Art. 6.
La pensione indiretta di privilegio nonche' quella di riversibilita' della pensione diretta di privilegio sono determinate, con l'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 3, prendendo a base il trattamento diretto di privilegio previsto per i casi contemplati dal comma secondo del articolo 5.
Quando l'ufficiale giudiziario sia morto non in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la pensione di riversibilita' di cui al precedente comma e' determinata prendendo a base il trattamento diretto liquidato ai sensi dei tre primi commi dell'articolo 5, Per i trattamenti previsti dai commi precedenti, la parte determinata sulla, rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell'articolo 2 non puo' essere inferiore a lire 198.000 annue per le pensioni di riversibilita' di cui al comma secondo ed a lire 273.000 annue per le rimanenti pensioni previste dal comma primo.
Il trattamento determinato in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alle meta' dei proventi di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, viene integrato, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che non puo' superare, pero', lire 156.000 annue per le pensioni di riversibilita' di cui al comma secondo e lire 208.000 annue per le rimanenti pensioni previste dal comma primo.
La pensione indiretta di privilegio nonche' quella di riversibilita' della pensione diretta di privilegio sono determinate, con l'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 3, prendendo a base il trattamento diretto di privilegio previsto per i casi contemplati dal comma secondo del articolo 5.
Quando l'ufficiale giudiziario sia morto non in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la pensione di riversibilita' di cui al precedente comma e' determinata prendendo a base il trattamento diretto liquidato ai sensi dei tre primi commi dell'articolo 5, Per i trattamenti previsti dai commi precedenti, la parte determinata sulla, rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell'articolo 2 non puo' essere inferiore a lire 198.000 annue per le pensioni di riversibilita' di cui al comma secondo ed a lire 273.000 annue per le rimanenti pensioni previste dal comma primo.
Il trattamento determinato in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alle meta' dei proventi di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, viene integrato, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che non puo' superare, pero', lire 156.000 annue per le pensioni di riversibilita' di cui al comma secondo e lire 208.000 annue per le rimanenti pensioni previste dal comma primo.