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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/09/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1520/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1520/2022
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNI BIAGI, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca, Viale
Castracani n. 243, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORE
e
Prof. (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
LUCA MARTINO GIANNOTTI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in
Lucca-Via Galli Tassi 5, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. GIACOMO Controparte_2 P.IVA_1
MASSINI, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Firenze-Lungarno Amerigo
Vespucci 8, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZO CHIAMATO
1 Oggetto: Responsabilità medica
CONCLUSIONI
Per “Piaccia all'Ecc.mo Sig. Giudice del Tribunale di Lucca, accertata la fondatezza di quanto Parte_1 esposto e disattesa o ogni difesa avversaria, condannare il Prof. al risarcimento del danno a Controparte_1 qualsiasi titolo patito dalla Sig.ra e quantificato in € 17.284,52 o nella somma maggiore o Parte_1 minore da liquidarsi all'esito dell'espletata istruttoria secondo le vigenti tabelle. Voglia altresì' condannare il convenuto alla refusione delle spese mediche sostenute nel corso della malattia nonché nella successiva fase di recupero. Il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria dalla data del fatto di causa a quello della liquidazione e interessi legali sul capitale rivalutato. Con refusione delle spese mediche sostenute e vittoria delle spese e onorari legali maturati sia in questa sede che in quella relativa all'accertamento tecnico preventivo e della mediazione”
Per Prof. “nel merito, respingere la domanda avanzata nei confronti del prof. Controparte_1 [...] dalla SI.ra , in quanto infondata in fatto ed in diritto;
nel merito, in denegatissima CP_1 Parte_1 ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avanzata nei confronti del prof. dalla Controparte_1 SI.ra , voglia allora accogliere la domanda di manleva e garanzia avanzata nei confronti della Parte_1
(p.i. – c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 con sede in 00144 Roma, V.le C. Pavese, 385 con condanna di quest'ultima a manlevare e ritenere indenne il comparente, ai sensi di polizza, di quanto quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere a parte attrice in ragione dall'accoglimento della domanda risarcitoria avversaria. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge”
Per “in tesi: dichiarare non dovuta l'indennità dall'assicuratore Controparte_3 Controparte_4 al Prof. in ipotesi: se legittima la domanda proposta contro il Prof. e ritenuta Controparte_1 Controparte_1 efficace la garanzia assicurativa prestata da dichiarare dovuta l'indennità nella somma di Controparte_2 giustizia, nei limiti del massimale pattuito e degli ulteriori patti indicati nel contratto di assicurazione, in ogni caso: con vittoria delle spese legali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Prof. Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali patiti in conseguenza dell'infezione da stafilococco contratta per un'infiltrazione al ginocchio destro di acido ialuronico, misto ad antinfiammatori ed antidolorifici, praticata dal convenuto presso il proprio studio in data 10.2.2016. A sostegno della domanda ha dedotto che: immediatamente dopo l'infiltrazione suddetta, aveva accusato forti dolori al ginocchio, tant'è che il successivo 15.2.2016 la circostanza era stata rappresentata al prof. che aveva CP_1 suggerito di recarsi nuovamente presso il suo studio, cosa che avvenne il giorno 17.2.2016, con prescrizione di antidolorifici;
persistendo la condizione clinica, l'attrice si era sottoposta ad indagini più approfondite presso strutture pubbliche, da cui era emersa un'infezione da stafilococco, che aveva reso necessaria una prolungata terapia antibiotica praticata per via endovenosa in ambiente ospedaliero ed un intervento di artroscopia, nonché una terapia
2 riabilitativa fisiatrica sino alla definitiva guarigione, accertata con postumi il giorno 15.2.2016; era stato esperito un procedimento ex art. 696bis c.p.c., all'esito del quale era emersa la responsabilità del convenuto, rimasto contumace in tale fase, per il danno patito dall'attrice, nonché un procedimento di mediazione, in cui parimenti il convenuto non era comparso.
Si è costituito il Prof. chiedendo il rigetto dell'avversa domanda ed Controparte_1 evidenziando che, in punto di fatto storico, non era stata fornita alcuna prova che l'infiltrazione fosse stata effettivamente dallo stesso praticata all'attrice, secondo le riferite modalità, né tantomeno era stata provata l'errata esecuzione del trattamento, non desumibile neppure dagli esiti della consulenza resa nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. Ha aggiunto che in ogni caso l'infezione da stafilococco aureo è una complicanza frequente dell'infiltrazione praticata sul ginocchio, riscontrabile anche in caso di pieno rispetto dei criteri procedurali. Per il caso di sua accertata responsabilità, ha domandato di essere manlevato e tenuto indenne dalla propria compagnia assicuratrice Controparte_2
Si è costituita nulla eccependo in punto di operatività della polizza, ma Controparte_3 evidenziando di non aver partecipato né al procedimento di ATP, né al procedimento di mediazione ed altresì enunciando i principali patti del contratto ed i limiti della garanzia assicurativa;
nel merito si è associata alle difese dell'assicurato.
La causa è stata istruita mediante prova orale e mediante c.t.u. medico legale, con nomina di collegio peritale.
Nella nota scritta per l'udienza del 5.2.2025, ha formulato una proposta Controparte_2 conciliativa del seguente tenore: “
2. visto il deposito della C.T.U. medico-legale, formula ai sensi
e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c., proposta conciliativa della lite nei seguenti termini: - corresponsione da parte di (assicuratore del Prof. in favore Controparte_2 CP_1 dell'attrice della somma di € 14.330,70 a titolo di risarcimento del danno Parte_1 non patrimoniale subito sulla base delle risultanze della CTU medico legale depositata e delle
Tabelle micro-permanenti di cui all'art. 139 D.lgs. n. 209/2005, così come aggiornato dal D.M.
16/07/2024; - corresponsione da parte di (assicuratore del Prof. Controparte_2
in favore dell'attrice della somma di €3.500, oltre CAP e IVA, a CP_1 Parte_1 titolo di spese legali del presente giudizio di merito;
- corresponsione da parte di
[...]
[...
[...] [...]
[...]
(assicuratore del Prof. in favore dell'attrice delle CP_5 CP_1 Parte_1 spese di CTP e di CTU dalla stessa sostenute solo relativamente al presente giudizio di merito;
- nessuna somma dovuta da (assicuratore del Prof. in favore Controparte_2 CP_1 dell'attrice con riferimento alle spese legali, a quelle di CTP e di CTU dalla Parte_1 stessa sostenute relativamente al procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis
c.p.c. (Tribunale di Lucca, causa R.G. n. 1217/2021), dove l'assicuratore non è stato coinvolto ed il Prof. è rimasto colpevolmente contumace;
- compensazione integrale delle spese CP_1 legali e di CTP fra il Prof. e ”. CP_1 Controparte_2
La proposta non è stata accettata dall'attrice e le parti non si sono conciliate, per cui all'udienza del 19.9.2025, la causa è infine passata in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe.
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Qualificazione giuridica della domanda.
Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura o ente ospedaliero ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive, con effetti protettivi nei confronti del terzo: insorgono a carico della casa di cura o dell'ente, accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie.
L'orientamento prevalente in giurisprudenza qualificava tale fattispecie di responsabilità in capo alla struttura sanitaria quale responsabilità di tipo contrattuale;
essa può discendere sia dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente incombenti a suo carico, ex art. 1218 c.c. sia, ex art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico professionale svolta dai sanitari, quali suoi ausiliari necessari, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Tale ricostruzione è stata poi recentemente avvalorata dall'art. 7 della l. n. 24/2017, c.d. Legge
Gelli – Bianco, in cui espressamente si prevede che “la struttura sanitaria, pubblica o privata, la quale, nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura medesima, risponde delle loro condotte colpose o dolose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.”.
L'art. 7, comma 3, L. 24/2017 ha invece ricondotto all'alveo del fatto illecito e dunque della responsabilità extracontrattuale la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria (“risponde
4 del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile”), fatto salvo il caso in cui egli abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
E' evidente che tale clausola di esclusione si riferisce proprio alla prestazione medica erogata da un professionista sanitario in regime di libera professione;
in tale ipotesi non può infatti ragionevolmente considerarsi integrato quel fondamentale presupposto dell'estraneità rispetto al paziente/danneggiato che giustifica la natura extracontrattuale riconosciuta in altre fattispecie, poiché sussiste un rapporto diretto tra medico e paziente, che al medesimo si è rivolto proprio al fine di ottenere la prestazione qualificata di quel sanitario, riponendo in quel sanitario particolare fiducia.
Nella fattispecie, l'attrice si è rivolta al Prof. in regime libero professionale, per cui si CP_1 verte in ambito di responsabilità contrattuale.
Ciò posto, sul piano probatorio, conformemente alle regole di riparto dell'onus probandi previste in ambito contrattuale, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare la relazione causale che intercorre tra l'evento di danno e l'azione o l'omissione della struttura, mentre spetta alla struttura sanitaria dimostrare la non imputabilità dell'azione o dell'omissione, fornendo la prova che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da un evento imprevedibile ed inevitabile secondo l'ordinaria diligenza (Cass. civ. Sez. III,
26.07.2017, n. 18392 che conferma Cass. 16.01.2009, n. 975; 9.10.2012, n. 17143; 20.10.2015, n.
21177).
Circa l'accertamento del nesso di causalità, secondo un principio ormai consolidato, una condotta umana si pone come causa dell'evento nella catena degli antecedenti che hanno concorso a produrlo se, eliminata mentalmente la condotta (nel caso di condotta attiva) o introdotta nella catena causale la condotta omessa (nel caso di condotta omissiva), l'evento dannoso non si sarebbe in concreto verificato (in questo senso, si veda la nota pronuncia della Cassazione penale,
SS.UU, sentenza 11.09.2002 n. 30328-Franzese).
Difatti il giudice deve essere in grado di affermare che, nel caso concreto, non esistono altre possibili spiegazioni dell'evento, diverse da quelle evidenziate dall'attore; la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve, pertanto, essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto.
5 In ambito civilistico, diversamente da quanto accade in sede di accertamento del fatto di reato, nell'analisi della causalità materiale, è univocamente adottato il meno stringente criterio della probabilità relativa, anche detto criterio del “più probabile che non”, in luogo del criterio dell'accertamento “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Una volta accertato il nesso di causalità tra la condotta dedotta e la patologia riscontrata, occorrerà poi indagare circa l'elemento soggettivo del dolo e della colpa, tenendo conto che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica (come di recente confermato dapprima dal cosiddetto “Decreto Balduzzi” e successivamente dall'art 3 l. 24/2017-Legge Gelli).
Fatti di causa.
Sulla base della documentazione versata in atti, della c.t.u. medico-legale esperita e delle deduzioni delle parti i fatti di causa come allegati da parte attrice risultano comprovati all'esito dell'istruttoria, mentre non trova riscontro la tesi del Prof. che, nel costituirsi in CP_1 giudizio, aveva contestato la stessa verificazione del fatto storico posto a base del presente giudizio, ossia la sottoposizione in data 10.2.2016 dell'attrice ad un'infiltrazione al ginocchio.
La documentazione versata in atti dall'attrice dà invece riscontro che il 10.2.2016 il Prof. ha visitato la paziente, tant'è che vi è in atti una fattura emessa dal Prof. CP_1 [...] del 10.2.2016 di €200 per visita ortopedica e risulta inoltre che abbia effettuato una CP_1 prescrizione “di CO 80 mg 1 compressa dopo colazione per 12 giorni;
e RA 800 mg buste la sera per 30 giorni” (doc. 1 parte attrice).
Vi è poi una successiva prescrizione, priva di data, di “nimedex bustine, 1 al bisogno” in cui risulta tuttavia un timbro della Farmacia S. Gemma di Borgonuovo (LU) del 20.2.2016, il che avvalora l'allegazione di un'ulteriore visita, con prescrizione medica, successiva a quella del
10.2.2016.
Sul punto dei trattamenti in concreto praticati il 10.2.2016 dal convenuto ed a sostegno della tesi di parte attrice, soccorre anche il doc. 2, che contiene una mail indirizzata il 15.2.2016 dall'attrice al Prof. in cui ella fa riferimento a “l'iniezione con il cocktail di antinfiammatorio, CP_1
6 antidolorifico ed acido ialuronico”, lamentando che il ginocchio in cui è stata praticata aveva iniziato ad essere dolorante.
Infine, è stata espletata sul punto anche prova orale. È stato infatti sentito il compagno dell'attrice, sulla cui attendibilità non si ravvisano ragioni per dubitare, il quale ha dichiarato
“accompagnai personalmente la mia compagna il 10.2.2016 all'ambulatorio del Prof.
Non sono in grado di dirle quale fosse il contenuto dell'infiltrazione praticata, ma CP_1 posso confermarle che nell'occasione fu praticata un'infiltrazione alla mia compagna dal Prof. al ginocchio destro”, aggiungendo che “nel giro di un paio di giorni lamentava CP_1 dolore ed era chiaro che c'era qualcosa che non andava al suo ginocchio tant'è che fu fissato un nuovo appuntamento per la settimana successiva presso il Prof. al quale io la CP_1 accompagnai, in quanto non poteva guidare”. Ha inoltre confermato che “in data 17.2.16 la SI.ra fu nuovamente ricevuta dal professionista il quale Le prescrisse l'assunzione di Pt_1 alcuni antidolorifici”, circostanza riscontrata dalla prescrizione del farmaco Nimedex, di cui sopra (farmaco contenente il principio attivo nimesulide, appartenente alla classe dei farmaci antinfiammatori non steroidei).
Anche il convenuto, sentito ad interrogatorio formale, non ha escluso di aver praticato l'iniezione, dichiarando in proposito: “è difficile ricordare esattamente il giorno;
è probabile, tuttavia, che abbia praticato l'infiltrazione in questione e non ho motivo di dubitare di ciò.
Preciso che ho molti pazienti e che i fatti risalgono al 2016”.
Deve dunque ritenersi comprovato che il convenuto abbia praticato, il giorno 10.2.2016, un'infiltrazione sul ginocchio destro dell'attrice.
An debeatur.
Così ricostruite le fattispecie di responsabilità che vengono in rilevo nel caso che ci occupa ed i fatti occorsi, il collegio peritale nominato in questa fase (la rinnovazione si è necessaria data la mancata partecipazione del convenuto, rimasto contumace, al procedimento di accertamento preventivo e la conseguente inopponibilità di tale accertamento alla compagnia assicuratrice, che parimenti non aveva partecipato in detta fase) ha ricondotto al trattamento praticato dal convenuto le conseguenze dannose lamentate dall'attrice.
7 Sul punto, si condividono e pienamente recepiscono le conclusioni rassegnate dal collegio peritale, atteso che il percorso logico e le argomentazioni poste dal c.t.u. a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito.
Così si è espresso il collegio peritale: “I CTU, applicando il criterio civilistico del “più probabile che non”, ritengono sussistenti gli elementi e soddisfatti i criteri per attribuire il processo infettivo alla procedura infiltrativa praticata il 10/02/2016, avendo già delineato la natura del processo infettivo in rapporto al germe che è stato isolato all'esame colturale, il relativo iter clinico, diagnostico e terapeutico che ha portato alla risoluzione del processo infettivo, con necessità di trattamenti anche di natura riabilitativa. − I CTU, sempre tenendo conto dei riscontri clinici e documentali ed applicando scrupolosamente la criteriologia clinica e medico- legale, ritengono come il processo infettivo sia da ritenere conseguente a una non adeguata asepsi nell'esecuzione di tale procedura, non risultando documentate in alcun modo le modalità di esecuzione della procedura stessa e l'attuazione delle doverose procedure di asepsi. − Il caso in oggetto non presentava carattere di particolare difficoltà e sussistono gli elementi per ritenere la condotta nell'esecuzione della procedura non adeguata né conforme a una buona pratica clinica e alle specificità del caso e del relativo trattamento, in rapporto all'inadeguata messa in atto delle procedure di asepsi”.
Premesso che, come indicato al paragrafo che precede, l'attrice fu effettivamente sottoposta dall'odierno convenuto ad un'infiltrazione al ginocchio destro, dai riscontri clinici in atti è emerso che, a seguito dell'infiltrazione ed a causa di una non adeguata asepsi nell'esecuzione del trattamento, la stessa ha sviluppato un'infezione articolare, la cui manifestazione va dunque ricondotta ad una negligenza del convenuto nel praticare il trattamento infiltrativo, di per sé non qualificabile come di speciale difficoltà.
Quantum debeatur.
Circa i danni risarcibili, alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972), il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c.,
8 deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica;
al contempo, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni, di talché devono considerarsi meramente descrittive le categorie di “danno morale”, “danno biologico”, “danno esistenziale”, da ricondursi all'unitaria categoria del danno non patrimoniale.
Nel caso in esame, la documentazione medica versata in atti e la consulenza medico-legale predisposta c.t.u. danno adeguatamente conto della ricorrenza di un danno non patrimoniale, causalmente riconducibile al sinistro per cui è causa;
concludono i c.t.u. affermando che “sussiste un danno temporaneo e permanente alla persona di in nesso causale con il Parte_1 processo infettivo di natura iatrogena”.
In ordine alla determinazione del quantum, già l'art. 3 del D.L. 158/2012, convertito in L.
189/2012 aveva esteso i criteri di liquidazione del danno biologico stabiliti dal legislatore per i danni conseguenti a sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli e natanti, di cui agli artt. 138 e
139 d.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni), ai danni da malpractice medica. L'art. 139
Codice delle Assicurazioni private individua i criteri di calcolo del risarcimento del danno biologico per lesioni, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di lieve entità, ovvero per i casi in cui siano accertati postumi da lesioni pari o inferiori al
9%, come nel caso di specie in cui sono accertati postumi da lesioni nella misura del 5-6%; si stima equo riconoscere una percentuale pari al 5,50%.
Non si ritiene che sussistano, nel caso di specie, gli estremi per personalizzare il risarcimento richiesto in difetto di allegazione e prova di un particolare turbamento dell'attrice, meritevole di autonomo ristoro, e di circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno patito in concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi analoghi. In tal senso si è espresso anche il collegio peritale che ha precisato come “i postumi direttamente correlabili al processo infettivo non determinano una preclusione o SInificativa limitazione delle normali attività della vita quotidiana, né incidono sulla capacità lavorativa specifica del soggetto nell'attività di danzatrice per le motivazioni sopra dettagliatamente esposte”.
9 Nonostante la dichiarazione del compagno, sentito sul punto dell'attività della danza (che ha dichiarato che “la danza è divenuta un'attività completamente incompatibile con la sua situazione. Nel nostro lavoro, formalmente resta la qualifica di danzatore ma questo non implica
l'effettiva possibilità di esercitare l'attività”) risulta indispensabile ribadire che, come riscontrato anche dal collegio peritale, il processo infiammatorio è andato ad incidere su un quadro già compromesso, poiché l'attrice era già affetta da una condropatia bilaterale (ovvero una patologia degenerativa alle ginocchia per la quale è stata anche sottoposta a due interventi chirurgici nel
1996 e nel 2003), per cui la cessazione dell'attività di danzatrice non può immediatamente riferirsi alla sola condotta del convenuto ed al solo processo infettivo di cui si discute.
Invece, circa l'incremento per danno morale, il collegio peritale afferma che “Il processo infettivo, i conseguenti provvedimenti terapeutici e conseguenti postumi determinano una sofferenza soggettiva da considerare di moderata entità”, per cui si stima equo riconoscere un incremento in percentuale pari al 15%.
Tenuto conto che l'attrice alla data del sinistro, 10.2.2016, aveva 48 anni, si ritiene congruo ed equo quantificare il risarcimento del danno nel seguente ammontare e nella specie:
- €6.906,14 per postumi permanenti 5,50%;
oltre 20% di danno morale per ulteriori €1.035,92
- €1.685,40 per inabilità temporanea totale di giorni 30;
- €1.264,05 per inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30;
- €1.685,40 per inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 60;
- €842,70 inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 60
e così per complessivi €13.419,61.
Si riconoscono altresì le spese mediche documentate, nella misura ritenuta congrua dal c.t.u. ad eccezione della Ricevuta Prof. del 10/02/2016 di 200,00 € per visita ortopedica Controparte_1
e dunque complessivi €1.179.
La somma di €200 portata dalla fattura relativa alla visita specialistica del 10.2.2016 non è infatti da imputarsi quale spesa conseguente al sinistro di cui è causa, ma è l'ammontare corrisposto al professionista privato a titolo di onorario, per l'attività che ha poi cagionato il danno. Era dunque
10 necessaria una specifica domanda di rimborso delle somme a tal titolo corrisposte, che difetta nel caso di specie.
Invece, le somme corrisposte in favore del consulente di parte e dei consulenti nominati nella fase di accertamento tecnico preventivo vanno liquidate nel capo relativo alle spese di lite.
*************************** In conclusione, il Prof. va condannato a risarcire all'attrice la complessiva Controparte_1 somma di €14.598,61.
Interessi e rivalutazione, tenendo conto dell'acconto già liquidato
Il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento.
Quanto agli interessi, in particolare, va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, che, con una decisione a Sezioni Unite (v. Cass. Civ. 17.02.1995 n.1712, più di recente, Cass.
Civ., III, 27.07.2001, n.10291; Cass. Civ., III, 15.01.2001, n.492; Cass. Civ., III, 1.12.2000,
n.15368), ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito, stabilendo che “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma”.
Tuttavia, tale prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro.
11 Dal momento della sentenza, sino all'effettivo soddisfo, dovranno essere, inoltre, corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Manleva.
La compagnia terza chiamata, nel costituirsi in giudizio, si è associata alle difese dell'assicurato e non ha negato l'esistenza e l'operatività della polizza inter partes (tra ed Controparte_2 il Prof. è stato concluso il contratto di assicurazione per la responsabilità civile Controparte_1 in data 17/10/2011, con polizza n. 100108994), per cui, opera la manleva ancorché nei limiti dei massimali di polizza.
Si precisa tuttavia che la manleva non è operativa, ai fini delle spese di lite, in relazione a quanto dovuto dal convenuto all'attrice per la fase di accertamento preventivo.
Infatti, deve considerarsi che il convenuto non ha partecipato al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e, rimanendo contumace, non ha chiaramente dato corso alla chiamata in causa della compagnia.
Pertanto, la compagnia terza chiamata non può essere chiamata a rispondere della soccombenza del convenuto in tale fase.
Spese di lite.
Per la fase di accertamento preventivo, le spese di lite si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione per valore della causa e secondo i parametri medi.
Le spese di c.t.u. su cui parte convenuta è integralmente soccombente, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Circa le spese per il c.t.p. come statuito dalla Corte di cassazione (Cass. 10173/2015), sebbene le spese di consulenza tecnica di parte rientrino tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, tuttavia il giudice ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. ha la facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.
Nel caso di specie, per quanto concerne la fase di accertamento tecnico preventivo, è documentato un esborso di €500 in favore del Dott. che ha poi seguito le Parte_2 operazioni peritali in detta fase. Non risulta però documentata alcuna notula emessa dal medesimo professionista per la suddetta attività, per cui si riconosce esclusivamente l'importo sopra indicato.
12 Nessun compenso viene riconosciuto per la fase di mediazione, poiché trattavasi di incombente del tutto superfluo, dato che la condizione di procedibilità della domanda era già soddisfatta dal procedimento di accertamento preventivo.
Invece, alcunché parte attrice allega in relazione all'attività di consulente di parte svolta in questo giudizio, per non viene riconosciuto a tale titolo alcun importo.
Per la fase di merito, le spese di lite si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione per valore della causa e valorizzando la circostanza che la domanda è accolta in misura di poco superiore alla proposta conciliativa formulata dalla compagnia assicuratrice, in linea capitale, per cui si giustifica una riduzione ai minimi tabellari dei compensi per la fase decisionale, mentre le altre fasi vengono liquidate secondo i medi tabellari.
Le spese di c.t.u. su cui parte convenuta è integralmente soccombente, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
È operativa, in relazione a queste voci, la manleva come indicato al paragrafo che precede.
Sussistono ragioni per compensare interamente le spese di lite tra il convenuto ed il terzo chiamato, giacché quest'ultimo non ha contestato l'operatività della polizza e si è associato integralmente nel merito alle difese dell'assicurato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna il Prof. a corrispondere ad la somma di Controparte_1 Parte_1
€14.598,61 oltre interessi al tasso legale dalla data del fatto (10.2.2016) ad oggi sulla somma devalutata al momento del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e, quindi, rivalutata, anno per anno fino ad oggi, secondo il medesimo indice, ed oltre successivi interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza sino al saldo;
2) condanna il Prof. a corrispondere ad le spese di lite Controparte_1 Parte_1 della presente fase di merito, che liquida in €4.200, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, spese di contributo unificato, bollo e notifiche;
13 3) pone definitivamente a carico del Prof. le spese di c.t.u. come liquidate Controparte_1 in questo giudizio;
4) dichiara tenuta a manlevare il Prof. da quanto questi Controparte_2 Controparte_1 sia chiamato a corrispondere ad sulla base della presente decisione, in Parte_1 relazione ai punti che precedono;
5) compensa le spese di questo giudizio tra ed il Prof. Controparte_2 Controparte_1
6) condanna il Prof. a corrispondere ad le spese di lite Controparte_1 Parte_1 per la fase di accertamento preventivo, che liquida in €2.337, oltre spese generali, IVA e
CPA, spese di contributo unificato, bollo e notifiche;
7) pone definitivamente a carico del Prof. le spese di c.t.u. come liquidate Controparte_1 nel procedimento di accertamento preventivo nonché le spese per il c.t.p. di parte attrice in tale fase nella misura di €500.
Lucca, 29 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1520/2022
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNI BIAGI, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca, Viale
Castracani n. 243, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORE
e
Prof. (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
LUCA MARTINO GIANNOTTI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in
Lucca-Via Galli Tassi 5, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. GIACOMO Controparte_2 P.IVA_1
MASSINI, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Firenze-Lungarno Amerigo
Vespucci 8, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZO CHIAMATO
1 Oggetto: Responsabilità medica
CONCLUSIONI
Per “Piaccia all'Ecc.mo Sig. Giudice del Tribunale di Lucca, accertata la fondatezza di quanto Parte_1 esposto e disattesa o ogni difesa avversaria, condannare il Prof. al risarcimento del danno a Controparte_1 qualsiasi titolo patito dalla Sig.ra e quantificato in € 17.284,52 o nella somma maggiore o Parte_1 minore da liquidarsi all'esito dell'espletata istruttoria secondo le vigenti tabelle. Voglia altresì' condannare il convenuto alla refusione delle spese mediche sostenute nel corso della malattia nonché nella successiva fase di recupero. Il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria dalla data del fatto di causa a quello della liquidazione e interessi legali sul capitale rivalutato. Con refusione delle spese mediche sostenute e vittoria delle spese e onorari legali maturati sia in questa sede che in quella relativa all'accertamento tecnico preventivo e della mediazione”
Per Prof. “nel merito, respingere la domanda avanzata nei confronti del prof. Controparte_1 [...] dalla SI.ra , in quanto infondata in fatto ed in diritto;
nel merito, in denegatissima CP_1 Parte_1 ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avanzata nei confronti del prof. dalla Controparte_1 SI.ra , voglia allora accogliere la domanda di manleva e garanzia avanzata nei confronti della Parte_1
(p.i. – c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 con sede in 00144 Roma, V.le C. Pavese, 385 con condanna di quest'ultima a manlevare e ritenere indenne il comparente, ai sensi di polizza, di quanto quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere a parte attrice in ragione dall'accoglimento della domanda risarcitoria avversaria. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge”
Per “in tesi: dichiarare non dovuta l'indennità dall'assicuratore Controparte_3 Controparte_4 al Prof. in ipotesi: se legittima la domanda proposta contro il Prof. e ritenuta Controparte_1 Controparte_1 efficace la garanzia assicurativa prestata da dichiarare dovuta l'indennità nella somma di Controparte_2 giustizia, nei limiti del massimale pattuito e degli ulteriori patti indicati nel contratto di assicurazione, in ogni caso: con vittoria delle spese legali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Prof. Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali patiti in conseguenza dell'infezione da stafilococco contratta per un'infiltrazione al ginocchio destro di acido ialuronico, misto ad antinfiammatori ed antidolorifici, praticata dal convenuto presso il proprio studio in data 10.2.2016. A sostegno della domanda ha dedotto che: immediatamente dopo l'infiltrazione suddetta, aveva accusato forti dolori al ginocchio, tant'è che il successivo 15.2.2016 la circostanza era stata rappresentata al prof. che aveva CP_1 suggerito di recarsi nuovamente presso il suo studio, cosa che avvenne il giorno 17.2.2016, con prescrizione di antidolorifici;
persistendo la condizione clinica, l'attrice si era sottoposta ad indagini più approfondite presso strutture pubbliche, da cui era emersa un'infezione da stafilococco, che aveva reso necessaria una prolungata terapia antibiotica praticata per via endovenosa in ambiente ospedaliero ed un intervento di artroscopia, nonché una terapia
2 riabilitativa fisiatrica sino alla definitiva guarigione, accertata con postumi il giorno 15.2.2016; era stato esperito un procedimento ex art. 696bis c.p.c., all'esito del quale era emersa la responsabilità del convenuto, rimasto contumace in tale fase, per il danno patito dall'attrice, nonché un procedimento di mediazione, in cui parimenti il convenuto non era comparso.
Si è costituito il Prof. chiedendo il rigetto dell'avversa domanda ed Controparte_1 evidenziando che, in punto di fatto storico, non era stata fornita alcuna prova che l'infiltrazione fosse stata effettivamente dallo stesso praticata all'attrice, secondo le riferite modalità, né tantomeno era stata provata l'errata esecuzione del trattamento, non desumibile neppure dagli esiti della consulenza resa nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. Ha aggiunto che in ogni caso l'infezione da stafilococco aureo è una complicanza frequente dell'infiltrazione praticata sul ginocchio, riscontrabile anche in caso di pieno rispetto dei criteri procedurali. Per il caso di sua accertata responsabilità, ha domandato di essere manlevato e tenuto indenne dalla propria compagnia assicuratrice Controparte_2
Si è costituita nulla eccependo in punto di operatività della polizza, ma Controparte_3 evidenziando di non aver partecipato né al procedimento di ATP, né al procedimento di mediazione ed altresì enunciando i principali patti del contratto ed i limiti della garanzia assicurativa;
nel merito si è associata alle difese dell'assicurato.
La causa è stata istruita mediante prova orale e mediante c.t.u. medico legale, con nomina di collegio peritale.
Nella nota scritta per l'udienza del 5.2.2025, ha formulato una proposta Controparte_2 conciliativa del seguente tenore: “
2. visto il deposito della C.T.U. medico-legale, formula ai sensi
e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c., proposta conciliativa della lite nei seguenti termini: - corresponsione da parte di (assicuratore del Prof. in favore Controparte_2 CP_1 dell'attrice della somma di € 14.330,70 a titolo di risarcimento del danno Parte_1 non patrimoniale subito sulla base delle risultanze della CTU medico legale depositata e delle
Tabelle micro-permanenti di cui all'art. 139 D.lgs. n. 209/2005, così come aggiornato dal D.M.
16/07/2024; - corresponsione da parte di (assicuratore del Prof. Controparte_2
in favore dell'attrice della somma di €3.500, oltre CAP e IVA, a CP_1 Parte_1 titolo di spese legali del presente giudizio di merito;
- corresponsione da parte di
[...]
[...
[...] [...]
[...]
(assicuratore del Prof. in favore dell'attrice delle CP_5 CP_1 Parte_1 spese di CTP e di CTU dalla stessa sostenute solo relativamente al presente giudizio di merito;
- nessuna somma dovuta da (assicuratore del Prof. in favore Controparte_2 CP_1 dell'attrice con riferimento alle spese legali, a quelle di CTP e di CTU dalla Parte_1 stessa sostenute relativamente al procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis
c.p.c. (Tribunale di Lucca, causa R.G. n. 1217/2021), dove l'assicuratore non è stato coinvolto ed il Prof. è rimasto colpevolmente contumace;
- compensazione integrale delle spese CP_1 legali e di CTP fra il Prof. e ”. CP_1 Controparte_2
La proposta non è stata accettata dall'attrice e le parti non si sono conciliate, per cui all'udienza del 19.9.2025, la causa è infine passata in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe.
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Qualificazione giuridica della domanda.
Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura o ente ospedaliero ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive, con effetti protettivi nei confronti del terzo: insorgono a carico della casa di cura o dell'ente, accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie.
L'orientamento prevalente in giurisprudenza qualificava tale fattispecie di responsabilità in capo alla struttura sanitaria quale responsabilità di tipo contrattuale;
essa può discendere sia dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente incombenti a suo carico, ex art. 1218 c.c. sia, ex art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico professionale svolta dai sanitari, quali suoi ausiliari necessari, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Tale ricostruzione è stata poi recentemente avvalorata dall'art. 7 della l. n. 24/2017, c.d. Legge
Gelli – Bianco, in cui espressamente si prevede che “la struttura sanitaria, pubblica o privata, la quale, nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura medesima, risponde delle loro condotte colpose o dolose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.”.
L'art. 7, comma 3, L. 24/2017 ha invece ricondotto all'alveo del fatto illecito e dunque della responsabilità extracontrattuale la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria (“risponde
4 del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile”), fatto salvo il caso in cui egli abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
E' evidente che tale clausola di esclusione si riferisce proprio alla prestazione medica erogata da un professionista sanitario in regime di libera professione;
in tale ipotesi non può infatti ragionevolmente considerarsi integrato quel fondamentale presupposto dell'estraneità rispetto al paziente/danneggiato che giustifica la natura extracontrattuale riconosciuta in altre fattispecie, poiché sussiste un rapporto diretto tra medico e paziente, che al medesimo si è rivolto proprio al fine di ottenere la prestazione qualificata di quel sanitario, riponendo in quel sanitario particolare fiducia.
Nella fattispecie, l'attrice si è rivolta al Prof. in regime libero professionale, per cui si CP_1 verte in ambito di responsabilità contrattuale.
Ciò posto, sul piano probatorio, conformemente alle regole di riparto dell'onus probandi previste in ambito contrattuale, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare la relazione causale che intercorre tra l'evento di danno e l'azione o l'omissione della struttura, mentre spetta alla struttura sanitaria dimostrare la non imputabilità dell'azione o dell'omissione, fornendo la prova che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da un evento imprevedibile ed inevitabile secondo l'ordinaria diligenza (Cass. civ. Sez. III,
26.07.2017, n. 18392 che conferma Cass. 16.01.2009, n. 975; 9.10.2012, n. 17143; 20.10.2015, n.
21177).
Circa l'accertamento del nesso di causalità, secondo un principio ormai consolidato, una condotta umana si pone come causa dell'evento nella catena degli antecedenti che hanno concorso a produrlo se, eliminata mentalmente la condotta (nel caso di condotta attiva) o introdotta nella catena causale la condotta omessa (nel caso di condotta omissiva), l'evento dannoso non si sarebbe in concreto verificato (in questo senso, si veda la nota pronuncia della Cassazione penale,
SS.UU, sentenza 11.09.2002 n. 30328-Franzese).
Difatti il giudice deve essere in grado di affermare che, nel caso concreto, non esistono altre possibili spiegazioni dell'evento, diverse da quelle evidenziate dall'attore; la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve, pertanto, essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto.
5 In ambito civilistico, diversamente da quanto accade in sede di accertamento del fatto di reato, nell'analisi della causalità materiale, è univocamente adottato il meno stringente criterio della probabilità relativa, anche detto criterio del “più probabile che non”, in luogo del criterio dell'accertamento “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Una volta accertato il nesso di causalità tra la condotta dedotta e la patologia riscontrata, occorrerà poi indagare circa l'elemento soggettivo del dolo e della colpa, tenendo conto che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica (come di recente confermato dapprima dal cosiddetto “Decreto Balduzzi” e successivamente dall'art 3 l. 24/2017-Legge Gelli).
Fatti di causa.
Sulla base della documentazione versata in atti, della c.t.u. medico-legale esperita e delle deduzioni delle parti i fatti di causa come allegati da parte attrice risultano comprovati all'esito dell'istruttoria, mentre non trova riscontro la tesi del Prof. che, nel costituirsi in CP_1 giudizio, aveva contestato la stessa verificazione del fatto storico posto a base del presente giudizio, ossia la sottoposizione in data 10.2.2016 dell'attrice ad un'infiltrazione al ginocchio.
La documentazione versata in atti dall'attrice dà invece riscontro che il 10.2.2016 il Prof. ha visitato la paziente, tant'è che vi è in atti una fattura emessa dal Prof. CP_1 [...] del 10.2.2016 di €200 per visita ortopedica e risulta inoltre che abbia effettuato una CP_1 prescrizione “di CO 80 mg 1 compressa dopo colazione per 12 giorni;
e RA 800 mg buste la sera per 30 giorni” (doc. 1 parte attrice).
Vi è poi una successiva prescrizione, priva di data, di “nimedex bustine, 1 al bisogno” in cui risulta tuttavia un timbro della Farmacia S. Gemma di Borgonuovo (LU) del 20.2.2016, il che avvalora l'allegazione di un'ulteriore visita, con prescrizione medica, successiva a quella del
10.2.2016.
Sul punto dei trattamenti in concreto praticati il 10.2.2016 dal convenuto ed a sostegno della tesi di parte attrice, soccorre anche il doc. 2, che contiene una mail indirizzata il 15.2.2016 dall'attrice al Prof. in cui ella fa riferimento a “l'iniezione con il cocktail di antinfiammatorio, CP_1
6 antidolorifico ed acido ialuronico”, lamentando che il ginocchio in cui è stata praticata aveva iniziato ad essere dolorante.
Infine, è stata espletata sul punto anche prova orale. È stato infatti sentito il compagno dell'attrice, sulla cui attendibilità non si ravvisano ragioni per dubitare, il quale ha dichiarato
“accompagnai personalmente la mia compagna il 10.2.2016 all'ambulatorio del Prof.
Non sono in grado di dirle quale fosse il contenuto dell'infiltrazione praticata, ma CP_1 posso confermarle che nell'occasione fu praticata un'infiltrazione alla mia compagna dal Prof. al ginocchio destro”, aggiungendo che “nel giro di un paio di giorni lamentava CP_1 dolore ed era chiaro che c'era qualcosa che non andava al suo ginocchio tant'è che fu fissato un nuovo appuntamento per la settimana successiva presso il Prof. al quale io la CP_1 accompagnai, in quanto non poteva guidare”. Ha inoltre confermato che “in data 17.2.16 la SI.ra fu nuovamente ricevuta dal professionista il quale Le prescrisse l'assunzione di Pt_1 alcuni antidolorifici”, circostanza riscontrata dalla prescrizione del farmaco Nimedex, di cui sopra (farmaco contenente il principio attivo nimesulide, appartenente alla classe dei farmaci antinfiammatori non steroidei).
Anche il convenuto, sentito ad interrogatorio formale, non ha escluso di aver praticato l'iniezione, dichiarando in proposito: “è difficile ricordare esattamente il giorno;
è probabile, tuttavia, che abbia praticato l'infiltrazione in questione e non ho motivo di dubitare di ciò.
Preciso che ho molti pazienti e che i fatti risalgono al 2016”.
Deve dunque ritenersi comprovato che il convenuto abbia praticato, il giorno 10.2.2016, un'infiltrazione sul ginocchio destro dell'attrice.
An debeatur.
Così ricostruite le fattispecie di responsabilità che vengono in rilevo nel caso che ci occupa ed i fatti occorsi, il collegio peritale nominato in questa fase (la rinnovazione si è necessaria data la mancata partecipazione del convenuto, rimasto contumace, al procedimento di accertamento preventivo e la conseguente inopponibilità di tale accertamento alla compagnia assicuratrice, che parimenti non aveva partecipato in detta fase) ha ricondotto al trattamento praticato dal convenuto le conseguenze dannose lamentate dall'attrice.
7 Sul punto, si condividono e pienamente recepiscono le conclusioni rassegnate dal collegio peritale, atteso che il percorso logico e le argomentazioni poste dal c.t.u. a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito.
Così si è espresso il collegio peritale: “I CTU, applicando il criterio civilistico del “più probabile che non”, ritengono sussistenti gli elementi e soddisfatti i criteri per attribuire il processo infettivo alla procedura infiltrativa praticata il 10/02/2016, avendo già delineato la natura del processo infettivo in rapporto al germe che è stato isolato all'esame colturale, il relativo iter clinico, diagnostico e terapeutico che ha portato alla risoluzione del processo infettivo, con necessità di trattamenti anche di natura riabilitativa. − I CTU, sempre tenendo conto dei riscontri clinici e documentali ed applicando scrupolosamente la criteriologia clinica e medico- legale, ritengono come il processo infettivo sia da ritenere conseguente a una non adeguata asepsi nell'esecuzione di tale procedura, non risultando documentate in alcun modo le modalità di esecuzione della procedura stessa e l'attuazione delle doverose procedure di asepsi. − Il caso in oggetto non presentava carattere di particolare difficoltà e sussistono gli elementi per ritenere la condotta nell'esecuzione della procedura non adeguata né conforme a una buona pratica clinica e alle specificità del caso e del relativo trattamento, in rapporto all'inadeguata messa in atto delle procedure di asepsi”.
Premesso che, come indicato al paragrafo che precede, l'attrice fu effettivamente sottoposta dall'odierno convenuto ad un'infiltrazione al ginocchio destro, dai riscontri clinici in atti è emerso che, a seguito dell'infiltrazione ed a causa di una non adeguata asepsi nell'esecuzione del trattamento, la stessa ha sviluppato un'infezione articolare, la cui manifestazione va dunque ricondotta ad una negligenza del convenuto nel praticare il trattamento infiltrativo, di per sé non qualificabile come di speciale difficoltà.
Quantum debeatur.
Circa i danni risarcibili, alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972), il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c.,
8 deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica;
al contempo, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni, di talché devono considerarsi meramente descrittive le categorie di “danno morale”, “danno biologico”, “danno esistenziale”, da ricondursi all'unitaria categoria del danno non patrimoniale.
Nel caso in esame, la documentazione medica versata in atti e la consulenza medico-legale predisposta c.t.u. danno adeguatamente conto della ricorrenza di un danno non patrimoniale, causalmente riconducibile al sinistro per cui è causa;
concludono i c.t.u. affermando che “sussiste un danno temporaneo e permanente alla persona di in nesso causale con il Parte_1 processo infettivo di natura iatrogena”.
In ordine alla determinazione del quantum, già l'art. 3 del D.L. 158/2012, convertito in L.
189/2012 aveva esteso i criteri di liquidazione del danno biologico stabiliti dal legislatore per i danni conseguenti a sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli e natanti, di cui agli artt. 138 e
139 d.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni), ai danni da malpractice medica. L'art. 139
Codice delle Assicurazioni private individua i criteri di calcolo del risarcimento del danno biologico per lesioni, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di lieve entità, ovvero per i casi in cui siano accertati postumi da lesioni pari o inferiori al
9%, come nel caso di specie in cui sono accertati postumi da lesioni nella misura del 5-6%; si stima equo riconoscere una percentuale pari al 5,50%.
Non si ritiene che sussistano, nel caso di specie, gli estremi per personalizzare il risarcimento richiesto in difetto di allegazione e prova di un particolare turbamento dell'attrice, meritevole di autonomo ristoro, e di circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno patito in concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi analoghi. In tal senso si è espresso anche il collegio peritale che ha precisato come “i postumi direttamente correlabili al processo infettivo non determinano una preclusione o SInificativa limitazione delle normali attività della vita quotidiana, né incidono sulla capacità lavorativa specifica del soggetto nell'attività di danzatrice per le motivazioni sopra dettagliatamente esposte”.
9 Nonostante la dichiarazione del compagno, sentito sul punto dell'attività della danza (che ha dichiarato che “la danza è divenuta un'attività completamente incompatibile con la sua situazione. Nel nostro lavoro, formalmente resta la qualifica di danzatore ma questo non implica
l'effettiva possibilità di esercitare l'attività”) risulta indispensabile ribadire che, come riscontrato anche dal collegio peritale, il processo infiammatorio è andato ad incidere su un quadro già compromesso, poiché l'attrice era già affetta da una condropatia bilaterale (ovvero una patologia degenerativa alle ginocchia per la quale è stata anche sottoposta a due interventi chirurgici nel
1996 e nel 2003), per cui la cessazione dell'attività di danzatrice non può immediatamente riferirsi alla sola condotta del convenuto ed al solo processo infettivo di cui si discute.
Invece, circa l'incremento per danno morale, il collegio peritale afferma che “Il processo infettivo, i conseguenti provvedimenti terapeutici e conseguenti postumi determinano una sofferenza soggettiva da considerare di moderata entità”, per cui si stima equo riconoscere un incremento in percentuale pari al 15%.
Tenuto conto che l'attrice alla data del sinistro, 10.2.2016, aveva 48 anni, si ritiene congruo ed equo quantificare il risarcimento del danno nel seguente ammontare e nella specie:
- €6.906,14 per postumi permanenti 5,50%;
oltre 20% di danno morale per ulteriori €1.035,92
- €1.685,40 per inabilità temporanea totale di giorni 30;
- €1.264,05 per inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30;
- €1.685,40 per inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 60;
- €842,70 inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 60
e così per complessivi €13.419,61.
Si riconoscono altresì le spese mediche documentate, nella misura ritenuta congrua dal c.t.u. ad eccezione della Ricevuta Prof. del 10/02/2016 di 200,00 € per visita ortopedica Controparte_1
e dunque complessivi €1.179.
La somma di €200 portata dalla fattura relativa alla visita specialistica del 10.2.2016 non è infatti da imputarsi quale spesa conseguente al sinistro di cui è causa, ma è l'ammontare corrisposto al professionista privato a titolo di onorario, per l'attività che ha poi cagionato il danno. Era dunque
10 necessaria una specifica domanda di rimborso delle somme a tal titolo corrisposte, che difetta nel caso di specie.
Invece, le somme corrisposte in favore del consulente di parte e dei consulenti nominati nella fase di accertamento tecnico preventivo vanno liquidate nel capo relativo alle spese di lite.
*************************** In conclusione, il Prof. va condannato a risarcire all'attrice la complessiva Controparte_1 somma di €14.598,61.
Interessi e rivalutazione, tenendo conto dell'acconto già liquidato
Il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento.
Quanto agli interessi, in particolare, va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, che, con una decisione a Sezioni Unite (v. Cass. Civ. 17.02.1995 n.1712, più di recente, Cass.
Civ., III, 27.07.2001, n.10291; Cass. Civ., III, 15.01.2001, n.492; Cass. Civ., III, 1.12.2000,
n.15368), ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito, stabilendo che “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma”.
Tuttavia, tale prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro.
11 Dal momento della sentenza, sino all'effettivo soddisfo, dovranno essere, inoltre, corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Manleva.
La compagnia terza chiamata, nel costituirsi in giudizio, si è associata alle difese dell'assicurato e non ha negato l'esistenza e l'operatività della polizza inter partes (tra ed Controparte_2 il Prof. è stato concluso il contratto di assicurazione per la responsabilità civile Controparte_1 in data 17/10/2011, con polizza n. 100108994), per cui, opera la manleva ancorché nei limiti dei massimali di polizza.
Si precisa tuttavia che la manleva non è operativa, ai fini delle spese di lite, in relazione a quanto dovuto dal convenuto all'attrice per la fase di accertamento preventivo.
Infatti, deve considerarsi che il convenuto non ha partecipato al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e, rimanendo contumace, non ha chiaramente dato corso alla chiamata in causa della compagnia.
Pertanto, la compagnia terza chiamata non può essere chiamata a rispondere della soccombenza del convenuto in tale fase.
Spese di lite.
Per la fase di accertamento preventivo, le spese di lite si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione per valore della causa e secondo i parametri medi.
Le spese di c.t.u. su cui parte convenuta è integralmente soccombente, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Circa le spese per il c.t.p. come statuito dalla Corte di cassazione (Cass. 10173/2015), sebbene le spese di consulenza tecnica di parte rientrino tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, tuttavia il giudice ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. ha la facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.
Nel caso di specie, per quanto concerne la fase di accertamento tecnico preventivo, è documentato un esborso di €500 in favore del Dott. che ha poi seguito le Parte_2 operazioni peritali in detta fase. Non risulta però documentata alcuna notula emessa dal medesimo professionista per la suddetta attività, per cui si riconosce esclusivamente l'importo sopra indicato.
12 Nessun compenso viene riconosciuto per la fase di mediazione, poiché trattavasi di incombente del tutto superfluo, dato che la condizione di procedibilità della domanda era già soddisfatta dal procedimento di accertamento preventivo.
Invece, alcunché parte attrice allega in relazione all'attività di consulente di parte svolta in questo giudizio, per non viene riconosciuto a tale titolo alcun importo.
Per la fase di merito, le spese di lite si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione per valore della causa e valorizzando la circostanza che la domanda è accolta in misura di poco superiore alla proposta conciliativa formulata dalla compagnia assicuratrice, in linea capitale, per cui si giustifica una riduzione ai minimi tabellari dei compensi per la fase decisionale, mentre le altre fasi vengono liquidate secondo i medi tabellari.
Le spese di c.t.u. su cui parte convenuta è integralmente soccombente, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
È operativa, in relazione a queste voci, la manleva come indicato al paragrafo che precede.
Sussistono ragioni per compensare interamente le spese di lite tra il convenuto ed il terzo chiamato, giacché quest'ultimo non ha contestato l'operatività della polizza e si è associato integralmente nel merito alle difese dell'assicurato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna il Prof. a corrispondere ad la somma di Controparte_1 Parte_1
€14.598,61 oltre interessi al tasso legale dalla data del fatto (10.2.2016) ad oggi sulla somma devalutata al momento del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e, quindi, rivalutata, anno per anno fino ad oggi, secondo il medesimo indice, ed oltre successivi interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza sino al saldo;
2) condanna il Prof. a corrispondere ad le spese di lite Controparte_1 Parte_1 della presente fase di merito, che liquida in €4.200, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, spese di contributo unificato, bollo e notifiche;
13 3) pone definitivamente a carico del Prof. le spese di c.t.u. come liquidate Controparte_1 in questo giudizio;
4) dichiara tenuta a manlevare il Prof. da quanto questi Controparte_2 Controparte_1 sia chiamato a corrispondere ad sulla base della presente decisione, in Parte_1 relazione ai punti che precedono;
5) compensa le spese di questo giudizio tra ed il Prof. Controparte_2 Controparte_1
6) condanna il Prof. a corrispondere ad le spese di lite Controparte_1 Parte_1 per la fase di accertamento preventivo, che liquida in €2.337, oltre spese generali, IVA e
CPA, spese di contributo unificato, bollo e notifiche;
7) pone definitivamente a carico del Prof. le spese di c.t.u. come liquidate Controparte_1 nel procedimento di accertamento preventivo nonché le spese per il c.t.p. di parte attrice in tale fase nella misura di €500.
Lucca, 29 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
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