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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/10/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1957 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._1
Telematico presso lo studio dell'Avv. DI SANTO LUCIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA IS 301 CP_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ha chiesto dichiararsi Parte_1
l'annullamento dell'indebito pensionistico pari ad € 197,13 riferito al periodo
01.01.2016–30.04.2017, nonché la restituzione di quanto eventualmente trattenuto, assumendo l'errore dell' nella liquidazione della pensione di CP_1 vecchiaia cat. VO n. 10071917 e invocando l'irripetibilità ai sensi dell'art. 52 L.
88/1989 (richiamo, tra l'altro, a Cass. 482/2017).
L' si è costituito resistendo: ha ricostruito la vicenda evidenziando CP_1 che, dopo la liquidazione iniziale (decorrenza 01.01.2016), la ricorrente ha presentato in data 13.03.2017 domanda di ricostituzione per valorizzare contribuzione da lavoro agricolo 2015 (78 giornate = 15 settimane), che ha comportato riliquidazione con riduzione della retribuzione media pensionabile e conseguente indebito netto € 197,13 al 30.04.2017; ha escluso, quindi, qualunque errore imputabile all' , reputando inapplicabile l'art. 52 cit. e richiamando CP_2
Cass. 17417/2016.
Con note ex art. 127-ter c.p.c., la difesa della ricorrente ha insistito sull'asserito errore dell' e sull'assenza di dolo dell'accipiens; la difesa CP_1 dell' ha ribadito l'origine endoprocedimentale su istanza della parte della CP_1 riliquidazione e la legittimità del recupero (nuovamente con richiamo a Cass.
17417/2016).
In diritto
La controversia attiene alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ex art. 52 L. 88/1989 e art. 13, co. 1, L. 412/1991, alla luce della ricostituzione della pensione su istanza dell'assicurata per valorizzazione di contribuzione sopravvenuta in base contabile (anno 2015), con riflessi in diminuzione sulla misura del trattamento.
– Art. 52 L. 88/1989: consente la rettifica “in ogni momento” delle pensioni in caso di errore di qualsiasi natura in sede di attribuzione/erogazione/riliquidazione; in presenza di somme non dovute non si fa luogo al recupero salvo il dolo del percettore.
– Art. 13, co. 1, L. 412/1991: regola speciale dell'indebito in materia previdenziale.
– Principio consolidato: non sussiste errore imputabile all'ente quando la liquidazione sia avvenuta sulla base di dati contributivi trasmessi dal datore di lavoro o, come qui, a seguito di ricostituzione sollecitata dall'assicurato; in tali ipotesi, l'onere di verifica della posizione contributiva è primariamente in capo all'assicurato, che conosce periodi e retribuzioni assicurabili (Cass. 17417/2016).
Tale approdo giurisprudenziale è stato espressamente invocato dall' negli CP_1 scritti difensivi.
La ricorrente richiama Cass. 482/2017 per sostenere l'irripetibilità in assenza di dolo e in presenza di legittimo affidamento;
ma quel principio opera allorché l'indebito derivi da errore dell'ente (o comunque da condotte dell'ente idonee a ingenerare un affidamento tutelabile), non già – come nel caso – quando la modifica del trattamento discenda da ricostituzione chiesta dall'interessato, che ha portato a ricalcolo secondo criteri legali e a una diversa base retributiva, con effetti in peius.
Dalla documentazione in atti risulta che:
a) la pensione VO fu originariamente liquidata con decorrenza 01.01.2016;
b) su istanza del 13.03.2017 la prestazione è stata riliquidata includendo l'anzianità 2015 (78 giornate/15 settimane), con aumento del montante contributivo ma diminuzione della retribuzione media rilevante ai fini della quota retributiva, da cui è scaturito indebito netto € 197,13 al 30.04.2017;
c) non emergono errori di calcolo o qualificazione imputabili all' ; l'effetto in CP_1 peius deriva causalmente dall'opzione processuale/amministrativa della ricorrente di attivare la ricostituzione e dalla successiva applicazione dei criteri legali di calcolo (retributivo/contributivo).
In tale quadro, difetta il presupposto applicativo dell'art. 52 L. 88/1989 nella lettura invocata da parte ricorrente (errore dell'ente): non vi è errore dell' , né risulta integrata alcuna ipotesi di affidamento qualificato idoneo a CP_1 paralizzare la ripetizione, essendo il ricalcolo conseguenza diretta della domanda dell'interessata e dei dati contributivi sopravvenuti nella base di computo. Trova, invece, applicazione l'indirizzo per cui, in assenza di errore dell'ente e di dolo dell'accipiens, il recupero è legittimo quando la riliquidazione correttiva discenda da elementi contributivi regolarmente introdotti e valutati secondo legge (Cass.
17417/2016).
La ricorrente ha reso dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in ricorso. In ragione del modesto valore (€/197,13), della particolare natura della questione e della non univocità dei richiami operati dalla difesa della ricorrente, appare equo non porre spese a carico della parte soccombente, dando atto dell'esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (ferma la non debenza di diritti/onorari in suo danno).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Patti – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ogni diversa domanda, Parte_1 eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara legittimo il recupero dell'indebito pensionistico pari ad € 197,13 relativo al periodo 01.01.2016–30.04.2017;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., della sussistenza dei presupposti per l'esonero della ricorrente dal pagamento Parte_1 delle spese di lite.
Così deciso in Patti 26/10/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo