Articolo 13 della Legge 9 dicembre 1977, n. 903
Articolo 10Articolo 14
Versione
18 dicembre 1977
Art. 13.
L'ultimo comma dell' articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresi' ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso".
Entrata in vigore il 18 dicembre 1977
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