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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/06/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n.28/2021 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 25 gennaio 2025, nella causa avente ad oggetto “rendita ai superstiti ed assegno funerario una tantum ”, ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria fra
, in qualità di vedova superstite di , rappr. e dif. da avv. Parte_1 Parte_2
Massimiliano Del Vecchio Appellante
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Diana Rotunno Appellato CP_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 19 gennaio 2021 , in qualità di Parte_1 vedova superstite di , ha impugnato la sentenza resa in data 2 dicembre 2020 dal Giudice Parte_2 del Lavoro di Taranto, con cui era stata rigettata la domanda avanzata dall'istante di riconoscimento della riconducibilità del decesso del coniuge affetto da asbestosi pleurica (avvenuto in data 29 settembre 2017) all'attività lavorativa disimpegnata di operaio siderurgico alle dipendenze dell' (già CP_2
“ ” da marzo 1969 a giugno 1999, e di attribuzione a sé della rendita ai superstiti e CP_3 CP_2 dell'assegno funerario una tantum.
Si è costituito l' . CP_1
La causa, all'udienza del 28 maggio 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
Parte appellante contesta la decisione del Giudice di prime cure il quale, facendo propria la relazione di CTU effettuata in primo grado, rileva come il fu era deceduto in conseguenza di uno “shock settico” Parte_2 relativamente al quale, tuttavia, non vi sono elementi per affermare con sufficiente certezza che la malattia professionale da cui egli era affetto (“Asbestosi pleurica, BPCO con insufficienza respiratoria”) abbia avuto un rilievo determinante nella evoluzione clinica che lo condusse al decesso.
Testualmente il CTU, nella propria relazione, assevera:
“ Dal certificato delle cause di morte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della risulta la CP_4 sequenza di condizioni morbose, lesioni o avvelenamenti che hanno condotto direttamente alla morte:“Shock settico. Insufficienza respiratoria acuta. Insufficienza multiorgano irreversibile”. Risultano
1 inoltre altri stati morbosi rilevanti che hanno contribuito al decesso:“Ischemia cerebrale. S. d'allettamento. Ipertensione arteriosa. Diabete mellito”.
, circa tre mesi prima del decesso, aveva sofferto di infarto del circolo Parte_2 cerebrale posteriore ed era stato sottoposto a trombolisi e.v. In data 14.09.2017 è stato ricoverato in reparto di Medicina con diagnosi di “sepsi” e trasferito, in data 15.09.2017, in reparto di
Rianimazione con diagnosi: “Shock settico in cardiopatia ischemico-ipertensiva post-infartuale rivascolarizzata, emiparesi dx esito di recente ischemia cerebrale, sindrome d'allettamento, diabete mellito complicato”. La diagnosi di ingresso nel reparto di Rianimazione è: “Shock settico in pz vasculopatico con pregresso ictus cerebri con esiti” il paziente è deceduto in data 29.09.2017 e la diagnosi riportata nella cartella clinica è “insufficienza multiorgano in stato settico”. Non appare pertanto che le placche pleuriche e la BPCO abbiano avuto un rilievo determinante nella evoluzione clinica del paziente;
né può ritersi sufficiente il rilievo di “velatura del campo polmonare inferiore di sinistra e di strie disventilatorie parenchimali consensuali” rilevate ad esame radiografico del 15.09.2017 e attribuibili a versamento pleurico. Appare ovvio che tutte le numerose patologie da cui era affetto abbiano avuto rilievo nel Parte_2 decorso infausto della sepsi trattandosi in un organismo certamente debilitato ma non vi sono elementi sufficienti per attribuire il decesso alle malattie professionali già riconosciute da o ad altre CP_1 patologie causate dall'attività lavorativa svolta dal dante causa”.
Da ciò le conclusioni del CTU: “ era affetto da malattia professionale “Asbestosi Parte_2 pleurica, BPCO con insufficienza respiratoria”. Non vi sono elementi per affermare con sufficiente certezza che tali patologie o altre patologie riconducibili in rapporto causale all'attività lavorativa svolta da siano state la causa del suo decesso”. Parte_2
---§§ooo§§---
Ritiene parte appellante di ravvisare contraddizione all'interno della stessa relazione del consulente tecnico d'ufficio, il quale per un verso afferma “Appare ovvio che tutte le numerose patologie da cui Parte_2 era affetto abbiano avuto rilievo nel decorso infausto”, e per altro afferma “Non vi sono elementi per affermare con sufficiente certezza che tali patologie o altre patologie riconducibili in rapporto causale all'attività lavorativa svolta da siano state la causa del suo decesso”: non comprendendosi, Parte_2 contesta parte appellante, come escludere la riconosciuta dall' come malattia professionale Pt_3 CP_1 con danno biologico del 18%.
Ritiene questa Corte di non ravvisare contraddittorietà in quanto affermato dal CTU, il quale mostra di dare atto che il complesso di patologie da cui il era affetto abbiano avuto rilievo nel decorso della Parte_2 malattia: e contemporaneamente che (essendo deceduto il per shock settico) che non vi siano Parte_2 elementi obiettivi per concludere che tali patologie siano state la causa del decesso.
Per tali motivi non appare necessaria la rinnovazione della CTU, pur richiesta da parte appellante in udienza.
Il Consulente tecnico di parte appellante dr. , cui l'appellante medesima fa esplicito riferimento Per_1 nell'atto d'appello (relazione depositata agli atti, doc. 2, cui integralmente si rimanda) con riferimento alla situazione patologica generale del fu , dato atto del dato obiettivo e già accertato di BPCO con Parte_2 insufficienza respiratoria di tipo prevalentemente restrittivo, rappresenta che tali condizioni erano notevolmente peggiorate e la grave insufficienza respiratoria avrebbe contribuito in massima parte allo shock settico, come evincibile dalla radiografia del torace in data 17 settembre 2017 (“diffuso rinforzo interstiziale bilaterale) ed in Rianimazione il 15 settembre 2017 (comparsa di velatura nel campo polmonare inferiore di sinistra e di strie disventilatorie parenchimali consensuali;
il quadro è da riferire alla presenza di versamento pleurico a sinistra . tenuamente velato anche il costo frenico di sinistra”, conclude trattarsi di
“tutti segni di riacutizzazione infettiva di BPCO, che poi ha portato all'exitus con diagnosi di morte “Shock settico. Insufficienza respiratoria acuta. Insufficienza multiorgano irreversibile”.
2 Ma ciò come si è sopra detto, il CTU dr. osserva che “Non appare che le placche pleuriche e Per_2 la BPCO abbiano avuto un rilievo determinante nella evoluzione clinica del paziente;
né può ritersi sufficiente il rilievo di “velatura del campo polmonare inferiore di sinistra e di strie disventilatorie parenchimali consensuali” rilevate ad esame radiografico del 15.09.2017 e attribuibili a versamento pleurico.
---§§ooo§§---
Di tutto ciò dato atto, rileva questa Corte quanto segue.
Se le condizioni generali del fu erano evidentemente pregiudicate dalle varie patologie alle Parte_2 quali era affetto (ed in tal senso può intendersi quanto affermato dal CTU laddove afferma che “appare ovvio che tutte le numerose patologie da cui era affetto abbiano avuto rilievo nel decorso infausto”), Parte_2 il dato obiettivo risultante dagli atti è che dall'ultima cartella clinica le cause del decesso sono come di seguito indicate:
“Shock settico. Insufficienza respiratoria acuta. Insufficienza multiorgano irreversibile. Altri stati morbosi rilevanti che hanno contribuito al decesso:Ischemia cerebrale. S. d'allettamento. Ipertensione arteriosa. Diabete mellito”.
Non sussistono elementi per un riconoscimento di nesso causale o concausale, rispetto alla BPCO, peraltro a fronte di tutte le altre patologie di cui il de cuius pure soffriva (esiti di ischemia cerebrale, diabete mellito complicato, cardiopatia ischemico-ipertensiva)
Ciò detto, ciò che si evince dagli atti a giudizio di questa Corte è che, dal corposo materiale istruttorio anche qui esaminato, non emergono situazioni di obiettivo aggravamento della patologia BPCO, già precedentemente diagnosticata ed indennizzata dall' , idonea a determinare la morte del fu CP_1
in termini causali o concausali. Parte_2
In tali termini, apparendo immune da censure la sentenza appellata, l'appello va pertanto rigettato.
Nulla va disposto per le spese di lite, attesa la certificazione reddituale ex art. 152 c.p.c. e 76 e 77 D.P.R. 115/2002 e ss. modd.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Taranto, 28 maggio 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
3
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 25 gennaio 2025, nella causa avente ad oggetto “rendita ai superstiti ed assegno funerario una tantum ”, ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria fra
, in qualità di vedova superstite di , rappr. e dif. da avv. Parte_1 Parte_2
Massimiliano Del Vecchio Appellante
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Diana Rotunno Appellato CP_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 19 gennaio 2021 , in qualità di Parte_1 vedova superstite di , ha impugnato la sentenza resa in data 2 dicembre 2020 dal Giudice Parte_2 del Lavoro di Taranto, con cui era stata rigettata la domanda avanzata dall'istante di riconoscimento della riconducibilità del decesso del coniuge affetto da asbestosi pleurica (avvenuto in data 29 settembre 2017) all'attività lavorativa disimpegnata di operaio siderurgico alle dipendenze dell' (già CP_2
“ ” da marzo 1969 a giugno 1999, e di attribuzione a sé della rendita ai superstiti e CP_3 CP_2 dell'assegno funerario una tantum.
Si è costituito l' . CP_1
La causa, all'udienza del 28 maggio 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
Parte appellante contesta la decisione del Giudice di prime cure il quale, facendo propria la relazione di CTU effettuata in primo grado, rileva come il fu era deceduto in conseguenza di uno “shock settico” Parte_2 relativamente al quale, tuttavia, non vi sono elementi per affermare con sufficiente certezza che la malattia professionale da cui egli era affetto (“Asbestosi pleurica, BPCO con insufficienza respiratoria”) abbia avuto un rilievo determinante nella evoluzione clinica che lo condusse al decesso.
Testualmente il CTU, nella propria relazione, assevera:
“ Dal certificato delle cause di morte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della risulta la CP_4 sequenza di condizioni morbose, lesioni o avvelenamenti che hanno condotto direttamente alla morte:“Shock settico. Insufficienza respiratoria acuta. Insufficienza multiorgano irreversibile”. Risultano
1 inoltre altri stati morbosi rilevanti che hanno contribuito al decesso:“Ischemia cerebrale. S. d'allettamento. Ipertensione arteriosa. Diabete mellito”.
, circa tre mesi prima del decesso, aveva sofferto di infarto del circolo Parte_2 cerebrale posteriore ed era stato sottoposto a trombolisi e.v. In data 14.09.2017 è stato ricoverato in reparto di Medicina con diagnosi di “sepsi” e trasferito, in data 15.09.2017, in reparto di
Rianimazione con diagnosi: “Shock settico in cardiopatia ischemico-ipertensiva post-infartuale rivascolarizzata, emiparesi dx esito di recente ischemia cerebrale, sindrome d'allettamento, diabete mellito complicato”. La diagnosi di ingresso nel reparto di Rianimazione è: “Shock settico in pz vasculopatico con pregresso ictus cerebri con esiti” il paziente è deceduto in data 29.09.2017 e la diagnosi riportata nella cartella clinica è “insufficienza multiorgano in stato settico”. Non appare pertanto che le placche pleuriche e la BPCO abbiano avuto un rilievo determinante nella evoluzione clinica del paziente;
né può ritersi sufficiente il rilievo di “velatura del campo polmonare inferiore di sinistra e di strie disventilatorie parenchimali consensuali” rilevate ad esame radiografico del 15.09.2017 e attribuibili a versamento pleurico. Appare ovvio che tutte le numerose patologie da cui era affetto abbiano avuto rilievo nel Parte_2 decorso infausto della sepsi trattandosi in un organismo certamente debilitato ma non vi sono elementi sufficienti per attribuire il decesso alle malattie professionali già riconosciute da o ad altre CP_1 patologie causate dall'attività lavorativa svolta dal dante causa”.
Da ciò le conclusioni del CTU: “ era affetto da malattia professionale “Asbestosi Parte_2 pleurica, BPCO con insufficienza respiratoria”. Non vi sono elementi per affermare con sufficiente certezza che tali patologie o altre patologie riconducibili in rapporto causale all'attività lavorativa svolta da siano state la causa del suo decesso”. Parte_2
---§§ooo§§---
Ritiene parte appellante di ravvisare contraddizione all'interno della stessa relazione del consulente tecnico d'ufficio, il quale per un verso afferma “Appare ovvio che tutte le numerose patologie da cui Parte_2 era affetto abbiano avuto rilievo nel decorso infausto”, e per altro afferma “Non vi sono elementi per affermare con sufficiente certezza che tali patologie o altre patologie riconducibili in rapporto causale all'attività lavorativa svolta da siano state la causa del suo decesso”: non comprendendosi, Parte_2 contesta parte appellante, come escludere la riconosciuta dall' come malattia professionale Pt_3 CP_1 con danno biologico del 18%.
Ritiene questa Corte di non ravvisare contraddittorietà in quanto affermato dal CTU, il quale mostra di dare atto che il complesso di patologie da cui il era affetto abbiano avuto rilievo nel decorso della Parte_2 malattia: e contemporaneamente che (essendo deceduto il per shock settico) che non vi siano Parte_2 elementi obiettivi per concludere che tali patologie siano state la causa del decesso.
Per tali motivi non appare necessaria la rinnovazione della CTU, pur richiesta da parte appellante in udienza.
Il Consulente tecnico di parte appellante dr. , cui l'appellante medesima fa esplicito riferimento Per_1 nell'atto d'appello (relazione depositata agli atti, doc. 2, cui integralmente si rimanda) con riferimento alla situazione patologica generale del fu , dato atto del dato obiettivo e già accertato di BPCO con Parte_2 insufficienza respiratoria di tipo prevalentemente restrittivo, rappresenta che tali condizioni erano notevolmente peggiorate e la grave insufficienza respiratoria avrebbe contribuito in massima parte allo shock settico, come evincibile dalla radiografia del torace in data 17 settembre 2017 (“diffuso rinforzo interstiziale bilaterale) ed in Rianimazione il 15 settembre 2017 (comparsa di velatura nel campo polmonare inferiore di sinistra e di strie disventilatorie parenchimali consensuali;
il quadro è da riferire alla presenza di versamento pleurico a sinistra . tenuamente velato anche il costo frenico di sinistra”, conclude trattarsi di
“tutti segni di riacutizzazione infettiva di BPCO, che poi ha portato all'exitus con diagnosi di morte “Shock settico. Insufficienza respiratoria acuta. Insufficienza multiorgano irreversibile”.
2 Ma ciò come si è sopra detto, il CTU dr. osserva che “Non appare che le placche pleuriche e Per_2 la BPCO abbiano avuto un rilievo determinante nella evoluzione clinica del paziente;
né può ritersi sufficiente il rilievo di “velatura del campo polmonare inferiore di sinistra e di strie disventilatorie parenchimali consensuali” rilevate ad esame radiografico del 15.09.2017 e attribuibili a versamento pleurico.
---§§ooo§§---
Di tutto ciò dato atto, rileva questa Corte quanto segue.
Se le condizioni generali del fu erano evidentemente pregiudicate dalle varie patologie alle Parte_2 quali era affetto (ed in tal senso può intendersi quanto affermato dal CTU laddove afferma che “appare ovvio che tutte le numerose patologie da cui era affetto abbiano avuto rilievo nel decorso infausto”), Parte_2 il dato obiettivo risultante dagli atti è che dall'ultima cartella clinica le cause del decesso sono come di seguito indicate:
“Shock settico. Insufficienza respiratoria acuta. Insufficienza multiorgano irreversibile. Altri stati morbosi rilevanti che hanno contribuito al decesso:Ischemia cerebrale. S. d'allettamento. Ipertensione arteriosa. Diabete mellito”.
Non sussistono elementi per un riconoscimento di nesso causale o concausale, rispetto alla BPCO, peraltro a fronte di tutte le altre patologie di cui il de cuius pure soffriva (esiti di ischemia cerebrale, diabete mellito complicato, cardiopatia ischemico-ipertensiva)
Ciò detto, ciò che si evince dagli atti a giudizio di questa Corte è che, dal corposo materiale istruttorio anche qui esaminato, non emergono situazioni di obiettivo aggravamento della patologia BPCO, già precedentemente diagnosticata ed indennizzata dall' , idonea a determinare la morte del fu CP_1
in termini causali o concausali. Parte_2
In tali termini, apparendo immune da censure la sentenza appellata, l'appello va pertanto rigettato.
Nulla va disposto per le spese di lite, attesa la certificazione reddituale ex art. 152 c.p.c. e 76 e 77 D.P.R. 115/2002 e ss. modd.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Taranto, 28 maggio 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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