Articolo 1 della Legge 28 ottobre 1994, n. 638
Articolo 2
Versione
23 novembre 1994
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI) relativo alla sede dell'Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere modificativo del 19 luglio 1993.
Entrata in vigore il 23 novembre 1994