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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 06/05/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 144/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola di Francesco - Presidente - dott. Federica Abiuso - Giudice rel- dott. Nicola Del Vecchio - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 quinquies e ss. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. n. RG 144/2025 promosso con ricorso depositato da
, C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sandra Passadore, elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Cinzia Saramin, elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE visto l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente e per la resistente:
“ a parziale modifica del decreto n.2073/2022 pronunciato dal Tribunale di Rovigo in relazione all'affidamento e al mantenimento di , disporsi che l'assegno Persona_1 unico e universale erogato dall' sia interamente attribuito alla sig.ra CP_2 Pt_1
e che gli incontri e i contatti tra il minore e il padre abbiano luogo nei tempi e
[...]
con le modalità di seguito indicati, salvi migliori accordi tra i genitori: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio dal termine dell'orario scolastico del venerdì Per_1
sino alle ore 18.00 della domenica, sempre a fine settimana alterni;
la sig.ra Pt_1
condurrà a Mestre e il sig. ivi lo preleverà e altrettanto varrà per il Per_1 CP_1
rientro del minore presso la residenza della madre;
in caso di vacanza scolastica, i genitori potranno concordare che il minore rientri presso la residenza materna entro le ore 12 del lunedì; durante le vacanze scolastiche estive il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per tre settimane anche non consecutive, in periodi da concordare con il genitore collocatario entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
il sig. potrà CP_1
effettuare a giorni alterni almeno quattro videochiamate alla settimana tra le ore 19 e le ore 20 al numero telefonico della madre o della nonna materna del minore;
spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28-1-2024 ha evocato in giudizio l'ex Parte_1
convivente al fine di ottenere la modifica del decreto n. 2073/2022 Controparte_1
pronunciato dal Tribunale di Rovigo in data 15.03.2022, in relazione all'affidamento e al mantenimento del figlio minore , chiedendo la limitazione del diritto di visita Per_1
paterno del minore e un incremento del contributo al suo mantenimento.
A fondamento della propria domanda, la ha allegato l'inadempimento da parte Pt_1
del tanto agli obblighi di assistenza morale, quanto a quelli dell'assistenza CP_1
materiale, nei confronti del figlio minore della coppia.
Il resistente si è costituito in giudizio ed ha contestato la sussistenza degli inadempimenti dedotti dalla , assumendo che il regime delle visite previsto nel Pt_1
decreto era stato modificato dai genitori di comune accordo e, quanto al profilo economico, che la propria situazione reddituale non consentiva l'incremento della misura dell'assegno di mantenimento, opponendosi, quindi, all'accoglimento della domanda della ricorrente.
Con decreto del 31.1.2025 il presidente del tribunale ha designato il giudice delegato, fissato l'udienza di comparizione delle parti e dato gli avvisi previsti dall'art. 473 bis 14 cpc.
pag. 2/4 All'udienza di comparizione delle parti, il Collegio, preso atto dei chiarimenti forniti dalle parti, ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis cpc, la quale
è stata integralmente accettata dalle parti, che hanno proceduto alla discussione orale della causa.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Osserva il Collegio che a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 219/2012, la competenza funzionale in materia di regolamentazione dell'affidamento e degli oneri di mantenimento dei figli nati da genitori non uniti in matrimonio è devoluta al tribunale ordinario.
Si ritiene che l'esame del tribunale sia diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutelare l'interesse della prole minore di età alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013.
Il collegio ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, paia adeguato a garantire alla prole cura ed educazione necessari alla crescita equilibrata del minore e l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337-bis e ss c.c.
Inoltre, si ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il tribunale ritiene che la regolamentazione concordata dalle parti non possa che contribuire alla crescita serena ed equilibrata del figlio;
essa tiene altresì conto dell'obbligo dei genitori di contribuire economicamente ciascuno secondo le proprie risorse, così come le stesse sono state allegate dalle parti nei propri atti difensivi.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti sul punto, le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
p.q.m.
pag. 3/4 decidendo sul ricorso proposto da ex artt. 337-quinqueis e ss. c.c., a Parte_1
parziale modifica del decreto n. 2073/2022 di questo tribunale, e fermo quanto non espressamente oggetto di modifica, così provvede:
RECEPISCE le condizioni convenute dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui integramente trascritte;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, il 18.04.2025 il Presidente
Dott.ssa Paola di Francesco
Il Giudice relatore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola di Francesco - Presidente - dott. Federica Abiuso - Giudice rel- dott. Nicola Del Vecchio - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 quinquies e ss. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. n. RG 144/2025 promosso con ricorso depositato da
, C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sandra Passadore, elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Cinzia Saramin, elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE visto l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente e per la resistente:
“ a parziale modifica del decreto n.2073/2022 pronunciato dal Tribunale di Rovigo in relazione all'affidamento e al mantenimento di , disporsi che l'assegno Persona_1 unico e universale erogato dall' sia interamente attribuito alla sig.ra CP_2 Pt_1
e che gli incontri e i contatti tra il minore e il padre abbiano luogo nei tempi e
[...]
con le modalità di seguito indicati, salvi migliori accordi tra i genitori: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio dal termine dell'orario scolastico del venerdì Per_1
sino alle ore 18.00 della domenica, sempre a fine settimana alterni;
la sig.ra Pt_1
condurrà a Mestre e il sig. ivi lo preleverà e altrettanto varrà per il Per_1 CP_1
rientro del minore presso la residenza della madre;
in caso di vacanza scolastica, i genitori potranno concordare che il minore rientri presso la residenza materna entro le ore 12 del lunedì; durante le vacanze scolastiche estive il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per tre settimane anche non consecutive, in periodi da concordare con il genitore collocatario entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
il sig. potrà CP_1
effettuare a giorni alterni almeno quattro videochiamate alla settimana tra le ore 19 e le ore 20 al numero telefonico della madre o della nonna materna del minore;
spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28-1-2024 ha evocato in giudizio l'ex Parte_1
convivente al fine di ottenere la modifica del decreto n. 2073/2022 Controparte_1
pronunciato dal Tribunale di Rovigo in data 15.03.2022, in relazione all'affidamento e al mantenimento del figlio minore , chiedendo la limitazione del diritto di visita Per_1
paterno del minore e un incremento del contributo al suo mantenimento.
A fondamento della propria domanda, la ha allegato l'inadempimento da parte Pt_1
del tanto agli obblighi di assistenza morale, quanto a quelli dell'assistenza CP_1
materiale, nei confronti del figlio minore della coppia.
Il resistente si è costituito in giudizio ed ha contestato la sussistenza degli inadempimenti dedotti dalla , assumendo che il regime delle visite previsto nel Pt_1
decreto era stato modificato dai genitori di comune accordo e, quanto al profilo economico, che la propria situazione reddituale non consentiva l'incremento della misura dell'assegno di mantenimento, opponendosi, quindi, all'accoglimento della domanda della ricorrente.
Con decreto del 31.1.2025 il presidente del tribunale ha designato il giudice delegato, fissato l'udienza di comparizione delle parti e dato gli avvisi previsti dall'art. 473 bis 14 cpc.
pag. 2/4 All'udienza di comparizione delle parti, il Collegio, preso atto dei chiarimenti forniti dalle parti, ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis cpc, la quale
è stata integralmente accettata dalle parti, che hanno proceduto alla discussione orale della causa.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Osserva il Collegio che a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 219/2012, la competenza funzionale in materia di regolamentazione dell'affidamento e degli oneri di mantenimento dei figli nati da genitori non uniti in matrimonio è devoluta al tribunale ordinario.
Si ritiene che l'esame del tribunale sia diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutelare l'interesse della prole minore di età alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013.
Il collegio ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, paia adeguato a garantire alla prole cura ed educazione necessari alla crescita equilibrata del minore e l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337-bis e ss c.c.
Inoltre, si ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il tribunale ritiene che la regolamentazione concordata dalle parti non possa che contribuire alla crescita serena ed equilibrata del figlio;
essa tiene altresì conto dell'obbligo dei genitori di contribuire economicamente ciascuno secondo le proprie risorse, così come le stesse sono state allegate dalle parti nei propri atti difensivi.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti sul punto, le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
p.q.m.
pag. 3/4 decidendo sul ricorso proposto da ex artt. 337-quinqueis e ss. c.c., a Parte_1
parziale modifica del decreto n. 2073/2022 di questo tribunale, e fermo quanto non espressamente oggetto di modifica, così provvede:
RECEPISCE le condizioni convenute dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui integramente trascritte;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, il 18.04.2025 il Presidente
Dott.ssa Paola di Francesco
Il Giudice relatore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 4/4