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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 12/06/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 511/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 511/2023 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to FONTANA Parte_1 C.F._1
GIORGIO BALLISTRERI e GANDOLFO MAURIZIO, giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv.to DE FELICE
[...] P.IVA_1
MICHELE e COSSU BRUNO, giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato in data 12.4.2023 il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale concludendo:”In applicazione di quanto disposto dal I comma dell'art. 18 l. n. 300/1970, sussistendo la fattispecie di cui alla norma di legge, accertare e dichiarare la nullità del provvedimento di licenziamento e per l'effetto ordinare la reintegrazione del ricorrente nel proprio posto e luogo di lavoro, con condanna della
, in AR
pagina 1 di 5 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni nella misura di tutte le mensilità spettanti dal giorno del licenziamento a quello della sentenza e comunque fino alla riammissione in servizio, se successiva, con obbligo di versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi agli Enti competenti;
- In via subordinata, e salvo gravame, accertare e dichiarare che il licenziamento del ricorrente non è giustificato e, conseguentemente, condannare la AR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento in favore del ricorrente della somma pari a ventidue mensilità della retribuzione globale di fatto, quale indennità supplementare, come previsto e disposto dall'art. 28 del CCNL per i dirigenti degli istituti di credito vigente ed applicabile al rapporto di lavoro qui in esame, ovvero condannare la
Società convenuta alla maggiore o minor somma che si accerterà nel corso del giudizio;
- In ogni caso voglia condannare la TR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei
[...]
danni nei confronti del dott. per le ragioni esposte in ricorso, nella misura che vorrà Pt_1
determinare, anche equitativamente.
- Con condanna altresì della AR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese ed
[...] onorari di causa.”.
Costituitasi la resistente ha contestato a quanto dedotto da parte ricorrente, chiedendo il CP_2
rigetto del ricorso.
Orbene in applicazione del principio della ragione più liquida, occorre decidere se il licenziamento operato dall'istituto bancario sia qualificabile, così come sostenuto da parte ricorrente, quale licenziamento discriminatorio.
Tale tipologia di licenziamento, comminato dall'attuale disciplina con la nullità, viene ad esistenza ogni volta in cui il licenziamento viene irrogato sulla base delle caratteristiche personali del lavoratore, quali ad esempio il sesso o l'orientamento sessuale, in piena violazione del disposto dell'art. 3 Cost..
In generale si può parlare di licenziamento discriminatorio, ogni volta che un soggetto venga trattato in modo più svantaggiato di altri in determinate situazioni (con un criterio, quindi, di tipo comparativo), oppure ogni volta che un soggetto subisca il provvedimento di licenziamento in ragione di certe caratteristiche che la legge intende invece proteggere.
Con l'art. 4 della L. 604/66 e poi l'art. 15 della L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori), con le integrazioni introdotte dall'art.13 della L. 903/77 (Legge di Parità), e l'art.4 della L. 125/1991 (Azioni Positive), poteva sostenersi che le ragioni discriminatorie che rendevano illecito il licenziamento fossero solo pagina 2 di 5 quelle specificamente indicate dalla legge (sindacali, politiche, religiose, razziali, di lingua e di sesso).
Ma l'introduzione nell'ordinamento delle disposizioni di cui ai D.Lgs. 215 e 216 del 2003 hanno allargato il campo delle discriminazioni sino a ricomprendervi handicap, età, orientamento sessuale e convinzioni personali, dilatando gli atti vietati fino a ricomprendere qualunque finalità diversa da quelle positivamente ammesse dall'ordinamento.
Pertanto qualunque causa giustificativa diversa da quella tecnico-organizzativa ammessa dall'ordinamento, come tale collegata a caratteristiche, opinioni, scelte della persona del lavoratore prive di attinenza con la prestazione lavorativa, è per ciò stesso discriminatoria e illecita e può perfino prevalere su un'eventuale causa tecnico-organizzativa concorrente.
Per quanto concerne l'onere probatorio, spetta al lavoratore l'onere di allegare circostanze di fatto dalle quali si possa dedurre per inferenza che la discriminazione abbia avuto luogo. In particolare, il lavoratore dovrà allegare glie elementi essenziali per qualificare il licenziamento come discriminatorio, come: il fattore di discriminazione;
il trattamento che si assume essere più sfavorevole rispetto a quello riservato a altri lavoratori in condizioni analoghe;
elementi dai quali possa desumersi una correlazione tra questi due elementi (fattore discriminante e trattamento).
Una volta fornita tale prova, l'onere probatorio risulterà invertito e spetterà al datore di lavoro provare circostanze inequivoche, idonee a escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria del recesso.
La stessa Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire recentemente i limiti del riparto dell'onere probatorio, statuendo: “Nei giudizi antidiscriminatori, i criteri di riparto dell'onere probatorio non seguono i canoni ordinari di cui all'art. 2729 c.c., bensì quelli speciali di cui all'art. 4 del d.lgs. 216 del
2003 (applicabile "ratione temporis"), che non stabiliscono un'inversione dell'onere probatorio, ma solo un'agevolazione del regime probatorio in favore del ricorrente, prevedendo una "presunzione" di discriminazione indiretta per l'ipotesi in cui, specie nei casi di coinvolgimento di una pluralità di lavoratori, abbia difficoltà a dimostrare l'esistenza degli atti discriminatori;
ne consegue che il lavoratore deve provare il fattore di rischio, e cioè il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe e non portatori del fattore di rischio, ed il datore di lavoro le circostanze inequivoche, idonee a escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della condotta, in quanto dimostrative di una scelta che sarebbe stata operata con i medesimi parametri nei confronti di qualsiasi lavoratore privo del fattore di rischio, che si fosse trovato nella stessa posizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, applicando i criteri presuntivi ordinari, aveva addossato l'onere probatorio sul sindacato ricorrente senza tener conto che i trasferimenti, che avevano interessato il 6% degli addetti allo
pagina 3 di 5 stabilimento, avessero tuttavia colpito per l'80% gli iscritti al sindacato medesimo)”(cfr. Cass. sent. n.
1 del 2 gennaio 2020).
Nel caso de qua agitur, il licenziamento operato dall'istituto bancario non è qualificabile come discriminatorio;
infatti la ricostruzione operata dal ricorrente è stata sconfessata dalla produzione documentale di parte resistente.
Infatti, l'asserzione del ricorrente prende le mosse dalla circostanza che fosse stato sin dall'origine della fusione tra gli istituti bancari, investito del ruolo di Direttore Generale.
Invero, così come dimostrato da parte resistente, il ricorrente non aveva in alcun modo assunto l'anzidetto ruolo, essendo stato semplicemente indicato come possibile candidato a ricoprire il ruolo di direttore generale.
In particolare, infatti, il suo nominativo non è compreso nell'atto di fusione, così come erroneamente sostenuto da parte ricorrente, prevedendo, l'atto di fusione, solo che la designazione fosse effettuata dalla . La potestà di effettuare la nomina in seguito alla valutazione del profilo è Controparte_4
stato sempre rimesso al cda della nuova banca costituita in seguito alla fusione, odierna resistente.
Prova che il ricorrente fosse esclusivamente “candidato” a ricoprire il ruolo di direttore generale è confermato anche dalla lettura della comunicazione prot n.147101 dell'8.2.2021, laddove si prevede che la posizione del ricorrente fosse oggetto di verifica e approfondita analisi mediante un “audit interno” del “Joint Supervisory Team”; verifica poi riportata e presa a fondamento della delibera del consiglio di amministrazione del 14.5.2021 (cfr documenti allegati alla memoria di costituzione e risposta di parte resistente).
Nello stesso verbale si evincono le ragioni per le quali il ricorrente fosse in conflitto di interessi, attesa l'assunzione di due membri della propria famiglia all'interno dell'istituto bancario, ove doveva svolgere le funzioni di direttore generale.
In particolare, dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente non ha adeguatamente inviato tutta la documentazione necessaria a valutare un suo conflitto di interessi, limitandosi ad inviare le due note in cui i soggetti in conflitto di interessi, rassegnavano delle dimissioni in bianco, condizionate all'attribuzione al ricorrente della carica di Direttore Generale.
Dette dimissioni, sono state valutate in modo oggettivo dall'Istituto Bancario che non le ha ritenute idonee a superare il conflitto di interessi, qualificandole non conformi a legge e pertanto irrituali e inefficaci.
E' evidente per quanto detto che il licenziamento in alcun modo, anche indirettamente, è stato operato per ragioni discriminatorie, né è stata fornita una piena prova in tal senso dal ricorrente, con onere probatorio a suo carico, in base alla sopra richiamata sentenza della Corte di Cassazione.
pagina 4 di 5 Il licenziamento, dunque, effettivamente è stato effettuato in base alla carenza del posto dovuto alla Contr soppressione del posto di Direttore Generale della;
conseguentemente il Controparte_4
licenziamento deve considerarsi pienamente giustificato dalla riorganizzazione dell'istituto in seguito all'atto di fusione.
Pertanto il ricorso è da rigettare.
Per quanto concerne le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 cpc e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore indeterminato della controversia, complessità bassa e del parametro medio dell'attuale tabella.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che si liquidano in € 9.257,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a.
Vallo della Lucania, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Mario Miele
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 511/2023 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to FONTANA Parte_1 C.F._1
GIORGIO BALLISTRERI e GANDOLFO MAURIZIO, giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv.to DE FELICE
[...] P.IVA_1
MICHELE e COSSU BRUNO, giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato in data 12.4.2023 il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale concludendo:”In applicazione di quanto disposto dal I comma dell'art. 18 l. n. 300/1970, sussistendo la fattispecie di cui alla norma di legge, accertare e dichiarare la nullità del provvedimento di licenziamento e per l'effetto ordinare la reintegrazione del ricorrente nel proprio posto e luogo di lavoro, con condanna della
, in AR
pagina 1 di 5 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni nella misura di tutte le mensilità spettanti dal giorno del licenziamento a quello della sentenza e comunque fino alla riammissione in servizio, se successiva, con obbligo di versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi agli Enti competenti;
- In via subordinata, e salvo gravame, accertare e dichiarare che il licenziamento del ricorrente non è giustificato e, conseguentemente, condannare la AR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento in favore del ricorrente della somma pari a ventidue mensilità della retribuzione globale di fatto, quale indennità supplementare, come previsto e disposto dall'art. 28 del CCNL per i dirigenti degli istituti di credito vigente ed applicabile al rapporto di lavoro qui in esame, ovvero condannare la
Società convenuta alla maggiore o minor somma che si accerterà nel corso del giudizio;
- In ogni caso voglia condannare la TR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei
[...]
danni nei confronti del dott. per le ragioni esposte in ricorso, nella misura che vorrà Pt_1
determinare, anche equitativamente.
- Con condanna altresì della AR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese ed
[...] onorari di causa.”.
Costituitasi la resistente ha contestato a quanto dedotto da parte ricorrente, chiedendo il CP_2
rigetto del ricorso.
Orbene in applicazione del principio della ragione più liquida, occorre decidere se il licenziamento operato dall'istituto bancario sia qualificabile, così come sostenuto da parte ricorrente, quale licenziamento discriminatorio.
Tale tipologia di licenziamento, comminato dall'attuale disciplina con la nullità, viene ad esistenza ogni volta in cui il licenziamento viene irrogato sulla base delle caratteristiche personali del lavoratore, quali ad esempio il sesso o l'orientamento sessuale, in piena violazione del disposto dell'art. 3 Cost..
In generale si può parlare di licenziamento discriminatorio, ogni volta che un soggetto venga trattato in modo più svantaggiato di altri in determinate situazioni (con un criterio, quindi, di tipo comparativo), oppure ogni volta che un soggetto subisca il provvedimento di licenziamento in ragione di certe caratteristiche che la legge intende invece proteggere.
Con l'art. 4 della L. 604/66 e poi l'art. 15 della L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori), con le integrazioni introdotte dall'art.13 della L. 903/77 (Legge di Parità), e l'art.4 della L. 125/1991 (Azioni Positive), poteva sostenersi che le ragioni discriminatorie che rendevano illecito il licenziamento fossero solo pagina 2 di 5 quelle specificamente indicate dalla legge (sindacali, politiche, religiose, razziali, di lingua e di sesso).
Ma l'introduzione nell'ordinamento delle disposizioni di cui ai D.Lgs. 215 e 216 del 2003 hanno allargato il campo delle discriminazioni sino a ricomprendervi handicap, età, orientamento sessuale e convinzioni personali, dilatando gli atti vietati fino a ricomprendere qualunque finalità diversa da quelle positivamente ammesse dall'ordinamento.
Pertanto qualunque causa giustificativa diversa da quella tecnico-organizzativa ammessa dall'ordinamento, come tale collegata a caratteristiche, opinioni, scelte della persona del lavoratore prive di attinenza con la prestazione lavorativa, è per ciò stesso discriminatoria e illecita e può perfino prevalere su un'eventuale causa tecnico-organizzativa concorrente.
Per quanto concerne l'onere probatorio, spetta al lavoratore l'onere di allegare circostanze di fatto dalle quali si possa dedurre per inferenza che la discriminazione abbia avuto luogo. In particolare, il lavoratore dovrà allegare glie elementi essenziali per qualificare il licenziamento come discriminatorio, come: il fattore di discriminazione;
il trattamento che si assume essere più sfavorevole rispetto a quello riservato a altri lavoratori in condizioni analoghe;
elementi dai quali possa desumersi una correlazione tra questi due elementi (fattore discriminante e trattamento).
Una volta fornita tale prova, l'onere probatorio risulterà invertito e spetterà al datore di lavoro provare circostanze inequivoche, idonee a escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria del recesso.
La stessa Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire recentemente i limiti del riparto dell'onere probatorio, statuendo: “Nei giudizi antidiscriminatori, i criteri di riparto dell'onere probatorio non seguono i canoni ordinari di cui all'art. 2729 c.c., bensì quelli speciali di cui all'art. 4 del d.lgs. 216 del
2003 (applicabile "ratione temporis"), che non stabiliscono un'inversione dell'onere probatorio, ma solo un'agevolazione del regime probatorio in favore del ricorrente, prevedendo una "presunzione" di discriminazione indiretta per l'ipotesi in cui, specie nei casi di coinvolgimento di una pluralità di lavoratori, abbia difficoltà a dimostrare l'esistenza degli atti discriminatori;
ne consegue che il lavoratore deve provare il fattore di rischio, e cioè il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe e non portatori del fattore di rischio, ed il datore di lavoro le circostanze inequivoche, idonee a escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della condotta, in quanto dimostrative di una scelta che sarebbe stata operata con i medesimi parametri nei confronti di qualsiasi lavoratore privo del fattore di rischio, che si fosse trovato nella stessa posizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, applicando i criteri presuntivi ordinari, aveva addossato l'onere probatorio sul sindacato ricorrente senza tener conto che i trasferimenti, che avevano interessato il 6% degli addetti allo
pagina 3 di 5 stabilimento, avessero tuttavia colpito per l'80% gli iscritti al sindacato medesimo)”(cfr. Cass. sent. n.
1 del 2 gennaio 2020).
Nel caso de qua agitur, il licenziamento operato dall'istituto bancario non è qualificabile come discriminatorio;
infatti la ricostruzione operata dal ricorrente è stata sconfessata dalla produzione documentale di parte resistente.
Infatti, l'asserzione del ricorrente prende le mosse dalla circostanza che fosse stato sin dall'origine della fusione tra gli istituti bancari, investito del ruolo di Direttore Generale.
Invero, così come dimostrato da parte resistente, il ricorrente non aveva in alcun modo assunto l'anzidetto ruolo, essendo stato semplicemente indicato come possibile candidato a ricoprire il ruolo di direttore generale.
In particolare, infatti, il suo nominativo non è compreso nell'atto di fusione, così come erroneamente sostenuto da parte ricorrente, prevedendo, l'atto di fusione, solo che la designazione fosse effettuata dalla . La potestà di effettuare la nomina in seguito alla valutazione del profilo è Controparte_4
stato sempre rimesso al cda della nuova banca costituita in seguito alla fusione, odierna resistente.
Prova che il ricorrente fosse esclusivamente “candidato” a ricoprire il ruolo di direttore generale è confermato anche dalla lettura della comunicazione prot n.147101 dell'8.2.2021, laddove si prevede che la posizione del ricorrente fosse oggetto di verifica e approfondita analisi mediante un “audit interno” del “Joint Supervisory Team”; verifica poi riportata e presa a fondamento della delibera del consiglio di amministrazione del 14.5.2021 (cfr documenti allegati alla memoria di costituzione e risposta di parte resistente).
Nello stesso verbale si evincono le ragioni per le quali il ricorrente fosse in conflitto di interessi, attesa l'assunzione di due membri della propria famiglia all'interno dell'istituto bancario, ove doveva svolgere le funzioni di direttore generale.
In particolare, dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente non ha adeguatamente inviato tutta la documentazione necessaria a valutare un suo conflitto di interessi, limitandosi ad inviare le due note in cui i soggetti in conflitto di interessi, rassegnavano delle dimissioni in bianco, condizionate all'attribuzione al ricorrente della carica di Direttore Generale.
Dette dimissioni, sono state valutate in modo oggettivo dall'Istituto Bancario che non le ha ritenute idonee a superare il conflitto di interessi, qualificandole non conformi a legge e pertanto irrituali e inefficaci.
E' evidente per quanto detto che il licenziamento in alcun modo, anche indirettamente, è stato operato per ragioni discriminatorie, né è stata fornita una piena prova in tal senso dal ricorrente, con onere probatorio a suo carico, in base alla sopra richiamata sentenza della Corte di Cassazione.
pagina 4 di 5 Il licenziamento, dunque, effettivamente è stato effettuato in base alla carenza del posto dovuto alla Contr soppressione del posto di Direttore Generale della;
conseguentemente il Controparte_4
licenziamento deve considerarsi pienamente giustificato dalla riorganizzazione dell'istituto in seguito all'atto di fusione.
Pertanto il ricorso è da rigettare.
Per quanto concerne le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 cpc e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore indeterminato della controversia, complessità bassa e del parametro medio dell'attuale tabella.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che si liquidano in € 9.257,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a.
Vallo della Lucania, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Mario Miele
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