Sentenza 4 giugno 1968
Massime • 3
La deroga al criterio del trasferimento delle accessioni all'acquirente dell'immobile, di cui alla legge n. 23 del 1962, con riferimento all'art. 4 della legge di registro, e limitata testualmente alle costruzioni eseguite per conto degli istituti case popolari su aree divenute successivamente di proprieta degli enti medesimi, e serve a disciplinare unicamente la liquidazione della imposta di registro in ordine all'atto di acquisto dell'immobile, sul quale, all'epoca dello acquisto stesso, insistano gia accessioni fatte eseguire proprio dallo acquirente, cio per evitare che gli enti debbano pagare l'imposta su un bene che essi hanno fatte costruire in adempimento dei loro fini istituzionali, nella prospettazione del successivo acquisto del terreno su cui le accessioni sono state eseguite.*
La legge n. 43 del 1949, disponendo, all'art.24, che tutti gli Atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste nella presente legge godono della esenzione dalle tasse di bollo... E sono soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, stabiliva benefici fiscali di natura mista, obiettiva e soggettiva insieme, concernenti Atti qualificati dal soggetto che vi partecipava (la gestione inacasa) e dallo scopo che essi perseguivano. La limitazione soggettiva e implicita nel riferimento alle operazioni che la legge commetteva alla gestione inacasa,ed e veramente determinante,rispondendo alla ragione specifica della considerazione di favore, giustificata dalla esigenza di economicita della gestione, che impiegava in massima parte contributi di lavoratori per un fine di progresso sociale la limitazione oggettiva, esplicita nel testo dell'art. 24, e precisata con la prescrizione che dovesse sussistere un rapporto di necessita tra l'atto e il contratto ed il compimento delle operazioni previste dalla legge, rapporto che implica un collegamento strumentale univoco tra un atto e realizzazione degli scopi della gestione.*
L'interpretazione estensiva e consentita rispetto a leggi concernenti benefici tributari, tendendo essa, a differenza dell'applicazione analogica, a determinare il contenuto concreto della mens legis,in modo da comprendervi tutti i casi dalla norma considerati,quali risultano dalla lettera e dallo spirito delle relative Disposizioni.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/1968, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1968 |
Testo completo
La legge n. 43 del 1949, disponendo, all'art.24, che tutti gli Atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste nella presente legge godono della esenzione dalle tasse di bollo... E sono soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, stabiliva benefici fiscali di natura mista, obiettiva e soggettiva insieme, concernenti Atti qualificati dal soggetto che vi partecipava (la gestione inacasa) e dallo scopo che essi perseguivano. La limitazione soggettiva e implicita nel riferimento alle operazioni che la legge commetteva alla gestione inacasa,ed e veramente determinante,rispondendo alla ragione specifica della considerazione di favore, giustificata dalla esigenza di economicita della gestione, che impiegava in massima parte contributi di lavoratori per un fine di progresso sociale la limitazione oggettiva, esplicita nel testo dell'art. 24, e precisata con la prescrizione che dovesse sussistere un rapporto di necessita tra l'atto e il contratto ed il compimento delle operazioni previste dalla legge, rapporto che implica un collegamento strumentale univoco tra un atto e realizzazione degli scopi della gestione.*