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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/10/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 49/2023 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. SIVIGLIA PIETRO, giusta procura in atti Parte_1
-Appellante-
CONTRO
Controparte_1
[...]
-Appellato contumace-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
, dipendente del con il profilo di educatore e in servizio Parte_1 Controparte_1 presso il locale convitto, ha convenuto il dinanzi al Tribunale di CR Controparte_1 rivendicando , per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 oltre a quelli nel frattempo maturandi, il proprio diritto alla c.d. carta elettronica dell'importo di € 500,00 per ciascun anno, prevista dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Ha evidenziato il ricorrente l'erroneità dell'interpretazione da parte del Controparte_1 dell'art. 1, comma 121 della l.n. 107/2015 volta a circoscrivere l'ambito di applicazione della norma al solo personale docente, essendo gli educatori equiparati ai docenti dal d.lg. 297/1994 e dalla contrattazione collettiva del comparto.
Nella resistenza dell'amministrazione scolastica che ha insistito nella infondatezza della domanda, il giudice di CR , con la sentenza n. 873/22, ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite.
In sintesi il giudice di CR ha escluso l' equiparazione, a tale fine, degli educatori rispetto al personale docente, invocando quanto affermato in tal senso della giurisprudenza di merito e del
Consiglio di Stato (cfr. Corte di Appello di Torino, n. 771 del 2016; Consiglio di Stato n. 4332 del
24.6.2019) ed ha evidenziato che il tenore letterale della norma in questione individua espressamente quale destinataria della carta elettronica la categoria dei docenti di ruolo;
che la carta elettronica non ha natura retributiva ed è finalizzata allo svolgimento di attività di autoformazione volta alla elevazione professionale, il cui destinatario è individuato espressamente dal legislatore nella categoria dei docenti di ruolo. Ha evidenziato, inoltre, come il personale educativo non svolga attività didattica bensì educativa e come non possa attribuirsi rilievo a tal proposito al collocamento degli educatori, ex art. 25 comma 1 C.C.N.L. Scuola, nella distinta area professionale del personale docente, in quanto effettuato ai soli fini della determinazione del trattamento economico.
appella la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 121, l. Parte_1
107/2015, nella parte in cui il Tribunale circoscrive l'ambito di applicazione della norma al solo personale docente e non riconosce l' equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente, sancita invece dalla normativa di settore e dalla disciplina contrattuale e finanche dall'inquadramento contabile, da cui emerge una chiara equipollenza del ruolo di educatore con quello di insegnante della scuola primaria.
Il , regolarmente citato, è rimasto contumace. Controparte_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 23/10/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 24/10/2025 .
°°°°°°°
L'appello merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
Come sopra esposto, il beneficio oggetto di controversia è regolato, in particolare, dall'art. 1, commi
121 e ss., della l. n. 107/2015 il quale dispone quanto segue: "121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_2
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia Controparte_3
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121,
l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. 125. Controparte_3
Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno
2016".
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il DPCM 23/9/2015 recante
“modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il cui articolo 2, comma 1, dispone in particolare che “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione
e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”. La Suprema Corte, con la recente sentenza n. 32104 del 31/10/2022, ha condivisibilmente affermato che, in tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma
121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi.
Il collegio intende, dunque, dare continuità al principio affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità, affermando, alla luce di tutto quanto esposto, che i commi 121 e ss. dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui, nell'individuazione dei destinatari della cd. carta elettronica del docente, indicano testualmente i “docenti” e il “personale docente”, debbano essere interpretati nel senso di ricomprendere all'interno della predetta cerchia di destinatari anche il personale educativo dei convitti. Ed invero, il comma 2 dell'articolo 127 specifica che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
Da ciò consegue che il personale educativo, in quanto partecipa alla funzione più prettamente di istruzione e formazione, deve essere equiparato, anche per lo specifico profilo di interesse in questa sede, al personale docente inteso in senso stretto.
Tale opzione interpretativa è supportata inoltre dall'equiparazione normativamente prevista degli educatori ai docenti elementari quanto allo stato giuridico ed al trattamento economico. È pur vero che la “carta” in questione espressamente “non costituisce retribuzione né reddito imponibile” ma l'equiparazione prevista dalla legge riguarda il trattamento economico e non quello strettamente retributivo e certamente non si può negare che la “carta” costituisca un beneficio economico per i docenti che ne fruiscono
L'assoluta novità della questione giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...]
Controparte_1
, avverso la sentenza n. 873/2022 del
[...]
Giudice del lavoro di CR, pubblicata in 18/10/2022, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
Accertato il diritto di ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui per il Parte_1 periodo oggetto di domanda, condanna il a mettere a Controparte_4 disposizione dell'appellante l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico indicato in parte motiva
(2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e quelli nel frattempo maturati) tramite
Carta elettronica per l'aggiornamento e formazione del personale docente, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo.
Spese di lite di entrambi i gradi di giudizio interamente compensate.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 49/2023 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. SIVIGLIA PIETRO, giusta procura in atti Parte_1
-Appellante-
CONTRO
Controparte_1
[...]
-Appellato contumace-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
, dipendente del con il profilo di educatore e in servizio Parte_1 Controparte_1 presso il locale convitto, ha convenuto il dinanzi al Tribunale di CR Controparte_1 rivendicando , per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 oltre a quelli nel frattempo maturandi, il proprio diritto alla c.d. carta elettronica dell'importo di € 500,00 per ciascun anno, prevista dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Ha evidenziato il ricorrente l'erroneità dell'interpretazione da parte del Controparte_1 dell'art. 1, comma 121 della l.n. 107/2015 volta a circoscrivere l'ambito di applicazione della norma al solo personale docente, essendo gli educatori equiparati ai docenti dal d.lg. 297/1994 e dalla contrattazione collettiva del comparto.
Nella resistenza dell'amministrazione scolastica che ha insistito nella infondatezza della domanda, il giudice di CR , con la sentenza n. 873/22, ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite.
In sintesi il giudice di CR ha escluso l' equiparazione, a tale fine, degli educatori rispetto al personale docente, invocando quanto affermato in tal senso della giurisprudenza di merito e del
Consiglio di Stato (cfr. Corte di Appello di Torino, n. 771 del 2016; Consiglio di Stato n. 4332 del
24.6.2019) ed ha evidenziato che il tenore letterale della norma in questione individua espressamente quale destinataria della carta elettronica la categoria dei docenti di ruolo;
che la carta elettronica non ha natura retributiva ed è finalizzata allo svolgimento di attività di autoformazione volta alla elevazione professionale, il cui destinatario è individuato espressamente dal legislatore nella categoria dei docenti di ruolo. Ha evidenziato, inoltre, come il personale educativo non svolga attività didattica bensì educativa e come non possa attribuirsi rilievo a tal proposito al collocamento degli educatori, ex art. 25 comma 1 C.C.N.L. Scuola, nella distinta area professionale del personale docente, in quanto effettuato ai soli fini della determinazione del trattamento economico.
appella la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 121, l. Parte_1
107/2015, nella parte in cui il Tribunale circoscrive l'ambito di applicazione della norma al solo personale docente e non riconosce l' equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente, sancita invece dalla normativa di settore e dalla disciplina contrattuale e finanche dall'inquadramento contabile, da cui emerge una chiara equipollenza del ruolo di educatore con quello di insegnante della scuola primaria.
Il , regolarmente citato, è rimasto contumace. Controparte_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 23/10/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 24/10/2025 .
°°°°°°°
L'appello merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
Come sopra esposto, il beneficio oggetto di controversia è regolato, in particolare, dall'art. 1, commi
121 e ss., della l. n. 107/2015 il quale dispone quanto segue: "121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_2
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia Controparte_3
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121,
l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. 125. Controparte_3
Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno
2016".
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il DPCM 23/9/2015 recante
“modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il cui articolo 2, comma 1, dispone in particolare che “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione
e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”. La Suprema Corte, con la recente sentenza n. 32104 del 31/10/2022, ha condivisibilmente affermato che, in tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma
121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi.
Il collegio intende, dunque, dare continuità al principio affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità, affermando, alla luce di tutto quanto esposto, che i commi 121 e ss. dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui, nell'individuazione dei destinatari della cd. carta elettronica del docente, indicano testualmente i “docenti” e il “personale docente”, debbano essere interpretati nel senso di ricomprendere all'interno della predetta cerchia di destinatari anche il personale educativo dei convitti. Ed invero, il comma 2 dell'articolo 127 specifica che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
Da ciò consegue che il personale educativo, in quanto partecipa alla funzione più prettamente di istruzione e formazione, deve essere equiparato, anche per lo specifico profilo di interesse in questa sede, al personale docente inteso in senso stretto.
Tale opzione interpretativa è supportata inoltre dall'equiparazione normativamente prevista degli educatori ai docenti elementari quanto allo stato giuridico ed al trattamento economico. È pur vero che la “carta” in questione espressamente “non costituisce retribuzione né reddito imponibile” ma l'equiparazione prevista dalla legge riguarda il trattamento economico e non quello strettamente retributivo e certamente non si può negare che la “carta” costituisca un beneficio economico per i docenti che ne fruiscono
L'assoluta novità della questione giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...]
Controparte_1
, avverso la sentenza n. 873/2022 del
[...]
Giudice del lavoro di CR, pubblicata in 18/10/2022, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
Accertato il diritto di ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui per il Parte_1 periodo oggetto di domanda, condanna il a mettere a Controparte_4 disposizione dell'appellante l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico indicato in parte motiva
(2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e quelli nel frattempo maturati) tramite
Carta elettronica per l'aggiornamento e formazione del personale docente, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo.
Spese di lite di entrambi i gradi di giudizio interamente compensate.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)