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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/12/2024, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 3964/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice dott. Nicola Del Vecchio -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 3964/2024 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: socio di FREE Controparte_1 reddito: euro 47.250,00 nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Laura Massaro presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: socia e dipendente di Controparte_3 reddito: euro 27.062,00 nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Sebastiano Zanin presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Este il 12-7-2008 (anno 2008, Numero 14, Parte I)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 e dalla cui unione è nata la figlia il 25-8-2015 Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove ritenga, fatto salvo quanto previsto relativamente al cambio di residenza della figlia minore;
2) non viene dato luogo a provvedimenti di assegnazione sull'immobile adibito a casa coniugale, atteso che risulta di proprietà di terzi ed al momento continuerà ad essere abitata dal Sig. . La signora che ha già trovato altra Pt_1 CP_2 soluzione abitativa, si impegna con la sottoscrizione del presente atto a lasciare l'abitazione entro e non oltre il 30.11.2024, salvo proroga fino al 31.12 in caso di necessità legate alla consegna dell'immobile, portando con sé i propri effetti personali. Con il trasferimento dalla casa coniugale, la Sig.ra si impegna a trasferire CP_2 la residenza, intendendosi diversamente al 50% gli importi TARI fino all'espletamento della formalità;
3) al fine di definitivamente regolare i rapporti patrimoniali, le parti convengono che: A) entro il 15.11.2024 venga formalizzata a mezzo di rogito notarile a cura e spese del Sig. , la definizione tombale dei rapporti societari in ordine alla Pt_1 partecipazione della Sig.ra alla con contestuale liquidazione CP_2 CP_3 degli utili alla stessa spettanti per un importo omnicomprensivo di euro 113.000,00; B) entro e non oltre la data dell'udienza prevista per la comparizione dei coniugi, il Sig. versi alla Sig.ra l'importo di euro 65.000,00 omnia a Pt_1 CP_2 tacitazione di ogni pretesa relativa a rapporti di dare/avere occasionata nell'ambito del rapporto di coniugio e da ogni ulteriore ipotetica debenza anche solo ipoteticamente insorta nel predetto rapporto. In tale somma, a titolo esemplificativo e non esaustivo deve ritenersi inclusa la quota parte del conto corrente comune eventualmente in eccedenza rispetto a quanto già liquidato e la quota degli arredi e corredi della casa coniugale, fatti salvi glie effetti e oggetti personali;
Con la dazione di tali somme la Sig.ra che espressamente rinuncia ad CP_2 ogni ulteriore dazione, dà atto di non avere più nulla a pretendere dal Sig. ; Pt_1
4) le parti altresì si impegnano a rimettere querele eventualmente proposte occasionate dalla costanza del matrimonio e dai rapporti derivanti, attesa la soluzione consensuale al rapporto coniugale intercorso;
Quanto all'affido della figlia, esercizio della responsabilità genitoriale e versamento del contributo al mantenimento. La gestione della figlia minore è stata di seguito concordata tenendo Per_1 presente la quotidianità della stessa, le attività ludico –sportive svolte, la distanza tra le abitazioni dei genitori e i lavori che li occupano.
2 Si stabilisce un calendario settimanale dei contatti tra la figlia e i genitori, considerando tutti i giorni della settimana, compresi i weekend. Si specificano eventuali variazioni dell'organizzazione durante il periodo estivo. Il calendario di coordinazione dei tempi di permanenza presso l'uno e l'altro genitore corrisponde alla gestione condivisa della crescita della figlia nel rispetto dei ruoli genitoriali.
5) la figlia viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_2 con residenza anagrafica presso il padre. Eventuali cambi di residenza debbono essere comunicati nel termine di trenta giorni. I genitori eserciteranno in pari misura la responsabilità genitoriale, quindi, salva la semplice quotidianità, le decisioni di interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori provvederà ad assumerle, nei periodi di permanenza della figlia presso di sé, senza necessità di interpellare l'altro genitore, fatte comunque salve le esigenze di natura medica. In ogni caso, i genitori dovranno mantenere coerenti e condivise scelte educative, così da consentire ad una corretta, serena ed Per_1 equilibrata crescita, impegnandosi altresì a promuovere e stimolare le attività sportive e ludiche che vorrà intraprendere.
6) In ragione della collocazione presso il padre, salvi diversi accordi tra i genitori anche di variazione calendariale in considerazione della crescita della figlia, la madre terrà con sé con le seguenti modalità: Per_1
a) nel corso della settimana la figlia starà con la madre tutti i giorni sino alle ore 19.00 – 19.30. Il mattino sarà la madre ad accompagnarla a scuola e la sera sarà il padre ad andare a riprenderla;
b) il weekend: ogni 15 giorni dal venerdì uscita da scuola alla domenica sera ore 19.00. Viene comunque prevista la possibilità per i genitori di accompagnare e partecipare, nel corso del week-end, alle manifestazioni e gare sportive della figlia, anche se non di pertinenza;
c) tre settimane non consecutive durante le vacanze estive, di cui consecutivi al massimo dieci giorni;
i periodi di vacanza estivi verranno reciprocamente comunicati entro il 31 maggio di ogni anno, avendo cura entrambi di consentire, nei periodi di propria pertinenza, la comunicazione telefonica e di videochiamata all'altro genitore, avendo modo comunque di rispettare il godimento del periodo di ferie, fatte salve esigenze particolari o diversi accordi;
Qualora uno dei genitori non comunichi all'altro il periodo di vacanza prescelto entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, la sua successiva scelta andrà a cadere nei giorni liberi rispetto al periodo indicato dall'altro genitore. Con cura di ripartizione del mese di agosto tra la prima e seconda quindicina. d) Una settimana durante il periodo natalizio, il periodo tra Natale e Capodanno ( 23 – 30 Dicembre) o tra Capodanno ed PI (30 Dicembre - 6 gennaio) ; i genitori potranno, di comune accordo, decidere una diversa regolamentazione della gestione dei figli nel periodo natalizio, purché entro il termine del 30 Novembre di ogni anno;
indipendentemente dal calendario delle festività, viene assicurato ad entrambi i genitori il diritto di condividere o il pranzo o la cena del
3 giorno di Natale con la figlia;
il genitore che avrà con sé la figlia in tale periodo , consentirà quindi il prelievo per tale momento conviviale. e) tre giorni durante il periodo pasquale comprendendosi ad anni alterni l'intera giornata della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, a seconda del calendario scolastico;
i genitori avranno cura di dividere equamente i giorni di vacanza ulteriori che dovessero risultare dal medesimo calendario;
f) le rimanenti festività, anche scolastiche, che cadano infrasettimanalmente, verranno equamente ripartite tra i genitori alternandole tra loro di anno in anno, indipendentemente dal calendario delle visite sopra formalizzato, così come i ponti che cadano annualmente, avendo cura di alternarsi;
Ad anni alterni verranno suddivise le vacanze di carnevale da lunedì a mercoledì; In ogni caso, indipendentemente dal calendario visite e /o vacanze, viene assicurato il diritto di di poter stare con ciascuno dei genitori nei giorni del Per_1 compleanno degli stessi e proprio, in modo che possano trascorrere del tempo alternando negli anni le parti della giornata, indipendentemente dal calendario , così come per la festa del papà e della mamma per un momento conviviale;
restano fatti salvi eventuali e successivi diversi accordi che potranno intervenire in proposito tra le parti;
g) al termine dei periodi di vacanza (festività, ponti, vacanze estive), la calendarizzazione ordinaria riprenderà con il genitore che non ha avuto la figlia nel periodo di riferimento. h) durante i periodi di vacanza con un genitore, il diritto di visita dell'altro è da intendersi sospeso, fermo restando il diritto del genitore non collocatario al contatto telefonico quotidiano con la figlia;
i) in caso di malattia le eventuali visite non godute verranno recuperate dal genitore cui sarebbero spettate;
l) viene comunque prevista e regolamentata una maggiore elasticità che consenta ad entrambi i genitori di essere coinvolti in caso di impegni improvvisi dell'altro nella gestione di , con godimento di tempo extra, nel senso di prediligere Per_1
l'altro genitore ad estranei ed avendo cura di comunicare a chi la minore sia temporaneamente affidata in caso di terze persone estranee alle famiglie;
m) il genitore che non ha con sé la minore, potrà chiamare o video chiamare Per_1 tra le 19.30 e le 21.30 con impegno dell'altro genitore di far richiamare per un momento esclusivo di conversazione, qualora la minore sia impegnata in qualche attività o comunque, entro il mattino successivo alle 09.00;
7) In ragione del collocamento paritetico della minore, ognuno provvederà direttamente al mantenimento nei periodi di permanenza presso di sé;
8) I genitori divideranno tra loro al 50% le spese straordinarie di carattere medico e sanitario, scolastiche, sportive, ludico-ricreative e culturali che si renderanno necessarie nell'interesse esclusivo della minore, regolate come da protocollo del Tribunale di Padova che si ritiene per letto e conosciuto dalle parti, ritenendo altresì inclusa nelle spese da suddividere, anche la frequentazione di centri estivi parrocchiali o similari;
Tutte le spese straordinarie - sia che non necessitino di preventivo accordo tra i genitori, sia che siano state concordate – qualora vengano sostenute per intero da uno dei due genitori, dovranno essere rimborsate a quest'ultimo nella misura del
4 50%, con obbligo del genitore che le ha, di volta in volta, anticipate, di esibire valida ricevuta per poter rivendicare l'immediato diritto al rimborso da parte dell'altro genitore. Al fine di evitare divergenze educative in ordine alla crescita della minore le spese di natura straordinaria che necessitano invece di preventivo accordo, dovranno essere concordate tra i genitori, indipendentemente da chi se ne accolla la spesa: qualora la spesa straordinaria non sia stata concordata, il genitore che se ne assume l'onere non potrà pretendere alcun rimborso. La spesa si intenderà approvata se a seguito di comunicazione scritta in via anticipata, non verrà comunicato formale dissenso sempre per iscritto nel termine di giorni 15 contenente motivazione del diniego. La rifusione delle spese come sopra, avverrà con cadenza mensile, a fine mese, dietro presentazione di pezza giustificativa da parte del genitore che ha anticipato la spesa, necessaria anche ai fini della detrazione fiscale.
9) I genitori si impegnano a far mantenere alla figlia un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, impegnandosi altresì a dar cura, educazione ed istruzione ed a far conservare nei periodi di tempo così come sopra disciplinati, rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
10) L' assegno unico, ove erogabile, viene suddiviso al 50% tra i coniugi. Le detrazioni fiscali si intendono al 50%.
11) Entrambi i genitori si impegnano ad autorizzare il rilascio del documento d'identità proprio e per la minore anche validi per l'espatrio, provvedendo alle formalità burocratiche a tal fine necessarie.
12) I viaggi all'estero nelle settimane di pertinenza, dovranno essere comunicati all'altro genitore con congruo anticipo (almeno tre settimane): in tal caso, il genitore che porterà la figlia all'estero avrà l'obbligo di assicurarsi che la minore sia in possesso di tutti i necessari documenti di identità e sanitari validi per l'espatrio nonché di adeguata copertura assicurativa. In ogni caso, i genitori si impegnano reciprocamente a fornire le informazioni in ordine ai luoghi di villeggiatura frequentati con la minore (località, nome della struttura e numero telefonico, e se del caso compagnia aerea e numero del volo).
13) In caso di nuove relazioni affettive dei genitori, gli stessi si impegnano nei confronti della figlia a renderne questa ultima partecipe in modo graduale, secondo il naturale gradimento e solo qualora la relazione assuma carattere di stabilità, avendo comunque cura di comunicare all'altro genitore le determinazioni di tale natura in via anticipata qualora siano idonee a coinvolgere la figlia nella quotidianità.
14) I genitori si impegnano reciprocamente al dialogo in ragione delle necessità connesse alla gestione e alla serena crescita della figlia , con ulteriore Per_1 impegno ad evitare atteggiamenti conflittuali e/o scarsamente collaborativi.
15) Per quanto riguarda i sacramenti religiosi (Confessione, Comunione e Cresima) i genitori concorderanno in merito alla possibilità che un genitore festeggi a pranzo e l'altro a cena, alternandosi nei tre eventi.
16) le parti danno altresì atto che è stato aperto su Unicredit banca sin dalla nascita, un conto corrente dedicato alla minore a firma Persona_2 congiunta dei genitori, il cui saldo attuale ammonta ad euro 20.000,00 circa. Tale
5 forma di risparmio verrà mantenuta in pieno accordo con possibilità per entrambi di effettuare versamenti da considerarsi quali dazioni volontarie di liberalità per la figlia minore.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 c.p.c. e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16-10-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale consensuale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia non siano Per_1 in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n.3964/2024 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Este (PD) il 12- Controparte_2
7-2008, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Este (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
6 - omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 4 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice dott. Nicola Del Vecchio -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 3964/2024 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: socio di FREE Controparte_1 reddito: euro 47.250,00 nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Laura Massaro presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: socia e dipendente di Controparte_3 reddito: euro 27.062,00 nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Sebastiano Zanin presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Este il 12-7-2008 (anno 2008, Numero 14, Parte I)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 e dalla cui unione è nata la figlia il 25-8-2015 Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove ritenga, fatto salvo quanto previsto relativamente al cambio di residenza della figlia minore;
2) non viene dato luogo a provvedimenti di assegnazione sull'immobile adibito a casa coniugale, atteso che risulta di proprietà di terzi ed al momento continuerà ad essere abitata dal Sig. . La signora che ha già trovato altra Pt_1 CP_2 soluzione abitativa, si impegna con la sottoscrizione del presente atto a lasciare l'abitazione entro e non oltre il 30.11.2024, salvo proroga fino al 31.12 in caso di necessità legate alla consegna dell'immobile, portando con sé i propri effetti personali. Con il trasferimento dalla casa coniugale, la Sig.ra si impegna a trasferire CP_2 la residenza, intendendosi diversamente al 50% gli importi TARI fino all'espletamento della formalità;
3) al fine di definitivamente regolare i rapporti patrimoniali, le parti convengono che: A) entro il 15.11.2024 venga formalizzata a mezzo di rogito notarile a cura e spese del Sig. , la definizione tombale dei rapporti societari in ordine alla Pt_1 partecipazione della Sig.ra alla con contestuale liquidazione CP_2 CP_3 degli utili alla stessa spettanti per un importo omnicomprensivo di euro 113.000,00; B) entro e non oltre la data dell'udienza prevista per la comparizione dei coniugi, il Sig. versi alla Sig.ra l'importo di euro 65.000,00 omnia a Pt_1 CP_2 tacitazione di ogni pretesa relativa a rapporti di dare/avere occasionata nell'ambito del rapporto di coniugio e da ogni ulteriore ipotetica debenza anche solo ipoteticamente insorta nel predetto rapporto. In tale somma, a titolo esemplificativo e non esaustivo deve ritenersi inclusa la quota parte del conto corrente comune eventualmente in eccedenza rispetto a quanto già liquidato e la quota degli arredi e corredi della casa coniugale, fatti salvi glie effetti e oggetti personali;
Con la dazione di tali somme la Sig.ra che espressamente rinuncia ad CP_2 ogni ulteriore dazione, dà atto di non avere più nulla a pretendere dal Sig. ; Pt_1
4) le parti altresì si impegnano a rimettere querele eventualmente proposte occasionate dalla costanza del matrimonio e dai rapporti derivanti, attesa la soluzione consensuale al rapporto coniugale intercorso;
Quanto all'affido della figlia, esercizio della responsabilità genitoriale e versamento del contributo al mantenimento. La gestione della figlia minore è stata di seguito concordata tenendo Per_1 presente la quotidianità della stessa, le attività ludico –sportive svolte, la distanza tra le abitazioni dei genitori e i lavori che li occupano.
2 Si stabilisce un calendario settimanale dei contatti tra la figlia e i genitori, considerando tutti i giorni della settimana, compresi i weekend. Si specificano eventuali variazioni dell'organizzazione durante il periodo estivo. Il calendario di coordinazione dei tempi di permanenza presso l'uno e l'altro genitore corrisponde alla gestione condivisa della crescita della figlia nel rispetto dei ruoli genitoriali.
5) la figlia viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_2 con residenza anagrafica presso il padre. Eventuali cambi di residenza debbono essere comunicati nel termine di trenta giorni. I genitori eserciteranno in pari misura la responsabilità genitoriale, quindi, salva la semplice quotidianità, le decisioni di interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori provvederà ad assumerle, nei periodi di permanenza della figlia presso di sé, senza necessità di interpellare l'altro genitore, fatte comunque salve le esigenze di natura medica. In ogni caso, i genitori dovranno mantenere coerenti e condivise scelte educative, così da consentire ad una corretta, serena ed Per_1 equilibrata crescita, impegnandosi altresì a promuovere e stimolare le attività sportive e ludiche che vorrà intraprendere.
6) In ragione della collocazione presso il padre, salvi diversi accordi tra i genitori anche di variazione calendariale in considerazione della crescita della figlia, la madre terrà con sé con le seguenti modalità: Per_1
a) nel corso della settimana la figlia starà con la madre tutti i giorni sino alle ore 19.00 – 19.30. Il mattino sarà la madre ad accompagnarla a scuola e la sera sarà il padre ad andare a riprenderla;
b) il weekend: ogni 15 giorni dal venerdì uscita da scuola alla domenica sera ore 19.00. Viene comunque prevista la possibilità per i genitori di accompagnare e partecipare, nel corso del week-end, alle manifestazioni e gare sportive della figlia, anche se non di pertinenza;
c) tre settimane non consecutive durante le vacanze estive, di cui consecutivi al massimo dieci giorni;
i periodi di vacanza estivi verranno reciprocamente comunicati entro il 31 maggio di ogni anno, avendo cura entrambi di consentire, nei periodi di propria pertinenza, la comunicazione telefonica e di videochiamata all'altro genitore, avendo modo comunque di rispettare il godimento del periodo di ferie, fatte salve esigenze particolari o diversi accordi;
Qualora uno dei genitori non comunichi all'altro il periodo di vacanza prescelto entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, la sua successiva scelta andrà a cadere nei giorni liberi rispetto al periodo indicato dall'altro genitore. Con cura di ripartizione del mese di agosto tra la prima e seconda quindicina. d) Una settimana durante il periodo natalizio, il periodo tra Natale e Capodanno ( 23 – 30 Dicembre) o tra Capodanno ed PI (30 Dicembre - 6 gennaio) ; i genitori potranno, di comune accordo, decidere una diversa regolamentazione della gestione dei figli nel periodo natalizio, purché entro il termine del 30 Novembre di ogni anno;
indipendentemente dal calendario delle festività, viene assicurato ad entrambi i genitori il diritto di condividere o il pranzo o la cena del
3 giorno di Natale con la figlia;
il genitore che avrà con sé la figlia in tale periodo , consentirà quindi il prelievo per tale momento conviviale. e) tre giorni durante il periodo pasquale comprendendosi ad anni alterni l'intera giornata della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, a seconda del calendario scolastico;
i genitori avranno cura di dividere equamente i giorni di vacanza ulteriori che dovessero risultare dal medesimo calendario;
f) le rimanenti festività, anche scolastiche, che cadano infrasettimanalmente, verranno equamente ripartite tra i genitori alternandole tra loro di anno in anno, indipendentemente dal calendario delle visite sopra formalizzato, così come i ponti che cadano annualmente, avendo cura di alternarsi;
Ad anni alterni verranno suddivise le vacanze di carnevale da lunedì a mercoledì; In ogni caso, indipendentemente dal calendario visite e /o vacanze, viene assicurato il diritto di di poter stare con ciascuno dei genitori nei giorni del Per_1 compleanno degli stessi e proprio, in modo che possano trascorrere del tempo alternando negli anni le parti della giornata, indipendentemente dal calendario , così come per la festa del papà e della mamma per un momento conviviale;
restano fatti salvi eventuali e successivi diversi accordi che potranno intervenire in proposito tra le parti;
g) al termine dei periodi di vacanza (festività, ponti, vacanze estive), la calendarizzazione ordinaria riprenderà con il genitore che non ha avuto la figlia nel periodo di riferimento. h) durante i periodi di vacanza con un genitore, il diritto di visita dell'altro è da intendersi sospeso, fermo restando il diritto del genitore non collocatario al contatto telefonico quotidiano con la figlia;
i) in caso di malattia le eventuali visite non godute verranno recuperate dal genitore cui sarebbero spettate;
l) viene comunque prevista e regolamentata una maggiore elasticità che consenta ad entrambi i genitori di essere coinvolti in caso di impegni improvvisi dell'altro nella gestione di , con godimento di tempo extra, nel senso di prediligere Per_1
l'altro genitore ad estranei ed avendo cura di comunicare a chi la minore sia temporaneamente affidata in caso di terze persone estranee alle famiglie;
m) il genitore che non ha con sé la minore, potrà chiamare o video chiamare Per_1 tra le 19.30 e le 21.30 con impegno dell'altro genitore di far richiamare per un momento esclusivo di conversazione, qualora la minore sia impegnata in qualche attività o comunque, entro il mattino successivo alle 09.00;
7) In ragione del collocamento paritetico della minore, ognuno provvederà direttamente al mantenimento nei periodi di permanenza presso di sé;
8) I genitori divideranno tra loro al 50% le spese straordinarie di carattere medico e sanitario, scolastiche, sportive, ludico-ricreative e culturali che si renderanno necessarie nell'interesse esclusivo della minore, regolate come da protocollo del Tribunale di Padova che si ritiene per letto e conosciuto dalle parti, ritenendo altresì inclusa nelle spese da suddividere, anche la frequentazione di centri estivi parrocchiali o similari;
Tutte le spese straordinarie - sia che non necessitino di preventivo accordo tra i genitori, sia che siano state concordate – qualora vengano sostenute per intero da uno dei due genitori, dovranno essere rimborsate a quest'ultimo nella misura del
4 50%, con obbligo del genitore che le ha, di volta in volta, anticipate, di esibire valida ricevuta per poter rivendicare l'immediato diritto al rimborso da parte dell'altro genitore. Al fine di evitare divergenze educative in ordine alla crescita della minore le spese di natura straordinaria che necessitano invece di preventivo accordo, dovranno essere concordate tra i genitori, indipendentemente da chi se ne accolla la spesa: qualora la spesa straordinaria non sia stata concordata, il genitore che se ne assume l'onere non potrà pretendere alcun rimborso. La spesa si intenderà approvata se a seguito di comunicazione scritta in via anticipata, non verrà comunicato formale dissenso sempre per iscritto nel termine di giorni 15 contenente motivazione del diniego. La rifusione delle spese come sopra, avverrà con cadenza mensile, a fine mese, dietro presentazione di pezza giustificativa da parte del genitore che ha anticipato la spesa, necessaria anche ai fini della detrazione fiscale.
9) I genitori si impegnano a far mantenere alla figlia un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, impegnandosi altresì a dar cura, educazione ed istruzione ed a far conservare nei periodi di tempo così come sopra disciplinati, rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
10) L' assegno unico, ove erogabile, viene suddiviso al 50% tra i coniugi. Le detrazioni fiscali si intendono al 50%.
11) Entrambi i genitori si impegnano ad autorizzare il rilascio del documento d'identità proprio e per la minore anche validi per l'espatrio, provvedendo alle formalità burocratiche a tal fine necessarie.
12) I viaggi all'estero nelle settimane di pertinenza, dovranno essere comunicati all'altro genitore con congruo anticipo (almeno tre settimane): in tal caso, il genitore che porterà la figlia all'estero avrà l'obbligo di assicurarsi che la minore sia in possesso di tutti i necessari documenti di identità e sanitari validi per l'espatrio nonché di adeguata copertura assicurativa. In ogni caso, i genitori si impegnano reciprocamente a fornire le informazioni in ordine ai luoghi di villeggiatura frequentati con la minore (località, nome della struttura e numero telefonico, e se del caso compagnia aerea e numero del volo).
13) In caso di nuove relazioni affettive dei genitori, gli stessi si impegnano nei confronti della figlia a renderne questa ultima partecipe in modo graduale, secondo il naturale gradimento e solo qualora la relazione assuma carattere di stabilità, avendo comunque cura di comunicare all'altro genitore le determinazioni di tale natura in via anticipata qualora siano idonee a coinvolgere la figlia nella quotidianità.
14) I genitori si impegnano reciprocamente al dialogo in ragione delle necessità connesse alla gestione e alla serena crescita della figlia , con ulteriore Per_1 impegno ad evitare atteggiamenti conflittuali e/o scarsamente collaborativi.
15) Per quanto riguarda i sacramenti religiosi (Confessione, Comunione e Cresima) i genitori concorderanno in merito alla possibilità che un genitore festeggi a pranzo e l'altro a cena, alternandosi nei tre eventi.
16) le parti danno altresì atto che è stato aperto su Unicredit banca sin dalla nascita, un conto corrente dedicato alla minore a firma Persona_2 congiunta dei genitori, il cui saldo attuale ammonta ad euro 20.000,00 circa. Tale
5 forma di risparmio verrà mantenuta in pieno accordo con possibilità per entrambi di effettuare versamenti da considerarsi quali dazioni volontarie di liberalità per la figlia minore.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 c.p.c. e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16-10-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale consensuale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia non siano Per_1 in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n.3964/2024 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Este (PD) il 12- Controparte_2
7-2008, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Este (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
6 - omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 4 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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