni fosse esclusivamente a carico della persona giuridica. La Corte ha argomentato che, in base all'art. 9 del d.lgs. n. 472/1997, è possibile attribuire responsabilità anche ai soggetti esterni che abbiano contribuito all'illecito, senza necessità di provare un vantaggio economico diretto. Inoltre, ha sottolineato l'importanza di una valutazione complessiva degli elementi indiziari, che la Commissione non aveva adeguatamente considerato. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata per un nuovo esame.

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Massime2

In tema di sanzioni amministrative tributarie, anche dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, nelle violazioni relative a società con personalità giuridica, il concorso del terzo nella realizzazione dell'illecito resta pur sempre configurabile, a prescindere dal conseguimento di un proprio vantaggio personale, che può valere come elemento indiziario, ma non costituisce un requisito necessario ai fini dell'affermazione di responsabilità.

​​ In materia di penale tributario, s e il concorso di persone terze nelle violazioni tributarie relative alle società con personalità giuridica è sanzionabile per il contributo materiale e psicologico offerto nella realizzazione dell'illecito, si deve prescindere dal conseguimento da parte del terzo di un personale effettivo vantaggio economico e, pertanto, deve escludersi la necessità di provare il conseguimento da parte del consulente di un vantaggio o un profitto personale dagli illeciti fiscali oltre il compenso professionale, ciò che non costituisce elemento costitutivo della fattispecie ma può valere soltanto quale elemento indiziario, ma non unico, comprovante la ricorrenza del concorso.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2025, n. 7948
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7948
Data del deposito : 25 marzo 2025
Fonte ufficiale :

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