Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE CIVILE
Il Collegio composto dai sig.ri Magistrati:
DOTT. MARCO SALVATORI PRESIDENTE
DOTT.SSA GIOVANNA CLAUDIA RAGUSA GIUDICE
DOTT.SSA BEATRICE RAGUSA GIUDICE
dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2301 del Ruolo Generale degli Affari civili conten-
ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, C.F.: , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Caltanissetta, con domicilio in Via Pisa n. 13 a Canicattì ed elettivamente domiciliata in Corso Garibaldi n. 99 a Serradifalco, presso e nello studio dell'Avv. Paola Speziale del Foro di Caltanissetta, che la rappresenta e di-
fende nel giudizio giusta procura in atti;
– ricorrente–
CONTRO
, C.F.: nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
20.06.1991 e ivi residente a [...], elettivamente domiciliato in Canicattì in viale R. Margherita, n. 154 presso lo Studio
dell'Avv. Maria Lo Giudice, che lo rappresenta e difende giusto mandato in
Tribunale di Agrigento
– resistente–
CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO in sede
-interveniente ex lege-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 38 c.c. ritualmente notificato, Parte_1
- premettendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio con
[...]
, dalla quale nascevano i figli in data Controparte_1 PEona_1
01/02/2016 e in data 18/06/2019, dando atto del fal- PEona_2
limento del rapporto affettivo - chiedeva disporsi l'affido condiviso dei due figli minori con collocazione prevalente presso di lei ed il versamento di €
600,00 mensili a titolo di mantenimento per entrambi i figli.
Con istanza del 7/12/2024 chiedeva l'emissione di Parte_1
provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis 15 c.p.c., per mancato consenso da parte dell'ex convivente al trasferimento della propria residenza unita-
mente ai figli minori, presso l'immobile di Via Pisa n. 13, così arrecando un grave pregiudizio in quanto l'accertamento di irreperibilità, avrebbe portato
PE alla revoca dell'assegno di inclusione ( dalla stessa percepito.
Con decreto del 14/12/2024 questo il Giudice relatore autorizzava la ricor-
rente ad esprimere il consenso relativo al trasferimento di residenza dei 2
figli minori presso l'immobile di via Pisa n.13 in Canicattì anche in luogo del resistente . Controparte_1
Con comparsa di risposta del 27/12/2024 si costituiva Controparte_1
dimostrandosi disponibile all'affido congiunto dei figli minori con
Tribunale di Agrigento
- 2 - Sezione Civile collocazione prevalente presso la madre, e disponibile al versare €300,00
mensili a titolo di mantenimento dei figli.
In data 27/1/2025 i procuratori di parte ricorrente e di parte resistente depositavano la rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., formaliz-
zando la rinuncia agli atti e all'azione; entrambe le parti sottoscrivevano l'accordo dichiarando di accettare la rinuncia con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 29/1/2025, tenuta nelle forme cartolari, il procedimento veniva quindi posto in decisione senza temini.
**
Il presente giudizio va dichiarato estinto per intervenuta rinuncia agli atti nelle forme previste dall'art. 306 c.p.c.
Al riguardo, deve rilevarsi che la rinuncia agli atti del giudizio può essere fatta esclusivamente dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c. (verbalmente all'udienza o con atto sottoscritto dalla parte e notificato alle altre parti) e non produce effetto senza l'accettazione della controparte (cfr., tra le tante,
Cass. civ. n. 8327/2002, n. 3734/1998 e n. 4283/1997).
Nel caso in esame va osservato che e Parte_1 Controparte_2
, hanno entrambi dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e
[...]
all'azione ex art. 306 cpc con dichiarazione sottoscritta del 27/1/2025, con accordo in ordine alla compensazione delle spese di lite.
Va dichiarata, dunque, l'estinzione del giudizio, e ciò viene fatto con sen-
tenza, atteso che questa è la natura del provvedimento di estinzione.
Deve disporsi la compensazione delle spese di lite dato l'accordo raggiunto
Tribunale di Agrigento
- 3 - Sezione Civile dalle parti sul punto (cfr. art. 306, quarto comma c.p.c.)
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara estinto il giudizio;
- dichiara integralmente compensate le spese le spese di lite tra
[...]
e . Parte_2 Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio, in data 26.2.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. est.
Marco Salvatori Beatrice Ragusa
Tribunale di Agrigento
- 4 - Sezione Civile