Art. 13.
L'ultimo comma dell' articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresi' ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso".
L'ultimo comma dell' articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresi' ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso".