Art. 10.
Gli ospedali, gli istituti di cura, le case di cura e gli stabilimenti termali di cui al precedente articolo 1 possono conteggiare i privi della vista invalidi di guerra, del lavoro e per servizio, occupati come massaggiatori o massofisioterapisti, nel numero degli invalidi di guerra, del lavoro e per servizio che siano tenuti ad assumere ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375 , del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1917, n. 1222 , e della legge 24 febbraio 1953, n. 142 .
Gli ospedali, gli istituti di cura, le case di cura e gli stabilimenti termali di cui al precedente articolo 1 possono conteggiare i privi della vista invalidi di guerra, del lavoro e per servizio, occupati come massaggiatori o massofisioterapisti, nel numero degli invalidi di guerra, del lavoro e per servizio che siano tenuti ad assumere ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375 , del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1917, n. 1222 , e della legge 24 febbraio 1953, n. 142 .