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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. n.67 /2024
PROMOSSO DA N Ricorrenti Difensore
1 BI EA EN MANFRA CONCETTA
2 Controparte_1
3 Parte_1
4 Controparte_2
5 Controparte_3
6 Controparte_4
7 Controparte_5
8 Controparte_6
9 Controparte_7
10 Controparte_8
11 Controparte_9
12 Controparte_10
13 Controparte_11
14 Controparte_12
15 Controparte_13
16 Controparte_14
17 Controparte_15
18 Controparte_16
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_17
Verbale di causa Udienza 27.03.2025 alle ore 14,15 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Manfra. Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. Manfra fa presente che la discendenza è paterna e post Unità D'Italia. Si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. IL GOP
Decide la causa come da contestuale sentenza resa in udienza
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 67/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 67 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 BI EA EN MANFRA CONCETTA
2 Controparte_1
3 Parte_1
4 Controparte_2
5 Controparte_3
6 Controparte_4
7 Controparte_5
8 Controparte_6
9 Controparte_7
10 Controparte_8
11 Controparte_9
12 Controparte_10
13 Controparte_11
14 Controparte_12
15 Controparte_13
16 Controparte_14
17 Controparte_15
18 Controparte_16
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_17
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Dott. Giovanni Calasso 2
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 27.03.2025
I. Con ricorso depositato in data 01.01.2024
1. BI EA EN, nata a [...] il [...] residente in [...]5 n 1 casa 29 Centro CEP 13.150-033 Santa Gertrudes/SP Brasile
2. , nato il [...] a [...] residente in [...]9B Controparte_1 n. 912 Vila Indaia CEP 13.506-743 Rio Claro SP Brasile
3. nata a [...] il [...] residente in [...]9B n 912 Parte_1Codi Vila Indaia 13.506-743 Rio Claro SP Brasile
4. nata a [...] il [...] residente in [...]9B n 912 Controparte_2 VilaIndaia CEP 13.506-743 Rio Claro SP Brasile
5. nata a [...] il [...] residente in [...]9B n 912 Vila Controparte_3 Indaia CEP 13.506-743 Rio Claro SP Brasile
6. nata a [...] il [...] residente in Controparte_4 Avenida 1PF n 466 Jardim Porto Fino CEP 13.501-692 Rio Claro SP Brasile
7. , nata a [...] il [...] residente in [...]18 Controparte_5 3743 Parque Universitario CEP 13.504-362 Rio Claro SP Brasile
8. , nato a [...] il [...] residente in [...]18 3743 Controparte_6 Parque Universitario CEP 13.504-362 Rio Claro SP Brasile
9. nata a [...] il [...] residente in [...]Controparte_7 Machado De Assis 165 Vila Mariana CEP 04.106-010 Sao Paulo SP Brasile
10. , nata a [...] il [...] residente in [...]Controparte_8 Americo IA (Oeste) 305 Jardim Vista Alegre CEP 17.280-132 Pederneiras SP Brasile
11. , nato a [...] il [...] residente in [...]Controparte_18
Americo IA (Oeste) 305 Jardim Vista Alegre CEP 17.280-132 Pederneiras SP Brasile
12. , nata a [...] il [...] residente in Controparte_10
Rua Potira 123 Colinas de Inhandjara CEP 13.299-240 Itupeva SP Brasile
13. , nato a [...] il [...] residente in Controparte_11
Rua Inacio Antonio de Castro 25 Vila Rio Branco CEP 13.215-330 Jundiai SP Brasile
14. , nata a [...] il [...] residente in Controparte_12 Codi Rua Arandu 34 Residencial Aimore 13.225-361 Varzea Paulista SP Brasile
15. nato a [...] il [...] residente in [...]34 Controparte_13
Residencial Aimore Varzea Paulista SP Brasile C.F._2
16. nato a [...] il [...] residente in [...]Controparte_14
Rio Branco 0-698 Jardim Vista Alegre CEP 17.280-144 Pederneiras SP Brasile
Dott. Giovanni Calasso 3
17. , nata a [...] il [...] residente in [...]Controparte_15
Vaz de Campos 10 Jardim Tamoio Jundiai SP Brasile C.F._3
18. , nato a [...] il [...] residente in [...]Controparte_16
Visconte do Rio Branco, 1153 Jardim Jafet CEP 13.490-080 Brasile Parte_2
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_17 formulando le seguenti conclusioni:
1) accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare che i sigg.ri BI EA
EN, nata a [...] il [...], nato il Controparte_1
11.08.1965 a Rio Claro SP Brasile, nata a [...] il Parte_1
27.09.1987, nata a [...] il [...], Controparte_2 [...]
nata a [...] il [...], CP_3 Controparte_4
nata a [...] il [...], , nata
[...] Controparte_5
a Rio Claro SP Brasile il 28.07.1968, , nato a [...]_6
Brasile il 17.08.1999, nata a [...] il Controparte_7
30.11.1995, , nata a [...] il [...], Controparte_8
, nato a [...] il [...], Controparte_18 Controparte_10
, nata a [...] il [...],
[...] Controparte_11
nato a [...] il [...],
[...] Controparte_12
, nata a [...] il [...], nato a [...]
[...] Controparte_13
Brasile il 06.01.1993, nato a [...] il Controparte_14
08.08.1983, , nata a [...] il [...], Controparte_15
, nato a [...] il [...], sono tutti Controparte_16 cittadini italiani dalla nascita;
2) ordinare al , in persona del Ministro p.t., e, per esso, Controparte_17 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato civile, della cittadinanza dei suindicati ricorrenti, provvedendo alle comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condannare il resistente al pagamento delle spese di lite;
Controparte_17
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig nato a [...] Persona_1
(TV) il 10.10.1875, successivamente emigrato in brasile ed ivi deceduto in data 01.05.1937, senza mai naturalizzarsi e, senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana. Dal matrimonio di con nascevano 4 figli: Persona_1 Persona_2
• 1) in data 06.01.1925 da cui nascevano: Persona_3
➢ (nata il [...]) che, a sua volta generava Persona_4
✓ la ricorrente (nata il [...]) Persona_5
➢ il ricorrente (nato il [...]) il quale, a sua Parte_3 volta, generava 3 figli:
✓ in data 27.09.1977, la ricorrente Parte_1
✓ in data 10.08.1989, la ricorrente
[...]
4 Parte_4
✓ in data 23.09.1995, la ricorrente Controparte_3
• 2) in data 21.09.1900 da cui nascevano: Persona_6
➢ (nato il [...]) che, a sua volta, generava due figli: Persona_7
✓ la ricorrente (nata il [...]) madre Controparte_5 del ricorrente
❖ (nato il [...]) Controparte_6
✓ (nato il [...]) padre della ricorrente Parte_5
❖ (nata il [...]); Persona_8
➢ (nato il [...]) il quale generava: Persona_9
✓ in data 30.11.1955, che, a sua volta, Persona_10 generava:
❖ in data 30.11.1995, la ricorrente Controparte_7
• 3) in data 05.11.1902 da cui nascevano cinque figli: Parte_6
➢ (nata il [...]) la quale generava: Persona_11
✓ in data 23.10.1957, che, a sua volta generava Parte_7
❖ la ricorrente (nata il Controparte_8
15.09.1982) che agisce anche in rappresentanza del figlio minorenne ricorrente
▪ , (nato il [...]); Controparte_18
➢ (nato il [...]) il quale generava 2 figli: Persona_12
✓ in data 08.04.1957, padre della ricorrente Persona_13
❖ (nata il [...]) e della ricorrente Controparte_13
❖ (nata il [...]) Controparte_12
✓ in data 04.02.1964 madre del Parte_8 ricorrente
❖ (nato il [...]); Controparte_14
➢ (nata il [...]) la quale generava la ricorrente Persona_14
✓ (nata il [...]); Controparte_15
➢ (nato il [...]), il quale generava Controparte_19
✓ in data 01.02.1983 la ricorrente;
Controparte_10
➢ (nata il [...]) la quale generav Persona_15
✓ il 04.04.1965 che, a sua volta, generava Persona_16
❖ in data 19.05.1995 il ricorrente Controparte_11
[...]
• 4) in data 30.06.1920 da cui nasceva: Parte_9
➢ in data 19.02.1960, Maria De Lourdes Boteon, la quale generava:
✓ in data 10.10.1989, il ricorrente (nato il Controparte_16
10.10.1989).
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis
Dott. Giovanni Calasso 5
presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
.
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia, dichiarando di intervenire, ha, di fatto, preso visione del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_17 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano sig Persona_1 nato a [...] il [...]
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_17 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza
Dott. Giovanni Calasso 6
di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_17 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_17 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_17 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 27.03.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 7
Dott. Giovanni Calasso 8
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. n.67 /2024
PROMOSSO DA N Ricorrenti Difensore
1 BI EA EN MANFRA CONCETTA
2 Controparte_1
3 Parte_1
4 Controparte_2
5 Controparte_3
6 Controparte_4
7 Controparte_5
8 Controparte_6
9 Controparte_7
10 Controparte_8
11 Controparte_9
12 Controparte_10
13 Controparte_11
14 Controparte_12
15 Controparte_13
16 Controparte_14
17 Controparte_15
18 Controparte_16
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_17
Verbale di causa Udienza 27.03.2025 alle ore 14,15 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Manfra. Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. Manfra fa presente che la discendenza è paterna e post Unità D'Italia. Si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. IL GOP
Decide la causa come da contestuale sentenza resa in udienza
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 67/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 67 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 BI EA EN MANFRA CONCETTA
2 Controparte_1
3 Parte_1
4 Controparte_2
5 Controparte_3
6 Controparte_4
7 Controparte_5
8 Controparte_6
9 Controparte_7
10 Controparte_8
11 Controparte_9
12 Controparte_10
13 Controparte_11
14 Controparte_12
15 Controparte_13
16 Controparte_14
17 Controparte_15
18 Controparte_16
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_17
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Dott. Giovanni Calasso 2
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 27.03.2025
I. Con ricorso depositato in data 01.01.2024
1. BI EA EN, nata a [...] il [...] residente in [...]5 n 1 casa 29 Centro CEP 13.150-033 Santa Gertrudes/SP Brasile
2. , nato il [...] a [...] residente in [...]9B Controparte_1 n. 912 Vila Indaia CEP 13.506-743 Rio Claro SP Brasile
3. nata a [...] il [...] residente in [...]9B n 912 Parte_1Codi Vila Indaia 13.506-743 Rio Claro SP Brasile
4. nata a [...] il [...] residente in [...]9B n 912 Controparte_2 VilaIndaia CEP 13.506-743 Rio Claro SP Brasile
5. nata a [...] il [...] residente in [...]9B n 912 Vila Controparte_3 Indaia CEP 13.506-743 Rio Claro SP Brasile
6. nata a [...] il [...] residente in Controparte_4 Avenida 1PF n 466 Jardim Porto Fino CEP 13.501-692 Rio Claro SP Brasile
7. , nata a [...] il [...] residente in [...]18 Controparte_5 3743 Parque Universitario CEP 13.504-362 Rio Claro SP Brasile
8. , nato a [...] il [...] residente in [...]18 3743 Controparte_6 Parque Universitario CEP 13.504-362 Rio Claro SP Brasile
9. nata a [...] il [...] residente in [...]Controparte_7 Machado De Assis 165 Vila Mariana CEP 04.106-010 Sao Paulo SP Brasile
10. , nata a [...] il [...] residente in [...]Controparte_8 Americo IA (Oeste) 305 Jardim Vista Alegre CEP 17.280-132 Pederneiras SP Brasile
11. , nato a [...] il [...] residente in [...]Controparte_18
Americo IA (Oeste) 305 Jardim Vista Alegre CEP 17.280-132 Pederneiras SP Brasile
12. , nata a [...] il [...] residente in Controparte_10
Rua Potira 123 Colinas de Inhandjara CEP 13.299-240 Itupeva SP Brasile
13. , nato a [...] il [...] residente in Controparte_11
Rua Inacio Antonio de Castro 25 Vila Rio Branco CEP 13.215-330 Jundiai SP Brasile
14. , nata a [...] il [...] residente in Controparte_12 Codi Rua Arandu 34 Residencial Aimore 13.225-361 Varzea Paulista SP Brasile
15. nato a [...] il [...] residente in [...]34 Controparte_13
Residencial Aimore Varzea Paulista SP Brasile C.F._2
16. nato a [...] il [...] residente in [...]Controparte_14
Rio Branco 0-698 Jardim Vista Alegre CEP 17.280-144 Pederneiras SP Brasile
Dott. Giovanni Calasso 3
17. , nata a [...] il [...] residente in [...]Controparte_15
Vaz de Campos 10 Jardim Tamoio Jundiai SP Brasile C.F._3
18. , nato a [...] il [...] residente in [...]Controparte_16
Visconte do Rio Branco, 1153 Jardim Jafet CEP 13.490-080 Brasile Parte_2
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_17 formulando le seguenti conclusioni:
1) accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare che i sigg.ri BI EA
EN, nata a [...] il [...], nato il Controparte_1
11.08.1965 a Rio Claro SP Brasile, nata a [...] il Parte_1
27.09.1987, nata a [...] il [...], Controparte_2 [...]
nata a [...] il [...], CP_3 Controparte_4
nata a [...] il [...], , nata
[...] Controparte_5
a Rio Claro SP Brasile il 28.07.1968, , nato a [...]_6
Brasile il 17.08.1999, nata a [...] il Controparte_7
30.11.1995, , nata a [...] il [...], Controparte_8
, nato a [...] il [...], Controparte_18 Controparte_10
, nata a [...] il [...],
[...] Controparte_11
nato a [...] il [...],
[...] Controparte_12
, nata a [...] il [...], nato a [...]
[...] Controparte_13
Brasile il 06.01.1993, nato a [...] il Controparte_14
08.08.1983, , nata a [...] il [...], Controparte_15
, nato a [...] il [...], sono tutti Controparte_16 cittadini italiani dalla nascita;
2) ordinare al , in persona del Ministro p.t., e, per esso, Controparte_17 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato civile, della cittadinanza dei suindicati ricorrenti, provvedendo alle comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condannare il resistente al pagamento delle spese di lite;
Controparte_17
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig nato a [...] Persona_1
(TV) il 10.10.1875, successivamente emigrato in brasile ed ivi deceduto in data 01.05.1937, senza mai naturalizzarsi e, senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana. Dal matrimonio di con nascevano 4 figli: Persona_1 Persona_2
• 1) in data 06.01.1925 da cui nascevano: Persona_3
➢ (nata il [...]) che, a sua volta generava Persona_4
✓ la ricorrente (nata il [...]) Persona_5
➢ il ricorrente (nato il [...]) il quale, a sua Parte_3 volta, generava 3 figli:
✓ in data 27.09.1977, la ricorrente Parte_1
✓ in data 10.08.1989, la ricorrente
[...]
4 Parte_4
✓ in data 23.09.1995, la ricorrente Controparte_3
• 2) in data 21.09.1900 da cui nascevano: Persona_6
➢ (nato il [...]) che, a sua volta, generava due figli: Persona_7
✓ la ricorrente (nata il [...]) madre Controparte_5 del ricorrente
❖ (nato il [...]) Controparte_6
✓ (nato il [...]) padre della ricorrente Parte_5
❖ (nata il [...]); Persona_8
➢ (nato il [...]) il quale generava: Persona_9
✓ in data 30.11.1955, che, a sua volta, Persona_10 generava:
❖ in data 30.11.1995, la ricorrente Controparte_7
• 3) in data 05.11.1902 da cui nascevano cinque figli: Parte_6
➢ (nata il [...]) la quale generava: Persona_11
✓ in data 23.10.1957, che, a sua volta generava Parte_7
❖ la ricorrente (nata il Controparte_8
15.09.1982) che agisce anche in rappresentanza del figlio minorenne ricorrente
▪ , (nato il [...]); Controparte_18
➢ (nato il [...]) il quale generava 2 figli: Persona_12
✓ in data 08.04.1957, padre della ricorrente Persona_13
❖ (nata il [...]) e della ricorrente Controparte_13
❖ (nata il [...]) Controparte_12
✓ in data 04.02.1964 madre del Parte_8 ricorrente
❖ (nato il [...]); Controparte_14
➢ (nata il [...]) la quale generava la ricorrente Persona_14
✓ (nata il [...]); Controparte_15
➢ (nato il [...]), il quale generava Controparte_19
✓ in data 01.02.1983 la ricorrente;
Controparte_10
➢ (nata il [...]) la quale generav Persona_15
✓ il 04.04.1965 che, a sua volta, generava Persona_16
❖ in data 19.05.1995 il ricorrente Controparte_11
[...]
• 4) in data 30.06.1920 da cui nasceva: Parte_9
➢ in data 19.02.1960, Maria De Lourdes Boteon, la quale generava:
✓ in data 10.10.1989, il ricorrente (nato il Controparte_16
10.10.1989).
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis
Dott. Giovanni Calasso 5
presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
.
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia, dichiarando di intervenire, ha, di fatto, preso visione del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_17 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano sig Persona_1 nato a [...] il [...]
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_17 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza
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di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_17 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_17 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_17 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 27.03.2025.
IL GOP
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