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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
8^ SEZ. CIV. riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1651/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Gaetano Milano (C.F. ; C.F._2
APPELLANTE
E
(P.IVA , quale titolare Controparte_1 P.IVA_1
della omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall'Avv.
Giusy A. Pennella (C.F. ; C.F._3
APPELLATO
Oggetto: pagamento corrispettivo appalto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 218/2023, pubblicata in data
06/02/2023, in accoglimento della domanda proposta da
[...] , condannava a pagare, in favore Controparte_1 Parte_1
dell'odierno appellato, l'importo di “6.985,30, IVA inclusa”, oltre accessori e spese processuali, quale corrispettivo di lavori di realizzazione dell'impianto idrico-sanitario e di riscaldamento, dal primo eseguiti presso l'immobile dell'originaria convenuta.
Avverso l'indicata sentenza interponeva appello Parte_1
sollecitandone l'integrale riforma.
Si costituiva , resistendo al gravame e Controparte_1
sollecitandone il rigetto.
Con ordinanza del 15.9.2023, emessa all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte, questa Corte così provvedeva:
“Letto l'art. 283 c.p.c., rigetta l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante.
Fissa per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno
4.4.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352
c.p.c.”.
Con provvedimento ritualmente comunicato alle parti in data
19.3.2025, l'udienza del 4.4.2025 era sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante la concessione del termine per deposito di note scritte.
Con ordinanza depositata in data 8.4.2025, ritualmente comunicata, questa Corte così provvedeva: “Letto l'art. 127 ter co. 4 c.p.c., concede alle parti nuovo termine perentorio, per deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle 09.30 del giorno
2.5.2025”.
pag. 2/4 Entro la scadenza di tale termine, come si ricava dall'esame del fascicolo d'ufficio telematico, nessuna delle parti depositava note.
In siffatta ipotesi, ai sensi dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c., il Giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 218/2023, pubblicata in data 06/02/2023, pronunciata dal Tribunale di Avellino, così provvede: letto l'art. 127 ter c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 05/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 3/4 pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
8^ SEZ. CIV. riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1651/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Gaetano Milano (C.F. ; C.F._2
APPELLANTE
E
(P.IVA , quale titolare Controparte_1 P.IVA_1
della omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall'Avv.
Giusy A. Pennella (C.F. ; C.F._3
APPELLATO
Oggetto: pagamento corrispettivo appalto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 218/2023, pubblicata in data
06/02/2023, in accoglimento della domanda proposta da
[...] , condannava a pagare, in favore Controparte_1 Parte_1
dell'odierno appellato, l'importo di “6.985,30, IVA inclusa”, oltre accessori e spese processuali, quale corrispettivo di lavori di realizzazione dell'impianto idrico-sanitario e di riscaldamento, dal primo eseguiti presso l'immobile dell'originaria convenuta.
Avverso l'indicata sentenza interponeva appello Parte_1
sollecitandone l'integrale riforma.
Si costituiva , resistendo al gravame e Controparte_1
sollecitandone il rigetto.
Con ordinanza del 15.9.2023, emessa all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte, questa Corte così provvedeva:
“Letto l'art. 283 c.p.c., rigetta l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante.
Fissa per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno
4.4.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352
c.p.c.”.
Con provvedimento ritualmente comunicato alle parti in data
19.3.2025, l'udienza del 4.4.2025 era sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante la concessione del termine per deposito di note scritte.
Con ordinanza depositata in data 8.4.2025, ritualmente comunicata, questa Corte così provvedeva: “Letto l'art. 127 ter co. 4 c.p.c., concede alle parti nuovo termine perentorio, per deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle 09.30 del giorno
2.5.2025”.
pag. 2/4 Entro la scadenza di tale termine, come si ricava dall'esame del fascicolo d'ufficio telematico, nessuna delle parti depositava note.
In siffatta ipotesi, ai sensi dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c., il Giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 218/2023, pubblicata in data 06/02/2023, pronunciata dal Tribunale di Avellino, così provvede: letto l'art. 127 ter c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 05/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 3/4 pag. 4/4