TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/04/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5897/2022 RG (cui è riunito il ricorso 6118/22 rg) fissata all'udienza del 25/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
DELL'ATTI GIOVANNI
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
A) Accertare e dichiarare che la sig.ra ha svolto attività di tipo agricolo (O.T.D.) per Parte_1 conto terzi e precisamente alle dipendenze dell'azienda agricola della sig.ra con sede in CP_2
Copertino (LE) per un totale di n. 52 giornate sia nell'anno 2019 che nell'anno 2020;
B) Dichiarare, altresì, il diritto della sig.ra ad essere reiscritta negli elenchi anagrafici Parte_1 dei lavoratori agricoli del Comune di Porto Cesareo con n. 52 giornate sia nell'anno 2019 che nell'anno
2020;
C) Per lo effetto, dichiarare nullo gli impugnati provvedimenti di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura ai fini della tutela previdenziale e di variazione degli elenchi dei lavoratori
1 agricoli indicato al punto 1) delle premesse per le causali tutte di cui in narrativa e condannare l' in persona del suo Presidente pro-tempore, a reiscrivere la sig.ra CP_3 Parte_1 negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Porto Cesareo con n. 52 giornate sia nell'anno
2019 che nell'anno 2020; …
Ha contestato la condotta di e ha ribadito l'effettività dello svolgimento dell'attività CP_3 quale bracciante. Ha indicato orari di lavoro e terreni su cui avrebbe lavorato.
Nel riunito giudizio 6118/2022 rg ha chiesto il pagamento della disoccupazione agricola per l'anno 2020 (domanda del 2021) sulla base dei medesimi presupposti di fatto di cui al giudizio principale.
nel costituirsi in entrambi i giudizi, ha ribadito la correttezza del proprio operato CP_3 sulla base delle risultanze ispettive. Ha eccepito decadenza ex art. 22 dl 7/1970.
1. Appare necessario primariamente richiamare la giurisprudenza in materia di valore del verbale ispettivo. In tal senso, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell' i cui funzionari avevano personalmente CP_3 esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341).
Così si esprime Cass. 23800/2014.
2 Inoltre, Cass. 27210/2017 (pg. 5 penultimo paragrafo) ha fatto presente che - per risalente orientamento (così letteralmente) - le “dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, […] possono costituire elementi probatori sufficienti ai fini della decisione della causa”.
Sul punto, Cass. 14181/2017 ha ulteriormente precisato che: corre obbligo rilevare che la genuinità delle dichiarazioni rese in sede ispettiva può essere apprezzata maggiormente dal giudice di merito rispetto al contenuto delle successive prove testimoniali, soprattutto quando l'indagine compiuta al riguardo è adeguatamente motivata, […]. Si è, infatti, affermato (Cass. sez. lav. n. 15073 del 6/6/2008) che "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori." (conf. a Cass. sez. lav. n. 3525 del 22/2/2005 e da ultimo v. Cass. sez. lav. n. 13054 del 10/6/2014 sulla insindacabilità, in sede di legittimità, del "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato).
Ancora Cass. 15796/2017 ha rammentato che: il verbale ispettivo, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. n. 23800 del 07/11/2014; Cass. 14965 del 06/09/2012; Cass. 9251 del
19/04/2010 ex multis).
2. Parimenti infondata è l'eccezione di tardività sollevata da In tal senso - infatti - va CP_3 rilevato come – negli atti prodotti – parte ricorrente abbia dato pienamente atto della tempestività dell'atto di disconoscimento.
3. Nel merito appare necessario analizzare preliminarmente il contenuto del verbale ispettivo.
3 I verbalizzanti hanno rilevato innanzitutto la totale assenza dal 2016 in poi di pagamento delle contribuzioni rispetto ai lavoratori dichiarati. Hanno rilevato una sostanziale assenza di pagamenti tracciati anche dopo l'entrata in vigore della normativa in materia.
Inoltre, gli stessi hanno rilevato una sproporzione tra ricavi e spese che nel quinquennio si aggira oltre 5 milioni di euro. In sostanza – anche elidendo i contributi non pagati e che quindi la non ha materialmente speso - la avrebbe personalmente anticipato CP_2 CP_2 almeno circa 4 milioni di euro (parlando di stipendi e fatture per acquisti). Per non parlare della cifra in contanti che avrebbe speso per stipendi in contanti, dato che solo una irrisoria parte dei dipendenti dichiarati era pagato in maniera tracciabile.
Appare circostanza inverosimile un simile dispendio di denaro, data anche la mancanza di risorse proprie documentate in capo alla . Ulteriormente, sono stati rinvenuti presenti CP_2 lavoratori extracomunitari “in nero”.
Inoltre, risulterebbero dichiarati braccianti anche in giornate c.d. piovose nelle quali l'attività non appare realisticamente svolgibile.
E' ben vero che questo giudizio riguarda la posizione della bracciante TO ma va anche sottolineato come il presupposto del disconoscimento sia la sussistenza di un macroscopico ingigantimento dei fabbisogni.
4. Appare utile riportare le testimonianze rese.
La teste ha fatto presente che: Tes_1
ADR: sono stata disconosciuta per il 2021 e sono in causa.
ADR: conosco la ricorrente. ha lavorato insieme a me nel 2019 e 2020.
ADR: per la ditta . CP_2
ADR: e Tes_2 Tes_3 Tes_4
ADR: io che mi ricordi, settembre e ottobre 2019. 2020 luglio agosto e settembre.
ADR: ho lavorato sia nel 2019 sia nel 2020 con la ricorrente.
ADR: nel 2019 io 52, nel 2020 102.
ADR: forse meno nel 2020
ADR: abbiamo lavorato anche negli stessi giorni. l'ho conosciuta lì.
ADR: piantagione, poi spiantavamo, dipendeva dal periodo.
ADR: pomodori fagiolini angurie pure.
ADR: a luglio agosto e settembre pomodori, pomodori e angurie piantavamo e
4 raccoglievamo.
ADR: a ottobre puliamo i terreni.
ADR: di solito ci dividevamo in gruppi. Non sempre nello stesso posto.
ADR: ci distribuiva. CP_2
ADR: ci pagava . CP_2
ADR: 50 euro al giorno più o meno. Acconto a inizio mese e poi altri in busta paga.
In contanti.
ADR: ci pagava, con la buste paga corrispondeva.
ADR: 5/6 ore al giorno lavoravamo.
ADR: dipendeva dal lavoro che c'era da fare. Se c'era da finire aspettavamo se si trattava di poco.
ADR: dipendeva dal periodo;
l'inverno alle 6.30 e l'estate si iniziava alle 5/5.30.
ADR: io ho iniziato nel 2017 a lavorare per la . CP_2
ADR: lei ci pagava
ADR: una quindicina eravamo sui terreni.
ADR: ruotavamo.
ADR: gli operai erano quelli. Però si andava sui diversi terreni a seconda dell'esigenza.
ADR: sulle serre non per questa azienda.
ADR: non so dire con precisione quante giornate facesse la ricorrente.
ADR: andavamo assieme con altre signore sul campo. Non viaggiavo con la
. Parte_1
ADR: preciso che io viaggiavo con altre signore. La con la sua macchina. Parte_1
ADR: lei veniva con altre persone in macchina.
ADR: non c'era un mezzo messo a disposizione dell'azienda.
ADR: ci dava le direttiva. CP_2
ADR: personalmente non ho mai controllato la mia posizione assicurativa. Io avevo delegato tutto al mio consulente.
La teste ha fatto presente che: Tes_5
ADR: io sono stata disconosciuta per il 2019, 2020 e 2021.
ADR: sono in causa.
5 ADR: conosco la signora Abbiamo lavorato assieme. Parte_1
ADR: con lei ho lavorato solo nel 2019.
ADR: io ho cominciato nel maggio 2019 e ho smesso i primi di novembre.
ADR: io 108.
ADR: la ricorrente ha lavorato con me settembre ottobre e qualche giorno di novembre,
ADR: con me una quarantina. Io poi me ne sono andata. Non so cosa ha fatto dopo.
ADR: con me intendo con me nella stessa squadra.
ADR: poteva anche capitare che fossimo in squadre diverse. Dipendeva dalle disposizioni che ci davano.
ADR: solitamente . Poi a volte c'era anche il fratello e il padre. CP_2
ADR: e Più o meno vicini. Tes_4 Tes_3 Tes_2
ADR: dipendeva dal periodo. Dalla piantagione alla raccolta o la coltura di terreni
ADR: abbiamo raccolto fagiolini pomodori, preparato il terreno per le nuove piantaggioni.
ADR: pulivamo il terreno. Tiravamo le piante che non davano più frutto.
ADR: verso le 6.30 poi anche alle sette dopo che cambiava orario.
ADR: da settembre in poi si iniziava verso le 6.30.
ADR: a maggio si faceva anche le 6. Dipende dal periodo.
ADR: più o meno 50 euro al giorno. Ci pagava di solito . CP_2
ADR: a fine mese busta paga. La busta paga corrispondeva più o meno a quanto ci davano.
ADR: solitamente verso metà mese ci dva un acconto e poi ci dava il resto. A volte si doveva sollecitare il pagamento perché tardava di qualche giorno a volte.
ADR: a volte contanti e poi a fine mese assegno.
ADR: non sempre pagava con lo stesso metodo.
ADR: io andavao con la mia macchina. Non so come andava lei.
ADR: ognuno parcheggiava e poi ci vedevamo sul fondo.
ADR: io abito vicino a Tes_4
ADR: una quindicina di persone per squadra.
ADR: se a volte finivamo un raccolto su un terreno e ci dava di disposizione di
6 spostarci lo facevamo. Altrimenti finivamo lì la giornata.
ADR: ci distribuiva sui diversi terreni. A volte anche il fratello o il padre CP_2 ma soprattutto lei.
ADR: io con questa signora ho lavorato per diversi giorni. poi a volte le cambiava le squadre. Era sempre a formare le squadre. CP_2
ADR: due squadre sicuro. Poi non so sugli altri fondi cosa c'era.
ADR: a volte eravamo anche due squadre sullo stesso fondo.
La teste ha fatto presente che: Tes_6
ADR: conosco la ricorrente. la ho conosciuta in campagna.
ADR:nel 2019.
ADR: . CP_2
ADR: sono stata cancellata. Sono in causa. credo sia teste nella mia causa.
ADR: nel 2019 noi ci siamo incontrate a fine estate. Tipo a settembre lei ha fatto una decina di giorni, dodici. Poi abbiamo lavorato più inteso ottorbre novembre.
Una ventina di giorni, sino a dicembre. Più o meno quelle 52 giornate.
ADR: si entrambe 52 giornate. Non ricordo se settembre ne ha fatte più lei o io.
ADR: ottobre e novembre. Mi sa che a dicembre non c'era Non mi sto Pt_1 ricordando rispetto al mese di dicembre.
ADR: noi lavoravamo in campagna aperta. Sempre quelle di stagione. Per esempio dopo l'estate Parte_2
Emai ADR: . Zucchine e prima. Anche pomodori. Dipendeva dalla Parte_3 stagione.
ADR: i terreni ce li indicavano loro o la sera prima o la mattina. I terreni erano uno verso dove c'è il depuratore in disuso. Era il fondo più vicino per Per_1 Tes_2 me. Oppure a oppure lu vicino al cimitero. Loro ci dicevano il lavoro Tes_4 Per_2 da fare. CP_ CP_ ADR: loro intendo o o papà suo Raramente il fratello di , Per_3
AN. Di più o il padre. CP_2
CP_ ADR: a me mi pagava o papà suo.
ADR: in contanti. Io si. Mi davano acconto e saldo.
ADR: più o meno 48/50 euro al giorno.
7 ADR: a volte col caldo fine agosto, quelle poche giornate che andavo a fine agosto.
Orario estivo dalle 5/5.30 e poi col cambio di stagione 6.30. d'inverno dalle 7.
ADR: 5/6 ore al giorno. C'era la pausa. 5 ore e mezzo al giorno. Dipendeva anche dal raccolto. Se finivamo prima o dovevamo trattenerci un po' di più.
ADR:io sono automunita e mi sposto da sola.
ADR: non so come andava. Lì c'erano diverse macchine. Non so come veniva.
ADR: sempre un paio di squadre. Solitamente 12/15 persone. 15 persone più o meno.
ADR: non sono stata ascoltata dagli ispettori.
ADR: non sono stata ascoltata.
ADR: non ho mai visto ispettori CP_3
La teste ha fatto presente che: Tes_7
ADR: conosco la ricorrente.
ADR: in campagna. Lavoravamo assieme per . CP_2
ADR: sono stata cancellata. Sono in causa con CP_3
ADR: io ho dato lei come nominativo di chi ha lavorato con me. Non è stata indicata anche in ricorso
ADR: io ho iniziato a giugno. Lei è arrivata un po' dopo. Credo un mesetto dopo.
2020
ADR: ci sono più fondi. verso Non lo chiamamo proprio così. Lo Tes_2 Per_1 chiamano lo Poi S. Angelo verso il cimitero e poi verso la casa dove abita Per_2
e quello è CP_2 Tes_4
ADR: io ho lavorato su tutti e tre i fondi ho fatto la raccolta. Parte_4
[...]
ADR: lei è arrivata dopo ma abbiamo fatto le stesse attività. Abbiamo pulito anche i terreni. Raccolto peperoni, zucchine e melanzane. Gli ortaggi di stagione. CP_4
ADR: o lei ci dava le istruzioni. O lasciava detto al fratello o al padre.
ADR: ci pagava lei. Io ho avuto un po' di discussioni. Io coi bambini piccoli chiedevo acconti. Ma io devo ancora avere soldi. Poi ci saldava con le buste paga.
Dovevi elemosinare praticamente.
ADR: più o meno 45/50 euro al giorno. Però variava se iniziava a piovere o se
8 stavamo di più poi faceva la somma. Dipendeva se c'era il camion per consegnare.
C'era tante variabili. Alle volte rimanevamo anche un'ora in più se c'era il camion che doveva partire.
ADR: tra le 5.30 e le 6.30 a volte anche le 7. Dipendeva dalla luce.
ADR: l'estate ci si deve mettere prima perché altrimenti si arriva cotti a mezzogiorno.
ADR: lei a volte il fratello o il padre stavano sui fondi con noi.
ADR: c'erano un paio di squadre. 12/13 15 persone a squadra. Non si poteva quantificare. Non tutti vengono tutti i giorni. non è tutti i giorni uguale. Dipende dalla raccolta che c'è anche.
ADR: io vado con la mia macchina. Perché ho i bambini piccoli e li lasciavo da mia madre. Dormivo da mia madre i bambini li lasciavo là per qualsiasi incoveniente potevo tornare da loro.
ADR: quando sono venuti a fare i controlli io non c'ero. Ho testimoniato in un'altra causa. quando sono venuti gli ispettori io non c'ero.
5. E' stato anche ascoltato in questo giudizio l'ispettore Per_4
Egli ha dichiarato:
[…] ADR: abbiamo compiuto accessi sui terreni.
ADR: sono stati compiuti anche a sorpresa. Senza preavvisare. Preciso che gli accessi sono sempre a senza preavvisare. Quando abbiamo trovato personale al lavoro abbiamo portato a conoscenza dell'azienda l'accesso eseguito in quella giornata. Quando invece non c'era nessuno, abbiamo fotografato Parte_ i luoghi di lavoro e abbiamo allegato ciò alla e abbiamo anche per quelle giornate anche il libro unico del lavoro dove sono riportate le presenze dei lavoratori.
A domanda del giudice rispetto alle date degli accessi il teste chiede di consultare documentazione in suo possesso e viene autorizzato.
ADR: accesso ispettivo del 31.7.2020 è stato fatto unitamente al datore di lavoro e ad una CP_2 sua dipendente Non abbiamo trovato alcuno sui fondi in quel giorno. Abbiamo fatto CP_5 un giro su tutti i tre lotti dove l'azienda coltivava. Contrada Olmo Cipponi, Contrada CP_2
S. Angelo e Contrada Casole dove sono le serre e l'abitazione. L'accesso è stato fatto a partire dalle ore
12.30.
9 ADR: accesso ispettivo del 23.9.2020, ore 10.31. Abbiamo trovato 12 lavoratori presenti di cui
, e regolarmente assunte mentre 9 lavoratori Parte_6 Persona_5 Parte_7 extracomunitari di cui 6 senza permesso di soggiorno in nero. Questi li abbiamo trovati ad Olmo Cippone.
Nella stessa giornata, sul libro del lavoro risultavano presenti solo le 5 persone trovate, i tre menzionati e i due extracomunitari con permesso di soggiorno. Aveva 101 lavoratori assenti in quella.
Giornata. Ha registrato assenti 101 lavoratori. Il giorno precedente l'accesso ne aveva registrati presenti 97. In quel giorno A S. Angelo non c'era nessuno. E a non abbiamo fatto accesso. Tes_4
ADR: giorno 30 settembre, ore 11.48 su tutti e tre i terreni non c'era nessuno.
L'azienda non era a conoscenza di quell'accesso e infatti quando ci ha consegnato il LUL risultavano presenti 79 lavoratori tra cui la ricorrente. il 23 la ricorrente è riportata assente.
ADR: il 29.1.21 ore 10 abbiamo fatto accesso senza trovare nessuno. Risultavano tuttavia dichiarati presenti 24 lavoratori. I terreni erano completamente incolti. Li abbiamo visitati tutti e tre.
ADR: giorno 18.2.21, ore 10.40, contrada Olmo Cipponi abbiamo trovato Persona_6 [...]
e che stavano potando il vigneto. In quel giorno sul libro unico risultavano Per_5 Parte_7 presenti 4 lavoratori mentre il giorno prima ne erano presenti 88 e il giorno dopo 44.
ADR: giorno 10.3.21 ore 10.15 abbiamo trovato nelle serre , Persona_5 Persona_7
e . Nello stesso giorno erano registrati presenti 8 lavoratori, nel Persona_8 Parte_7 giorno precedente 57 lavoratori e quello successivo 34 lavoratori risultavano presenti.
ADR: 17.3.21, ore 11, l'azienda non era a conoscenza del sopralluogo e ne ha registrati presenti
92. Nessuno abbiamo invece rinvenuto sui 3 terreni.
ADR: 25.3.21, ore 10.03, sui terreni non c'era nessuno. Nelle serre abbiamo trovato Persona_9
, , , e poi due extracomunitari, Parte_7 Persona_8 Persona_10 Persona_7 regolari. Sul libro unico risultavano presenti solo 8 lavoratori.
ADR: giorno 26.3.21, ore 9.43, nessuno trovato duranti i sopralluoghi, risultavano presenti al lavoro 55 lavoratori.
ADR: il 31.3.2021, ore 9.03, non è stato trovato nessuno durante i sopralluoghi, risultavano presenti 75 lavoratori.
ADR: giorno 8.4.2021, ore 10.30, non c'era nessuno trovato durante i sopralluoghi risultavano presenti
85 lavoratori.
ADR: giorno 14.4.2021, ore 9.30, in contrada Olmo Cipponi c'era solo col Persona_6 trattore ma non ci siamo fatti vedere e l'azienda ha riportato presenti
10 92 lavoratori. Negli altri terreni non c'era nessuno. Se non sbaglio il terreno più grande è Olmo
Cipponi, dove c'era il vigneto.
ADR: 22.4.21, ore 11, non è stato trovato nessuno durante i sopralluoghi e risultavano presenti
84 lavoratori.
ADR: 28.4.21 ore 9.05, in contrada Olmo Cippone trovavamo e un extracomunitario, Persona_6
9 altri lavoratori sono stati trovati sempre sui terreni della di contrada Persona_11 CP_2
Olmo Cippone ma abbiamo appreso che pur essendo in forza a stavano lavorando su un terreno CP_2 concesso a fratello, che aveva aperto una propria azienda. Persona_12
ADR: lì c'erano , , , Persona_5 Persona_8 Parte_7 Persona_7 Per_10
e 6 lavoratori extracomunitari.
[...]
ADR: il 17.5.21 ore 18.43 non c'era nessuno
ADR: il 3.6.2021, ore 9.30, abbiamo fatto un accesso unitamente ai CC di Copertino e l'unica presente
– tra i tutti i terreni – erano nelle serre. Poi è cessata l'attività di sopralluogo. Persona_5
ADR: abbiamo svolto questa attività per circa un anno e abbiamo constatato la'ttività dell'azienda che è sempre stata uguale in tutti gli anni e lo abbiamo dedotto dalle fatture vendite e dalla dichiarazione rilasciata dalla titolare. Avevano un contratto con la cooperativa di esclusività. Avevano Pt_8
l'obbligo di prendere tutto il materiale da questa cooperativa e l'obbligo di consegnare tutto il prodotto a questa cooperativa.
ADR: ogni giorno raccoglieva una piccola quantità di prodotto per consegnarla alla cooperativa e che a sua volta la incassettava e consegnava ai supermercati. Da questo abbiamo dedotto che non aveva la necessità di un tale numero di dipendenti.
Ma aveva 15/20 persone come abbiamo trovato negli accessi.
ADR: abbiamo trovato conferma nei bilanci dell'azienda per come ricostruiti nel verbale. Abbiamo dedotto un surplus di lavoratori fittizi.
ADR: come criterio per il disconoscimento, abbiamo sentito nella caserma dei carabinieri i lavoratori rinvenuti e abbiamo chiesto con chi lavoravano e avevano lavorato e hanno fatto alcuni nomi.
ADR: sono emerse quindici venti persone. Menzionate da più soggetti, per giunta queste persone che menzionavano, dalla documentazione contabile abbiamo rinvenuto che l'azienda nei vari anni aveva emesso una forma di pagamento tracciata.
ADR: quindi abbiamo confermato tutte le persone per cui c'era pagamento tracciato. Per tutte le altre abbiamo annullato il rapporto di lavoro, ossia le persone che non erano state menzionate e che nei vari
11 accessi risultavano presenti ma non rinvenute durante gli accessi. Se non le abbiamo trovati nel
2020/21 abbiamo annullato anche gli anni precedenti.
ADR: abbiamo ascoltato , e : e dalle Per_6 Persona_8 Persona_5 Testimone_8 dichiarazioni di questi 4 sono emersi quei 15/20 nomi cui facevo riferimento.
ADR: io ricordo che erano loro che ci specificavano se qualcuno aveva lavorato in anni precedenti e non attuali. Non abbiamo noi invece fatto domande specifiche anno per anno ADR: confermo che se qualcuno non era stato menzionato dai soggetti escussi e non vi erano pragamenti tracciati e, per gli anni dei sopralluoghi, non era stato rinvenuto presente da noi lo abbiamo cancellato. Per chi aveva un rapporto di lavoro precedente, per esempio un solo anno, e per quell'anno non c'erano pagamenti tracciati abbiamo provveduto al disconoscimento.
[…] ADR: anche quelli con un solo mese pagato con bonifico lo abbiamo riconosciuto.
Per il 2021, per quell'anno, abbiamo integrato il criterio del pagamento con il riscontro dei nostri sopralluoghi.
6. Nel 2020 la e la ricorrente hanno lavorato assieme per meno di 52 gg come si Tes_6 evince dal confronto sulla tabella presenze del rapporto ispettivo. Quindi la testimonianza non è utile alla luce di SU 1133/2020 (si rinvia ai sensi dell'art. 118 d. att. cpc alla motivazione).
La teste ha dichiarato di aver lavorato solo nel 2019 con la ricorrente e che: Tes_5
ADR: io ho cominciato nel maggio 2019 e ho smesso i primi di novembre.
ADR: io 108.
ADR: la ricorrente ha lavorato con me settembre ottobre e qualche giorno di novembre,
ADR: con me una quarantina…
Tuttavia considerato che la ricorrente risulta essere stata registrata a settembre per soli 2 giorni e quindi i giorni in comune sono una quarantine “scarsa” la prova fornita è anche essa irrilevante.
Rispetto alla teste i giorni in comune sono al massimo 22 nel 2019 e ancora meno Tes_1 nel 2020 (sempre incrociando la tabella presenze del verbale ispettivo).
La teste non si ritiene sufficiente a fondare una precisa prova dell'effettiva Tes_7 sussistenza del rapporto di lavoro. Infatti, va anche detto che – pur essendo un irregolarità propria del datore di lavoro – la mancanza di pagamenti tracciati contribuire “a leggere” gli
12 esiti degli ulteriori elementi di giudizio presenti in atti e quindi a rendere ancora maggiormente necessaria una valutazione critica della prova.
7. Alla luce di quanto sopra i ricorsi riuniti, basati sui medesimi fatti, sono da rigettarsi.
L'estrema complessità dell'accertamento consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5897/2022 (cui è riunito il ricorso 6118/22 rg), così provvede: rigetta i ricorsi riuniti;
spese compensate.
Lecce, 02/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
13