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Sentenza 14 ottobre 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/10/2024, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2024 |
Testo completo
Sentenza n. Anno 2024
Il Tribunale di Avellino, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1)Dott. Raffaele Califano Presidente
2)Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
3) Dott.ssa Michela Palladino Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 381/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 22 D.lvo 150/2011 , riservato in decisione all'udienza del 9.7.2024;
TRA
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, , , , tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
Orazio Abbamonte e Guido Ciccarelli, dom.ti come in atti;
-ricorrenti-
E
rappr.to e difeso dall'avv. Domenico Sabia, dom.to come in atti;
Controparte_1
-resistente-
E
, in persona del pt, rappr.to e difeso dall'avv. Gaetano Paolino, dom.to Controparte_2 CP_3 come in atti;
-resistente-
E
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino
-interventore ex lege-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti , e nella qualità di consiglieri comunali, e gli altri quali Pt_1 Pt_2 Pt_4 Pt_3 cittadini- agiscono al fine di accertare e dichiarare la incompatibilità, di cui all'art. 63 comma 1 n. 6 Dlgs
267/2000, del resistente con la carica di consigliere comunale del . Controparte_1 Controparte_2
Deducevano i ricorrenti la sussistenza della detta causa atteso che il risultava essere debitore verso CP_1 il Comune di per debiti di natura tributaria, e che la causa di incompatibilità non era stata CP_2 tempestivamente rimossa dal nel termine perentorio di 10 gg. dalla seduta del Consiglio Comunale CP_1 tenutosi in data 24.3.2023 secondo il disposto dell'art. 69 Tuel.
In particolare precisavano che:
• con nota del 24.3.2023 il responsabile dell'ufficio tributi del aveva comunicato ai consiglieri CP_2 comunali di minoranza che il aveva estinto l'intero debito di € 14.332,44, debito (per CP_1
dal 2000 al 2022) di cui in data 13.3.2023 aveva attestato l'esistenza; Persona_1
• successivamente in data 5.6.2023 il presentava al Comune una istanza di rateizzazione di CP_1 debiti tributari per € 4.185,00, somma dovuta per Imu 2017 e 2018 e Tari 2017, 2019 e 2021;
• a carico del risultavano inoltre ulteriori debiti: € 1200,00 (imu 2024), € 734,00 (Imu 2022), € CP_1
561,00 (tari 2023), nonché € 200,00 (tari 2017).
• pertanto la delibera del Consiglio Comunale n. 11/2023 era stata assunta sulla base di una falsa attestazione del responsabile ufficio tributi.
Domandavano dichiararsi la incompatibilità del con la carica di consigliere comunale ed assessore, CP_1 ex art. 63 comma 1 n. 6 DLgs 267/2000, e pronunciarsi la decadenza.
In subordine, ove ritenuto necessario al fine della decisione, proponevano querela di falso avverso la nota n.
2660 del 24.3.2023 con la quale il responsabile dell'ufficio tributi del comune aveva attestato falsamente l'estinzione di ogni pendenza tributaria. Si costituiva il che eccepiva il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, l'infondatezza Controparte_2 nel merito non ricorrendo, nel caso di specie, l'ipotesi di cui all'art. 69 Tuel (che configura un procedimento amministrativo di accertamento e dichiarazione della incompatibilità) bensì quella del successivo art. 70 Tuel che disciplina l'azione popolare di accertamento giudiziale della causa di incompatibilità; eccepiva altresì
l'avvenuta estinzione tempestiva di tutti i debiti da parte del verso il Comune. CP_1
Chiedeva una pronuncia di inammissibilità o rigetto nel merito.
Si costituiva anche il che eccepiva la inammissibilità del ricorso per violazione del combinato disposto CP_1 di cui agli artt. 69 Tuel e 82 Dlgs 570/1962; nel merito l'infondatezza della domanda.
Chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso, in subordine il rigetto.
Si costituiva anche il PM che chiedeva l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Sul difetto di legittimazione attiva.
E' infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in quanto i ricorrenti non avrebbero provato la qualità di consiglieri e cittadini del resistente, qualità legittimante l'esercizio dell'azione popolare di CP_2 cui all'art. 70 Tuel.
La qualità di consigliere comunale dei ricorrenti , e risulta dalla Pt_1 Pt_2 Pt_4 Pt_3 delibera del CC n. 11 del 24.3.2023 nella quale gli stessi risultano fra i componenti il Consiglio Comunale.
La qualità di cittadini degli altri ricorrenti risulta dai documenti di identità agli atti.
Sulla eccezione di inammissibilità.
Eccepisce il che il ricorso sarebbe inammissibile per violazione del termine di cui all'art. 82 DPR CP_1
570/1962 di gg. 30 dalla pubblicazione o notificazione della delibera del Consiglio Comunale.
Secondo la Suprema Corte (ex plurimis Cass. 9533/2012, 20092/2008) la proposizione dell'azione popolare ha natura non impugnatoria cosichhè la stessa come può essere proposta “anche in assenza di un deliberato consiliare così prescinde dalla correlativa impugnazione di un siffatto deliberato”….”ne deriva che, di norma, non vi sono termini per far valere l'azione popolare, ad eccezione della ipotesi in cui la materia controversa abbia formato oggetto di uno specifico esame da parte dell'organo amministrativo competente…..in tal caso
l'azione popolare non può essere proposta oltre il termine di gg. 30 stabilito dall'art. 82 DPR 570/1962 e decorrente dalla pubblicazione o notificazione della delibera adottata dal Consiglio comunale”.(Cass.
9533/2012)
L'eccezione è da ritenersi infondata. Ed invero il detto articolo, nella formulazione attualmente vigente sin dal 6.10.2011, per effetto del rinvio dell'art. 70 Tuel all'art. 22 Dlgvo 150/2011, non riporta più tale termine decadenziale che pertanto è da ritenersi abrogato.
In particolare l'art. 36 comma 1 Dlgs 150/2011 ha disposto che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso”.
Sempre l'art. 36, comma 2 prevede che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso”.
Ne consegue che il detto termine decadenziale si applica soltanto alle controversie già pendenti alla data di entrata in vigore del Dlgvo 150/2011, quale appunto il giudizio oggetto della pronuncia della Corte del 2012, richiamata dal giudizio risalente al 2010. CP_1
Sul merito.
Preliminarmente va sindacata l'integrazione della causa di incompatibilità, in tutti i suoi elementi costitutivi, come disegnata dal legislatore.
Infatti non ogni posizione debitoria verso il è idonea ad integrare la causa di incompatibilità di cui CP_2 all'art. 63 comma 1 n. 6 Tuel.
La detta norma testualmente recita che non può ricoprire la carica di sindaco o consigliere Comunale “colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 DPR 602/73”.
La norma in oggetto configura, quale causa di incompatibilità, la esistenza di un debito, liquido ed esigibile, per imposte, tasse o tributi, per il quale l'interessato abbia ricevuto la notifica dell'avviso di cui all'art. 46 dpr
602/73.
Occorre cioè:
1. esistenza di un debito liquido ed esigibile;
2. natura tributaria del debito;
3. notifica avviso di cui all'art. 46 DPR 602/73.
La suprema Corte, con riferimento a questa ipotesi specifica, ha precisato che “L'art. 63, comma 1, n. 6, del d.lgs. n. 267 del 2000, nel sancire l'incompatibilità alla carica di consigliere comunale per colui che, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte (nella specie, ICI) nei confronti del comune, abbia ricevuto invano la notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del d.P.R. n. 602 del 1973, deve intendersi necessariamente riferito alla notificazione della cartella di pagamento, la quale, se non impugnata dal contribuente, svolge una funzione assimilabile all'avviso di mora, in quanto tendente a cristallizzare il debito tributario e a consentire l'espropriazione forzata, così integrando la suddetta causa di incompatibilità.” (cass. sentenza n.
10947/2015).
La norma, sostiene la Cassazione, originariamente faceva riferimento alla vecchia esecuzione esattoriale che prevedeva che, prima di iniziare l'esecuzione forzata, al contribuente doveva essere notificato l'avviso di mora di cui al citato art. 46, avviso che presupponeva l'avvenuta notifica della cartella contenente il titolo esecutivo.
La norma di cui all'art. 46 era stata poi modificata dal dlvo 46/1999 che aveva introdotto la delega al concessionario della attività di riscossione.
Nel quadro normativo attuale l'agente della riscossione procede ad esecuzione forzata decorsi 60gg dalla notifica della cartella, quindi, conclude la Corte, perché sussista la causa di incompatibilità non si può prescindere nel sistema attuale dalla notifica di una cartella di pagamento relativa alla pretesa tributaria non impugnata o impugnata con esito negativo.
A riprova di tanto, evidenzia la Corte nella citata pronuncia, lo stesso art. 63 esclude che la pendenza di una lite tributaria integri causa di incompatibilità in quanto la ratio della norma è quella di attribuire carattere di causa di incompatibilità alle sole pretese tributarie cristallizzate in una cartella di pagamento definitiva.
Tanto premesso si osserva che per tutte le pendenze sopra analiticamente indicate dai ricorrenti (sia quelle sottese alla istanza di rateazione che quelle successive) tale elemento costitutivo della causa di incompatibilità difetta in modo assoluto.
Le pretese tributarie risultano tutte soltanto da atti di accertamento, ma per nessuna di esse i ricorrenti hanno provato la sussistenza della notifica della cartella di pagamento non impugnata o impugnata con esito negativo.
Sul procedimento ex art. 69 Tuel
E' privo di fondamento anche il motivo di ricorso basato sulla decadenza determinata dall'inutile decorso del termine di gg. 10, al fine della estinzione da parte dell'interessato del debito tributario complessivo, successivamente alla seduta del Consiglio Comunale del 24.3.2023 di cui all'art. 69 Tuel.
L'art. 69 Tuel prevede:
“1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il temine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto.
Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio….”.
Il successivo art. 70 Tuel recita: “ 1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile.
2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.
3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150…”.
Il sistema normativo così delineato contempla due diverse procedure per far valere la causa di incompatibilità/ineleggibilità, una amministrativa e l'altra giurisdizionale.
La prima, di carattere amministrativo configurata dall'art. 69 Tuel, attribuisce al Consiglio Comunale il potere di pervenire ad una pronuncia di decadenza dalla carica secondo un meccanismo che contempla il contraddittorio e la difesa dell'interessato.
Il Consiglio, invero, ove sia sussistente la causa di incompatibilità e/o ineleggibilità deve contestarla all'interessato; solo in tal caso decorre il termine di gg. 10 entro il quale l'interessato può non solo formulare osservazioni ma anche eliminare, ove possibile, la causa della decadenza;
solo successivamente al decorso del termine dei gg. 10, ed all'esito delle osservazioni e/o rimozione della causa, il Consiglio assume la delibera definitiva che l'interessato può impugnare dinanzi al Tribunale.
La diversa procedura, interamente a carattere giurisdizionale, di cui al combinato disposto degli art. 70 e 69 comma 3 Tuel, prevedono il caso in cui si investa il Tribunale dell'accertamento della causa di incompatibilità/ineleggibilità al fine di pronunciare la decadenza, con azione di carattere popolare proponibile da chiunque vi abbia interesse, e con un giudizio non impugnatorio ma di accertamento.
La norma prevede che, nella detta ipotesi il termine di gg. 10 per consentire all'interessato di rimuovere la causa di incompatibilità decorre dalla notifica del ricorso.
Nel caso in esame non può revocarsi in dubbio che non si sia mai perfezionato il procedimento amministrativo idoneo al decorso del termine di gg. 10 dalla seduta del Consiglio Comunale, e tanto sulla base della assoluta evidenza dell'assenza di qualsiasi contestazione al da parte del Consiglio riunitosi nella seduta del CP_1
24.3.2023, della causa di incompatibilità il cui accertamento i ricorrenti richiedono al Tribunale.
Ed invero il Consiglio Comunale convocato in data 24.3.2023 con il seguente oggetto “verifiche cause ostative all'espletamento del mandato elettivo ex art. 63 Dlgs 267/2000 dell'assessore Controparte_1 contestazione e discussione”, sulla proposta del gruppo di minoranza “di contestare ai sensi dell'art. 63 comma 1 n. 6 Dlvo 267/2000 al consigliere l'incompatibilità con il suddetto ruolo di Controparte_1 consigliere comunale del e di concedere al Consigliere 10 gg. di tempo decorrenti dalla Controparte_2 data di notifica di copia del presente atto deliberativo, per formulare osservazioni o per eliminare le cause sopravvenute di incompatibilità…”, deliberava a maggioranza “di non approvare la proposta di deliberazione”.
Né rileva, in questa sede, l'assunto dei ricorrenti in base al quale tale delibera sarebbe stata adottata sulla base di una falsa attestazione del responsabile ufficio tributi, atteso che l'eventuale accertata falsità non rileverebbe in quanto non consentirebbe di modificare ex post la deliberazione assunta;
da cui l'irrilevanza al fine della decisione della querela di falso.
Ne consegue che la procedura amministrativa di cui all'art. 69 Tuel non si è mai perfezionata per assenza dell'atto “introduttivo” del procedimento di contestazione e verifica della causa di imputabilità, non avendo il Consiglio Comunale di proceduto a contestare al di trovarsi in una situazione avente CP_2 CP_1 carattere di incompatibilità con la carica elettiva.
Non riveste rilevanza pertanto valutare se il aveva rimosso la causa di incompatibilità CP_1 tempestivamente o meno, atteso che, per quanto detto, il termine dei 10 gg. dalla delibera del Consiglio, non
è mai decorso.
Riccorre invece, nel caso di specie, la seconda ipotesi di verifica della incompatibilità, quella interamente giurisdizionale introdotta dalla azione popolare di cui all'art. 70 Tuel, atteso che i ricorrenti domandano al tribunale accertarsi la incompatibilità e pronunciarsi la decadenza.
Al riguardo occorre pertanto considerare il diverso termine di cui all'art. 69 comma 3 Tuel che fa decorrere i gg. 10 per osservazioni e sanatoria dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Nel caso di specie il ricorso introduttivo risulta notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 20.3.2024, pertanto i 10 gg. utili vanno a scadere in data 30.3.2024.
Dalla documentazione in atti risulta che tutte le pendenze gravanti sul nei confronti del pur CP_1 CP_2 già per quanto sopra detto inidonee ad integrare la incompatibilità, risultano ad ogni modo essere state tutte estinte entro il febbraio 2024 (nota responsabile ufficio tributi del n. 3138 del 26.4.2024, Controparte_2 con allegati versamenti); né sul punto vi è contestazione dei ricorrenti.
Pertanto risulta anche verificato che nei termini di legge il aveva estinto ogni posizione di debito CP_1 tributario su di esso gravante.
Ad abundantiam va altresì aggiunto che ove anche si fosse ritenuta perfezionata la fattispecie di carattere amministrativo di accertamento della incompatibilità, è orientamento giurisprudenziale consolidato quello in base al quale: “Il principio, già affermato in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 della legge n.
154 del 1981, della tempestività ed utilità della rimozione della causa di incompatibilità del candidato eletto, ancorché tardiva rispetto al termine stabilito e tuttavia intervenuta in un momento anteriore al promovimento del giudizio finalizzato all'accertamento della causa di incompatibilità, opera anche con riferimento alla nuova disciplina elettorale di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, le cui disposizioni, segnatamente gli artt. 68, che riprende nella sua formulazione letterale l'art. 6 della legge n. 154 del 1981 citata, e l'art. 70, che disciplina l'azione popolare con rinvio all'art. 82 D.P.R. n. 570 del 1960, ripetono il medesimo sistema”
(cass. 12809/2004).
Pertanto, con riferimento al caso specifico, anche nel caso in cui il Consiglio avesse mosso formale contestazione al l'avvenuta rimozione della causa di incompatibilità anteriormente alla introduzione CP_1 del giudizio di cui all'art. 70 Tuel avrebbe precluso ogni dichiarazione della decadenza.
Il ricorso va pertanto rigettato con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 30.9.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano
Il Tribunale di Avellino, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1)Dott. Raffaele Califano Presidente
2)Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
3) Dott.ssa Michela Palladino Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 381/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 22 D.lvo 150/2011 , riservato in decisione all'udienza del 9.7.2024;
TRA
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, , , , tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
Orazio Abbamonte e Guido Ciccarelli, dom.ti come in atti;
-ricorrenti-
E
rappr.to e difeso dall'avv. Domenico Sabia, dom.to come in atti;
Controparte_1
-resistente-
E
, in persona del pt, rappr.to e difeso dall'avv. Gaetano Paolino, dom.to Controparte_2 CP_3 come in atti;
-resistente-
E
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino
-interventore ex lege-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti , e nella qualità di consiglieri comunali, e gli altri quali Pt_1 Pt_2 Pt_4 Pt_3 cittadini- agiscono al fine di accertare e dichiarare la incompatibilità, di cui all'art. 63 comma 1 n. 6 Dlgs
267/2000, del resistente con la carica di consigliere comunale del . Controparte_1 Controparte_2
Deducevano i ricorrenti la sussistenza della detta causa atteso che il risultava essere debitore verso CP_1 il Comune di per debiti di natura tributaria, e che la causa di incompatibilità non era stata CP_2 tempestivamente rimossa dal nel termine perentorio di 10 gg. dalla seduta del Consiglio Comunale CP_1 tenutosi in data 24.3.2023 secondo il disposto dell'art. 69 Tuel.
In particolare precisavano che:
• con nota del 24.3.2023 il responsabile dell'ufficio tributi del aveva comunicato ai consiglieri CP_2 comunali di minoranza che il aveva estinto l'intero debito di € 14.332,44, debito (per CP_1
dal 2000 al 2022) di cui in data 13.3.2023 aveva attestato l'esistenza; Persona_1
• successivamente in data 5.6.2023 il presentava al Comune una istanza di rateizzazione di CP_1 debiti tributari per € 4.185,00, somma dovuta per Imu 2017 e 2018 e Tari 2017, 2019 e 2021;
• a carico del risultavano inoltre ulteriori debiti: € 1200,00 (imu 2024), € 734,00 (Imu 2022), € CP_1
561,00 (tari 2023), nonché € 200,00 (tari 2017).
• pertanto la delibera del Consiglio Comunale n. 11/2023 era stata assunta sulla base di una falsa attestazione del responsabile ufficio tributi.
Domandavano dichiararsi la incompatibilità del con la carica di consigliere comunale ed assessore, CP_1 ex art. 63 comma 1 n. 6 DLgs 267/2000, e pronunciarsi la decadenza.
In subordine, ove ritenuto necessario al fine della decisione, proponevano querela di falso avverso la nota n.
2660 del 24.3.2023 con la quale il responsabile dell'ufficio tributi del comune aveva attestato falsamente l'estinzione di ogni pendenza tributaria. Si costituiva il che eccepiva il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, l'infondatezza Controparte_2 nel merito non ricorrendo, nel caso di specie, l'ipotesi di cui all'art. 69 Tuel (che configura un procedimento amministrativo di accertamento e dichiarazione della incompatibilità) bensì quella del successivo art. 70 Tuel che disciplina l'azione popolare di accertamento giudiziale della causa di incompatibilità; eccepiva altresì
l'avvenuta estinzione tempestiva di tutti i debiti da parte del verso il Comune. CP_1
Chiedeva una pronuncia di inammissibilità o rigetto nel merito.
Si costituiva anche il che eccepiva la inammissibilità del ricorso per violazione del combinato disposto CP_1 di cui agli artt. 69 Tuel e 82 Dlgs 570/1962; nel merito l'infondatezza della domanda.
Chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso, in subordine il rigetto.
Si costituiva anche il PM che chiedeva l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Sul difetto di legittimazione attiva.
E' infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in quanto i ricorrenti non avrebbero provato la qualità di consiglieri e cittadini del resistente, qualità legittimante l'esercizio dell'azione popolare di CP_2 cui all'art. 70 Tuel.
La qualità di consigliere comunale dei ricorrenti , e risulta dalla Pt_1 Pt_2 Pt_4 Pt_3 delibera del CC n. 11 del 24.3.2023 nella quale gli stessi risultano fra i componenti il Consiglio Comunale.
La qualità di cittadini degli altri ricorrenti risulta dai documenti di identità agli atti.
Sulla eccezione di inammissibilità.
Eccepisce il che il ricorso sarebbe inammissibile per violazione del termine di cui all'art. 82 DPR CP_1
570/1962 di gg. 30 dalla pubblicazione o notificazione della delibera del Consiglio Comunale.
Secondo la Suprema Corte (ex plurimis Cass. 9533/2012, 20092/2008) la proposizione dell'azione popolare ha natura non impugnatoria cosichhè la stessa come può essere proposta “anche in assenza di un deliberato consiliare così prescinde dalla correlativa impugnazione di un siffatto deliberato”….”ne deriva che, di norma, non vi sono termini per far valere l'azione popolare, ad eccezione della ipotesi in cui la materia controversa abbia formato oggetto di uno specifico esame da parte dell'organo amministrativo competente…..in tal caso
l'azione popolare non può essere proposta oltre il termine di gg. 30 stabilito dall'art. 82 DPR 570/1962 e decorrente dalla pubblicazione o notificazione della delibera adottata dal Consiglio comunale”.(Cass.
9533/2012)
L'eccezione è da ritenersi infondata. Ed invero il detto articolo, nella formulazione attualmente vigente sin dal 6.10.2011, per effetto del rinvio dell'art. 70 Tuel all'art. 22 Dlgvo 150/2011, non riporta più tale termine decadenziale che pertanto è da ritenersi abrogato.
In particolare l'art. 36 comma 1 Dlgs 150/2011 ha disposto che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso”.
Sempre l'art. 36, comma 2 prevede che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso”.
Ne consegue che il detto termine decadenziale si applica soltanto alle controversie già pendenti alla data di entrata in vigore del Dlgvo 150/2011, quale appunto il giudizio oggetto della pronuncia della Corte del 2012, richiamata dal giudizio risalente al 2010. CP_1
Sul merito.
Preliminarmente va sindacata l'integrazione della causa di incompatibilità, in tutti i suoi elementi costitutivi, come disegnata dal legislatore.
Infatti non ogni posizione debitoria verso il è idonea ad integrare la causa di incompatibilità di cui CP_2 all'art. 63 comma 1 n. 6 Tuel.
La detta norma testualmente recita che non può ricoprire la carica di sindaco o consigliere Comunale “colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 DPR 602/73”.
La norma in oggetto configura, quale causa di incompatibilità, la esistenza di un debito, liquido ed esigibile, per imposte, tasse o tributi, per il quale l'interessato abbia ricevuto la notifica dell'avviso di cui all'art. 46 dpr
602/73.
Occorre cioè:
1. esistenza di un debito liquido ed esigibile;
2. natura tributaria del debito;
3. notifica avviso di cui all'art. 46 DPR 602/73.
La suprema Corte, con riferimento a questa ipotesi specifica, ha precisato che “L'art. 63, comma 1, n. 6, del d.lgs. n. 267 del 2000, nel sancire l'incompatibilità alla carica di consigliere comunale per colui che, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte (nella specie, ICI) nei confronti del comune, abbia ricevuto invano la notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del d.P.R. n. 602 del 1973, deve intendersi necessariamente riferito alla notificazione della cartella di pagamento, la quale, se non impugnata dal contribuente, svolge una funzione assimilabile all'avviso di mora, in quanto tendente a cristallizzare il debito tributario e a consentire l'espropriazione forzata, così integrando la suddetta causa di incompatibilità.” (cass. sentenza n.
10947/2015).
La norma, sostiene la Cassazione, originariamente faceva riferimento alla vecchia esecuzione esattoriale che prevedeva che, prima di iniziare l'esecuzione forzata, al contribuente doveva essere notificato l'avviso di mora di cui al citato art. 46, avviso che presupponeva l'avvenuta notifica della cartella contenente il titolo esecutivo.
La norma di cui all'art. 46 era stata poi modificata dal dlvo 46/1999 che aveva introdotto la delega al concessionario della attività di riscossione.
Nel quadro normativo attuale l'agente della riscossione procede ad esecuzione forzata decorsi 60gg dalla notifica della cartella, quindi, conclude la Corte, perché sussista la causa di incompatibilità non si può prescindere nel sistema attuale dalla notifica di una cartella di pagamento relativa alla pretesa tributaria non impugnata o impugnata con esito negativo.
A riprova di tanto, evidenzia la Corte nella citata pronuncia, lo stesso art. 63 esclude che la pendenza di una lite tributaria integri causa di incompatibilità in quanto la ratio della norma è quella di attribuire carattere di causa di incompatibilità alle sole pretese tributarie cristallizzate in una cartella di pagamento definitiva.
Tanto premesso si osserva che per tutte le pendenze sopra analiticamente indicate dai ricorrenti (sia quelle sottese alla istanza di rateazione che quelle successive) tale elemento costitutivo della causa di incompatibilità difetta in modo assoluto.
Le pretese tributarie risultano tutte soltanto da atti di accertamento, ma per nessuna di esse i ricorrenti hanno provato la sussistenza della notifica della cartella di pagamento non impugnata o impugnata con esito negativo.
Sul procedimento ex art. 69 Tuel
E' privo di fondamento anche il motivo di ricorso basato sulla decadenza determinata dall'inutile decorso del termine di gg. 10, al fine della estinzione da parte dell'interessato del debito tributario complessivo, successivamente alla seduta del Consiglio Comunale del 24.3.2023 di cui all'art. 69 Tuel.
L'art. 69 Tuel prevede:
“1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il temine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto.
Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio….”.
Il successivo art. 70 Tuel recita: “ 1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile.
2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.
3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150…”.
Il sistema normativo così delineato contempla due diverse procedure per far valere la causa di incompatibilità/ineleggibilità, una amministrativa e l'altra giurisdizionale.
La prima, di carattere amministrativo configurata dall'art. 69 Tuel, attribuisce al Consiglio Comunale il potere di pervenire ad una pronuncia di decadenza dalla carica secondo un meccanismo che contempla il contraddittorio e la difesa dell'interessato.
Il Consiglio, invero, ove sia sussistente la causa di incompatibilità e/o ineleggibilità deve contestarla all'interessato; solo in tal caso decorre il termine di gg. 10 entro il quale l'interessato può non solo formulare osservazioni ma anche eliminare, ove possibile, la causa della decadenza;
solo successivamente al decorso del termine dei gg. 10, ed all'esito delle osservazioni e/o rimozione della causa, il Consiglio assume la delibera definitiva che l'interessato può impugnare dinanzi al Tribunale.
La diversa procedura, interamente a carattere giurisdizionale, di cui al combinato disposto degli art. 70 e 69 comma 3 Tuel, prevedono il caso in cui si investa il Tribunale dell'accertamento della causa di incompatibilità/ineleggibilità al fine di pronunciare la decadenza, con azione di carattere popolare proponibile da chiunque vi abbia interesse, e con un giudizio non impugnatorio ma di accertamento.
La norma prevede che, nella detta ipotesi il termine di gg. 10 per consentire all'interessato di rimuovere la causa di incompatibilità decorre dalla notifica del ricorso.
Nel caso in esame non può revocarsi in dubbio che non si sia mai perfezionato il procedimento amministrativo idoneo al decorso del termine di gg. 10 dalla seduta del Consiglio Comunale, e tanto sulla base della assoluta evidenza dell'assenza di qualsiasi contestazione al da parte del Consiglio riunitosi nella seduta del CP_1
24.3.2023, della causa di incompatibilità il cui accertamento i ricorrenti richiedono al Tribunale.
Ed invero il Consiglio Comunale convocato in data 24.3.2023 con il seguente oggetto “verifiche cause ostative all'espletamento del mandato elettivo ex art. 63 Dlgs 267/2000 dell'assessore Controparte_1 contestazione e discussione”, sulla proposta del gruppo di minoranza “di contestare ai sensi dell'art. 63 comma 1 n. 6 Dlvo 267/2000 al consigliere l'incompatibilità con il suddetto ruolo di Controparte_1 consigliere comunale del e di concedere al Consigliere 10 gg. di tempo decorrenti dalla Controparte_2 data di notifica di copia del presente atto deliberativo, per formulare osservazioni o per eliminare le cause sopravvenute di incompatibilità…”, deliberava a maggioranza “di non approvare la proposta di deliberazione”.
Né rileva, in questa sede, l'assunto dei ricorrenti in base al quale tale delibera sarebbe stata adottata sulla base di una falsa attestazione del responsabile ufficio tributi, atteso che l'eventuale accertata falsità non rileverebbe in quanto non consentirebbe di modificare ex post la deliberazione assunta;
da cui l'irrilevanza al fine della decisione della querela di falso.
Ne consegue che la procedura amministrativa di cui all'art. 69 Tuel non si è mai perfezionata per assenza dell'atto “introduttivo” del procedimento di contestazione e verifica della causa di imputabilità, non avendo il Consiglio Comunale di proceduto a contestare al di trovarsi in una situazione avente CP_2 CP_1 carattere di incompatibilità con la carica elettiva.
Non riveste rilevanza pertanto valutare se il aveva rimosso la causa di incompatibilità CP_1 tempestivamente o meno, atteso che, per quanto detto, il termine dei 10 gg. dalla delibera del Consiglio, non
è mai decorso.
Riccorre invece, nel caso di specie, la seconda ipotesi di verifica della incompatibilità, quella interamente giurisdizionale introdotta dalla azione popolare di cui all'art. 70 Tuel, atteso che i ricorrenti domandano al tribunale accertarsi la incompatibilità e pronunciarsi la decadenza.
Al riguardo occorre pertanto considerare il diverso termine di cui all'art. 69 comma 3 Tuel che fa decorrere i gg. 10 per osservazioni e sanatoria dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Nel caso di specie il ricorso introduttivo risulta notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 20.3.2024, pertanto i 10 gg. utili vanno a scadere in data 30.3.2024.
Dalla documentazione in atti risulta che tutte le pendenze gravanti sul nei confronti del pur CP_1 CP_2 già per quanto sopra detto inidonee ad integrare la incompatibilità, risultano ad ogni modo essere state tutte estinte entro il febbraio 2024 (nota responsabile ufficio tributi del n. 3138 del 26.4.2024, Controparte_2 con allegati versamenti); né sul punto vi è contestazione dei ricorrenti.
Pertanto risulta anche verificato che nei termini di legge il aveva estinto ogni posizione di debito CP_1 tributario su di esso gravante.
Ad abundantiam va altresì aggiunto che ove anche si fosse ritenuta perfezionata la fattispecie di carattere amministrativo di accertamento della incompatibilità, è orientamento giurisprudenziale consolidato quello in base al quale: “Il principio, già affermato in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 della legge n.
154 del 1981, della tempestività ed utilità della rimozione della causa di incompatibilità del candidato eletto, ancorché tardiva rispetto al termine stabilito e tuttavia intervenuta in un momento anteriore al promovimento del giudizio finalizzato all'accertamento della causa di incompatibilità, opera anche con riferimento alla nuova disciplina elettorale di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, le cui disposizioni, segnatamente gli artt. 68, che riprende nella sua formulazione letterale l'art. 6 della legge n. 154 del 1981 citata, e l'art. 70, che disciplina l'azione popolare con rinvio all'art. 82 D.P.R. n. 570 del 1960, ripetono il medesimo sistema”
(cass. 12809/2004).
Pertanto, con riferimento al caso specifico, anche nel caso in cui il Consiglio avesse mosso formale contestazione al l'avvenuta rimozione della causa di incompatibilità anteriormente alla introduzione CP_1 del giudizio di cui all'art. 70 Tuel avrebbe precluso ogni dichiarazione della decadenza.
Il ricorso va pertanto rigettato con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 30.9.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano