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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/05/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9970/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Sergio Di Paola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
, nato in [...], in data [...], parte Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. BONATO GIOVANNI
PARTE ATTRICE
, nato in [...], in data [...], parte Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. BONATO GIOVANNI
PARTE ATTRICE
, nata in [...], in data [...], parte Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. BONATO GIOVANNI
PARTE ATTRICE
, nata in [...], in data [...], Controparte_3 parte rappresentata e difesa dall'Avv. BONATO GIOVANNI
PARTE ATTRICE
, nata in [...], in data [...], Parte_2 in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale di
[...]
, nato in [...], in data [...], parti rappresentate e Persona_1 difese dall'Avv. BONATO GIOVANNI
PARTI ATTRICI
, nato in [...], in data [...], parte Parte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. BONATO GIOVANNI
PARTE ATTRICE
Pag. 1 di 6 contro
; Controparte_4
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di (o Persona_2 Persona_3
o , cittadino italiano, nato a [...] il [...]. Persona_4
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 01/10/2024, i ricorrenti hanno allegato che
[...] fosse loro avo e, quindi, hanno allegato e rappresentato il seguente albero Persona_2 genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza.
- La persona italiana indicata come avo ha contratto matrimonio in Brasile con
[...]
La coppia ha avuto un figlio, (o , nato in CP_5 Persona_5 Persona_6
Brasile, in data 08/11/1922.
- ha contratto matrimonio il 25/9/1943 con Persona_5 Controparte_6
la coppia ha avuto tre figli: nato in [...] in
[...] Persona_7 data 16/01/1947, nato in [...] in data [...], ed Persona_8
nata in [...] in data [...], odierna ricorrente. Controparte_3
- ha contratto matrimonio il 3/6/1967 con Persona_7 [...]
. La coppia ha avuto una figlia, Persona_9 Persona_10 odierna ricorrente, nata in data [...].
- ha contratto matrimonio il 6/7/2013 con Persona_10 [...]
la coppia ha avuto un figlio, odierno Per_11 Parte_2 Persona_1 ricorrente, nato in [...] in data [...].
- ha contratto matrimonio il 27/7/1985 con Per_8 Persona_8 [...]
La coppia ha avuto due figli, tutti odierni ricorrenti: Parte_4 Parte_1 nato in [...] in data [...], nata in Brasile in [...] Controparte_2
01/05/1989.
- ha contratto matrimonio in data 8/5/1987 con CP_3 Controparte_3
. La coppia ha avuto due figli, entrambi odierni ricorrenti: Persona_12 CP_1
Pag. 2 di 6 , nato in [...] in data [...] e , nato Controparte_1 Parte_3 in Brasile in data 06/12/1988.
In definitiva, le parti ricorrenti hanno riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, questi l'ha trasmessa iure sanguinis ai suoi successori e dunque ne hanno chiesto l'accertamento in via giudiziaria a seguito del silenzio serbato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata il 20.01.2025, non rilevando motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza.
Fissata l'udienza di trattazione mediante deposito di note scritte per la data del 19.03.2025, con invito rivolto ai ricorrenti a produrre per quella data documentazione attestante la rituale notificazione del ricorso, mediante posta elettronica certificata, all'amministrazione resistente, le parti hanno depositato la prova delle notifiche;
in pari data il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano risulta, dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di Chieuti (FG) ed allegato al ricorso, avere origini in quel Comune che ricade nel circondario di competenza del Tribunale adito.
L'inquadramento della domanda. I ricorrenti hanno richiesto l'accertamento della cittadinanza italiana, deducendo e provando che l'avo da cui discendono era cittadino italiano (come attestato dalla certificazione anagrafica e secondo la disciplina vigente all'epoca, ossia quella dell'art. 4 del codice civile del 1865), pur essendosi trasferito in Brasile dove ha contratto matrimonio non si è mai naturalizzato in quel paese (come attestato dalla corrispondente documentazione prodotta e regolarmente tradotta secondo le regole processuali degli atti in lingua straniera) conservando dunque la cittadinanza italiana.
Pag. 3 di 6 La cittadinanza è stata, quindi, trasmessa iure sanguinis a (ai sensi dell'art. 1 Persona_5 della l. 555/1912) e, da questi (sempre secondo il disposto dell'art. 1 della l. 555/1912), ai figli ed Persona_7 Persona_8 Persona_8 Controparte_3
in quanto figli di cittadino italiano e in assenza di prova della rinuncia alla
[...] cittadinanza italiana da parte di costoro, nati in stato estero (tenuto conto altresì dell'assenza di contestazioni al riguardo da parte dell'amministrazione costituita in giudizio).
A loro volta: cittadino italiano, ha trasmesso iure sanguinis la Persona_7 cittadinanza italiana alla figlia (attualmente Persona_10 [...]
per effetto del susseguente matrimonio) odierna ricorrente, nata in Parte_5 data 09/06/1972, alla stregua della medesima fonte normativa e in assenza di elementi di prova contraria (quale la rinuncia alla cittadinanza italiana); analoghe considerazioni vanno operate quanto alla posizione di Per_8 Per_8
che ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana ai figli
[...] Parte_1
e
[...] Controparte_2 quanto ad , tenendo conto della sentenza n. 30 del 1983 Controparte_3 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del
1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, oltre che della sentenza n. 87 del 1975 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912,
n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, anche i figli nati dall'unione in matrimonio in data 8/5/1987 con , Persona_12 Controparte_1
e , hanno acquistato iure sanguinis la cittadinanza italiana;
Parte_3 infine, anche la cittadina italiana ha trasmesso iure Parte_5 sanguinis, ai sensi dell'art. 1 l. 91/1992, la propria cittadinanza al figlio Persona_1
[...]
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Pag. 4 di 6 Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani dalla nascita, ordinando l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese, non avendo nemmeno i ricorrenti allegato e provato di aver stimolato precedentemente l'amministrazione con gli strumenti previsti dalla legge (in particolare, attraverso ricorsi cautelari ex art. 700 c.p.c. e ricorsi avverso il silenzio), unica situazione a fronte della quale il silenzio-inadempimento può ritenersi effettivamente sussistente e, dunque, può giustificare la condanna all'amministrazione al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_4
DICHIARA nato in Brasile in [...] Parte_1
29/12/1986, , nato in [...] in data [...], Controparte_1
, nata in [...] in data [...], Parte_1 Controparte_2 [...]
, nata in [...] in data [...], Controparte_3
, nata in [...] in data [...], Parte_2
, nato in [...] in data [...], Persona_1
, nato in [...] in data [...] Parte_3
ordinando al e, per esso, all'Ufficiale dello Persona_13 Controparte_4
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei
Pag. 5 di 6 registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
1. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari1, il giorno 01/04/2025.
Il Giudice
Sergio Di Paola
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Antonio de Manna, funzionario UPP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Sergio Di Paola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
, nato in [...], in data [...], parte Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. BONATO GIOVANNI
PARTE ATTRICE
, nato in [...], in data [...], parte Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. BONATO GIOVANNI
PARTE ATTRICE
, nata in [...], in data [...], parte Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. BONATO GIOVANNI
PARTE ATTRICE
, nata in [...], in data [...], Controparte_3 parte rappresentata e difesa dall'Avv. BONATO GIOVANNI
PARTE ATTRICE
, nata in [...], in data [...], Parte_2 in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale di
[...]
, nato in [...], in data [...], parti rappresentate e Persona_1 difese dall'Avv. BONATO GIOVANNI
PARTI ATTRICI
, nato in [...], in data [...], parte Parte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. BONATO GIOVANNI
PARTE ATTRICE
Pag. 1 di 6 contro
; Controparte_4
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di (o Persona_2 Persona_3
o , cittadino italiano, nato a [...] il [...]. Persona_4
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 01/10/2024, i ricorrenti hanno allegato che
[...] fosse loro avo e, quindi, hanno allegato e rappresentato il seguente albero Persona_2 genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza.
- La persona italiana indicata come avo ha contratto matrimonio in Brasile con
[...]
La coppia ha avuto un figlio, (o , nato in CP_5 Persona_5 Persona_6
Brasile, in data 08/11/1922.
- ha contratto matrimonio il 25/9/1943 con Persona_5 Controparte_6
la coppia ha avuto tre figli: nato in [...] in
[...] Persona_7 data 16/01/1947, nato in [...] in data [...], ed Persona_8
nata in [...] in data [...], odierna ricorrente. Controparte_3
- ha contratto matrimonio il 3/6/1967 con Persona_7 [...]
. La coppia ha avuto una figlia, Persona_9 Persona_10 odierna ricorrente, nata in data [...].
- ha contratto matrimonio il 6/7/2013 con Persona_10 [...]
la coppia ha avuto un figlio, odierno Per_11 Parte_2 Persona_1 ricorrente, nato in [...] in data [...].
- ha contratto matrimonio il 27/7/1985 con Per_8 Persona_8 [...]
La coppia ha avuto due figli, tutti odierni ricorrenti: Parte_4 Parte_1 nato in [...] in data [...], nata in Brasile in [...] Controparte_2
01/05/1989.
- ha contratto matrimonio in data 8/5/1987 con CP_3 Controparte_3
. La coppia ha avuto due figli, entrambi odierni ricorrenti: Persona_12 CP_1
Pag. 2 di 6 , nato in [...] in data [...] e , nato Controparte_1 Parte_3 in Brasile in data 06/12/1988.
In definitiva, le parti ricorrenti hanno riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, questi l'ha trasmessa iure sanguinis ai suoi successori e dunque ne hanno chiesto l'accertamento in via giudiziaria a seguito del silenzio serbato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata il 20.01.2025, non rilevando motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza.
Fissata l'udienza di trattazione mediante deposito di note scritte per la data del 19.03.2025, con invito rivolto ai ricorrenti a produrre per quella data documentazione attestante la rituale notificazione del ricorso, mediante posta elettronica certificata, all'amministrazione resistente, le parti hanno depositato la prova delle notifiche;
in pari data il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano risulta, dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di Chieuti (FG) ed allegato al ricorso, avere origini in quel Comune che ricade nel circondario di competenza del Tribunale adito.
L'inquadramento della domanda. I ricorrenti hanno richiesto l'accertamento della cittadinanza italiana, deducendo e provando che l'avo da cui discendono era cittadino italiano (come attestato dalla certificazione anagrafica e secondo la disciplina vigente all'epoca, ossia quella dell'art. 4 del codice civile del 1865), pur essendosi trasferito in Brasile dove ha contratto matrimonio non si è mai naturalizzato in quel paese (come attestato dalla corrispondente documentazione prodotta e regolarmente tradotta secondo le regole processuali degli atti in lingua straniera) conservando dunque la cittadinanza italiana.
Pag. 3 di 6 La cittadinanza è stata, quindi, trasmessa iure sanguinis a (ai sensi dell'art. 1 Persona_5 della l. 555/1912) e, da questi (sempre secondo il disposto dell'art. 1 della l. 555/1912), ai figli ed Persona_7 Persona_8 Persona_8 Controparte_3
in quanto figli di cittadino italiano e in assenza di prova della rinuncia alla
[...] cittadinanza italiana da parte di costoro, nati in stato estero (tenuto conto altresì dell'assenza di contestazioni al riguardo da parte dell'amministrazione costituita in giudizio).
A loro volta: cittadino italiano, ha trasmesso iure sanguinis la Persona_7 cittadinanza italiana alla figlia (attualmente Persona_10 [...]
per effetto del susseguente matrimonio) odierna ricorrente, nata in Parte_5 data 09/06/1972, alla stregua della medesima fonte normativa e in assenza di elementi di prova contraria (quale la rinuncia alla cittadinanza italiana); analoghe considerazioni vanno operate quanto alla posizione di Per_8 Per_8
che ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana ai figli
[...] Parte_1
e
[...] Controparte_2 quanto ad , tenendo conto della sentenza n. 30 del 1983 Controparte_3 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del
1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, oltre che della sentenza n. 87 del 1975 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912,
n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, anche i figli nati dall'unione in matrimonio in data 8/5/1987 con , Persona_12 Controparte_1
e , hanno acquistato iure sanguinis la cittadinanza italiana;
Parte_3 infine, anche la cittadina italiana ha trasmesso iure Parte_5 sanguinis, ai sensi dell'art. 1 l. 91/1992, la propria cittadinanza al figlio Persona_1
[...]
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Pag. 4 di 6 Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani dalla nascita, ordinando l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese, non avendo nemmeno i ricorrenti allegato e provato di aver stimolato precedentemente l'amministrazione con gli strumenti previsti dalla legge (in particolare, attraverso ricorsi cautelari ex art. 700 c.p.c. e ricorsi avverso il silenzio), unica situazione a fronte della quale il silenzio-inadempimento può ritenersi effettivamente sussistente e, dunque, può giustificare la condanna all'amministrazione al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_4
DICHIARA nato in Brasile in [...] Parte_1
29/12/1986, , nato in [...] in data [...], Controparte_1
, nata in [...] in data [...], Parte_1 Controparte_2 [...]
, nata in [...] in data [...], Controparte_3
, nata in [...] in data [...], Parte_2
, nato in [...] in data [...], Persona_1
, nato in [...] in data [...] Parte_3
ordinando al e, per esso, all'Ufficiale dello Persona_13 Controparte_4
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei
Pag. 5 di 6 registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
1. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari1, il giorno 01/04/2025.
Il Giudice
Sergio Di Paola
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Antonio de Manna, funzionario UPP.