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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/03/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 27/03/2025 nel procedimento iscritto al n. 4623/2024 R.G., promosso dal ricorrente
[...]
ei confronti del resistente Parte_1 Controparte_1
Sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Marai Silvia, che dà atto Parte_1
della circostanza sopravvenuta nelle more e consistente nell'avvenuto rilascio dell'immobile in data 4.03.2025, come da documentazione da sé depositata;
chiede, quindi, sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna del resistente alla rifusione delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza virtuale;
- per parte resistente già dichiarato contumace a Controparte_1
verbale d'udienza del 4.03.2025, nessuno è comparso.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione, dando atto che la parte ricorrente si allontana.
Verona, 27.03.2025
Il Giudice
(dott. Pierangela Bellingeri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pierangela
Bellingeri, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato la seguente:
1 SENTENZA
EX ART. 429 C.P.C.
Nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 4623/2024 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Marai Silvia;
-parte ricorrente-
contro
:
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
-parte resistente contumace-
Avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo del ricorso ex art. 447 bis
c.p.c. con cui l'odierno ricorrente ha chiesto – previa declaratoria dell'illegittimità dell'occupazione da parte del resistente dell'immobile di proprietà del ricorrente sito a Fumane in viale Verona n. 64/I, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 38, particella 1131, subalterno 9 – condannare il resistente all'immediato rilascio del bene, oltre che alla corresponsione di un importo a titolo di risarcimento da lucro cessante per il mancato godimento dell'appartamento da settembre 2023 e sino alla riconsegna effettiva, da quantificare in € 700,00 mensili o nel diverso importo ritenuto di giustizia, il tutto con vittoria di spese processuali;
- Dato atto che nessuno si è costituito per l'odierno resistente, a fronte di rituale notifica nei suoi confronti perfezionatasi il 9.11.2024, essendone stata dichiarata la contumacia a verbale d'udienza del 4.03.2025;
- Preso atto che il ricorrente ha dichiarato all'odierna udienza di discussione che l'immobile è stato rilasciato il 4.03.2025 e ha chiesto pronunciare la cessazione della
2 materia del contendere, insistendo per la rifusione delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale;
- Ritenuta l'intervenuta cessazione della materia del contendere, per effetto del riferito rilascio dell'immobile effettuato nelle more del giudizio (circostanza oltre tutto emergente ex actis, cfr. docc.
8-9 ricorrente), il che determina, anche per effetto delle dichiarazioni a verbale dell'odierna udienza, il concreto venire meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio (tenuto conto della richiesta del ricorrente di mera pronuncia in rito e della mancata riproposizione della domanda risarcitoria);
- Ritenuta la soccombenza virtuale del resistente, in forza della documentazione in atti consistente nel contratto di comodato gratuito registrato e nella risoluzione dello stesso comunicatagli nel maggio 2023 (cfr. docc. 1 e 2 ricorrente), oltre che alla luce del rilascio da questi effettuato in data successiva alla notificazione del ricorso ed a distanza di più di un anno dalla scadenza contrattuale del 31.08.2023;
P.Q.M.
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara tenuta e condanna parte resistente alla rifusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 264,00 per esposti ed in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute come per legge.
Verona, 27.03.2025
Il Giudice
(dott. Pierangela Bellingeri)
3
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 27/03/2025 nel procedimento iscritto al n. 4623/2024 R.G., promosso dal ricorrente
[...]
ei confronti del resistente Parte_1 Controparte_1
Sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Marai Silvia, che dà atto Parte_1
della circostanza sopravvenuta nelle more e consistente nell'avvenuto rilascio dell'immobile in data 4.03.2025, come da documentazione da sé depositata;
chiede, quindi, sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna del resistente alla rifusione delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza virtuale;
- per parte resistente già dichiarato contumace a Controparte_1
verbale d'udienza del 4.03.2025, nessuno è comparso.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione, dando atto che la parte ricorrente si allontana.
Verona, 27.03.2025
Il Giudice
(dott. Pierangela Bellingeri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pierangela
Bellingeri, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato la seguente:
1 SENTENZA
EX ART. 429 C.P.C.
Nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 4623/2024 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Marai Silvia;
-parte ricorrente-
contro
:
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
-parte resistente contumace-
Avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo del ricorso ex art. 447 bis
c.p.c. con cui l'odierno ricorrente ha chiesto – previa declaratoria dell'illegittimità dell'occupazione da parte del resistente dell'immobile di proprietà del ricorrente sito a Fumane in viale Verona n. 64/I, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 38, particella 1131, subalterno 9 – condannare il resistente all'immediato rilascio del bene, oltre che alla corresponsione di un importo a titolo di risarcimento da lucro cessante per il mancato godimento dell'appartamento da settembre 2023 e sino alla riconsegna effettiva, da quantificare in € 700,00 mensili o nel diverso importo ritenuto di giustizia, il tutto con vittoria di spese processuali;
- Dato atto che nessuno si è costituito per l'odierno resistente, a fronte di rituale notifica nei suoi confronti perfezionatasi il 9.11.2024, essendone stata dichiarata la contumacia a verbale d'udienza del 4.03.2025;
- Preso atto che il ricorrente ha dichiarato all'odierna udienza di discussione che l'immobile è stato rilasciato il 4.03.2025 e ha chiesto pronunciare la cessazione della
2 materia del contendere, insistendo per la rifusione delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale;
- Ritenuta l'intervenuta cessazione della materia del contendere, per effetto del riferito rilascio dell'immobile effettuato nelle more del giudizio (circostanza oltre tutto emergente ex actis, cfr. docc.
8-9 ricorrente), il che determina, anche per effetto delle dichiarazioni a verbale dell'odierna udienza, il concreto venire meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio (tenuto conto della richiesta del ricorrente di mera pronuncia in rito e della mancata riproposizione della domanda risarcitoria);
- Ritenuta la soccombenza virtuale del resistente, in forza della documentazione in atti consistente nel contratto di comodato gratuito registrato e nella risoluzione dello stesso comunicatagli nel maggio 2023 (cfr. docc. 1 e 2 ricorrente), oltre che alla luce del rilascio da questi effettuato in data successiva alla notificazione del ricorso ed a distanza di più di un anno dalla scadenza contrattuale del 31.08.2023;
P.Q.M.
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara tenuta e condanna parte resistente alla rifusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 264,00 per esposti ed in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute come per legge.
Verona, 27.03.2025
Il Giudice
(dott. Pierangela Bellingeri)
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