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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/04/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6731/2024
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, e (da Parte_1 Parte_2 Parte_3
sposata ), con l'avvocato Antonella Castellone Parte_4
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
[...]
, nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Persona_1
Brasile, e hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “1. In data 5 aprile 1846, in Italia nel Comune di TA FI (Cremona), nasceva il sig. , figlio di Persona_1 [...]
e di , come comprovato dal Registro dei Battesimi rilasciato dalla Diocesi Per_2 Persona_3
di Cremona ed autenticato dalla stessa, che si produce (v. all. 2).
2. Il sig. Persona_1
, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come comprovato dal Certificato
[...]
Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria
Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 3).
3. In data 24 febbraio 1868 a Commessaggio/MN (Italia) il sig.
[...]
contraeva matrimonio con la sig.ra , come comprovato dal Persona_1 Parte_5
Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 4). 4.
Dall'unione coniugale, nasceva a Pedras Grandes/SC (Brasile), il giorno 2 marzo 1884 il sig.
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e Parte_6
legalizzata mediante apostille (v. all. 5).
5. In data 17 marzo 1906 a Pedras Grandes/SC (Brasile) il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra , come Parte_6 Persona_4
comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille
(v. all. 6).
6. Dalla loro unione coniugale, nasceva a Treza de Maio/SC (Brasile), il giorno 6 gennaio
1928 il sig. come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia Parte_7
tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 7).
7. In data 31 luglio 1974 a Treza de Maio/SC (Brasile) il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra , Parte_7 Persona_5
come comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 8).
8. Dalla loro unione coniugale nascevano due figli: - a Treza de Maio/SC
(Brasile), il giorno 9 maggio 1965 il sig. come risulta dal Certificato di Parte_8
Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 9); - a Treza de Maio/SC
(Brasile), il giorno 11 luglio 1966 il sig. , come risulta dal Certificato di Parte_9
Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 10).
9. In data 19 febbraio
1988 a Urussanga/SC (Brasile) il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_8
, come comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta e Persona_6
legalizzata mediante apostille (v. all. 11). 10. Dalla loro unione coniugale nasceva a Morro da
Fumaça/SC (Brasile), il giorno 28 ottobre 1998 la sig.ra , come Parte_3
risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all.
12). 11. In data 16 febbraio 2016 a Morro da Fumaça/SC (Brasile) la sig.ra Parte_3
contraeva matrimonio con il sig. , come comprovato dal Certificato
[...] Persona_7
di Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 13). 11. In data 30 dicembre 1989 a Morro da Fumaça/SC (Brasile) il sig. contraeva matrimonio Parte_9
con la sig.ra , come comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in Persona_8 copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 14). 12. Dall'unione coniugale, nascevano due figli: - a Morro da Fumaça/SC (Brasile), il giorno 17 novembre 1990 il sig. Parte_2
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante
[...]
apostille (v. all. 15); - a Morro da Fumaça/SC (Brasile), il giorno 10 novembre 1997 il sig.
[...]
, come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta Parte_1
e legalizzata mediante apostille (v. all. 16). 13. In data 22 gennaio 2020 a Içara/SC (Brasile) il sig.
contraeva matrimonio con il sig. come Parte_2 Persona_9
comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille
(v. all. 17). 14. In data 4 marzo 2022 a Morro da Fumaça/SC (Brasile) il sig.
[...]
contraeva matrimonio con la sig.ra , come Parte_1 Persona_10
comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille
(v. all. 18)”.
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Nel caso di specie è provato che , nato a [...] il [...] Persona_1
(doc. 2 fasc. ric.) non ha acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (doc. 3 fasc. ric.).
La linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso e nell'albero genealogico è provata dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente. La domanda è fondata.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice.
Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(da sposata ) sono cittadini italiani. Parte_4
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_1
agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 10.4.2025
Il giudice
Christian Colombo